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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 338/2024 promossa da:
P.IV ), Parte_1 P.IV_1 in persona del legale rappresentante , con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Parte_2
CARELLA del foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano,
Viale Premuda n. 14, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IV ), Controparte_1 P.IV_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. con il patrocinio dell'avv. CP_2
CLAUDIA FERRARESE GIRARDI del foro di Verona, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Verona, Corso Cavour n. 9, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito revocare, annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo 2876/2023 (RG
n. 7405/2023), emesso dal Tribunale di Verona, e per l'effetto accertare e dichiarare la Società Pt_1
nulla deve a nessun titolo alla
[...] Parte_3
In subordine, quantificare in misura più equa l'importo, se dovuto, e determinare esattamente la quota, spettante agli opponenti.
Emettersi ogni provvedimento utile di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO, rigettare in toto, per i motivi esposti in atti, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo telematico n. 2876/2023 del 20/11/2023, n. R.G.
7405/2023, emesso dal Tribunale di Verona, e, in ogni caso, condannare, per i titoli dedotti nel ricorso monitorio e qui non contestati, c.f./p. VA , con sede legale a – 24020 - Parte_1 P.IV_3
AN (BG), via G. Marconi n. 123/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a c.f. e p. iva , con sede legale a – 37020 - Parte_3 P.IV_4
GN di OL (VR) in via Sottomori n. 485/a, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 112.838,57, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 9.10.2002, n. 231 e ss.mm. dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e integrale, oltre alle spese e competenze legali del procedimento monitorio n. R.G. 7405/2023; o quella somma maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa e/o che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
IN OGNI CASO, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio e condanna dell'Opponente, ai sensi dell'art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2876/2023, emesso Parte_1
in data 20.11.2023 dal Tribunale di Verona, con il quale le era stato ingiunto di corrispondere a favore della società (d'ora in poi la somma di €112.838,57 – oltre Parte_3 Parte_3
pagina 2 di 6 interessi legali e spese;
importo allegatamente dovuto a pagamento delle fatture nn. 343/2023,
378/2023, 405/2023, 425/2023 e 466/2023, emesse per la fornitura di prodotti chimici e, quanto all'ultima, quale addebito di uno sconto del 2% originariamente concesso ma non maturato a causa del mancato pagamento nel termine di giorni 7.
A sostegno dell'opposizione la società ha in via preliminare sostenuto la necessità Parte_1 dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ritenendo che la controversia rientrasse fra i procedimenti di cui all'art. 5 co 1 bis D.lgs 28/2010.
Nel merito, ha poi contestato l'opponente la pretesa creditoria, rappresentando di aver in buona fede pagato a creditore apparente due delle fatture azionate – precisamente la n. 343 e la n. 378 - per un totale di €36.417,27, essendo rimasta vittima di una frode informatica.
Ha allegato in particolare la di aver ricevuto a mezzo posta elettronica comunicazioni da un Parte_1
soggetto terzo contenenti nuove coordinate bancarie, che il dominio era del tutto simile a quello della che nelle comunicazioni comparivano sia il logo sia i recapiti telefonici della società Parte_3
ricorrente e di aver, pertanto, ritenuto autentica la provenienza delle comunicazioni.
Ha quindi dedotto di essere incolpevolmente caduta in errore per circostanze univoche e obiettive nonché per concorso di colpa della società opposta la quale, in tesi, non avrebbe adeguatamente protetto i propri sistemi informatici.
Lamentava, ancora, l'opponente che la società avesse contribuito a determinare uno squilibrio Pt_3
economico in danno di avendo rifiutato le proposte di piano di rientro e preteso il pagamento Pt_1 immeditato dell'intero importo.
Si opponeva quindi alla eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo la revoca del decreto stesso o, in subordine, la quantificazione dell'importo in misura più equa.
2. Si è costituita in giudizio la società eccependo, in via pregiudiziale, Parte_3
l'inesistenza/invalidità della procura alle liti allegata alla citazione in opposizione e contestando integralmente, nel merito, le ragioni di opposizione e la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1189 c.c. ai fini della configurabilità di un valido pagamento a creditore apparente.
Ha infatti messo in luce l'opposta le plurime anomalie riscontrabili nelle richieste di pagamento inoltrate all'opponente del terzo truffatore, sostenendo che l'opponente avrebbe potuto avvedersene con l'impiego della normale diligenza.
pagina 3 di 6 Sulla scorta di tali prospettazioni la società ha domandato quindi la concessione della Parte_3
provvisoria esecuzione del decreto opposto, concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3. Con ordinanza del 21.06.2024 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Istruita documentalmente, la causa, all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
4. L'opposizione, per le ragioni di cui si dirà di seguito, è infondata e deve essere respinta.
5. Va innanzitutto richiamato, in punto mediazione, quanto già affermato con l'ordinanza in data
21/06/2024, con la quale è stato rilevato come la vertenza in esame non abbia ad oggetto una delle materie per le quali è stata prevista la mediazione obbligatoria.
6. Deve poi dirsi superata l'eccezione di parte opposta di difetto di procura alle liti, stante l'avvenuta integrazione della procura come da allegato alla nota depositata da in data 28.05.2024. Parte_1
7. Può dunque procedersi all'esame nel merito.
8. Va innanzitutto rilevato che la società opponente non ha in alcun modo contestato né il rapporto contrattuale, né l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture azionate nel monitorio, né il prezzo applicato nelle fatture, essendosi limitata ad eccepire, peraltro limitatamente alla sola somma di
€36.417,27 l'avvenuto pagamento a creditore apparente.
Nessuna contestazione può dunque dirsi mossa quanto alla restante parte del credito azionato con il decreto ingiuntivo.
9. Ad ogni buon conto, l'opposizione deve dirsi infondata anche con riferimento all'importo oggetto del lamentato pagamento al creditore apparente.
Premesso che in base ai generali principi in tema di riparto dell'onere della prova è onere del debitore fornire la prova del proprio esatto adempimento o di altra ragione estintiva della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, va osservato, quanto al preteso effetto liberatorio del pagamento effettuato, come esso presupponga, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte, che il debitore fornisca la prova non solo di aver confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia ingenerato in buona fede l'erroneo convincimento del debitore (Cass. civ. 10.05.2023 n. 12600; Cass. civ., Ord. 19.04.2018 n. 9758).
10. Presupposti che, nella specie, difettano entrambi.
pagina 4 di 6 11. Deve in primo luogo escludersi che la condotta del debitore sia esente da censure, ove si consideri che la società risulta aver dato corso ai bonifici, senza ulteriore verifica, sebbene: Pt_1
- l'account avesse denominazione e dominio differenti da quelli riferibili alla ovvero Parte_3
anziché Email_1 Email_2
- il testo delle comunicazioni presentasse un italiano sgrammaticato (v: doc. “corrispondenza mail” di parte opponente);
- le coordinate bancarie non risultassero riferibili ad un conto corrente italiano;
circostanza facilmente riscontrabile sia dalla sigla “PL” sia dalla comunicazione di esecuzione dell'ordine di bonifico depositato in atti, nel quale si legge espressamente, nella menzione del BIC, il riferimento a “BNP
Paribas Bank Polska S.a.”, all'evidenza banca polacca (v: doc. “bonifico Poliver” di parte opponente);
- la presenza di un logo incompleto (polive).
12. Deve dunque ritenersi che l'opponente, quale operatore professionale nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti chimici, non si sia attenuta ai parametri di diligenza richiesti dall'art. 1186 co 2, non avendo prestato attenzione all'indirizzo mail di provenienza della missiva con la quale venivano comunicati gli estremi di un nuovo conto su cui effettuare i pagamenti, né alla forma della comunicazione, né alle coordinate bancarie, provvedendo ai pagamenti senza ulteriori verifiche, nonostante l'esistenza di un rapporto commerciale allegatamente in essere da circa due anni (come emerge dal verbale di ricezione della querela orale sporta dal legale rappresentante della società il sig. dimesso in atti - v: doc. “querela” di parte opponente). Testimone_1
Il che induce ad escludere che l'opponente possa invocare un proprio legittimo affidamento, non configurabile laddove la parte versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dell'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (Cass. civ., sent.
5.04.2016 n.
6563).
13. Non risulta poi in alcun modo provato che l'erroneo convincimento possa essere ascritto ad un comportamento colposo del creditore. Non è stato infatti fornito alcun concreto elemento da cui desumere che l'inserimento di un soggetto terzo nelle comunicazioni fra le parti fosse riconducibile ad una violazione del dominio mail della società e deve altresì essere considerato che, stanti i Pt_3
risalenti rapporti commerciali fra le parti, l'acquisizione di documentazione contenente i riferimenti della società opposta ben potrebbe essere avvenuta anche attraverso la sola violazione della posta elettronica dell'opponente.
pagina 5 di 6 14. Né può all'evidenza essere censurato il comportamento del creditore che richieda il pagamento integrale delle forniture effettuate nei termini pattuiti, derivando le conseguenze economiche non dalla legittima richiesta di adempimento, ma dalla stessa volontaria stipula del contratto.
Peraltro ha precisato l'opposta di aver rifiutato il piano di rientro in ragione del fatto che non era stato in esso incluso l'importo di cui alle fatture oggetto dell'affermato pagamento a creditore apparente.
15. Per tutto quanto esposto l'opposizione in esame deve quindi essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
16. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione dell'attività concretamente svolta e del grado di complessità della vertenza, seguono la soccombenza.
17. Quanto, infine, alla richiesta di parte opposta di condanna di ex art. 96 c.p.c., non si Parte_1
ravvisano i presupposti per una statuizione in tal senso tenuto conto che, sia pur per solo parte del credito ingiunto, l'opposizione è stata proposta con riferimento a prospettazioni che, pur risultate infondate, traevano origine da circostanze di fatto (il pagamento a terzi) che hanno trovato conforto documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'opposizione svolta da parte opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 2876/2023 emesso Parte_1
dal Tribunale di Verona in data 20.11.2023, r.g. n. 7405/2023, che integralmente conferma.
CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1 Parte_3
, spese che liquida in €10.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA
[...]
e IV come per legge.
Verona, 19.09.2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 338/2024 promossa da:
P.IV ), Parte_1 P.IV_1 in persona del legale rappresentante , con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Parte_2
CARELLA del foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano,
Viale Premuda n. 14, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IV ), Controparte_1 P.IV_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. con il patrocinio dell'avv. CP_2
CLAUDIA FERRARESE GIRARDI del foro di Verona, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Verona, Corso Cavour n. 9, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito revocare, annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo 2876/2023 (RG
n. 7405/2023), emesso dal Tribunale di Verona, e per l'effetto accertare e dichiarare la Società Pt_1
nulla deve a nessun titolo alla
[...] Parte_3
In subordine, quantificare in misura più equa l'importo, se dovuto, e determinare esattamente la quota, spettante agli opponenti.
Emettersi ogni provvedimento utile di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO, rigettare in toto, per i motivi esposti in atti, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo telematico n. 2876/2023 del 20/11/2023, n. R.G.
7405/2023, emesso dal Tribunale di Verona, e, in ogni caso, condannare, per i titoli dedotti nel ricorso monitorio e qui non contestati, c.f./p. VA , con sede legale a – 24020 - Parte_1 P.IV_3
AN (BG), via G. Marconi n. 123/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a c.f. e p. iva , con sede legale a – 37020 - Parte_3 P.IV_4
GN di OL (VR) in via Sottomori n. 485/a, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 112.838,57, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 9.10.2002, n. 231 e ss.mm. dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e integrale, oltre alle spese e competenze legali del procedimento monitorio n. R.G. 7405/2023; o quella somma maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa e/o che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
IN OGNI CASO, con vittoria di competenze e spese del presente giudizio e condanna dell'Opponente, ai sensi dell'art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2876/2023, emesso Parte_1
in data 20.11.2023 dal Tribunale di Verona, con il quale le era stato ingiunto di corrispondere a favore della società (d'ora in poi la somma di €112.838,57 – oltre Parte_3 Parte_3
pagina 2 di 6 interessi legali e spese;
importo allegatamente dovuto a pagamento delle fatture nn. 343/2023,
378/2023, 405/2023, 425/2023 e 466/2023, emesse per la fornitura di prodotti chimici e, quanto all'ultima, quale addebito di uno sconto del 2% originariamente concesso ma non maturato a causa del mancato pagamento nel termine di giorni 7.
A sostegno dell'opposizione la società ha in via preliminare sostenuto la necessità Parte_1 dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ritenendo che la controversia rientrasse fra i procedimenti di cui all'art. 5 co 1 bis D.lgs 28/2010.
Nel merito, ha poi contestato l'opponente la pretesa creditoria, rappresentando di aver in buona fede pagato a creditore apparente due delle fatture azionate – precisamente la n. 343 e la n. 378 - per un totale di €36.417,27, essendo rimasta vittima di una frode informatica.
Ha allegato in particolare la di aver ricevuto a mezzo posta elettronica comunicazioni da un Parte_1
soggetto terzo contenenti nuove coordinate bancarie, che il dominio era del tutto simile a quello della che nelle comunicazioni comparivano sia il logo sia i recapiti telefonici della società Parte_3
ricorrente e di aver, pertanto, ritenuto autentica la provenienza delle comunicazioni.
Ha quindi dedotto di essere incolpevolmente caduta in errore per circostanze univoche e obiettive nonché per concorso di colpa della società opposta la quale, in tesi, non avrebbe adeguatamente protetto i propri sistemi informatici.
Lamentava, ancora, l'opponente che la società avesse contribuito a determinare uno squilibrio Pt_3
economico in danno di avendo rifiutato le proposte di piano di rientro e preteso il pagamento Pt_1 immeditato dell'intero importo.
Si opponeva quindi alla eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo la revoca del decreto stesso o, in subordine, la quantificazione dell'importo in misura più equa.
2. Si è costituita in giudizio la società eccependo, in via pregiudiziale, Parte_3
l'inesistenza/invalidità della procura alle liti allegata alla citazione in opposizione e contestando integralmente, nel merito, le ragioni di opposizione e la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1189 c.c. ai fini della configurabilità di un valido pagamento a creditore apparente.
Ha infatti messo in luce l'opposta le plurime anomalie riscontrabili nelle richieste di pagamento inoltrate all'opponente del terzo truffatore, sostenendo che l'opponente avrebbe potuto avvedersene con l'impiego della normale diligenza.
pagina 3 di 6 Sulla scorta di tali prospettazioni la società ha domandato quindi la concessione della Parte_3
provvisoria esecuzione del decreto opposto, concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3. Con ordinanza del 21.06.2024 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Istruita documentalmente, la causa, all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
4. L'opposizione, per le ragioni di cui si dirà di seguito, è infondata e deve essere respinta.
5. Va innanzitutto richiamato, in punto mediazione, quanto già affermato con l'ordinanza in data
21/06/2024, con la quale è stato rilevato come la vertenza in esame non abbia ad oggetto una delle materie per le quali è stata prevista la mediazione obbligatoria.
6. Deve poi dirsi superata l'eccezione di parte opposta di difetto di procura alle liti, stante l'avvenuta integrazione della procura come da allegato alla nota depositata da in data 28.05.2024. Parte_1
7. Può dunque procedersi all'esame nel merito.
8. Va innanzitutto rilevato che la società opponente non ha in alcun modo contestato né il rapporto contrattuale, né l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture azionate nel monitorio, né il prezzo applicato nelle fatture, essendosi limitata ad eccepire, peraltro limitatamente alla sola somma di
€36.417,27 l'avvenuto pagamento a creditore apparente.
Nessuna contestazione può dunque dirsi mossa quanto alla restante parte del credito azionato con il decreto ingiuntivo.
9. Ad ogni buon conto, l'opposizione deve dirsi infondata anche con riferimento all'importo oggetto del lamentato pagamento al creditore apparente.
Premesso che in base ai generali principi in tema di riparto dell'onere della prova è onere del debitore fornire la prova del proprio esatto adempimento o di altra ragione estintiva della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, va osservato, quanto al preteso effetto liberatorio del pagamento effettuato, come esso presupponga, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte, che il debitore fornisca la prova non solo di aver confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia ingenerato in buona fede l'erroneo convincimento del debitore (Cass. civ. 10.05.2023 n. 12600; Cass. civ., Ord. 19.04.2018 n. 9758).
10. Presupposti che, nella specie, difettano entrambi.
pagina 4 di 6 11. Deve in primo luogo escludersi che la condotta del debitore sia esente da censure, ove si consideri che la società risulta aver dato corso ai bonifici, senza ulteriore verifica, sebbene: Pt_1
- l'account avesse denominazione e dominio differenti da quelli riferibili alla ovvero Parte_3
anziché Email_1 Email_2
- il testo delle comunicazioni presentasse un italiano sgrammaticato (v: doc. “corrispondenza mail” di parte opponente);
- le coordinate bancarie non risultassero riferibili ad un conto corrente italiano;
circostanza facilmente riscontrabile sia dalla sigla “PL” sia dalla comunicazione di esecuzione dell'ordine di bonifico depositato in atti, nel quale si legge espressamente, nella menzione del BIC, il riferimento a “BNP
Paribas Bank Polska S.a.”, all'evidenza banca polacca (v: doc. “bonifico Poliver” di parte opponente);
- la presenza di un logo incompleto (polive).
12. Deve dunque ritenersi che l'opponente, quale operatore professionale nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti chimici, non si sia attenuta ai parametri di diligenza richiesti dall'art. 1186 co 2, non avendo prestato attenzione all'indirizzo mail di provenienza della missiva con la quale venivano comunicati gli estremi di un nuovo conto su cui effettuare i pagamenti, né alla forma della comunicazione, né alle coordinate bancarie, provvedendo ai pagamenti senza ulteriori verifiche, nonostante l'esistenza di un rapporto commerciale allegatamente in essere da circa due anni (come emerge dal verbale di ricezione della querela orale sporta dal legale rappresentante della società il sig. dimesso in atti - v: doc. “querela” di parte opponente). Testimone_1
Il che induce ad escludere che l'opponente possa invocare un proprio legittimo affidamento, non configurabile laddove la parte versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dell'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (Cass. civ., sent.
5.04.2016 n.
6563).
13. Non risulta poi in alcun modo provato che l'erroneo convincimento possa essere ascritto ad un comportamento colposo del creditore. Non è stato infatti fornito alcun concreto elemento da cui desumere che l'inserimento di un soggetto terzo nelle comunicazioni fra le parti fosse riconducibile ad una violazione del dominio mail della società e deve altresì essere considerato che, stanti i Pt_3
risalenti rapporti commerciali fra le parti, l'acquisizione di documentazione contenente i riferimenti della società opposta ben potrebbe essere avvenuta anche attraverso la sola violazione della posta elettronica dell'opponente.
pagina 5 di 6 14. Né può all'evidenza essere censurato il comportamento del creditore che richieda il pagamento integrale delle forniture effettuate nei termini pattuiti, derivando le conseguenze economiche non dalla legittima richiesta di adempimento, ma dalla stessa volontaria stipula del contratto.
Peraltro ha precisato l'opposta di aver rifiutato il piano di rientro in ragione del fatto che non era stato in esso incluso l'importo di cui alle fatture oggetto dell'affermato pagamento a creditore apparente.
15. Per tutto quanto esposto l'opposizione in esame deve quindi essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
16. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione dell'attività concretamente svolta e del grado di complessità della vertenza, seguono la soccombenza.
17. Quanto, infine, alla richiesta di parte opposta di condanna di ex art. 96 c.p.c., non si Parte_1
ravvisano i presupposti per una statuizione in tal senso tenuto conto che, sia pur per solo parte del credito ingiunto, l'opposizione è stata proposta con riferimento a prospettazioni che, pur risultate infondate, traevano origine da circostanze di fatto (il pagamento a terzi) che hanno trovato conforto documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'opposizione svolta da parte opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 2876/2023 emesso Parte_1
dal Tribunale di Verona in data 20.11.2023, r.g. n. 7405/2023, che integralmente conferma.
CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1 Parte_3
, spese che liquida in €10.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA
[...]
e IV come per legge.
Verona, 19.09.2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
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