Decreto cautelare 21 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Euprepio Curto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Francavilla Fontana, via Municipio n. 11;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore di Brindisi CAT. -OMISSIS- del 28 marzo 2024, notificato in data 19 aprile 2024, con il quale il Questore della Provincia di Brindisi ha disposto la revoca, ex art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- di cui è titolare la extracomunitaria ricorrente, e di rigetto dell’istanza avanzata dalla stessa il 22 dicembre 2023 per l’aggiornamento del predetto titolo di soggiorno U.E., perché assentatisi dal territorio nazionale (U.E.) dal 22 ottobre 2020 al 22 gennaio 2023, cioè per un periodo superiore a dodici mesi continuativi;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. E. Curto per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 18 maggio 2024 e depositato in pari data, l’extracomunitaria ricorrente - cittadina cinese - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore di Brindisi CAT. -OMISSIS- del 28 marzo 2024, notificato in data 19 aprile 2024, con il quale il Questore della Provincia di Brindisi ha disposto la revoca, ex art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- di cui è titolare la extracomunitaria ricorrente, e di rigetto dell’istanza avanzata dalla stessa il 22 dicembre 2023 per l’aggiornamento del predetto titolo di soggiorno U.E., perché assentatisi dal territorio nazionale (U.E.) dal 22 ottobre 2020 al 22 gennaio 2023, cioè per un periodo superiore a dodici mesi continuativi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 286/1998.
II - VIOLAZIONE OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
2. Con decreto cautelare n. 320/2024, pubblicato il 21 maggio 2024, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso in questione, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della piena esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), anche tenuto conto che non risulta che la Questura di Brindisi abbia accertato l’assenza delle condizioni per l’eventuale rilascio (su possibile istanza in tal senso della interessata) di altro titolo di soggiorno in favore della extracomunitaria ricorrente, nè che quest’ultima sia stata segnalata dalla medesima Questura al Prefetto di Brindisi per l’emanazione del provvedimento di espulsione, non si ravvisa nella specie la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la ricorrente, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione (19 Giugno 2024) ”.
Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 19 Giugno 2024.
3. Il 23 maggio 2024, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Interno e la Questura di Brindisi si sono costituiti in giudizio.
4. Il 12 giugno 2024, le Amministrazioni resistenti hanno depositato una memoria difensiva, chiedendo, previo rigetto della domanda cautelare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi e di dichiarare inammissibile o in subordine rigettare l’avverso ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto.
5. Con ordinanza cautelare n. 397/2024, pubblicata il 20 giugno 2024, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni juris, in quanto il provvedimento di revoca impugnato – adeguatamente impugnato – costituisce corretta e doverosa applicazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss. mm., perché l’extracomunitaria odierna ricorrente è stata effettivamente assente dal territorio nazionale per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi (dal 22/10/2020 al 21/1/2023) e le ragioni addotte dalla stessa per giustificare la predetta prolungata assenza sono generiche (cioè prive di puntuali riferimenti normativi riguardanti i periodi in questione), non documentate e comunque non sembrano tali da concretare un impedimento assoluto al tempestivo rientro della straniera nel territorio nazionale (possibile, invece, in varie finestre temporali rispettando le allora vigenti prescrizioni cautelative anti Covid-19 imposte dagli Stati U.E. ai passeggeri provenienti dalla Cina). Rilevato, peraltro, che la sanità cinese risulta essere in grado di erogare prestazioni sanitarie adeguate per la cura delle patologie denunciate nel ricorso, sicchè non si ravvisa nemmeno il pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla parte ricorrente. ”
6. Il 24 settembre 2024, il difensore della ricorrente ha presentato una istanza di prelievo ai sensi dell’art. 71 c.p.a.
7. Con decreto n. -OMISSIS-, pubblicato il 25 settembre 2024, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente in data 12 maggio 2024.
8. Nella pubblica udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è palesemente infondato nel merito e deve, quindi, essere rigettato.
Con due pluriarticolati motivi di gravame (che possono essere trattati unitariamente), si lamenta l’illegittimità del decreto di revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo per (dedotta) violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 286/1998, nonché per (allegata) violazione degli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo.
In particolare, la ricorrente lamenta un deficit di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, asserendo che l’Amministrazione procedente, nell’adottare il provvedimento di revoca de quo, non avrebbe tenuto conto del fatto che, la sua assenza dal territorio nazionale (dal 22 ottobre 2020 al 12 gennaio 2023), sarebbe avvenuta per cause ad essa non imputabili, dovute all’emergenza Covid 19 (circostanza questa, che avrebbe portato, nella Cina Popolare, alla chiusura delle frontiere fino all’8 gennaio 2023) e che, anzi, era suo interesse tornare rapidamente sul territorio nazionale anche per curarsi meglio da alcune patologie di cui sarebbe afflitta (bronchite cronica e malattia cerebrale).
L’assunto di parte ricorrente è infondato.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 397/2024, con la quale si è rilevata la insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris (oltre che del periculum in mora), con la articolata ed ampia motivazione sopra riportata.
A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
L’art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., rubricato “ Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ”, al comma 7, lettera d), stabilisce che il permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo è revocato “ in caso di assenza del titolare dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi ”.
La medesima disposizione normativa, al comma 6, prevede, inoltre, che le “ assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi ”.
Al riguardo, questo Tribunale osserva in via generale che, la lettura congiunta delle due norme soprariportate, pur non lasciando intendere che l’assenza protrattasi per un periodo di dodici mesi consecutivi si colleghi, in via automatica, alla revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, comporta, tuttavia, che tale assenza, per ritenersi giustificata e, quindi, per evitare la revoca del titolo de quo, debba risultare sorretta da valide ragioni e/o comprovati motivi che, in concreto, è onere dello straniero provare e dell’Amministrazione procedente valutare.
Tanto premesso in termini generali, nel particolare caso all’esame, le circostanze di fatto appurate dall’Amministrazione resistente, e le valutazioni da questa compiute - costituite, rispettivamente, da un lato, dal protrarsi dell’assenza dell’odierna ricorrente dal territorio nazionale per un periodo (ben) superiore a 12 mesi pur in presenza di finestre temporali che, a ben vedere, avrebbero consentito il rientro sul territorio nazionale dalla Cina molto prima di quando effettivamente poi avvenuto, e, dall’altro lato, dall’assenza di altre valide e puntuali giustificazioni di tale assenza (cioè basate su gravi e comprovati motivi) - hanno determinato legittimamente, da parte dell’Amministrazione procedente, l’adozione dell’impugnato decreto di revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9, comma 7, del Decreto Legislativo n. 286/1998 e ss.mm., non ravvisandosi, nel caso di specie, i profili di illegittimità dedotti con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Invero, risulta smentita “per tabulas” la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, ed esposta con il primo motivo di ricorso, secondo la quale, l’Amministrazione intimata, sarebbe incorsa in un deficit di istruttoria per non aver tenuto debitamente conto, nelle valutazioni istruttorie compiute, delle sopraindicate ragioni dalla stessa poste a giustificazione della sua assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore a quello massimo consentito dalla legge.
In proposito, questo Tribunale osserva che la revoca del permesso di soggiorno U.E., nel caso di specie, non è avvenuta per l’effetto di un mero automatismo, dovuto al semplice superamento dei 12 mesi di assenza dal territorio nazionale, oppure senza aver prima valutato adeguatamente le ragioni giustificative addotte in sede amministrativa dall’extracomunitaria ricorrente, posto che, tale assenza, già solo nella sua estensione temporale, si è protratta per un lasso di tempo che va ben oltre i 12 mesi previsti dall’art. 9, comma 7, lett. d) del D. Lgs. n. 286/1998, sì da non poter essere in alcun modo considerata, proprio in ragione della sua ampiezza, marginale, di lieve entità, o giustificata da limitazioni alla circolazione delle persone dovute all’emergenza COVID 19, e ciò anche in ragione - come ben messo in evidenza dalla difesa dell’Amministrazione resistente - di finestre temporali, nel periodo di assenza della straniera ricorrente dal territorio nazionale, che ben avrebbero consentito alla stessa di ritornare in Italia in un momento (ben) precedente al 12 gennaio 2023.
Nella fattispecie concreta oggetto della presente controversia, inoltre, l’assenza dal territorio U.E. non risulta neppure giustificata da altri gravi e/o comprovati motivi.
Rileva, infatti, il Collegio, che i motivi addotti dalla parte ricorrente a giustificazione della sua prolungata assenza dal territorio nazionale, e fondati sulla chiusura delle frontiere della Cina Popolare nel periodo di emergenza Covid 19, che le avrebbero impedito un ritorno nel territorio nazionale, risultano prive di pregio e, comunque, infondate nel merito, posto che, come già messo in evidenza da questo Tribunale con la citata ordinanza cautelare n. 397/2024, le stesse (insieme anche a quelle riguardanti le precarie condizioni di salute di cui la cittadina straniera sarebbe stata affetta) risultano - per un verso - generiche perché prive di puntuali riferimenti normativi riguardanti i periodi in questione e, - per altro verso - anche non documentate e, comunque, non tali da concretare (come visto) un impedimento assoluto al tempestivo rientro della straniera nel territorio nazionale, che sarebbe invece stato possibile in varie finestre temporali, nel rispetto delle allora vigenti prescrizioni cautelative anti Covid-19, imposte dagli Stati U.E. ai passeggeri provenienti dalla Cina.
Ne consegue che, la decisione assunta in via amministrativa di revocare il permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, per il protrarsi dell’assenza dell’odierna ricorrente dal territorio nazionale per un periodo di tempo ben superiore al limite massimo di 12 mesi previsto dalla legge, e in assenza di altre valide giustificazioni e/o comprovati motivi, è avvenuta in linea e conformemente con quanto stabilito dall’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm., con la conseguenza che devono essere respinte, perché infondate nel merito, le censure sollevate con il primo motivo di ricorso.
Le su esposte considerazioni, invero, consentono di disattendere anche le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso, riguardanti l’asserita illegittimità dell’impugnato decreto di revoca del titolo U.E. per violazione degli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo, in quanto - per un verso - la Questura di Brindisi ha specificato in maniera chiara e puntuale le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della revoca del titolo de quo, costituite dal protrarsi dell’assenza della straniera dal territorio nazionale per oltre 12 mesi (dal giorno 22 ottobre 2020 al giorno 12 gennaio 2023) e - per altro verso - le argomentazioni sviluppate dall’odierna ricorrente a giustificazione della sua prolungata assenza dal territorio U.E., (anche riguardo alla presenza di presunte patologie) sono risultate (per le ragioni sopra indicate) generiche, non avendo la straniera ricorrente dimostrato la sopravvenienza di eventuali (e gravi) fatti interruttivi e/o circostanze assolutamente impeditivi nel consentire il rientro nel territorio nazionale dei termini massimi previsti dalla legge e tali da giustificare, dunque, in qualche modo, l’assenza dal territorio nazionale per circostanze indipendenti dalla sua volontà, nel caso di specie, invece, mancanti.
Di conseguenza, anche le censure sollevate con il secondo motivo di ricorso, ed incentrate sull’asserita violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento di revoca adottato, vanno disattese perché infondate nel merito.
10. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
11. Ricorrono, tuttavia, i presupposti di legge, anche in relazione alle particolari condizioni personali della ricorrente, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.