Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1028/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 3.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BORRONE ANDREA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PERAZZELLI STEFANO, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Parte_1 [...]
per ivi sentir accertare e dichiarare la illegittimità delle trattenute operate dalla Controparte_1
Deduceva il ricorrente: di aver prestato attività lavorativa, in qualità di operaio di I livello e con mansioni di autista, alle dipendenze della società convenuta dal 29.08.2022 al 10.01.2024 allorquando veniva licenziato;
di essere rimasto coinvolto in data 30.09.2023, nell'esercizio delle sue mansioni, in un incidente stradale con il furgone aziendale targato GE818WP a seguito del quale la società apriva nei suoi confronti un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione del licenziamento comunicatogli con missiva del 10.01.2024; che la società aveva operato indebite trattenute sulle sue retribuzioni e sul TFR a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suddetto veicolo aziendale fino a concorrenza dell'importo di € 6.960,18, trattenute da ritenersi senz'altro illegittime non avendo parte datoriale fornito alcuna prova del danno.
Si costituiva con rituale memoria difensiva la , la quale rappresentava che Controparte_1 dai rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro era emerso che lo stesso era riconducibile in via esclusiva alla responsabilità del ricorrente non essendo stati coinvolti terzi. Ed infatti, la dinamica del sinistro non veniva contestata dal nel corso del procedimento Parte_1
disciplinare sì che poteva ritenersi pacifica. Sottolineava, altresì, che il ricorrente, pur avendo impugnato stragiudizialmente il licenziamento disciplinare, aveva poi omesso di depositare nei termini ricorso giudiziale, condotta questa che lasciava intendere come anche lui avesse reputato il provvedimento legittimo. Deduceva, infine, di essere stata costretta a sostenere una serie di costi per la riparazione del veicolo come da fatture prodotte regolarmente saldate;
dunque, spiegava domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la restituzione dell'importo di € 3.936,57 a saldo delle proprie competenze.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, ritenuta la superfluità delle prove orali articolare dalla difesa della resistente, la causa veniva decisa all'udienza del 3.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito saranno illustrate.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge in modo inequivoco che la responsabilità del sinistro stradale occorso in data 30.09.2023 in località Via del Commercio – Ascoli Piceno sia imputabile in via esclusiva al . Dal rapporto dell'incidente stradale n. 88881/2023 Parte_1
del 30/09/2023 ore 10 redatto dal Comando di Polizia municipale di Ascoli Piceno si evince, infatti, che il sinistro non vedeva coinvolgimento di altri veicoli, che esso si verificava in orario diurno su un tratto di strada rettilineo con fondo stradale asciutto e, quindi, buone condizioni del manto stradale e di visibilità. Si legge in detto verbale che “Dai rilievi fotografici eseguiti sul posto, dai danni riscontrati sul veicolo e dalle dichiarazioni del coinvolto, la dinamica del sinistro può essere così, presumibilmente, ricostruita:
[...]
, alla guida dell'autocarro targato GE818WP, percorreva via del Commercio con Parte_1
direzione di marcia est-ovest ed era sua intenzione raggiungere via Piceno Aprutina, ma giunto all'altezza del cavalcavia ferroviario, situato poco prima dell'intersezione con quest'ultima, non si avvedeva del cartello stradale verticale di divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a metri 2,8 e urtava con la parte superiore della cabina contro la struttura portante del cavalcavia”. Con successivo verbale del Comando di Polizia Municipale
– Ufficio infortunistica del 14.11.2023 veniva poi irrogata al la sanzione della Parte_1
sospensione della patente di guida essendo egli risultato positivo in data 30.09.2023 – giorno del sinistro - all'assunzione di sostanze stupefacenti mentre era alla guida del veicolo.
Veniva, quindi, aperto da parte della società datoriale in data 1°dicembre 2023 a carico del ricorrente un procedimento disciplinare;
come di norma, il lavoratore veniva invitato a fornire le proprie giustificazioni che presentava il successivo 5 dicembre 2023. In tale occasione, alcuna contestazione circa la dinamica del sinistro veniva effettuata dall'interessato limitandosi questi a contestare la propria positività alle sostanze stupefacenti e negando, nel modo più assoluto, di averne mai fatto uso tanto più durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
Dunque, ritenendo dette giustificazioni non satisfattive e ritenendo, altresì, irreparabilmente leso il vincolo fiduciario necessario per il sereno svolgimento del rapporto di lavoro, con missiva ricevuta dal ricorrente in data 10.01.2024, la intimava al il Controparte_1 Parte_1 licenziamento disciplinare rappresentando, altresì, che l'importo di € 20.000 dovuto dal dipendente a titolo di danni cagionati al veicolo aziendale sarebbe stato trattenuto sulle competenze a lui ancora dovute.
Così compendiati i fatti, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, il quantum sostenuto dalla società per la riparazione del mezzo aziendale al fine di renderlo nuovamente utilizzabile debba essere posto a carico del dipendente – essendo il sinistro stradale imputabile a sua esclusiva negligenza - con conseguente legittimità, nei limiti qui di seguito meglio precisati, delle trattenute a tale titolo operate sulle competenze a lui dovute. Dalla dinamica del sinistro, così come ricostruita, è chiaro che il non si avvedeva del cartello stradale che Parte_1 inibiva il transito ai veicoli aventi altezza superiore a metri 2,8; ciò significa che lo stesso, tenuto conto della particolare tipologia di mezzo condotto, ometteva di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare l'impatto; ancor più tenuto conto del fatto che il sinistro si verificava in pieno giorno e in condizioni di visibilità e stradali descritte nel rapporto come ottimali.
In punto di quantificazione dei danni, valga osservare che il veicolo subiva numerose ed ingenti avarie, tutte involgenti la parte superiore dello stesso, come si evince già dal rapporto del sinistro stradale ove si legge che lo stesso presentava: “ammaccature cassone superiore frigorifero con perdita di liquido;
estroflessione cabina e cassone”. A riprova dell'intensità dell'urto, nel medesimo rapporto si legge anche che erano stati cagionati danni alla struttura del cavalcavia ferroviario, elemento questo che lascia chiaramente intendere la notevole intensità dell'impatto e conseguentemente presumere la gravità dei danni.
Laddove, infatti, il lavoratore esegua la prestazione lavorativa con un bene affidatogli dal datore, la Suprema Corte, sin da epoca oramai risalente, ha affermato che “la diligenza nell'adempimento, rilevando quale modalità con cui la prestazione deve essere svolta, implica che il lavoratore deve utilizzare il bene senza arrecare danni, e che, ove si verifichino, il lavoratore ne risponde contrattualmente. In tal caso, il principio secondo cui è onere del datore provare il danno ed il rapporto di causalità con la materiale condotta (anche omissiva) del lavoratore, ed onere del lavoratore provare di aver adottato la diligenza normativamente richiesta e, più in generale, la propria assenza di colpa, trova applicazione anche per i danni verificatisi nell'espletamento di mansioni assegnate in violazione degli artt. 2087 e 2103 cod. civ., pur essendo in tal caso agevolata la prova del lavoratore esonerativa di responsabilità, venendo meno tale responsabilità solo ove la diligenza necessaria alla prestazione richiesta si estenda in uno spazio esterno all'ambito della prestazione dovuta” (Cass. 13530/2008).
Il Supremo Consesso ha, altresì, affermato che “ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta, mentre, una volta assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento” (cfr. Cass. N. 18375/2006).
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa, non è chi non veda che parte datoriale abbia fornito prova adeguata della riconducibilità del sinistro a responsabilità esclusiva del proprio dipendente il quale, come già osservato, nulla ha dedotto – né d'altronde avrebbe potuto dedurre tenuto conto delle risultanze documentali – al fine di provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento.
In punto di quantificazione dei danni, ritiene il Tribunale, convenendo con quanto asserito sul punto dalla difesa del ricorrente in sede di note conclusive, che gli unici importi che possono essere addebitati al lavoratore siano quelli di cui alle fatture di il quale effettuava Parte_2
il recupero del mezzo in avaria, della Elettrofrigo la quale eseguiva lavori di riparazione chiaramente riferibili ai danni riportati dal mezzo aziendale a causa del sinistro e, soltanto parzialmente, della General meccanica. Appaiono, infatti, addebitabili al anche i Parte_1 lavori di “Smontaggio e rimontaggio cassa frigo completa di accessori per raddrizzatura e squadratura controtelaio. Sistemazione parte anteriore cassa con vetroresina. Preparazione e verniciatura controtelaio di cui alla fattura della Generlameccanica, dovendosi, invece, escludere che lo stesso debba rispondere dei lavori di “Fornitura e montaggio paraurti posteriore e fanale posteriore sx” sicuramente non riconducibili al sinistro il quale, come visto, coinvolgeva soltanto la parte anteriore e la parte superiore del veicolo. Sebbene tali lavori non siano singolarmente quantificabili, può ritenersi che, comunque, al ricorrente vada addebitata una parte dell'importo di cui a tale fattura che può determinarsi in € 3.000.
Preme a tal riguardo rilevare che l'importo complessivamente richiesto dalla società al dipendente appare esorbitante anche in ragione del fatto che non è dato sapere: quali fossero le condizioni generali del veicolo nel momento in cui veniva consegnato al lavoratore;
quale fosse – anche soltanto indicativamente – il valore del veicolo prima del sinistro;
quali siano i singoli pezzi di ricambio utilizzati sì da poterli riferire senza dubbio alcuno alla tipologia di danno riportato dal veicolo (sarebbe stato opportuno fornire anche un dossier fotografico sul punto al fine di dare contezza di tutti i pezzi che hanno necessitato la riparazione o la sostituzione in quanto lesionati, anche indirettamente, a seguito dell'urto).
Dunque, a parere di questo decidente, l'entità complessiva del danno risarcibile da parte del dipendente risulta essere pari ad € 5.659,04 (€ 3.000 + € 305 + € 2354,04). Tale importo va interamente addebitato al non potendosi operare la decurtazione di cui all'art. 32 del Parte_1
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, avendo la difesa dello stesso fatto riferimento a tale norma soltanto in sede di note conclusive e nulla avendo dedotto sul punto nel ricorso introduttivo del giudizio. Deve, pertanto, ritenersi che – integrando essa una domanda nuova - parte ricorrente sia incorsa nelle decadenze di legge con conseguente sua inammissibilità. Ad ogni buon conto, avendo la operato trattenuto già fino a concorrenza del Controparte_1 maggiore importo di € 6.960,18, va dichiarato il diritto in capo allo stesso ricorrente ad ottenere il rimborso della somma di € 1.301,14, oltre accessori.
Con riguardo, invece, alle altre somme delle quali la società domanda in questa sede la restituzione, il Tribunale non può esimersi dall'osservare che l'avvenuta riparazione del veicolo a cura della società ha reso impossibile l'effettuazione di una CTU per la stima effettiva dei danni i quali, ad ogni modo, stando anche alle foto prodotte e tenuto conto della tipologia di sinistro in cui il mezzo rimaneva coinvolto, appaiono concentrati in via esclusiva nella parte alta dello stesso. Non vi sono elementi di sorta per poter ritenere che l'urto abbia causato ripercussioni anche su altre parti – anche interne – del mezzo sì che il ristoro dei danni che la società può pretendere deve limitarsi a quanto emergente dalla documentazione in atti (di certo non può affermarsi che l'urto possa aver danneggiato il paraurti posteriore tanto da renderne necessaria la sostituzione). Al fine di poter conseguire il risarcimento anche dei danni non visibili ictu oculi, infatti, la società avrebbe dovuto premurarsi di produrre quantomeno una perizia di parte attestante lo stato del veicolo dopo il sinistro sì da cristallizzare la situazione in cui esso si trovava e da avere una descrizione compiuta e puntuale di tutte le singole parti danneggiate con conseguente stima, anche approssimativa, del valore dei pezzi da sostituire o riparare e della manodopera necessaria al fine di garantire di nuovo il corretto funzionamento dello stesso.
Non avendo ciò fatto, non è possibile pretendere il rimborso da parte del dipendente di tutte le somme oggi pretese potendo questi rispondere soltanto del risarcimento di quei danni immediatamente e direttamente riconducibili al sinistro sulla base della documentazione dalle parti prodotta.
L'accoglimento, seppur parziale, della domanda attorea comporta il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla società.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1028/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la alla Controparte_1 restituzione in favore di dell'importo di € 1.301,14, oltre agli interessi legali Parte_1 e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara in data 3.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista