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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 724/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
OL FA CE EUG, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5675/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 00082519 17 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2025 00082519 17 000 notificatale il 02/07/2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, su ruolo iscritto dalla Regione Calabria, limitatamente al carico tributario relativo alla tassa di possesso automobili per l'anno 2020.
A sostegno delle sue ragioni eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituivano Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Calabria che argomentavano in relazione alla ritualità e legittimità della pretesa, mentre la seconda produceva i documenti relativi alle notifiche degli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Regione Calabria ha documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato, in data 29.05.2023.
In conseguenza, non è neppure decorso il termine di prescrizione quinquennale alla notifica dell'atto impugnato.
L'atto era puntualmente motivato, specie in relazione alla sua caratteristica di provvedimento a formazione successiva.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, Sezione VI, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite, liquidate in € 150,00, per ciascuna.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
OL FA CE EUG, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5675/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 00082519 17 000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2025 00082519 17 000 notificatale il 02/07/2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, su ruolo iscritto dalla Regione Calabria, limitatamente al carico tributario relativo alla tassa di possesso automobili per l'anno 2020.
A sostegno delle sue ragioni eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituivano Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Calabria che argomentavano in relazione alla ritualità e legittimità della pretesa, mentre la seconda produceva i documenti relativi alle notifiche degli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Regione Calabria ha documentato la rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato, in data 29.05.2023.
In conseguenza, non è neppure decorso il termine di prescrizione quinquennale alla notifica dell'atto impugnato.
L'atto era puntualmente motivato, specie in relazione alla sua caratteristica di provvedimento a formazione successiva.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, Sezione VI, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite, liquidate in € 150,00, per ciascuna.