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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 18/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 363/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale
Collegio composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Paola Cappello.........................................Presidente
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis...........................Giudice
Dott.ssa Martina Badano.......................................Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 630 c.p.c. nel procedimento per reclamo tra:
(P. VA ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante (C.F. ), con Controparte_2 C.F._1
sede legale in Milano (MI), Piazza Della Trivulziana n. 4/A;
(Avv. Andrea Ornati;
Raffaele Zurlo del Foro di La Spezia)
- reclamante -
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_3 C.F._2
residente a [...], int. 6;
- reclamata -
Avverso
1 L'ordinanza emessa tra le parti dal Tribunale di Imperia, G.O.T. Dott.ssa Antonella Ruocco in data 5.2.2025 nella procedura di esecuzione mobiliare presso terzi (N.R.G.E. 1094/2024).
**********
Premesso che con atto di reclamo tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. la società (P. VA , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore (d'ora in avanti anche solo ” o la CP_1
“reclamante”). chiedeva al Collegio pronunziarsi l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Imperia in data 5.2.2025 nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi da questi promossa nei confronti di (N.R.G.E. 1094/2024), ossia contro CP_3
il provvedimento con cui il G.E., previo accertamento del tenore negativo della dichiarazione del terzo , aveva rigettato l'istanza di assegnazione e dichiarato per l'effetto CP_4
l'estinzione della procedura esecutiva.
Premesso ancora che la reclamante censurava l'ordinanza di chiusura anticipata della procedura esecutiva per non avere il G.E., in sede di udienza di dichiarazione del terzo, contemplato la coesistenza, assieme alla dichiarazione negativa della , altresì della dichiarazione CP_4
del terzo positiva fornita da Piazza Italia SPA, acquisita al fascicolo processuale, che avrebbe dovuto condurre il Tribunale non già a pronunziare l'estinzione del procedimento, bensì a disporre l'assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c. in favore della . Controparte_1
Premesso ancora che, nelle more della celebrazione dell'udienza del 16.4.2025, la reclamante rinunciava al gravame interposto, non curando pertanto la notificazione degli atti introduttivi alle controparti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, e non applicandosi ai procedimenti cautelari la previsione di cui all'art. 309 c.p.c (rinvio per mancata comparizione Parti), il Collegio espone nel sottostante paragrafo i motivi della sentenza.
*******
Il procedimento di reclamo va estinto per rinuncia.
Come ha in questo condivisibilmente osservato la giurisprudenza di legittimità sugli effetti dichiarativi della rinuncia ex art. 306 c.p.c., la presentazione dell'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore e munito del relativo potere, determina il dovere del Giudice di
“dichiarare l'estinzione” del procedimento, senza approfondire i profili dell'ammissibilità e dell'eventuale fondatezza della domanda (Cass. 2024, n. 22939), ancorché nella presente fattispecie il reclamo sarebbe stato dichiarato inammissibile.
Come già in parte anticipato nel decreto di rigetto dell'istanza di sospensione inaudita altera parte, il Collegio intende infatti aderire alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2017, n. 9362;
2 Cass. ord. 2018, n. 9175) che distingue, nell'ambito delle procedure esecutive, tra provvedimenti di estinzione “tipici”, che sono oggetto di reclamo ex art. 630 c.p.c., e provvedimenti di estinzione “atipici” o di chiusura anticipata dell'esecuzione, questi oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Si è in tal senso affermato che “nella espropriazione presso terzi, il provvedimento, con cui il giudice della esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art.
631 c.p.c. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione di forma di cui all'art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti (Cass. 2008, n. 3276; conformi Cass. 2022, n. 11241; Cass. 2023, n. 1991; conf. Cass. 2013, n. 12113, Cass. 2008, n.
30201), a fronte di un reclamo (quello della ) avverso ad una ordinanza di estinzione CP_1
solo atipica del processo esecutivo, non fondata su cause tipiche, ma sul riscontro del tenore negativo delle dichiarazioni di quantità fornite dai terzi ex art. 547 c.p.c., come tale da sottoporre al differente strumento di impugnazione dell'opposizione agli atti esecutivi davanti al Giudice dell'Esecuzione.
Considerato infatti che, nella vicenda che ci occupa, valutato il contenuto dispositivo e le motivazioni del provvedimento reclamato, l'estinzione dichiarata nell'ordinanza del 5.2.2025 debba essere qualificata in termini di estinzione c.d. atipica, in quanto, da un lato, essa non appare sussumibile in nessuna delle ipotesi normative di estinzione c.d. tipica (per rinuncia, mancata comparizione Parti, inattività delle Parti), ed al contempo definisce in via anticipata la procedura mobiliare n. 1094/2024, posto che, per effetto della dichiarazione negativa del terzo il Giudice ha rilevato una sorta di improcedibilità dell'esecuzione mobiliare in CP_5
oggetto.
Il provvedimento estintivo presentava dunque un contenuto di mera improseguibilità o improcedibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, come tale “impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che
è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica"; Trib. Roma sez. IV 2016, n. 5611, in De Jure;
conformi Cass. 2013, n. 25421; Cass. 2011, n. 2674; Cass.
2008, n. 30201).
3 Tutto quanto premesso, merita tuttavia osservare che la rinuncia agli atti del procedimento di reclamo, come detto sottoscritta e depositata sul PCT dai difensori muniti dei conformi poteri, implica in via immediata e pregiudiziale la declaratoria di estinzione del reclamo, senza doversi provvedere sulle spese di lite, in quanto la controparte reclamata non si è costituita e non ha dunque sostenuto oneri defensionali per resistere alla domanda.
******
Parimenti, a seguito della rinuncia agli atti del reclamo, non si deve provvedere in concreto neppure alla condanna della reclamante a versare un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, del citato testo normativo, sanzione che pure sarebbe astrattamente predicabile ai reclami ex art. 630 c.p.c.
Come ha sul punto avuto modo di soffermarsi la giurisprudenza di legittimità più recente, “l'art.
13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso
[…] in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (v. Cass. 2024, n. 22939; conformi 2018, n. Cass. 19071; Cass. 2015, n.
23175).
P.Q.M.
1) Dichiara estinto il procedimento di reclamo;
2) Dispone non doversi provvedere sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in camera di consiglio in Imperia, il 16.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
(DOTT. SSA MARTINA BADANO)
IL PRESIDENTE
(DOTT.SSA PAOLA CAPPELLO)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale
Collegio composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Paola Cappello.........................................Presidente
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis...........................Giudice
Dott.ssa Martina Badano.......................................Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 630 c.p.c. nel procedimento per reclamo tra:
(P. VA ), in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante (C.F. ), con Controparte_2 C.F._1
sede legale in Milano (MI), Piazza Della Trivulziana n. 4/A;
(Avv. Andrea Ornati;
Raffaele Zurlo del Foro di La Spezia)
- reclamante -
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_3 C.F._2
residente a [...], int. 6;
- reclamata -
Avverso
1 L'ordinanza emessa tra le parti dal Tribunale di Imperia, G.O.T. Dott.ssa Antonella Ruocco in data 5.2.2025 nella procedura di esecuzione mobiliare presso terzi (N.R.G.E. 1094/2024).
**********
Premesso che con atto di reclamo tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. la società (P. VA , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante pro tempore (d'ora in avanti anche solo ” o la CP_1
“reclamante”). chiedeva al Collegio pronunziarsi l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Imperia in data 5.2.2025 nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi da questi promossa nei confronti di (N.R.G.E. 1094/2024), ossia contro CP_3
il provvedimento con cui il G.E., previo accertamento del tenore negativo della dichiarazione del terzo , aveva rigettato l'istanza di assegnazione e dichiarato per l'effetto CP_4
l'estinzione della procedura esecutiva.
Premesso ancora che la reclamante censurava l'ordinanza di chiusura anticipata della procedura esecutiva per non avere il G.E., in sede di udienza di dichiarazione del terzo, contemplato la coesistenza, assieme alla dichiarazione negativa della , altresì della dichiarazione CP_4
del terzo positiva fornita da Piazza Italia SPA, acquisita al fascicolo processuale, che avrebbe dovuto condurre il Tribunale non già a pronunziare l'estinzione del procedimento, bensì a disporre l'assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c. in favore della . Controparte_1
Premesso ancora che, nelle more della celebrazione dell'udienza del 16.4.2025, la reclamante rinunciava al gravame interposto, non curando pertanto la notificazione degli atti introduttivi alle controparti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, e non applicandosi ai procedimenti cautelari la previsione di cui all'art. 309 c.p.c (rinvio per mancata comparizione Parti), il Collegio espone nel sottostante paragrafo i motivi della sentenza.
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Il procedimento di reclamo va estinto per rinuncia.
Come ha in questo condivisibilmente osservato la giurisprudenza di legittimità sugli effetti dichiarativi della rinuncia ex art. 306 c.p.c., la presentazione dell'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore e munito del relativo potere, determina il dovere del Giudice di
“dichiarare l'estinzione” del procedimento, senza approfondire i profili dell'ammissibilità e dell'eventuale fondatezza della domanda (Cass. 2024, n. 22939), ancorché nella presente fattispecie il reclamo sarebbe stato dichiarato inammissibile.
Come già in parte anticipato nel decreto di rigetto dell'istanza di sospensione inaudita altera parte, il Collegio intende infatti aderire alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2017, n. 9362;
2 Cass. ord. 2018, n. 9175) che distingue, nell'ambito delle procedure esecutive, tra provvedimenti di estinzione “tipici”, che sono oggetto di reclamo ex art. 630 c.p.c., e provvedimenti di estinzione “atipici” o di chiusura anticipata dell'esecuzione, questi oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Si è in tal senso affermato che “nella espropriazione presso terzi, il provvedimento, con cui il giudice della esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art.
631 c.p.c. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione di forma di cui all'art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti (Cass. 2008, n. 3276; conformi Cass. 2022, n. 11241; Cass. 2023, n. 1991; conf. Cass. 2013, n. 12113, Cass. 2008, n.
30201), a fronte di un reclamo (quello della ) avverso ad una ordinanza di estinzione CP_1
solo atipica del processo esecutivo, non fondata su cause tipiche, ma sul riscontro del tenore negativo delle dichiarazioni di quantità fornite dai terzi ex art. 547 c.p.c., come tale da sottoporre al differente strumento di impugnazione dell'opposizione agli atti esecutivi davanti al Giudice dell'Esecuzione.
Considerato infatti che, nella vicenda che ci occupa, valutato il contenuto dispositivo e le motivazioni del provvedimento reclamato, l'estinzione dichiarata nell'ordinanza del 5.2.2025 debba essere qualificata in termini di estinzione c.d. atipica, in quanto, da un lato, essa non appare sussumibile in nessuna delle ipotesi normative di estinzione c.d. tipica (per rinuncia, mancata comparizione Parti, inattività delle Parti), ed al contempo definisce in via anticipata la procedura mobiliare n. 1094/2024, posto che, per effetto della dichiarazione negativa del terzo il Giudice ha rilevato una sorta di improcedibilità dell'esecuzione mobiliare in CP_5
oggetto.
Il provvedimento estintivo presentava dunque un contenuto di mera improseguibilità o improcedibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, come tale “impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che
è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica"; Trib. Roma sez. IV 2016, n. 5611, in De Jure;
conformi Cass. 2013, n. 25421; Cass. 2011, n. 2674; Cass.
2008, n. 30201).
3 Tutto quanto premesso, merita tuttavia osservare che la rinuncia agli atti del procedimento di reclamo, come detto sottoscritta e depositata sul PCT dai difensori muniti dei conformi poteri, implica in via immediata e pregiudiziale la declaratoria di estinzione del reclamo, senza doversi provvedere sulle spese di lite, in quanto la controparte reclamata non si è costituita e non ha dunque sostenuto oneri defensionali per resistere alla domanda.
******
Parimenti, a seguito della rinuncia agli atti del reclamo, non si deve provvedere in concreto neppure alla condanna della reclamante a versare un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, del citato testo normativo, sanzione che pure sarebbe astrattamente predicabile ai reclami ex art. 630 c.p.c.
Come ha sul punto avuto modo di soffermarsi la giurisprudenza di legittimità più recente, “l'art.
13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso
[…] in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (v. Cass. 2024, n. 22939; conformi 2018, n. Cass. 19071; Cass. 2015, n.
23175).
P.Q.M.
1) Dichiara estinto il procedimento di reclamo;
2) Dispone non doversi provvedere sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in camera di consiglio in Imperia, il 16.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
(DOTT. SSA MARTINA BADANO)
IL PRESIDENTE
(DOTT.SSA PAOLA CAPPELLO)
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