Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00732/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Castro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Questura della Provincia di Perugia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del provvedimento n. Cat. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Perugia in data -OMISSIS-, notificato alla diretta interessata dalla Questura di Vicenza in data -OMISSIS-, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno della ricorrente;
di tutti gli atti ad esso connessi, precedenti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura della Provincia di Perugia;
Visto l’art. 35, comma 1, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS-, cittadina extracomunitaria, ha agito per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. Cat. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Perugia in data -OMISSIS- e notificato alla diretta interessata dalla Questura di Vicenza in data -OMISSIS-, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno rilasciato in favore della ricorrente in data -OMISSIS-per motivi di lavoro subordinato.
2. L’odierna ricorrente era titolare di permesso di soggiorno rilasciato in data -OMISSIS-per motivi di lavoro subordinato – sulla base di documentazione attestante lo svolgimento di attività di collaboratrice domestica a far data dal -OMISSIS- alle dipendenze del sig. -OMISSIS- – con scadenza prevista al -OMISSIS-.
Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno è stato emesso tenuto conto che « a seguito di indagine del Nucleo dei Carabinieri del Lavoro di Perugia, è emerso che il succitato rapporto di lavoro è totalmente fittizio e dichiarato al solo scopo di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ... lo stesso Nucleo dei Carabinieri del Lavoro di Perugia ha accertato che anche la precedente attività lavorativa documentata dall’interessata, in base alla quale ha ottenuto ... il precedente rinnovo del proprio titolo di soggiorno, apparentemente svolta dall’-OMISSIS- al -OMISSIS- alle dipendenze della -OMISSIS-, è risultata falsa; ... per entrambi gli episodi la straniera in argomento, unitamente ai fittizi datori di lavoro, è stata oggetto di comunicazione di reato all’Autorità giudiziaria ». L’Amministrazione ha rilevato che « l’ultima reale attività lavorativa svolta dall’interessata, come collaboratrice domestica, alle dipendenze di -OMISSIS-, risulta aver avuto termine il -OMISSIS- »; pertanto, sebbene « il combinato disposto di cui all’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998 e succ. mod. e dell’art. 37, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod, consente allo straniero di fruire di un periodo di attesa occupazione nei limiti della residua validità del permesso di soggiorno e comunque per non meno di un anno, ai quali si potrebbe sommare un periodo massimo di 40 giorni, dal momento della perdita del lavoro, per recarsi presso il Centro per l’Impiego e rendere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa », lo stato di disoccupazione dell’odierna ricorrente, alla data di rilascio del permesso di soggiorno poi revocato, permaneva da oltre tre anni, quindi, da un tempo di gran lunga superiore a quello previsto dalla vigente normativa.
Nel provvedimento è dato atto che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 l. n. 241 del 1990 e dell’art. 4 d.m. n. 294 del 1993, è tornata al mittente poiché la destinataria dell’atto sarebbe risultata sconosciuta all’indirizzo indicato come suo domicilio.
3. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, la ricorrente ha articolato due motivi di censura per:
i. motivazione omessa o insufficiente del provvedimento impugnato, lamentando che lo stesso non specifichi quali siano gli atti delle indagini del citato Nucleo dei Carabinieri e quali gli elementi che hanno condotto ad affermare la falsità del rapporto di lavoro dell’odierna ricorrente con il sig. -OMISSIS-, non essendo stato, inoltre, allegato alcun atto al provvedimento gravato;
ii. travisamento dei fatti per cui è causa: la ricorrente contesta che le attività lavorative dichiarate, sia nell’anno -OMISSIS- che in precedenza, siano state fittizie e che la stessa non abbia lavorato alle dipendenze del sig. -OMISSIS- e/o della -OMISSIS-, riservandosi di ulteriormente dedurre qualora sarà messa in condizione di visionare gli atti inerenti il proprio procedimento penale. Evidenziando che le pratiche inerenti al rilascio del proprio permesso di soggiorno sono state tutte seguite dall’avv. -OMISSIS- – che ha nelle more patteggiato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, tra gli altri, per il reato di cui all’art. 110, 48, 479, 483, 81 cod. pen. – la ricorrente ipotizza che eventuali irregolarità nelle pratiche inerenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno possano essere imputabili a quest’ultimo, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti a seguito della visione degli atti inerenti il procedimento penale.
4. Il Ministero dell’interno, costituitosi per resistere in giudizio rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ha evidenziato che le conclusioni del Nucleo Carabinieri del Lavoro sono emerse nell’ambito di una più complessa indagine che ha visto coinvolti alcuni personaggi già più volte segnalati per aver favorito, ricorrendo al falso, la permanenza in Italia di cittadini stranieri.
In particolare il sig. -OMISSIS- – il quale risulta sia il legale rappresentante della “-OMISSIS-”, titolare del rapporto che ha permesso alla ricorrente il rinnovo del titolo di soggiorno fino al -OMISSIS-, sia il datore di lavoro della ricorrente come collaboratrice domestica, rapporto che ha permesso l’ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno fino al -OMISSIS- – è risultato già condannato dal Tribunale Ordinario di Perugia alla pena di mesi 9 di reclusione per aver dichiarato falsi rapporti di lavoro a favore di cittadini stranieri nell’ambito della legge di emersione/legalizzazione 109/2012.
Insieme al sig. -OMISSIS- ed agli stranieri beneficiari – tra cui l’odierna ricorrente – sono stati indagati l’avvocato -OMISSIS- ed una dipendente della Questura di Perugia, tutti ritenuti essere responsabili di una serie di falsi a favore di altrettanti cittadini stranieri e sempre finalizzati a far ottenere loro il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno.
La Questura, pertanto, avrebbe legittimamente e ragionevolmente agito in forza degli elementi fattuali che le sono stati forniti dai Carabinieri essendo di certa provenienza e di ragionevole attendibilità. La motivazione rimanda a dette indagini, di cui la ricorrente è destinataria e di cui pertanto, una volta effettuata la c.d. discovery, come è pacificamente avvenuto avendo i coindagati già optato per un rito alternativo al processo ordinario, ha avuto pieno accesso.
5. A seguito della trattazione camerale, con ordinanza dell’-OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare attesa la genericità dell’allegazione in punto di periculum , considerato in particolare che « il permesso di soggiorno revocato sarebbe comunque scaduto in data -OMISSIS- e che la difesa di parte ricorrente ha dichiarato, in sede di trattazione camerale, che la sig.ra -OMISSIS- è attualmente in -OMISSIS- ».
6. In vista della trattazione, la difesa attorea ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
7. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2025, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, atteso che il permesso di soggiorno della cui revoca si controverte sarebbe comunque giunto a scadenza il -OMISSIS-; indi, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso si presenta inammissibile per carenza di interesse, come da rilievo d’ufficio.
Con il gravato provvedimento la Questura della Provincia di Perugia ha provveduto alla revoca del permesso di soggiorno rilasciato in favore dell’odierna ricorrente in data -OMISSIS-per motivi di lavoro subordinato, con scadenza prevista al -OMISSIS-.
Sebbene il provvedimento di revoca sia stato notificato solo a distanza di un considerevole lasso di tempo – con conseguente tempestività dell’impugnativa – la parte ricorrente nulla ha allegato circa la permanenza dell’interesse all’annullamento dello stesso in un momento (quello della proposizione del gravame) che si colloca ben oltre l’avvenuta scadenza dell’originaria efficacia del titolo di soggiorno. Dagli atti di causa non emerge, difatti, che la ricorrente abbia nelle more presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo, piuttosto, pacifico che la stessa abbia lasciato il territorio nazionale.
9. Osserva il Collegio che il ricorso non si presentava comunque meritevole di accoglimento, attesa la infondatezza delle censure, formulate in modo generico e che non sono state precisate neanche a fronte della puntuale produzione documentale di parte resistente.
10. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente o altre persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.