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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1528/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Giorgia Bregoli del Foro di Trento (cod. fisc. ed elettivamente domiciliato presso il di lei C.F._2
Studio in Trento (TN) Via dei Paradisi n. 15/5 (fax 0461/234184 pec
; Email_1
E
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Valeria Grasso del Foro di
Trento (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso il di lei Studio C.F._4 in Trento (TN) Via Milano n. 50 (peс ; Email_2
con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 26 giugno 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127-ter, c.c., introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01-04-2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28 giugno 2014, a AR Terme, come da iscrizione presso il registro dei matrimoni del comune di AR Terme, Numero I, Parte II, Serie C, anno 2014, che dalla loro unione sono nate a Trento le figlie (in data 24-09-2003) e (in data 14-11-2006), hanno Per_1 Per_2 adito il tribunale con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51, c.p.c. per chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con decreto del 24-05-2025 (doc. 4), è stata omologata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate che qui si riportano: “
1. dichiararsi il signor
tenuto a versare alla signora € 250,00 mensili a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento per la IG , rivalutabili annualmente secondo gli indici Per_2
ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata entro il 15 di ogni mese a decorrere da marzo 2025;
2. dichiararsi il signor tenuto a versare alla signora € 100,00 Parte_1 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento per la IG llaria, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata entro il
15 di ogni mese a decorrere da marzo 2025;
3. dichiararsi i genitori tenuti a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alla IG , facendo riferimento per l'individuazione e Per_2
concertazione delle stesse alle linee guida del C.N.F. (doc. 19); 4. entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle sole spese mediche straordinarie relative alla IG llaria facendo riferimento per l'individuazione e la concertazione delle stesse alle linee guida del C.N.F. (doc. 19);
5. con riferimento alle modalità di rimborso delle suddette spese straordinarie, in deroga a quanto previsto dalle linee guida del C.N.F., le parti convengono che il genitore che le sostiene si impegna a informare anticipatamente l'altro genitore in merito alle spese che intende sostenere e alla loro quantificazione. Per le spese per le quali è richiesta concertazione ai sensi delle citate linee guida, a fronte di una formale richiesta scritta (email
o messaggio telefonico) avanzata da un genitore, l'altro potrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento ella richiesta;
in difetto di risposta, la spesa si intenderà concordata. Il genitore tenuto al rimborso si impegna a corrispondere la propria quota entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di rimborso, che deve essere supportata da adeguata documentazione attestante l'esborso. II rimborso dovrà comprendere, pro quota, anche le spese di commissione (per es. in relazione ai pagamenti elettronici). Nell'ipotesi di spese particolarmente elevate, i genitori provvederanno al pagamento diretto della propria quota al fine di evitare onerose anticipazioni;
6. a decorrere dal mese di marzo 2025 il signor nulla più verserà Parte_1 CP_1
a titolo di quota di partecipazione al pagamento della polizza assicurativa del fondo pensionistico intestato alla IG , come era stato concordato in sede di separazione;
Per_2
7. gli assegni al nucleo famigliare ivi compreso l'Assegno Unico Universale ed analoghe provvidenze statali, provinciali e regionali continueranno a essere percepite dalla madre in misura integrale;
8. le deduzioni fiscali per i figli a carico saranno a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni saranno poste in capo a ciascun genitore a seconda del suo rispettivo contributo alle spese detraibili;
9. le parti dichiarano di non aver nulla più a pretendere reciprocamente con riguardo al mantenimento ordinario e straordinario a favore delle figlie in relazione al periodo antecedente al presente ricorso;
10. spese di lite compensate tra le parti”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento. Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con decreto di data 24-05-2017,
e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3,
3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni dagli stessi concordate in quanto conformi all'ordine pubblico e al buon costume.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Per quanto attiene, infine, alle spese del presente giudizio, nulla deve disporsi sulle stesse, stante l'accordo raggiunto dalle parti anche su tale profilo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 01-04-2025 così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Senigallia, in data 28 giugno 2014, iscritto presso il registro dei matrimoni del comune di Senigallia, Numero 36, Parte II, Serie
C, anno 2014, tra (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Parte_1 CP_1
il 08-02-1973), alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina Dott.ssa Laura Di Bernardi