Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 505
Articolo 2
Versione
16 agosto 1949
Art. 1.
I Prefetti, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, sono autorizzati a prorogare per un altro biennio la durata delle occupazioni temporanee dei terreni adibiti per l'impianto, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429 , dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, quando all'espropriazione dei terreni stessi non sia possibile addivenire nel termine di cui all' articolo 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
Entrata in vigore il 16 agosto 1949