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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 17.04.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 17.04.2025, avendo le parti già depositato note per l'udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3075 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. , nata a [...], il [...] e residente a Parte_1
Santadi (CA), via Italia n. 22, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alagon n.
1, presso lo Studio dell'Avv. Daniele RIVIECCIO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio
pagina 1 di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CABIDDU in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“conclude per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del
contendere e conseguente estinzione del giudizio. Si rimette al prudente
apprezzamento dell'intestato Tribunale in punto di regolamentazione delle spese
di lite, con specifico riguardo alle sole fasi di studio ed introduttiva del presente
giudizio.
Evidenzia in proposito che il valore della presente controversia rientra nello
scaglione compreso tra i 5.200,00 ed i 26.000,00”.
Nell'interesse del resistente:
“il Giudice adito, qualora controparte accetti l'offerta di liquidazione del danno
biologico nella misura del 10%, voglia dichiarare cessata la materia del
contendere con spese secondo giustizia.
In subordine, chiede il rigetto della domanda, con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di ottenere la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale, con decorrenza di legge e interessi legali.
pagina 2
2. L' si è Controparte_2
costituito in giudizio e ha formulato la seguente proposta di liquidazione di un danno biologico per malattia professionale: “al solo fine di comporre
bonariamente la controversia, propone la liquidazione dell'indennizzo nella
misura complessiva (con altri reliquati preesistenti) del 10% (8% patologia della
colonna lombare - 1% epicondilite, 1% tendinopatia spalla sn – 1% tendinopatia
spalla dx)”.
3. Nelle note autorizzate depositate il 16.04.2025, il Procuratore della ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta formulata dall' nelle CP_3
conclusioni rassegnate in via principale con memoria di costituzione del
19.03.2025.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
pagina 3 decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato documentalmente provato che:
− aveva presentato, il 12.01.2021, denuncia al Parte_1
convenuto Ente per ottenere il riconoscimento di malattia professionale;
− l' aveva respinto la domanda proposta dalla ricorrente odierna e CP_3
la ricorrente, pertanto, aveva presentato opposizione contro il provvedimento adottato dall' convenuto, opposizione rimasta, tuttavia, senza esito;
CP_2
− per tali ragioni, l'odierna ricorrente ha agito in giudizio, affinché le venisse riconosciuta la malattia professionale lamentata;
− l' nelle conclusioni rassegnate in via principale con memoria CP_3
di costituzione del 19.03.2025, ai solo fini conciliativi, ha formulato una proposta conciliativa contenente il riconoscimento di un danno biologico complessivo del
10%, di cui 8% patologia della colonna lombare, 1% epicondilite, 1%
tendinopatia spalla sn e 1% tendinopatia spalla dx;
− l'odierna ricorrente ha, dunque, accettato la proposta conciliativa, ma con il favore delle spese di lite.
In difetto di un accordo compensativo tra le parti sulle spese di lite, queste ultime devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
In effetti, il riconoscimento da parte dell' del diritto della ricorrente al CP_3
risarcimento del danno biologico per una malattia professionale, sia pure al fine di
pagina 4 una risoluzione bonaria della controversia, evidenzia la fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente con l'atto introduttivo.
Pertanto, in virtù del criterio di soccombenza, l'
[...]
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, deve essere condannato a
[...]
rifondere delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
dispositivo, in ragione della speciale semplicità della questione trattata, possono essere fissate ai minimi tariffari (anche tenuto conto del sopravvenuto accordo).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l'
[...]
, in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 2.950,00 per compensi di Avvocato,
oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Daniele RIVIECCIO, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 17.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5