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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8762/2022 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Parte_1
Torre come da mandato in atti, attrice
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
corrente in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Abramo come da mandato in atti, convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 16.09.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 10.11.2022, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la
[...] [...]
esponendo: 1) di essere proprietaria di un immobile in Veglie CP_1
(Le) in via Parco delle Rimembranze al III piano, identificato in C.F. al fg.
29 P.lla 1196; 2) che in data 27/06/2019, con atto pubblico per TA
, ella aveva trasferito a il lastricato solare di detto Per_1 CP_2
immobile, su cui insisteva un impianto di stazione radio (già di proprietà della stessa , distinto in C.F. del Comune di Veglie al fg. 29 CP_2
p.lla 1196 sub 7 e 8; 3) che detto impianto di stazione radio era stato realizzato nel 2012 allorché i rapporti tra le parti erano disciplinati da un contratto di locazione;
4) che il peso di detta stazione radio nel tempo e già durante la pendenza del rapporto di locazione provocava gravi danni al solaio della proprietà sottostante, determinandone il cedimento e lo sfondellamento nell'aprile del 2020; 5) che, per scongiurare danni a persone e cose all'interno dell'immobile e per evitare di provocare danni alla pubblica incolumità, essa aveva provveduto a mettere in sicurezza con urgenza l'immobile, eseguendone il puntellamento e anticipandone anche le spese, ammontanti al totale di € 854,00; 6) che la su CP_2
richiesta di essa attrice, aveva rimborsato dette spese per la messa in sicurezza;
6) che il puntellamento era rimasto nella camera da letto di lei per circa otto mesi, ovvero per tutto il periodo resosi necessario per la proprietaria del sito - che nel frattempo aveva mutato la propria denominazione in – ad espletare i sopralluoghi con i Controparte_1
propri tecnici, alla presentazione della pratica edilizia presso il Comune di
Veglie e al ripristino dello stato dei luoghi (con riparazione del solaio e manutenzione della camera da letto dell'abitazione attorea, rimasta inagibile per tutto il predetto periodo di tempo); 7) che, per raggiungere il solaio, maestranze e tecnici si erano dovuti servire della scala interna alla proprietà di lei, passante per il soggiorno;
8) che ciò aveva comportato turbativa del diritto di proprietà di lei, causandole notevoli disagi in termini di sporcizia e di insalubrità di tutti gli ambienti, nonché ingenti danni patrimoniali in termini di lucro cessante e danno emergente.
Concludeva chiedendo: 1) condannare la convenuta, previo riconoscimento ed accertamento della sua responsabilità, al risarcimento in suo favore di tutti i danni arrecatile, nella misura di € 24.550,00 (di cui € 11.650,00 per il costo del puntellamento mantenuto per 233 giorni al costo di € 50,00 al giorno;
€ 5.000,00 per il ristoro per la perdita e/o diminuzione della disponibilità del bene per la durata di circa 8 mesi;
€ 1.100,00 a titolo di spese tecniche di parte per l'assistenza durante la fase della messa in sicurezza;
€ 2.600,00 per le spese legali per la fase stragiudiziale e l'avvio della negoziazione assistita;
€ 4.200,00 a titolo di perdita della chance locativa, considerando il valore locativo del bene pari ad una media di €
350,00 mensili) e/o quella diversa accertanda in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi come per legge;
2) con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione.
Con comparsa depositata in data 13.02.2023 si costituiva in giudizio la , che, contestate deduzioni e domande attoree, concludeva CP_1
chiedendone l'integrale rigetto, poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
con vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; escussi i testi indicati e ammessi;
ritenuta non necessaria la consulenza tecnica estimativa d'ufficio richiesta da parte attrice;
nell'udienza del 16.09.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 20.01.2025, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione orale, il
Tribunale riserva la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Le risultanze istruttorie confermano l'avvenuto cedimento del solaio di un vano dell'immobile attoreo per il peso della struttura radio soprastante di proprietà della convenuta;
l'avvenuta messa in sicurezza dello stesso solaio da parte dell'attrice; il rimborso da parte di in CP_1
favore dell'attrice delle spese da essa anticipate per la messa in sicurezza con urgenza dei luoghi;
la permanenza del soppalco nella camera da letto dell'abitazione attorea per il tempo occorrente per l'esecuzione dell'intervento di ripristino del solaio (pari ad 8 mesi) e l'entità del costo giornaliero di noleggio del soppalco ( € 50,00).
Dalla prova testimoniale assunta è emerso inoltre che il tecnico di parte dell'attrice (geom. collaborava attivamente con i tecnici di Tes_1
, fornendo il proprio rilievo e tutto quanto altro necessario a questi CP_1
ultimi alla presentazione della pratica edilizia presso il Suap del Comune di
Veglie; che, per arrivare al lastricato solare oggetto dei lavori, risultò necessario che maestranze e tecnici passassero attraverso l'intera abitazione attorea, non avendo un accesso autonomo;
che l'ex marito dell'attrice, che in quel periodo abitava nell'immobile, aveva dovuto trasferirsi altrove per tutta la durata dei lavori per la sporcizia e insalubrità degli ambienti interessati dai lavori e dal passaggio di tecnici e maestranze.
Pertanto, risultano adeguatamente provate e meritano accoglimento le richieste attoree di pagamento dei seguenti importi, per le causali rispettivamente indicate: - € 11.650,00 per il costo di noleggio del soppalco protrattosi per 233 giorni (€ 50,00/die); € 2.000,00 (importo liquidato in via equitativa) per il ridotto e/o più incomodo godimento dell'abitazione attorea durante il lasso di tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di consolidamento del solaio;
€ 1.100,00 (importo che appare congruo per le attività svolte secondo le tariffe professionali in vigore) per i compensi da corrispondere al tecnico di parte per l'assistenza durante la fase della messa in sicurezza;
e, dunque, il complessivo importo di euro 14.750,00.
Non può trovare accoglimento, di contro, la richiesta attorea di pagamento della somma di € 4.200,00 a titolo di perdita della chance locativa, atteso che avrebbe dovuto dimostrare in Parte_1
giudizio l'effettiva e concreta esistenza di soggetti interessati ad affittare l'immobile nel periodo di esecuzione dei lavori e il canone che essi sarebbero stati disposti a pagare, ossia la perdita di una ragionevole e tangibile possibilità di locazione dell'immobile.
Quanto all'assistenza stragiudiziale dell'attrice, il relativo rimborso ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in fase precontenziosa;
l'utilità di tal esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico della danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Nella specie, ad avviso di questo Giudice, con l'attività e le prove offerte dal difensore della danneggiata in fase precontenziosa, vi erano già elementi sufficienti per raggiungere una transazione, piuttosto che costringere a ricorrere al processo;
pertanto, Parte_1
l'attività stragiudiziale in questione (consistita nella redazione di diffide stragiudiziali e nell'attivazione della negoziazione assistita) va liquidata distintamente da quella giudiziale, nella misura di € 1.985,00 secondo il valore medio dei parametri per l'attività stragiudiziale di cui al d.m.
55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento.
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di risarcimento degli esborsi e dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 16.735,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza della convenuta segue il regolamento delle spese e competenze stragiudiziali e di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, il tutto ridotto del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande attoree, condanna la al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1 [...]
della somma di € 16.735,00, già valutata all'attualità, Parte_1 oltre interessi al tasso legale dalla liquidazione al soddisfo, a titolo di ristoro degli esborsi e dei danni meglio indicati in parte motiva;
2) condanna la al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1
Giuseppina Torre, procuratrice dell'attrice Parte_1
dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 13 giugno 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8762/2022 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Parte_1
Torre come da mandato in atti, attrice
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
corrente in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Abramo come da mandato in atti, convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 16.09.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 10.11.2022, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la
[...] [...]
esponendo: 1) di essere proprietaria di un immobile in Veglie CP_1
(Le) in via Parco delle Rimembranze al III piano, identificato in C.F. al fg.
29 P.lla 1196; 2) che in data 27/06/2019, con atto pubblico per TA
, ella aveva trasferito a il lastricato solare di detto Per_1 CP_2
immobile, su cui insisteva un impianto di stazione radio (già di proprietà della stessa , distinto in C.F. del Comune di Veglie al fg. 29 CP_2
p.lla 1196 sub 7 e 8; 3) che detto impianto di stazione radio era stato realizzato nel 2012 allorché i rapporti tra le parti erano disciplinati da un contratto di locazione;
4) che il peso di detta stazione radio nel tempo e già durante la pendenza del rapporto di locazione provocava gravi danni al solaio della proprietà sottostante, determinandone il cedimento e lo sfondellamento nell'aprile del 2020; 5) che, per scongiurare danni a persone e cose all'interno dell'immobile e per evitare di provocare danni alla pubblica incolumità, essa aveva provveduto a mettere in sicurezza con urgenza l'immobile, eseguendone il puntellamento e anticipandone anche le spese, ammontanti al totale di € 854,00; 6) che la su CP_2
richiesta di essa attrice, aveva rimborsato dette spese per la messa in sicurezza;
6) che il puntellamento era rimasto nella camera da letto di lei per circa otto mesi, ovvero per tutto il periodo resosi necessario per la proprietaria del sito - che nel frattempo aveva mutato la propria denominazione in – ad espletare i sopralluoghi con i Controparte_1
propri tecnici, alla presentazione della pratica edilizia presso il Comune di
Veglie e al ripristino dello stato dei luoghi (con riparazione del solaio e manutenzione della camera da letto dell'abitazione attorea, rimasta inagibile per tutto il predetto periodo di tempo); 7) che, per raggiungere il solaio, maestranze e tecnici si erano dovuti servire della scala interna alla proprietà di lei, passante per il soggiorno;
8) che ciò aveva comportato turbativa del diritto di proprietà di lei, causandole notevoli disagi in termini di sporcizia e di insalubrità di tutti gli ambienti, nonché ingenti danni patrimoniali in termini di lucro cessante e danno emergente.
Concludeva chiedendo: 1) condannare la convenuta, previo riconoscimento ed accertamento della sua responsabilità, al risarcimento in suo favore di tutti i danni arrecatile, nella misura di € 24.550,00 (di cui € 11.650,00 per il costo del puntellamento mantenuto per 233 giorni al costo di € 50,00 al giorno;
€ 5.000,00 per il ristoro per la perdita e/o diminuzione della disponibilità del bene per la durata di circa 8 mesi;
€ 1.100,00 a titolo di spese tecniche di parte per l'assistenza durante la fase della messa in sicurezza;
€ 2.600,00 per le spese legali per la fase stragiudiziale e l'avvio della negoziazione assistita;
€ 4.200,00 a titolo di perdita della chance locativa, considerando il valore locativo del bene pari ad una media di €
350,00 mensili) e/o quella diversa accertanda in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi come per legge;
2) con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione.
Con comparsa depositata in data 13.02.2023 si costituiva in giudizio la , che, contestate deduzioni e domande attoree, concludeva CP_1
chiedendone l'integrale rigetto, poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
con vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; escussi i testi indicati e ammessi;
ritenuta non necessaria la consulenza tecnica estimativa d'ufficio richiesta da parte attrice;
nell'udienza del 16.09.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 20.01.2025, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione orale, il
Tribunale riserva la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Le risultanze istruttorie confermano l'avvenuto cedimento del solaio di un vano dell'immobile attoreo per il peso della struttura radio soprastante di proprietà della convenuta;
l'avvenuta messa in sicurezza dello stesso solaio da parte dell'attrice; il rimborso da parte di in CP_1
favore dell'attrice delle spese da essa anticipate per la messa in sicurezza con urgenza dei luoghi;
la permanenza del soppalco nella camera da letto dell'abitazione attorea per il tempo occorrente per l'esecuzione dell'intervento di ripristino del solaio (pari ad 8 mesi) e l'entità del costo giornaliero di noleggio del soppalco ( € 50,00).
Dalla prova testimoniale assunta è emerso inoltre che il tecnico di parte dell'attrice (geom. collaborava attivamente con i tecnici di Tes_1
, fornendo il proprio rilievo e tutto quanto altro necessario a questi CP_1
ultimi alla presentazione della pratica edilizia presso il Suap del Comune di
Veglie; che, per arrivare al lastricato solare oggetto dei lavori, risultò necessario che maestranze e tecnici passassero attraverso l'intera abitazione attorea, non avendo un accesso autonomo;
che l'ex marito dell'attrice, che in quel periodo abitava nell'immobile, aveva dovuto trasferirsi altrove per tutta la durata dei lavori per la sporcizia e insalubrità degli ambienti interessati dai lavori e dal passaggio di tecnici e maestranze.
Pertanto, risultano adeguatamente provate e meritano accoglimento le richieste attoree di pagamento dei seguenti importi, per le causali rispettivamente indicate: - € 11.650,00 per il costo di noleggio del soppalco protrattosi per 233 giorni (€ 50,00/die); € 2.000,00 (importo liquidato in via equitativa) per il ridotto e/o più incomodo godimento dell'abitazione attorea durante il lasso di tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di consolidamento del solaio;
€ 1.100,00 (importo che appare congruo per le attività svolte secondo le tariffe professionali in vigore) per i compensi da corrispondere al tecnico di parte per l'assistenza durante la fase della messa in sicurezza;
e, dunque, il complessivo importo di euro 14.750,00.
Non può trovare accoglimento, di contro, la richiesta attorea di pagamento della somma di € 4.200,00 a titolo di perdita della chance locativa, atteso che avrebbe dovuto dimostrare in Parte_1
giudizio l'effettiva e concreta esistenza di soggetti interessati ad affittare l'immobile nel periodo di esecuzione dei lavori e il canone che essi sarebbero stati disposti a pagare, ossia la perdita di una ragionevole e tangibile possibilità di locazione dell'immobile.
Quanto all'assistenza stragiudiziale dell'attrice, il relativo rimborso ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in fase precontenziosa;
l'utilità di tal esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico della danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Nella specie, ad avviso di questo Giudice, con l'attività e le prove offerte dal difensore della danneggiata in fase precontenziosa, vi erano già elementi sufficienti per raggiungere una transazione, piuttosto che costringere a ricorrere al processo;
pertanto, Parte_1
l'attività stragiudiziale in questione (consistita nella redazione di diffide stragiudiziali e nell'attivazione della negoziazione assistita) va liquidata distintamente da quella giudiziale, nella misura di € 1.985,00 secondo il valore medio dei parametri per l'attività stragiudiziale di cui al d.m.
55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento.
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di risarcimento degli esborsi e dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 16.735,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza della convenuta segue il regolamento delle spese e competenze stragiudiziali e di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, il tutto ridotto del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande attoree, condanna la al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1 [...]
della somma di € 16.735,00, già valutata all'attualità, Parte_1 oltre interessi al tasso legale dalla liquidazione al soddisfo, a titolo di ristoro degli esborsi e dei danni meglio indicati in parte motiva;
2) condanna la al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1
Giuseppina Torre, procuratrice dell'attrice Parte_1
dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 13 giugno 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)