Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5155 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 13/6/2025 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , e dei soci illimitatamente responsabili
[...] P.IVA_1
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), con l'avvocato Franco Di Stefano, elettivamente C.F._2 domiciliata in Roma alla via Attilio Regolo n. 44, sc. A int. 8 (studio dell'Avv. Rinaldo Fazi);
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), con gli avvocati Giuseppe CP_2 C.F._4
Bortone e Alessandra Ciccolella, nel cui studio in Formia (LT), Via Vitruvio
n. 70, sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 10
(già (C.F. Controparte_3 Controparte_3
), e per essa quale mandataria, P.IVA_2 Controparte_4 (C.F. ), con l'avvocato Giuseppe Grillo, elettivamente P.IVA_3 domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata
Email_1
PARTE APPELLATA
E
(C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Riccardo E. Di Vizio nel cui studio in Cassino, Via S. Pagano, 7 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
E
Controparte_5
PARTE APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_6
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 392 pubblicata il
28/3/2023 del Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato ai sig.ri , Parte_1 [...]
, e , la Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 conveniva dinnanzi al Tribunale di Cassino, Sezione CP_7 Civile, in persona del G.I. Dott.ssa O. Napolano, nell'ambito del giudizio per contenzioso civile, recante ad oggetto azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e 1414 ss. c.c., iscritta al n. 3848/2018 R.G., chiedendo adito di revocare l'atto con cui il convenuto aveva Parte_1 ceduto ai propri figli e un bene Controparte_2 Controparte_1 immobile, di seguito meglio individuato e descritto, ritenendo che la predetta disposizione fosse posta in essere al solo scopo di frodare i creditori, pregiudicando, in particolare, i diritti della odierna istante.
pag. 2 di 10 Chiedeva al Giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Cassino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in linea principale: 1) Accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'articolo 2901 c.c. nei confronti della attrice, del contratto di mantenimento con cessioni immobiliari datato 27.11.2013 per notaio , rep. N. 298, racc. n. 245 tra gli odierni convenuti, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina l''11.12.2013 al n. 18925 di formalità, con riferimento agli immobili meglio descritti nella narrativa del presente atto;
con ogni conseguente provvedimento;
in via subordinata: 2) Accertare e dichiarare la simulazione assoluta, ovvero quella relativa, dell'impugnato atto, stante l'interesse dell'attrice a far valere la simulazione ai sensi dell'articolo 1416, 2° comma, c.c.; con ogni conseguente provvedimento;
in via ulteriormente subordinata: 3) In caso di impossibilità – totale o parziale – di restituzione da parte convenuta dei beni oggetto della presente azione revocatoria, od, in subordine, di diminuzione del valore dei medesimi, condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma corrispondente al valore di detti immobili al momento del compimento degli atti revocati, e ciò perché in quella data si è verificato il fatto produttivo di danno per i creditori, nonché alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data del rogito notarile sino al saldo.
Il 17.05.2022, si dichiarava interrotto il processo per il fallimento delle parti nella qualità di fideiussori della società
[...]
Parte_3
Con atto di costituzione del 25/01/2023 subentrava al creditore la EL del e dei Parte_1 soci illimitatamente responsabili e , in Parte_1 Parte_1 persona del Curatore Dott.ssa Controparte_8 Si costituiva, altresì, il fallito al solo fine di Parte_1 eccepire il difetto di legittimazione ad agire della alla CP_3 riassunzione del processo atteso che l'unica legittimata ad agire era la curatela. Concludeva invece il convenuto perché si dichiari l'estinzione del giudizio con spese compensate.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato la causa estinta per non essere stata riassunta nei termini di legge da persona legittimata e compensato tra le parti le spese del giudizio.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Per quanto riferito in narrativa, va dichiarata la estinzione del giudizio atteso che il processo è stato riassunto da parte non legittimata. Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 l. fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito pag. 3 di 10 deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione (l'improcedibilità è peraltro rilevabile d'ufficio, in quanto posta a tutela della par condicio creditorum). Nel caso di specie invece, il presente procedimento è stato riassunto da
[...]
“Nel frattempo è intervenuta nel giudizio ex art 111 cpc la CP_3 [...] quale cessionaria del credito a tutela del quale è stata proposta CP_3 l'azione, e quindi quale successore della , la quale ha CP_6 deposito ricorso per riassunzione del processo a seguito del quale è stata fissata l'udienza del 31.1.2023”. legittimazione accordatagli dall'art. 66 L.F., atteso che le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende”. Dunque, la EL sarebbe stata ben legittimata ad essere parte del procedimento “accettando la causa nello stato in cui si trova”, ma, avrebbe dovuto SUBENTRARE NELLA POSIZIONE DEL CREDITORE essendo, pertanto, l'unica legittimata a chiedere la riassunzione del procedimento.
La riassunzione, dunque, operata da chi non aveva più titolo legittimante ad essere parte del giudizio - perché sostituito dalla EL (ex art. 43 L.F.) - è da considerarsi tamquam non esset, e, pertanto, va dichiarata la estinzione del giudizio per essere stato riassunto da persona non legittimata ad agire.
Ciò posto ed atteso che la curatela si è costituita oltre il termine per la riassunzione il 18/01/2023 sebbene abbia dichiarato di subentrare alle ragioni del creditore tale costituzione non può avere effetto retroattivo sanante nè discende l'estinzione del giudizio per non essere stato riassunto da persona legittimata.
Le ragioni della domanda giustificano la compensazione delle spese. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.”.
§ 3. – Ha proposto appello la EL del fallimento Parte_1
, e dei soci illimitatamente Parte_1 responsabili e , rassegnando le seguenti Parte_1 Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni istanza contraria, eccezione e deduzione disattesa, nella integrale riforma della sentenza n. 392/2023 pubblicata il 28.03.2023 e resa dal Tribunale di
Cassino nella persona del G.o.p. Dott.ssa Orsola Napolano a definizione del giudizio iscritto al rg n. 3848/2018: dichiarare nulla la stessa sentenza per violazione dell'art 112 cpc per omessa pronuncia per le ragioni sopra esposte o in ogni caso revocare la pronuncia di dichiarazione di estinzione del processo civile iscritto al R.G. n. 3848/2018 poiché erronea per le ragioni sopra esposte e per l'effetto procedere alla definizione nel merito e così provvedere: a) accertare e dichiarare la inammissibilità della pag. 4 di 10 costituzione e della permanenza in giudizio del fallito ai Parte_1 sensi dell'art 43 legge fallimentare stante la perdita di capacità processuale di questi per l'intervenuta dichiarazione di fallimento dello stesso. b) in via alternativa e/o subordinata: 1) accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del e dei Parte_4 soci illimitatamente responsabili e n. Parte_1 Parte_1
del Tribunale di Cassino, del contratto di mantenimento con Pt_5 cessione immobiliare del 27.11.2013 per atto a rogito Notaio dott.
[...]
rep 298 racc. 245 e trascritto in data 11.12.2013 al n. 18925 di Per_1 formalità con riferimento ai diritti vantati dal fallito sugli immobili meglio descritti nell'atto stesso e precisamente sul compendio immobiliare in Formia per una superficie di circa 1.137 mq censito nel C.F di detto
Comune alla sezione urbana MAR fg. 22 particella 172 subalterni 5, 6, 7, 8,
1, con riserva del diritto di abitazione sui beni di cui sopra sub 6 ( appartamento di vani 5) e sub 7 ( altro appartamento di vani 5), con ogni conseguente provvedimento;
2) accertare e dichiarare la simulazione assoluta, ovvero quella relativa, dell'impugnato e predetto atto, stante l'interesse della massa dei creditori del Parte_4
e dei soci illimitatamente responsabili
[...]
e n. 2/2022 del Tribunale di Cassino a far Parte_1 Parte_1 valere la simulazione con riferimento ai diritti vantati dal fallito sugli immobili meglio descritti nell'atto stesso e come sopra meglio riportati, con ogni conseguente provvedimento;
c) in via ulteriormente subordinata ed in caso di impossibilità - totale o parziale - di restituzione da parte convenuta dei suddetti bene oggetto della domanda di inefficacia e/o simulazione , ovvero, di diminuzione del valore dei medesimi, condannare parte convenuta al pagamento in favore della massa dei creditori del Fallimento
e dei soci Parte_4 illimitatamente responsabili e n. 2/2022 Parte_1 Parte_1 del Tribunale di Cassino, della somma corrispondente al valore dei diritti vantati dal fallito sugli immobili di cui al citato atto al momento del compimento dell'atto revocato, e ciò perchè in quella data si è verificato il fatto produttivo di danno per i creditori, nonchè alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data del rogito notarile sino al saldo. In ogni caso ordinare alla competente Agenzia del Territorio di provvedere alle annotazioni di legge dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre iva e c.p.a. come per legge.”.
Hanno resistito e Controparte_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, “contraris reiectis”: Rigettare il ricorso in appello promosso avverso la sentenza n. 392/2023 del Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro e, conseguentemente pag. 5 di 10 confermare, con stessa e/o più ampia o diversa motivazione, la medesima sentenza;
in ogni caso, anche per quanto di ragione rigettare in toto le domande tutte avanzate dall'appellante perché inammissibili e/o improcedibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
disporsi la cancellazione di ogni iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole sull'immobile, conseguente alla domanda proposta in primo grado;
Con vittoria di spese del giudizio.”
Ha resistito (già , e Controparte_3 Controparte_3 per essa quale mandataria, rassegnando le Controparte_4 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, riformare in toto l'impugnata sentenza n. 392/2023 emessa dal Tribunale di Cassino e pubblicata in data
28.03.2023, riconoscendo la piena legittimazione a riassumere il giudizio di
RG 3848/2018 alla scrivente e pronunciarsi nel Controparte_3 merito dichiarando l'accoglimento della domanda giudiziale promossa da
Controparte_6
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, pertanto, rigettare integralmente l'appello avverso la sentenza N. 392/23 del Tribunale di Cassino e, per l'effetto, rigettare le domande attoree con conseguente pieno riconoscimento della validità ed efficacia del contratto di mantenimento stipulato tra i coniugi e i figli e Parte_6 Controparte_2
” CP_1
Dichiarata la contumacia di e Controparte_5 Controparte_6 dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto dalla contiene tre motivi. Pt_1
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Nullità della sentenza impugnata : error in procedendo: violazione dell'art 112 cpc : omessa pronuncia”.
Con tale motivo, cui aderisce , l'appellante CP_3 Pt_1 lamenta la nullità della sentenza che avrebbe omesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità della costituzione di del Parte_1
25/1/2023 seguita alla riassunzione del giudizio di primo grado dichiarato interrotto per effetto del fallimento della soc. Parte_4
e e dei soci e ,
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 inammissibilità dipendente dalla perdita di capacità processuale del fallito ai sensi dell'art. 43 L.F.. Secondo l'appellante questa Corte dovrebbe pag. 6 di 10 dichiarare nulla la sentenza e di conseguenza revocare la pronuncia di estinzione del giudizio disposta dal primo giudice.
Il motivo è infondato.
E' vero che il fallimento di ha determinato la Parte_1 perdita della sua capacità processuale ai sensi dell'art. 43 L.F., tuttavia l'omessa pronuncia del Tribunale sulla relativa eccezione sollevata dalla EL ha dato luogo ad una nullità della sentenza che si è convertita, a norma dell'art. 161 c.p.c., in motivo di impugnazione, con l'effetto che la sentenza nella parte in cui ha omesso di provvedere dovrà semplicemente essere corretta, senza che possano per ciò solo essere travolte le restanti statuizioni. Ne discende unicamente che la costituzione di del Parte_1
25/1/2023 nel primo grado debba essere dichiarata inammissibile, non valendo neppure eccepire che il fallito manterrebbe la capacità, per essere controverso un rapporto strettamente personale, quale sarebbe la tutela di un vitalizio assistenziale, perché, al di là delle eventuali finalità, l'atto di disposizione ha natura patrimoniale e legittima la sola EL a stare nel relativo giudizio.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Erronea valutazione dei fatti ed erroneità della sentenza: legittimazione a riassumere in capo alla
[...] : tempestività e sufficienza della stessa”. Controparte_3
Con tale motivo, cui aderisce , l'appellante CP_3 Pt_1 lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio sul presupposto che non avesse avuto, dopo CP_3 l'interruzione per sopravvenuto fallimento di Parte_1 legittimazione a riassumerlo, trascurando che fosse legittimata a CP_3 riassumere il giudizio nei confronti delle parti non fallite e che tale legittimazione sarebbe stata sufficiente a riassumere l'intero giudizio.
Il motivo è solo in parte fondato.
Nel giudizio di primo grado aveva agito in revocatoria nei CP_3 confronti di , e Parte_1 Controparte_5 Controparte_1
, chiedendo in particolare la revoca dell'attribuzione Controparte_2 immobiliare e sia per quota della metà Controparte_1 Controparte_2 trasferita da , sia per la quota della metà trasferita da Parte_1
Controparte_5
La lite occasionata dal trasferimento di tale distinti diritti è astrattamente separabile, nel senso che ben avrebbe potuto la Banca chiedere la revoca dell'attribuzione della sola metà trasmessa da Parte_1 ovvero da
[...] Controparte_5
pag. 7 di 10 Sopravvenuto il fallimento di l'evento Parte_1 interruttivo si è verificato soltanto nei suoi confronti, mentre nei confronti di (oltre che di e ) il Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2 processo non ha prodotto effetti interruttivi ma è entrato in una fase di stasi, in attesa che proseguisse o fosse riassunto con il fallimento, venendo tuttavia dichiarato estinto rispetto a tutti i rapporti processuali, benchè in quello verso non ne ricorressero i presupposti. Controparte_5
Con la riassunzione ad opera di il processo è, in ogni caso, CP_3 proseguito nei confronti di limitatamente al trasferimento Controparte_5 della sua quota a e , ma non per la Controparte_1 Controparte_2 revoca della quota disposta da , perchè tale revoca era Parte_1 invocabile solo dal fallimento che si era sostituito a , il Parte_1 quale pure l'ha domandata ma oltre il termine perentorio per la riassunzione del 18/1/2023, costituendosi il 25/1/2023.
Ne discende che il Tribunale ha erroneamente dichiarato l'estinzione dell'intero processo, in realtà estintosi limitatamente alla domanda proposta nei confronti del solo . Parte_1
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Nel merito della domanda del primo grado di giudizio”.
Con tale motivo, cui aderisce , l'appellante CP_3 Pt_1 ripropone, facendole proprie, tutte le domande di merito già svolte nel giudizio di primo grado dalla , e segnatamente la dichiarazione di CP_3 inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della massa dei creditori del fallimento dell'intero contratto di mantenimento con cessione immobiliare del 27/11/2013, e la dichiarazione di simulazione assoluta o relativa di tale atto, nella ricorrenza dei presupposti di legge già esplicitati.
Il motivo va disatteso.
La circostanza che il giudizio di primo grado sia regolarmente proseguito e non si sia estinto sulle domande proposte nei confronti di impegnerebbe questa Corte nell'esame entro tali limiti di Controparte_5 tali domande, restando, in ogni caso, escluso che possano esaminarsi le domande rispetto al trasferimento di diritti da parte di , Parte_1 per essersi estinto il giudizio che l'ha riguardato. Deve, tuttavia, rilevarsi che la EL, la quale pure ha rivolto le proprie domande sia riguardo alla quota della metà trasferita da Parte_1
sia riguardo alla quota della metà trasferita da
[...] Controparte_5 non ha legittimazione ad agire nei confronti di quest'ultima che è estranea al fallimento.
Avrebbe semmai legittimazione e interesse a riproporre CP_3 tali domande non estinte nei confronti di tuttavia essa si è Controparte_5 costituita in appello il 12/3/2024 con comparsa nella quale ha riproposto le pag. 8 di 10 domande formulate in primo grado fondandole su motivi di appello sovrapponibili a quelli della EL.
Tali domande, che pure indicano un appello incidentale adesivo, che si connota per l'adesione alle censure già dispiegate dall'appellante principale, sono tardive. E' vero, infatti, che avesse fin dal momento della CP_3 pubblicazione della sentenza del 28/3/2023 un interesse ad impugnare autonomo, avuto riguardo alla circostanza che essa sola fosse soccombente rispetto all'estinzione del giudizio nella parte relativa ai diritti trasferiti da con l'effetto che non può giovarsi della tardività Controparte_5 dell'impugnazione di cui all'art. 334 c..p.c., applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali vere e proprie, ossia a quelle rivolte contro la stessa parte che ha proposto l'impugnazione principale. L'adesione di ai motivi d'appello proposti dalla EL, CP_3 ma in funzione dell'interesse proprio a vedersi revocare o dichiarare simulato il trasferimento dei diritti di a e Controparte_5 Controparte_1
avrebbe dovuto rispettare il termine di sei mesi dalla Controparte_2 pubblicazione della sentenza posto a pena di decadenza dall'art 327 c.p.c., mentre, pubblicata la sentenza il 28/3/2023, si è costituito solo il CP_3
12/3/2024.
§ 4.4 – In conclusione, l'appello va parzialmente accolto, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione di del 25/1/2023 nel primo Parte_1 grado, e deve essere dichiarato che il giudizio è regolarmente proseguito e non si è estinto limitatamente alle domande proposte nei confronti di tuttavia le domande della curatela vanno rigettato non Controparte_5 avendo essa legittimazione ed interesse, mentre l'appello adesivo di CP_3 va dichiarato inammissibile.
[...]
§ 5. – La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, e dei Parte_1 Parte_1 soci illimitatamente responsabili e nei Parte_1 Parte_1 confronti di e , nonché nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di già , e per essa Controparte_3 Controparte_3 quale mandataria, di , nella Controparte_4 Parte_1 contumacia di e contro la sentenza n. Controparte_5 Controparte_6
392 pubblicata il 28/3/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
pag. 9 di 10 1. – accoglie parzialmente l'appello, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la costituzione di del 25/1/2023 nel primo grado, e dichiara che Parte_1 il giudizio è regolarmente proseguito e non si è estinto limitatamente alle domande proposte nei confronti di CP_5
[...]
2. – rigetta le domande della EL per difetto di interesse e legittimazione ad agire;
3. – dichiara inammissibile in quanto tardivo l'appello incidentale adesivo di;
CP_3
4. – compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
Così deciso in Roma il giorno .
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 10 di 10