Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
1
RG. n. 1128/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 816/2023 del Tribunale di Savona, pubblicata il giorno
09.11.2023, notificata il 15.11.2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia Parte_1 C.F._1
Damato e Daniela Giaccardi, in forza di procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Savona, Via Pia n. 32/1
APPELLANTE
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Controparte_1 C.F._2
Germano, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, Via XX Settembre n. 15/2
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza n. 816/2023 emessa dal Tribunale di Savona in data 9 novembre
2023 e notificata in data 15 novembre 2023 nel procedimento R.G. 2062/2021 ed in totale accoglimento delle domande dell'appellante, previo licenziamento di idonea CTU medico legale sulla persona della odierna appellata, in via principale e nel merito,
respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sfornite di idoneo supporto probatorio.
Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre agli oneri previdenziali e fiscali del doppio grado di giudizio.
Sentenza esecutiva.”
PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis contrariis, previa la pronuncia di provvedimenti meglio visti e/o ritenuti, dichiarando di non accettare il contradittorio su domande nuove e/o diversamente formulate:
- in via principale, per i motivi esposti in narrativa, previa occorrendo l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte in seconda memoria ex art 183 VI comma cpc datata 20.01.2022, depositata il 21.01.2022 nel giudizio di primo grado nanti il Tribunale di Savona, respingere l'appello proposto ed ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti dell'appellata, in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata e conseguentemente confermare la sentenza n. 816/2023 pubblicata il 09/11/2023 (rg.n.2062/2021), pronunciata dal Giudice del Tribunale di Savona Dott.ssa Daniela Mele, con ogni consequenziale provvedimento.
Con vittoria delle spese del presente giudizio, comprensive di spese generali, CPA ed IVA a favore dell'Avvocato Giuliano Germano il quale si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 19.07.2021, notificato in data 27.07.2021, conveniva Controparte_1 in giudizio davanti il Tribunale di Savona per sentirlo condannare al risarcimento di Parte_1 tutti i danni subiti, patrimoniali e non derivati dalle lesioni patite in conseguenza delle molteplici aggressioni, fisiche e morali patite durante la relazione sentimentale con il convenuto, ed in particolare quella occorsa in data 23.10.2009 allorchè, mentre si trovava all'interno del furgone del che questi usava per lavoro, egli, a seguito di una lite, la aggrediva afferrandola per il capo Pt_1
e sbattendole la testa violentemente diverse volte sul cruscotto dell'automobile; nonché quella occorsa successivamente, in data 20.02.2011 allorchè, mentre viaggiavano trasportati sul sedile posteriore di un'auto condotta da amici, il a colpiva diverse volte al viso con dei pugni. In Pt_1 conseguenza del primo episodio ella aveva riportato trauma cranico e diplopia, trattata in un secondo tempo con intervento chirurgico e tuttavia ancora presente;
ed in conseguenza della seconda aggressione aveva riportato la frattura delle ossa nasali e che era stata successivamente sottoposta a intervento di settoplastica sec. Cottle e turbinoplastica bilaterale. Aggiungeva che, a seguito di denuncia-querela da lei sporta, si era aperto un procedimento penale a carico del convenuto conclusosi con sentenza n. 287/2020 della Corte di Appello di Genova con cui il Pt_1 veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 582 e 583 c.p. e al 3
pagamento in favore della della somma di Euro 5.000,00 a titolo di provvisionale, CP_1 sentenza passata in giudicato. Il danno riportato era superiore a quello liquidato in sede penale a titolo di provvisionale.
Si costituiva contestando la domanda, di cui chiedeva il rigetto opponendo, in Parte_1 particolare la insussistenza del nesso di causalità tra i fatti narrati dall'attrice e i danni asseritamente subiti.
Licenziata CTU medico legale sulla persona dell'attrice, con la sentenza impugnata il Tribunale di
Savona condannava il convenuto l pagamento in favore di parte attrice della somma Parte_1 complessiva di € 54.089,50 a titolo di danni non patrimoniali derivanti dalle aggressioni per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione, detratto l'acconto già versato, oltre alla rifusione delle spese di giudizio pari a € 7.052,00 per compensi professionali e € 759,00 per esborsi, oltre spese generali,
IVA e CPA, ponendo a carico del convenuto anche le spese di CTU. Affermava il Tribunale che la domanda risultava fondata in quanto i due episodi di violenza riferiti dall'attrice e la loro esclusiva imputabilità al convenuto non erano stati contestati, oltre che risultanti accertati in sede penale con sentenza passata in giudicato. Ciò posto, il Tribunale aderiva agli accertamenti e alle conclusioni del
CTU, in quanto condivisibili e immuni da vizi logici, dai quali era emerso che l'attrice aveva riportato: esiti di frattura delle ossa nasali successivamente sottoposta ad intervento chirurgico con modesto danno estetico;
esiti di trauma facciale con incarceramento della muscolatura oculare estrinseca, trattato chirurgicamente, con residuo deficit della motilità oculare dell'occhio sinistro nello sguardo verso l'alto e diplopia;
disturbo dell'adattamento con ansia, persistente, di grado moderato. Il danno non patrimoniale, nella specie di danno biologico da invalidità permanente comprensivo della componente morale, veniva stimato nella misura del 15%, e valutato secondo le Tabelle del
Tribunale di Milano, senza che fosse operata alcuna personalizzazione. Veniva altresì riconosciuta la invalidità temporanea nei termini indicati dal CTU con diaria giornaliera di euro 99,00.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello al fine di ottenerne la riforma, Parte_1 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
Si è costituita , contestando l'appello e chiedendo il rigetto dell'impugnazione ex Controparte_1 adverso proposta.
Con ordinanza in data 08.05.2024, la Corte, ritenuta l'insussistenza dei requisiti del fumus boni juris
e del periculum in mora, respingeva l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante. Contestualmente, fissava udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 14.01.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Col primo motivo, rubricato SUL DANNO FISICO a) sul danno oculare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto, quale esito della prima aggressione, la diplopia. Afferma che dall'analisi dei referti risalenti al giorno del primo episodio contestatogli, datato 23.12.2009, non 4
emerge alcuna traccia della patologia della diplopia presuntivamente derivante da trauma. Dal certificato del medico oculista del 27/10/2009 riportante “sospetto incarceramento R.I. di OS” emerge una patologia da ricondursi ad un difetto congenito. La minima irregolarità del profilo del pavimento orbitaria era stata individuata nel dicembre 2009 come derivante da “possibile” esito traumatico. Solo la paziente lamentava diplopia. Da tale documentazione non era comprensibile come dapprima i
CTU e poi il Giudicante abbiano potuto ritenere che vi fosse la prova di tale danno a seguito dell'episodio del 23.12.2009. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, poi, non era onere del dimostrare che la soffrisse di tale disturbo già antecedentemente ai fatti di CP_2 CP_1 causa, ma sarebbe stato onere dell'attrice produrre documenti idonei a dimostrare i danni asseritamente patiti. Anche il giudice penale aveva osservato come dagli atti acquisiti in giudizio non emergeva in termini di certezza che le lesioni subite all'occhio avessero comportato l'effettivo indebolimento dell'organo. Dalla documentazione medica prodotta, infatti, si evinceva come alla visita del 07.09.2010 la diplopia fosse soltanto riferita dalla paziente, mentre clinicamente la situazione risultasse sostanzialmente risolta.
Col secondo motivo rubricato sub b) sulla frattura del setto nasale, afferma che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, l'episodio del 20.02.2011 non era sorretto da alcun certificato che attestasse una ipotetica frattura del setto nasale: l'unica documentazione che l'appellata utilizzava per sostenere il danno in questione era datata 04.03.2011, ossia un certificato di 12 giorni dopo l'episodio incriminato. Vi era, come già eccepito in primo grado, il dubbio, alla luce del referto medico del 23.10.2009, che tale frattura fosse presente già antecedentemente al primo episodio contestato all'appellante nell'anno 2009.
2.CoI secondo motivo rubricato sul “danno psichico” l'appellante contesta, anche in relazione alla metodologia adottata dallo specialista, la sussistenza del nesso causale tra le aggressioni subite e la sintomatologia, che il CTU avrebbe individuato in un “Disturbo dell'Adattamento con ansia persistente, non complicato di grado moderato”, valutato nell'ordine dell'8% tenuto conto che: -
l'appellata ha subito in tempi recenti un grave lutto e ha dichiarato di fare abuso di sostanze alcoliche, di talché, come sottolineato dal ct della parte attrice, il disturbo dell'adattamento poteva al più essere messo in collegamento con tali episodi piuttosto che con gli accadimenti oggetto di causa, risalenti nel tempo e non coincidenti con le tempistiche della malattia diagnosticata;
-la valutazione era basata su unico colloquio, senza la somministrazione di test psicodiagnostici ( e non psicometrici come confusamente dedotto dal CTU), senza che fosse fatta adeguata applicazione della scala dei
“life events” strumento ritenuto ampiamente valido per la ponderazione dell'idoneità psico-lesiva degli eventi;
-erano stati trascurati i principi posti alla base di tale scala per la quale bisogna tener conto della struttura psichica di base del leso;
-vi era enorme distanza temporale fra le aggressioni e la valutazione del danno;
-era stato tralasciato che la donna avesse continuato la relazione con il suo aggressore per altri tre anni dopo il secondo episodio;
-sproporzionata era la quantificazione nell'ordine dell'8% attribuita dal CTU al danno psichico sulla base degli indici individuati dalla 5
letteratura medico-legale di riferimento (le linee guida della SIMLA -Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni), da collocarsi in un range tra il 6% e l'8%. Sosteneva che, considerate sia l'entità modesta degli eventi lesivi, sia la distanza temporale tra gli episodi e l'attuale valutazione sul range più basso di valutazione medico-legale (6-8%), va applicata, come correttamente affermato dal CTU stesso, la scala del “life events”, che si ottiene moltiplicando la percentuale del danno biologico per il suo coefficiente di taratura;
attribuendo al “disturbo dell'adattamento con ansia persistente, non complicato, di grado moderato” una percentuale nel range basso indicato dalle linee guida della SIMLA (compreso tra il 6 e l'8%), applicando la scala dei “life events”, si otterrebbe una valutazione dei postumi relativi alla sfera psichica compresa tra il 3 e il 4%.
***
1.Il motivo è infondato. A differenza di quanto affermato dall'appellante, come affermato dal
Tribunale, il referto rilasciato dal Pronto Soccorso in occasione dell'accesso avvenuto in data
23.10.2009 evidenziava, tra l'altro: “diplopia lieve con offuscamento visivo nello sguardo deviato verso sx non a destra non monoculare bilaterlamente”, proponendo ricovero per “valutazione oculistica e neurologica per valutare la diplopia riferita” (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte appellata).
Sempre come rilevato dal Tribunale, il CTU nella risposta ai chiarimenti della allora parte convenuta ha affermato che : “la tc encefalica eseguita contestualmente non evidenziava elementi patologici, tuttavia il test di Hess Lancaster del 27.10.2009 segnalava un deficit di elevazione dell'occhio sinistro per sospetto incarceramento del muscolo retto inferiore dell'occhio sinistro. Una successiva TC cranica e orbitaria a strato sottile (5 mm) senza e con mezzo di contrasto, completata con ricostruzioni multiparametriche, eseguita il 2.12.2009 dimostrava la presenza in sede orbitaria sinistra “di minima irregolarità del profilo del pavimento orbitario, da possibile esito traumatico, con focale incarceramento di tessuto adiposo e di piccola componente muscolare del muscolo retto inferiore che appare lievemente incrementato dimensionalmente rispetto al controlaterale”, rilevo strumentale compatibile con quanto già emerso dal test di Hess Lancaster. La cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale S. Corona del 15.2.2010 segnala, in anamnesi patologica remota:
“Ottobre 2009 incidente stradale dove ha riportato trauma cranico” ed in detto ricovero eseguiva intervento di dissezione del pavimento dell'orbita con rimozione di sinechia cicatriziale e liberazione del grasso bulbare incarcerato. Tutte le visite eseguite successivamente in ambito specialistico
(07.09.2010; 05.04.2011; 21.03.2017) dimostrano la presenza di un lieve deficit dell'elevazione all'occhio sinistro con diplopia nello sguardo in alto. Tale deficit del movimento oculare è stato rilevato anche in sede di operazioni peritali ed è compatibile con la riferita diplopia. Per cui la tc a strato sottile (5 mm di spessore di ciascuno strato), eseguita a distanza di 40 giorni dall'accesso in
PS del 23.10.2009 dimostrava la presenza di una minima irregolarità del profilo del pavimento orbitario con focale incarceramento del tessuto adiposo e di piccola componente muscolare del retto inferiore, che appariva lievemente incrementato dimensionalmente;
tale incarceramento del tessuto adiposo ha richiesto un intervento chirurgico volto a liberare dalla sinechia cicatriziale il pavimento 6
dell'orbita; rimossa detta cicatrice il deficit di elevazione oculare risulta ridotto rispetto a prima seppure non ancora completamente abolito” (cfr. pagg.
9-10 chiarimenti alla CTU).
Ne consegue che la diplopia, riferita dalla appellata in sede di primo accesso al Pronto CP_1
Soccorso dopo la violenza del 23.10.2009, risulta confermata dal test di Hess Lancaster eseguito dalla stessa solo quattro giorni dopo l'aggressione (27.10.2009) e dalla TC cranica e CP_1 orbitaria a strato sottile effettuata il 02.12.2009; gli esiti della patologia in parola si rinvengono, poi, in tutte le visite specialistiche eseguite successivamente dalla stessa, oltre che nella documentazione relativa all'intervento chirurgico effettuato per la dissezione del pavimento dell'orbita con rimozione di sinechia cicatriziale e liberazione del grasso bulbare incarcerato.
Se effettivamente non è condivisibile l'affermazione del Tribunale per cui fosse onere del CP_2 dimostrare la preesistenza della diplopia (gravando sul danneggiato fornire la prova del danno subito), tuttavia tutti gli elementi documentali clinici sopra indicati e valutati dal CTU depongono, in modo univoco preciso e concordante, per l'insorgere di tale patologia in stretta correlazione temporale con la violenta aggressione perpetrata dall'appellante, condividendo la Corte
l'affermazione del Tribunale per cui, secondo il criterio del “più probabile che non” la diplopia “sia stata causata dalla selvaggia aggressione perpetrata dal i danni della in data Pt_1 CP_1
23.10.2009 – le cui modalità (violento scuotimento del capo contro il cruscotto dell'automobile) appaiono compatibili con il danno riscontrato – piuttosto che da un non meglio specificato né individuato evento di origine incerta e sconosciuta”.
2.Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla censura inerente la riconosciuta frattura delle ossa nasali conseguente alla seconda aggressione. Se è vero che il 20.2.2011 non vi
è certificato del P.S. in pari data, tuttavia, come messo in rilievo dal CTU “Successivamente il
20.02.2011, la TC eseguita in regime di urgenza per “trauma facciale aggressivo in TAO” dimostra la presenza di “tumefazione delle parti molli in sede preorbitaria dx” dato compatibile sia con il riferito in sede di PS sia con trauma contusivo in detta regione. L'accesso in Pronto Soccorso del
04.03.2011 riporta come motivo “stato morboso”. L'esame obiettivo effettuato in occasione di detto accesso segnala - a undici giorni dalla tc del 20.02.2011 – la presenza di emorragia congiuntivale agli occhi bilateralmente ed algie al naso in recente trauma facciale;
la radiografia delle ossa nasali ne segnala la frattura composta;
la diagnosi di dimissioni segnala “frattura ossa nasali emorragia congiuntivale post trauma facciale da aggressione altrui”. Alla visita oculistica, sempre del
04.03.2011, è indicata la presenza di emorragia sub congiuntivale ad entrambi i gli occhi (presente ancora a distanza di undici giorni dal 20.02.2011). La rinoscopia eseguita il 04.03.2014 dimostra
l'occlusione totale della fossa nasale destra. Per cui la frattura delle ossa nasali risulta comprovata dalla radiografia del 04.03.2011; la TC encefalo del 20.02.2011 dimostra la presenza di tumefazione delle parti molli in sede preorbitaria destra, compatibile con trauma contusivo;
risulta a distanza di undici giorni dalla tc del 20.02.2011, la persistenza di emorragia congiuntivale oculare bilaterale”
(cfr. pagg. 21- 22 chiarimenti alla CTU). 7
L'assunto, ribadito in sede di gravame dalla parte appellante per cui risulta il serio dubbio che tale frattura fosse precedente al primo episodio contestato al nell'anno 2009, è infondato CP_2 condividendo la Corte la motivazione del Tribunale per cui appare del tutto irrilevante che già nell'anno 2009 alla fosse stata diagnosticata “deviazione verso dx dell'osso nasale sx e CP_1 del setto nasale”, quale possibile esito di trauma precedente (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte attrice, referto del 23.10.2009 a firma dott. ): ciò non toglie infatti che in data 04.03.2011 Persona_1
l'attrice abbia riportato, senza dubbio alcuno, la frattura delle ossa nasali, come attestato dalla radiografia eseguita, appunto, in data 04.03.2011. Anche in tal caso la frattura appare compatibile, da un lato, con le modalità dell'aggressione perpetrata dal i danni della solo Pt_1 CP_1 qualche giorno prima (colpi al volto con pugni) e, dall'altro, con il referto del 20.02.2011 che evidenziava la tumefazione delle parti molli in sede preorbitaria dx e trauma facciale.
Le conclusioni dell'esperto non possono che essere pienamente condivise e fatte proprie da questa
Corte, poiché frutto di una approfondita analisi degli atti di causa e dell'esame obiettivo;
inoltre l'esperto ha valutato ed esaurientemente risposto alle osservazioni del consulente di parte CP_2
3.Venendo alla più dibattuta questione della valutazione del danno psichico, oggetto di specifico motivo di appello anche sotto il profilo della metodologia utilizzata, osserva ulteriormente la Corte che le risultanze della CTU – e le diffuse argomentazioni tecniche poste a loro sostegno – confermano come l'evento produttivo del danno psichico sia stato analizzato dal CTU compiutamente, in tutte le sue componenti comportamentali e fattuali, sia quelle riferite dalla stessa
, che quelle comunque apprese dagli atti. Il CTU e il suo ausiliare si sono basati sulla CP_1 valutazione dell'anamnesi patologica, delle relazioni di parte, dell'esame obiettivo della perizianda, dei dati dei fatti emersi dagli atti, comprensivi della certificazione della dott. psicologa, Per_2 che ha in cura la dall'ottobre 2016 cui è seguita la discussione diagnostica e la CP_1 bibliografia di riferimento.
E' vero che l'ausiliario del CTU, specialista in psichiatria, ha effettuato un unico colloquio con la senza la somministrazione di test, ma occorre altresì considerare, in primo luogo, che lo CP_1 stesso ctp della parte appellata (Dott. , nelle osservazioni mosse ai chiarimenti resi dal CTU, Per_3 pur criticando la consulenza ha affermato “pur volendo concordare con il CTU sulla eventuale non necessità di eseguire test psico diagnostici”, così in sostanza mostrando egli stesso di ritenere che non fossero necessari, ed in secondo luogo, occorre considerare che “La diagnosi è stata posta dall'ausiliario psichiatra in seguito ad un colloquio impostato come intervista clinica semi-strutturata, secondo le linee guida contenute nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali alla sua quinta edizione americana del 20131 (DSM-V - American Psychiatric Association, 2013) confermate nel recentissimo DSM - V TR alla revisione della quinta edizione del 2022 (American Psychiatric
Association, 2022).
Il DSM-V-TR è uno dei sistemi nosografici per i disturbi mentali o psicopatologici più utilizzati da psichiatri, psicologi e medici di tutto il mondo, sia nella pratica clinica sia nell'ambito della ricerca. 8
Esso prevede l'identificazione da parte del clinico di criteri necessari per formulare la diagnosi secondo una metodologia riconosciuta e condivisa dalla comunità scientifica. La valutazione diagnostica secondo DSM-V e DSM-V-TR è riconosciuta e validata anche per l'uso forense, oltre che clinico, ed è espletabile dallo specialista durante una singola visita valutativa. Il DSM è diffusamente accettato sia in ambito clinico, sia in ambito valutativo, poiché la sua principale qualità
è di conferire all'inquadramento diagnostico, necessariamente propedeutico alla proiezione del quadro clinico nel contesto medicolegale, un elevato livello di affidabilità, ripetitività e coerenza (cfr. chiarimenti alla CTU pag. 3).
L'ausiliario psichiatra ha valutato che i criteri diagnostici per il disturbo dell'adattamento (incluso nella sezione “Disturbi correlati a Eventi Traumatici e Stressanti”), in particolare tutti i 5 criteri fondamentali per la diagnosi di disturbo dell'adattamento con ansia moderato, persistente, indicati a pag. 15-16 della CTU, risultavano soddisfatti. Il CTU ha ritenuto che la somministrazione di test non sarebbe stata in grado di invalidare la diagnosi clinica in base alla semeiologia in essere al momento del colloquio, aggiungendo che “, nel campo della psicopatologia forense, secondo e è Pt_2 Pt_3 diffuso un certo scetticismo sull'utilità dei test psicologici che, peraltro, non sono nemmeno menzionati nella minuziosa specificazione delle procedure diagnostiche fatta dal DSM-V (né, tantomeno, dal DSM-V-TR)” (pag. 4 CTU).
Nella risposta alle osservazioni è stato poi messo in rilievo che la perizianda ha negato un abuso etilico cronico e che nulla risulta in atti, se non il verbale del P.S. del 23.10.2009, risalente ai 13 anni precedenti alla valutazione, in occasione dell'accesso conseguente alla prima aggressione di cui è causa, in cui è riferito “precedente di abuso etilico”. In sostanza non emerge alcuna prova di tale abuso al momento della valutazione, né in epoca prossima.
Quanto alla scala di rilevanza dei life events, il CTU ha riferito che La guida SIMLA (pag. 121-122) ha proposto una scala modificata indicando la portata psico lesiva, indicata a pag. 7 della CTU, dalla quale si evince che “gli eventi in cui la Signora ha riportato lesioni sono sufficienti CP_1
(secondo letteratura scientifica internazionale e secondo dottrina nazionale) a causare il disturbo indicato dal consulente psichiatra” (pag. 8 CTU).
Il CTU ha, quindi, adeguatamente valutato l'evento luttuoso che ha colpito la appellata (nascita dopo la prima gravidanza nel 2021 di un neonato a termine in regime di urgenza per “emorragia interna” con decesso del neonato a distanza di sei giorni dalla nascita), affermando che “in riferimento alla sintomatologia rilevata durante la valutazione specialistica si sottolinea la differenza semeiologica e sintomatologica tra i postumi psichici di un evento luttuoso e quelli di una lesività portata da un terzo.
Si rileva, in particolare
- la reazione di attivazione anche sul piano neurovegetativo e di allarme al recall specifico;
- le condotte di evitamento specifiche di luoghi dove potrebbe incontrare l'ex compagno;
- i falsi riconoscimenti dello stesso;
- le sensazioni di vulnerabilità per timore all'esposizione ad una minaccia quando per strada;
9
- gli aspetti dissociativi al recall specifico
Tale sintomatologia è specifica del disturbo in oggetto e assolve i criteri richiesti dal DSM V TR senza coinvolgere aspetti semeiologici riconducibili al lutto presente in anamnesi”.
Osserva la Corte che, pur tenendo nel dovuto conto le scontate diversità del vissuto personale a fronte diversi Life events, è evidente che, ai fini dell'accertamento medico legale del nesso causale tra evento e danno ed anche in ottica valutativa, non si può in alcun modo prescindere dal classico ed irrinunciabile criterio dell' idoneità lesiva, che risulta ampiamente valutato dal CTU e dal suo specialista ausiliare psichiatra, alla luce di quanto emerso e valutato nella consulenza e nei chiarimenti resi, comprensivi delle risposte alle osservazioni delle parti. In ordine alla valutazione della componente psichica del danno, in risposta alle osservazioni delle parti, il CTU ha affermato che in ordine al ”disturbo dell'adattamento con ansia, persistente, di grado moderato, la Guida della
SIMLA (pag. 133) distingue il disturbo dell'adattamento in non complicato e complicato, laddove -in quest'ultimo caso- vi sia la presenza di complicanze fobico-ossessive (polarizzazione/intrusività ideativa, reattività alla riesposizione a specifici stimoli, condotte di evitamento/rassicurazione) o di
“screzio dismorfofobico” (preoccupazioni proprie del Disturbo di Dismorfismo Corporeo, atte ad indurre condotte di evitamento tali da incidere sul funzionamento psico-sociale del soggetto Secondo la valutazione effettuata dalla specialista psichiatra, non vi sarebbero dette complicanze per cui il medesimo sarebbe definibile come “non complicato” e la percentualizzazione sarebbe compresa tra il 6% ed il 10%.
La valutazione proposta dalla Guida SIMLA è identica a quella contenuta nella Guida di e Pt_2
Pt_3
Secondo la Guida di e (pag. 246-247) il disturbo dell'adattamento Per_4 Persona_5 Per_6 cronico da moderato a grave è compreso tra il 6 ed il 10%. Considerata la valutazione del disturbo
e in ragione della presenza di una componente ansiosa (ancorché lieve) legata ai fatti si può ritenere che la valutazione dei postumi relativi alla sfera psichica possa essere situata in un valore mediano tra i due estremi indicati dalla letteratura medico legale di riferimento e, dunque, nell'ordine dell'8%.”
Non vi è ragione di discostarsi dalle esaurienti e condivisibili valutazioni del CTU, che ha redatto una relazione, e successivi chiarimenti scritti nel contraddittorio delle parti, dettagliati ed approfonditamente motivati, sorretti da argomentazioni logiche convincenti, che la Corte intende fare propri, non ravvisandosi motivi per discostarsene, per cui non si ravvisano le ragioni per procedere ad un rinnovo della CTU
Ne consegue che la sentenza resiste all'appello, meritando conferma, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in base al DM n.
55/2014, secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale ed in misura minima considerata la semplicità della causa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
10
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 816/2023 del Tribunale di
Savona, pubblicata il giorno 09.11.2023, notificata il 15.11.2023, la Corte così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del gravame in favore di Parte_1
, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e Controparte_1 cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 21/1/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno