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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/12/2024, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 632/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente estensore
Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice
Dott. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 632/2023, promossa
DA
assistito dall'avv. Franco Patella, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
. CP_1
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/02/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile a Teramo in data 25/02/1988 con , da CP_1
cui non erano nati figli, ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa coniugale.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- viveva separato dalla moglie dal 2005, anno in cui la stessa lasciava l'abitazione coniugale, facendo rientro in Gran Bretagna;
- aveva tentato numerose volte di rintracciare la resistente, senza risultati;
All'esito dell'udienza di comparizione, cui la resistente non è comparsa, il
Presidente, sentito il ricorrente (il quale ha ribadito la volontà di non riconciliarsi con la moglie), con ordinanza in data 26/05/2023, ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- non luogo a provvedere sull'abitazione in assenza di figli;
- non luogo a provvedere su mantenimenti di sorta.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, cui la resistente è rimasta contumace, senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 26/06/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. Invero, dalla mancata comparizione della resistente nella fase presidenziale e per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estranea ed indifferente ad ogni rapporto con il ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultimo nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Il tentativo di riconciliazione non s'è potuto neppure esperire, stante l'assenza della resistente, resasi irreperibile .
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
In assenza di figli, nessuna disposizione deve essere assunta in ordine alla casa coniugale, come correttamente rilevato nella fase presidenziale .
Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della mancata opposizione della resistente, sussistono i presupposti per dichiararle integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento;
3. dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 16 ottobre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente estensore
Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice
Dott. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 632/2023, promossa
DA
assistito dall'avv. Franco Patella, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
. CP_1
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/02/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile a Teramo in data 25/02/1988 con , da CP_1
cui non erano nati figli, ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa coniugale.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- viveva separato dalla moglie dal 2005, anno in cui la stessa lasciava l'abitazione coniugale, facendo rientro in Gran Bretagna;
- aveva tentato numerose volte di rintracciare la resistente, senza risultati;
All'esito dell'udienza di comparizione, cui la resistente non è comparsa, il
Presidente, sentito il ricorrente (il quale ha ribadito la volontà di non riconciliarsi con la moglie), con ordinanza in data 26/05/2023, ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- non luogo a provvedere sull'abitazione in assenza di figli;
- non luogo a provvedere su mantenimenti di sorta.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, cui la resistente è rimasta contumace, senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 26/06/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. Invero, dalla mancata comparizione della resistente nella fase presidenziale e per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estranea ed indifferente ad ogni rapporto con il ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultimo nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Il tentativo di riconciliazione non s'è potuto neppure esperire, stante l'assenza della resistente, resasi irreperibile .
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
In assenza di figli, nessuna disposizione deve essere assunta in ordine alla casa coniugale, come correttamente rilevato nella fase presidenziale .
Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della mancata opposizione della resistente, sussistono i presupposti per dichiararle integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento;
3. dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 16 ottobre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)