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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1677 del RGAC dell'anno 2018 vertente tra in persona del legale rappresentante (p. iva Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso – giusta procura in atti - dall'avv. Francesco Rotundo, pec: P.IVA_1
Email_1
- parte attrice - contro
(c.f. ) in persona dell'amministratore di sostegno Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. e (c.f. ) in proprio,
[...] C.F._2 Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv.to Adolfo Procopi (c.f. ) C.F._4 pec: e dall'avv.to Alessandro Zimatore (cf Email_2
pec: C.F._5 Email_3
- parte convenuta – nonché
(c.f. ) CP_4 C.F._6
-parte convenuta contumace-
Oggetto: adempimento contratto di soggiorno
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha promosso il presente giudizio, lamentando la morosità di Parte_1 _1
nel pagamento delle rette per il soggiorno nella struttura in
[...] Parte_1
Argusto, secondo quanto previsto dal contratto sottoscritto dalle parti in data 27.08.2009.
Ha specificato che - sulla base della documentazione reddituale prodotta dalla in ossequio _1 al n. 712/2006 - la retta mensile era stata dapprima determinata in € 480,00, ma, a Parte_3 seguito di accertamenti dell'assessorato regionale alle Politiche Sociali, veniva rettificata in € 854,58 mensili per l'anno 2010, € 867,39 per l'anno 2011 ed € 889,00 per l'anno 2012.
Ha, pertanto, chiesto con ricorso ex 702 bis cpc che il Tribunale adito condannasse , Controparte_1 in persona dell'amministratore di sostegno , al pagamento di € 13.341,36 nei Controparte_3 confronti della struttura a titolo di rette non pagate, compresa spesa per Parte_1 farmaci, dal 2010 fino ad aprile 2012.
Si sono costituiti in proprio e quale amministratore di sostegno Controparte_3 Controparte_2 di . Controparte_1
ha eccepito di non essere amministratore di sostegno della sorella Controparte_3 _1
, incarico ora ricoperto da .
[...] Controparte_2
Hanno, poi, chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa , in quanto quest'ultima CP_4
è stata indicata quale persona obbligata al pagamento della retta nel contratto di soggiorno, stipulato da quando ancora non le era stato nominato un amministratore di sostegno. Controparte_1
Hanno aggiunto che ha percepito i redditi di e ha provveduto a CP_4 Controparte_1 compiere l'autodichiarazione alla Regione Calabria, che ha ingenerato l'irregolarità che ha condotto alla rideterminazione della quota di soggiorno.
Hanno, comunque, spiegato eccezione di prescrizione ex art. 2948 cc in quanto la morosità delle rette è perdurata fino al 2012, mentre il ricorso è stato notificato a settembre 2018.
A seguito di autorizzazione del Giudice, parte convenuta ha provveduto alla regolare notifica dell'atto di chiamata in causa destinato a , che, tuttavia, non si è costituita. CP_4
Mutato il rito sommario in ordinario, è stato sentito in sede di interrogatorio formale CP_5
, mentre non è comparsa l'altra interroganda , pur se raggiunta da regolare
[...] CP_4 notifica.
Le parti, dopo l'acquisizione della documentazione chiesta a , hanno rinunciato ai CP_6 propri testi. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc
2. In via preliminare va dichiarata la contumacia della terza chiamata , cui parte CP_4 convenuta ha regolarmente notificato l'atto di citazione a mezzo di notifica tramite ufficiale postale perfezionatosi per giacenza in data 12.12.2018.
3. Nel merito, va rilevato che nella scrittura privata (“contratto pagamento retta di soggiorno”) intercorsa il 27.09.2009 tra e , quale legale rappresentante della Controparte_1 Parte_2
le parti dopo avere determinato una retta mensile di complessive € 738,00, Parte_1 hanno previsto che “ dichiara di avere delegato alla riscossione delle proprie Controparte_1 pensioni il/la Sig./Sig.ra in qualità di sorella, la quale dovrà provvedere al pagamento CP_4 della retta di soggiorno (..)” nonché a rilasciare la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi derivanti dalle pensioni intestate all'ospite. 3.1 Appare utile, poi, ricordare che dalla documentazione versata in atti (cfr decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Catanzaro depositato il 22.09.2015 e decreto del Giudce Tutelare n. 1591/2018) risulta che: i) con decreto n. 499 del 17.7.2012 è stata dichiarata l'apertura – per un periodo di anni 2 – dell'amministrazione di sostegno di , con nomina di , sorella della Controparte_1 Controparte_3 beneficiaria, quale amministratore;
ii) con ricorso del 2.4.2014 , altra sorella dell'amministrata, ha chiesto la revoca CP_4 dell'amministratore di sostegno in carica e la sua sostituzione con sé stessa, disponibile ad assistere la beneficiaria presso la propria abitazione di Torre di Ruggiero, come avveniva prima del ricovero della stessa presso la casa famiglia di Argusto;
Parte_1
iii) con decreto depositato il 22.09.2015 il Giudice Tutelate ha sostituito con Controparte_3
nell'incarico di amministratore di sostegno di;
Controparte_7 Controparte_1 iiii) con successivo decreto n. 1591 del 29.9.2018 il Giudice Tutelare ha revocato dall'incarico di amministratore di sostegno della sig.ra , conferito a , disponendo Controparte_1 Controparte_7 in sua sostituzione la nomina di . Controparte_2
4. Tutto ciò premesso, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 276 cpc, va scrutinata dapprima l'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta costituita. Sul punto parte attrice si è limitata ad una generica contestazione, sostenendo che nel caso di specie non si applica l'art. 2948 n.4 C.C. e che comunque sussistono circostanze interruttive della prescrizione (cfr prima memoria ex art. 183 VI comma cpc di parte attrice). 4.1 Orbene il ricorso introduttivo ha così demarcato il petitum: “pagamento dell'intero anno 2010 per la quota parte che spettava alla Regione Calabria ovvero € 374,58 mensili, nonché ai mesi da gennaio 2011 a novembre 2011 per la quota spettante alla Regione ovvero 387,39 mentre dal mese di dicembre 2011 al mese di aprile 2012 non ha provveduto al pagamento dell'intera somma, rispettivamente euro 867,39 per il mese di dicembre ed euro 889,00 mensili per i successivi” (vedi pag. 2 ricorso introduttivo). In atti vi è, poi, una lettera interruttiva della prescrizione del 30.05.2013 inviata a . CP_4
Il ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 29.03.2018 è stato spedito per la notifica in data 15 settembre 2018 e successivamente ricevuto da in qualità di amministratore di Controparte_3 sostegno di . Controparte_1
4.2 Alla luce di tali rilievi, l'eccezione di prescrizione appare fondata. E' noto, infatti, che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, in modo che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre;
tale termine prescrizionale non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui, cioè, è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile, però, anche "uno actu", per la quale opera la ordinaria prescrizione decennale regolata dall'art. 2946 c.c. Dalla documentazione allegata in atti emerge che il contratto prevede e quantifica il pagamento di una retta mensile;
pertanto le caratteristiche delle prestazioni a carico dell'ospite della struttura depongono nel senso della “durata” e della “periodicità” e, pertanto, si può ritenere operante il termine di prescrizione previsto dal n.4) dell'art.2948 c.c. Non sussistono validi atti interruttivi della prescrizione. La missiva inviata a è priva CP_4 di prova della ricezione, e, comunque, risalendo a maggio del 2013 non potrebbe essere utile ad interrompere il periodo quinquennale atteso che il successivo atto interruttivo (il ricorso de quo) è del settembre 2018. Va, peraltro, rilevato che a seguito della nomina dell'amministratore di sostegno nella persona di nell'anno 2012, la diffida del 2013 inviata a è tamquam non esset. Controparte_3 CP_4
4.3 L'accoglimento della eccezione preliminare di merito rende superflua l'analisi delle altre eccezioni di merito proposte da parte convenuta costituita.
5. Per quanto attiene alla posizione di , evocata in giudizio da parte convenuta, non CP_4 risulta che parte attrice abbia inteso estendere la domanda verso di essa. In ogni caso va appena rilevato che le disposizioni contenute nel contratto di soggiorno, in quanto privo della sottoscrizione della terza chiamata in causa, non potrebbero vincolare quest'ultima. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00), stante la scarsa complessità delle questioni valutate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta costituita, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora
IVA e CAP da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari.
Nulla sulle spese in merito alle posizioni delle parti costituite nei confronti di rimasta CP_4 contumace.
Catanzaro, lì 02.04.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1677 del RGAC dell'anno 2018 vertente tra in persona del legale rappresentante (p. iva Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso – giusta procura in atti - dall'avv. Francesco Rotundo, pec: P.IVA_1
Email_1
- parte attrice - contro
(c.f. ) in persona dell'amministratore di sostegno Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. e (c.f. ) in proprio,
[...] C.F._2 Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv.to Adolfo Procopi (c.f. ) C.F._4 pec: e dall'avv.to Alessandro Zimatore (cf Email_2
pec: C.F._5 Email_3
- parte convenuta – nonché
(c.f. ) CP_4 C.F._6
-parte convenuta contumace-
Oggetto: adempimento contratto di soggiorno
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha promosso il presente giudizio, lamentando la morosità di Parte_1 _1
nel pagamento delle rette per il soggiorno nella struttura in
[...] Parte_1
Argusto, secondo quanto previsto dal contratto sottoscritto dalle parti in data 27.08.2009.
Ha specificato che - sulla base della documentazione reddituale prodotta dalla in ossequio _1 al n. 712/2006 - la retta mensile era stata dapprima determinata in € 480,00, ma, a Parte_3 seguito di accertamenti dell'assessorato regionale alle Politiche Sociali, veniva rettificata in € 854,58 mensili per l'anno 2010, € 867,39 per l'anno 2011 ed € 889,00 per l'anno 2012.
Ha, pertanto, chiesto con ricorso ex 702 bis cpc che il Tribunale adito condannasse , Controparte_1 in persona dell'amministratore di sostegno , al pagamento di € 13.341,36 nei Controparte_3 confronti della struttura a titolo di rette non pagate, compresa spesa per Parte_1 farmaci, dal 2010 fino ad aprile 2012.
Si sono costituiti in proprio e quale amministratore di sostegno Controparte_3 Controparte_2 di . Controparte_1
ha eccepito di non essere amministratore di sostegno della sorella Controparte_3 _1
, incarico ora ricoperto da .
[...] Controparte_2
Hanno, poi, chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa , in quanto quest'ultima CP_4
è stata indicata quale persona obbligata al pagamento della retta nel contratto di soggiorno, stipulato da quando ancora non le era stato nominato un amministratore di sostegno. Controparte_1
Hanno aggiunto che ha percepito i redditi di e ha provveduto a CP_4 Controparte_1 compiere l'autodichiarazione alla Regione Calabria, che ha ingenerato l'irregolarità che ha condotto alla rideterminazione della quota di soggiorno.
Hanno, comunque, spiegato eccezione di prescrizione ex art. 2948 cc in quanto la morosità delle rette è perdurata fino al 2012, mentre il ricorso è stato notificato a settembre 2018.
A seguito di autorizzazione del Giudice, parte convenuta ha provveduto alla regolare notifica dell'atto di chiamata in causa destinato a , che, tuttavia, non si è costituita. CP_4
Mutato il rito sommario in ordinario, è stato sentito in sede di interrogatorio formale CP_5
, mentre non è comparsa l'altra interroganda , pur se raggiunta da regolare
[...] CP_4 notifica.
Le parti, dopo l'acquisizione della documentazione chiesta a , hanno rinunciato ai CP_6 propri testi. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc
2. In via preliminare va dichiarata la contumacia della terza chiamata , cui parte CP_4 convenuta ha regolarmente notificato l'atto di citazione a mezzo di notifica tramite ufficiale postale perfezionatosi per giacenza in data 12.12.2018.
3. Nel merito, va rilevato che nella scrittura privata (“contratto pagamento retta di soggiorno”) intercorsa il 27.09.2009 tra e , quale legale rappresentante della Controparte_1 Parte_2
le parti dopo avere determinato una retta mensile di complessive € 738,00, Parte_1 hanno previsto che “ dichiara di avere delegato alla riscossione delle proprie Controparte_1 pensioni il/la Sig./Sig.ra in qualità di sorella, la quale dovrà provvedere al pagamento CP_4 della retta di soggiorno (..)” nonché a rilasciare la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi derivanti dalle pensioni intestate all'ospite. 3.1 Appare utile, poi, ricordare che dalla documentazione versata in atti (cfr decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Catanzaro depositato il 22.09.2015 e decreto del Giudce Tutelare n. 1591/2018) risulta che: i) con decreto n. 499 del 17.7.2012 è stata dichiarata l'apertura – per un periodo di anni 2 – dell'amministrazione di sostegno di , con nomina di , sorella della Controparte_1 Controparte_3 beneficiaria, quale amministratore;
ii) con ricorso del 2.4.2014 , altra sorella dell'amministrata, ha chiesto la revoca CP_4 dell'amministratore di sostegno in carica e la sua sostituzione con sé stessa, disponibile ad assistere la beneficiaria presso la propria abitazione di Torre di Ruggiero, come avveniva prima del ricovero della stessa presso la casa famiglia di Argusto;
Parte_1
iii) con decreto depositato il 22.09.2015 il Giudice Tutelate ha sostituito con Controparte_3
nell'incarico di amministratore di sostegno di;
Controparte_7 Controparte_1 iiii) con successivo decreto n. 1591 del 29.9.2018 il Giudice Tutelare ha revocato dall'incarico di amministratore di sostegno della sig.ra , conferito a , disponendo Controparte_1 Controparte_7 in sua sostituzione la nomina di . Controparte_2
4. Tutto ciò premesso, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 276 cpc, va scrutinata dapprima l'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta costituita. Sul punto parte attrice si è limitata ad una generica contestazione, sostenendo che nel caso di specie non si applica l'art. 2948 n.4 C.C. e che comunque sussistono circostanze interruttive della prescrizione (cfr prima memoria ex art. 183 VI comma cpc di parte attrice). 4.1 Orbene il ricorso introduttivo ha così demarcato il petitum: “pagamento dell'intero anno 2010 per la quota parte che spettava alla Regione Calabria ovvero € 374,58 mensili, nonché ai mesi da gennaio 2011 a novembre 2011 per la quota spettante alla Regione ovvero 387,39 mentre dal mese di dicembre 2011 al mese di aprile 2012 non ha provveduto al pagamento dell'intera somma, rispettivamente euro 867,39 per il mese di dicembre ed euro 889,00 mensili per i successivi” (vedi pag. 2 ricorso introduttivo). In atti vi è, poi, una lettera interruttiva della prescrizione del 30.05.2013 inviata a . CP_4
Il ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 29.03.2018 è stato spedito per la notifica in data 15 settembre 2018 e successivamente ricevuto da in qualità di amministratore di Controparte_3 sostegno di . Controparte_1
4.2 Alla luce di tali rilievi, l'eccezione di prescrizione appare fondata. E' noto, infatti, che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, in modo che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre;
tale termine prescrizionale non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui, cioè, è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile, però, anche "uno actu", per la quale opera la ordinaria prescrizione decennale regolata dall'art. 2946 c.c. Dalla documentazione allegata in atti emerge che il contratto prevede e quantifica il pagamento di una retta mensile;
pertanto le caratteristiche delle prestazioni a carico dell'ospite della struttura depongono nel senso della “durata” e della “periodicità” e, pertanto, si può ritenere operante il termine di prescrizione previsto dal n.4) dell'art.2948 c.c. Non sussistono validi atti interruttivi della prescrizione. La missiva inviata a è priva CP_4 di prova della ricezione, e, comunque, risalendo a maggio del 2013 non potrebbe essere utile ad interrompere il periodo quinquennale atteso che il successivo atto interruttivo (il ricorso de quo) è del settembre 2018. Va, peraltro, rilevato che a seguito della nomina dell'amministratore di sostegno nella persona di nell'anno 2012, la diffida del 2013 inviata a è tamquam non esset. Controparte_3 CP_4
4.3 L'accoglimento della eccezione preliminare di merito rende superflua l'analisi delle altre eccezioni di merito proposte da parte convenuta costituita.
5. Per quanto attiene alla posizione di , evocata in giudizio da parte convenuta, non CP_4 risulta che parte attrice abbia inteso estendere la domanda verso di essa. In ogni caso va appena rilevato che le disposizioni contenute nel contratto di soggiorno, in quanto privo della sottoscrizione della terza chiamata in causa, non potrebbero vincolare quest'ultima. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (5.200,01 – 26.000,00), stante la scarsa complessità delle questioni valutate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta costituita, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora
IVA e CAP da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari.
Nulla sulle spese in merito alle posizioni delle parti costituite nei confronti di rimasta CP_4 contumace.
Catanzaro, lì 02.04.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo