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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE ROSA GIUSEPPE, Presidente
DESTRO DELFINO, Relatore
RUGGIERO CARMINE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 529/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Domenico Turazza, 37 35100 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01M400279-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01M400279-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01M400279-2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01M400279-2025 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01M400279-2025 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso scaturito dagli indici ISA ( Indici sintetici di affidabilità ) ritenuti dall'Ufficio estremamente bassi, per cui l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad accertare maggiori ricavi a' sensi dell'art. 85 del DPR 97/86.
Pertanto ricorrente eccepisce:
- Illegittimità del procedimento induttivo nel calcolo dei ricavi, nonché violazione dell'art. 39 , comma
1, del DPR 600/73:
- Infondatezza del calcolo dei ricavi derivante dall'impiego di manodopera, nonché derivante dalla vendita e impiego materiale venduto;
- Eccepisce infine la mancata applicazione dell'aliquota media ai fini Iva, e quindi in violazione art. 16 e seg. Del DPR 633/72.
L'Agenzia delle Entrate replica evidenziando di aver preso a fondamento della ripresa fatti noti
( manodopera, ore lavoro per esecuzione opere edili, materiali e beni di consumo ) che risulterebbero essenziali per porre la base alle presunzioni.
Contesta inoltre le fatture emesse in quanto rivolte solo a titolari di partita Iva e assolutamente generiche.
Conclude su tale aspetto evidenziando come le presunzioni formulate risultino gravi, precise e concordanti, e tali da giustificare la ripresa fiscale così come intervenuta.
Sull'eccezione afferente la mano d'opera , l'Ufficio rammenta come tale dato non possa confrontarsi con l'annualità 2020 ( oggetto di concordato con adesione ), e ciò in base al principio di autonomia dei singoli anni d'imposta.
Inoltre ritiene corretto che il costo del venduto debba includere i beni significativi ceduti per le prestazioni rese da terzi, beni strumentali dedicati alla realizzazione delle opere edili, e pertanto ovvio il ricarico sulle lavorazioni eseguite da terzi.
Infine giustifica l'applicazione ordinaria dell'Iva al 22% in quanto derivante dai ricavi non contabilizzati principalmente nei confronti di soggetti privati non destinatari di agevolazioni fiscali.
In conclusione l'Ufficio ha rideterminato i ricavi maggiorandoli del 58%, come da estrazione di soggetti analoghi ai fini ISA.
Con successive memorie il contribuente insiste sulla illegittimità e infondatezza del procedimento induttivo utilizzato dall'Ufficio, contestando la ricostruzione del medesimo, soprattutto per quanto attiene la rideterminazione del ricarico del materiale venduto, nonché del prezzo orario della manodopera.
Inoltre chiede il ricalcolo dell'aliquota media Iva in base ai ricavi fatturati. Rileva infine l'illegittimità della proposta conciliativa dell'Ufficio e formula un'ulteriore proposta analoga al precedente accertamento con adesione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene di evidenziare come le non siano condivisibili le eccezioni pregiudiziali del contribuente volte a contestare la ricostruzione dei ricavi da parte dell'Ufficio, in base al disposto di cui all'art. 39 del DPR 600/73 mediante l'utilizzo dei dati ricavati dai c.d ISA, condividendo, su tale aspetto, quanto dedotto dall'Ufficio, e che questo giudice si rinvia.
Si deve rilevare come i fatti noti da cui si deducono gli elementi di gravità, precisione e concordanza atti a giustificare la ripresa erariale per la ricostruzione dei ricavi, ex art. 39 citato, che consistono sostanzialmente nella descrizione generica delle fatture emesse, tra l'altro rivolte quasi esclusivamente nei confronti di soggetti a partita Iva, o beneficiari di agevolazioni fiscali, con la quasi totale esclusione di soggetti privi di tali requisiti.
Inoltre si ritengono infondate le eccezioni sul ricalcolo del costo del venduto, condividendo quanto sostenuto dall'Ufficio sul punto che rileva come sia “ pienamente legittimo ritenere che il costo del venduto debba includere sia i beni significativi ceduti che le prestazioni rese da terzi, necessarie per la fornitura del servizio al cliente finale. I soggetti terzi a cui si è rivolta la ditta ricorrente per l'esecuzione materiale dei lavori, infatti, eseguono le lavorazioni necessarie che sono direttamente strumentali alla realizzazione delle opere edili.”
E conclude, correttamente come “nella determinazione del prezzo di vendita da proporre al committente, pertanto, è imprescindibile applicare il ricarico sia sui beni significativi sia sulle lavorazioni eseguite da terzi.”
Per quanto attiene alla contestazione ai fini Iva relativa all'addebito della medesima al 22% sui maggiori ricavi accertati, in quanto riferentesi a quelle prestazioni rivolte nei confronti di clienti finali privati ( e non di soggetto destinatari di aliquote agevolate ), di qui la correttezza dell'applicazione dell'aliquota ordinaria al 22% e non dell'aliquota media come pretesa dal ricorrente.
Pertanto, la ricostruzione dell'Ufficio in base al dettato di cui all'art. art. 39, comma 1, del DPR 600/73, risulta corretto, avvalendosi altresì dei dati statistici desunti dai c.d. ISA, al fine di una corretta rideterminazione dei ricavi, desunti, appunto, da operatori del settore con alta affidabilità fiscale.
Tuttavia, questa Corte non condivide la ripresa dell'Ufficio per quanto attiene alla rideterminazione del costo orario applicata nel caso in specie, ritenendo che stante la “condizione” di pensionato del ricorrente, e considerato che la ripresa dell'Ufficio risulta ( anche ) giustificata dai maggiori ricavi non contabilizzati per attività svolte nei confronti di soggetti privati ( non svolgenti attività d'impresa o usufruenti di agevolazioni fiscali ), per cui è legittimo presumere che il costo orario dell'imprenditore qui ricorrente risulti inferiore a quanto dedotto dal medesimo Ufficio, e che tale costo risulti, nel caso in specie, più realistico quantificare in € 20,00 orarie anziché in € 28,43 come presunto dall'Agenzia. Si ritiene pertanto di rideterminare i maggiori ricavi accertati dall'Ufficio in € 44.140,00 anziché in
€ 58.842,00 come accertato ( così calcolati : ore lavoro titolare calcolate dall'Ufficio:
1.744 x 28,43 tariffa oraria = costo totale manodopera accertato dall'Ufficio € 49.58,92; 1.744 ore x 20,00 tariffa oraria riquantificata = € 34.880,00 costo totale manodopera ricalcolata;
la differenza in meno risulterà pari ad
€ 14.701,92, dato appunto dalla differenza tra il costo della manodopera prima e dopo il ricalcolo, e cioè
€ 49.581,92 ed € 34.880,00 ).
Pertanto, come rilevato, i maggiori ricavi vengono rideterminati in € 44.140,00 ( €58.842,00 –
€ 14.702,00 ) anziché in € 58.842,00 come da avviso di accertamento.
Tuttavia si ritiene di addebitare le spese del giudizio alla parte ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, rideterminando in € 44.140,00 i maggiori ricavi accertati anzichè in € 58.842,00 e condanna ricorrente al pagamento delle spese dl giudizio che liquida in € 1.500,00 onnicomprensivi e da liquidarsi a favore dell'Agenzia dele Entrate di Padova
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE ROSA GIUSEPPE, Presidente
DESTRO DELFINO, Relatore
RUGGIERO CARMINE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 529/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Domenico Turazza, 37 35100 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01M400279-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01M400279-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01M400279-2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01M400279-2025 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01M400279-2025 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso scaturito dagli indici ISA ( Indici sintetici di affidabilità ) ritenuti dall'Ufficio estremamente bassi, per cui l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad accertare maggiori ricavi a' sensi dell'art. 85 del DPR 97/86.
Pertanto ricorrente eccepisce:
- Illegittimità del procedimento induttivo nel calcolo dei ricavi, nonché violazione dell'art. 39 , comma
1, del DPR 600/73:
- Infondatezza del calcolo dei ricavi derivante dall'impiego di manodopera, nonché derivante dalla vendita e impiego materiale venduto;
- Eccepisce infine la mancata applicazione dell'aliquota media ai fini Iva, e quindi in violazione art. 16 e seg. Del DPR 633/72.
L'Agenzia delle Entrate replica evidenziando di aver preso a fondamento della ripresa fatti noti
( manodopera, ore lavoro per esecuzione opere edili, materiali e beni di consumo ) che risulterebbero essenziali per porre la base alle presunzioni.
Contesta inoltre le fatture emesse in quanto rivolte solo a titolari di partita Iva e assolutamente generiche.
Conclude su tale aspetto evidenziando come le presunzioni formulate risultino gravi, precise e concordanti, e tali da giustificare la ripresa fiscale così come intervenuta.
Sull'eccezione afferente la mano d'opera , l'Ufficio rammenta come tale dato non possa confrontarsi con l'annualità 2020 ( oggetto di concordato con adesione ), e ciò in base al principio di autonomia dei singoli anni d'imposta.
Inoltre ritiene corretto che il costo del venduto debba includere i beni significativi ceduti per le prestazioni rese da terzi, beni strumentali dedicati alla realizzazione delle opere edili, e pertanto ovvio il ricarico sulle lavorazioni eseguite da terzi.
Infine giustifica l'applicazione ordinaria dell'Iva al 22% in quanto derivante dai ricavi non contabilizzati principalmente nei confronti di soggetti privati non destinatari di agevolazioni fiscali.
In conclusione l'Ufficio ha rideterminato i ricavi maggiorandoli del 58%, come da estrazione di soggetti analoghi ai fini ISA.
Con successive memorie il contribuente insiste sulla illegittimità e infondatezza del procedimento induttivo utilizzato dall'Ufficio, contestando la ricostruzione del medesimo, soprattutto per quanto attiene la rideterminazione del ricarico del materiale venduto, nonché del prezzo orario della manodopera.
Inoltre chiede il ricalcolo dell'aliquota media Iva in base ai ricavi fatturati. Rileva infine l'illegittimità della proposta conciliativa dell'Ufficio e formula un'ulteriore proposta analoga al precedente accertamento con adesione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene di evidenziare come le non siano condivisibili le eccezioni pregiudiziali del contribuente volte a contestare la ricostruzione dei ricavi da parte dell'Ufficio, in base al disposto di cui all'art. 39 del DPR 600/73 mediante l'utilizzo dei dati ricavati dai c.d ISA, condividendo, su tale aspetto, quanto dedotto dall'Ufficio, e che questo giudice si rinvia.
Si deve rilevare come i fatti noti da cui si deducono gli elementi di gravità, precisione e concordanza atti a giustificare la ripresa erariale per la ricostruzione dei ricavi, ex art. 39 citato, che consistono sostanzialmente nella descrizione generica delle fatture emesse, tra l'altro rivolte quasi esclusivamente nei confronti di soggetti a partita Iva, o beneficiari di agevolazioni fiscali, con la quasi totale esclusione di soggetti privi di tali requisiti.
Inoltre si ritengono infondate le eccezioni sul ricalcolo del costo del venduto, condividendo quanto sostenuto dall'Ufficio sul punto che rileva come sia “ pienamente legittimo ritenere che il costo del venduto debba includere sia i beni significativi ceduti che le prestazioni rese da terzi, necessarie per la fornitura del servizio al cliente finale. I soggetti terzi a cui si è rivolta la ditta ricorrente per l'esecuzione materiale dei lavori, infatti, eseguono le lavorazioni necessarie che sono direttamente strumentali alla realizzazione delle opere edili.”
E conclude, correttamente come “nella determinazione del prezzo di vendita da proporre al committente, pertanto, è imprescindibile applicare il ricarico sia sui beni significativi sia sulle lavorazioni eseguite da terzi.”
Per quanto attiene alla contestazione ai fini Iva relativa all'addebito della medesima al 22% sui maggiori ricavi accertati, in quanto riferentesi a quelle prestazioni rivolte nei confronti di clienti finali privati ( e non di soggetto destinatari di aliquote agevolate ), di qui la correttezza dell'applicazione dell'aliquota ordinaria al 22% e non dell'aliquota media come pretesa dal ricorrente.
Pertanto, la ricostruzione dell'Ufficio in base al dettato di cui all'art. art. 39, comma 1, del DPR 600/73, risulta corretto, avvalendosi altresì dei dati statistici desunti dai c.d. ISA, al fine di una corretta rideterminazione dei ricavi, desunti, appunto, da operatori del settore con alta affidabilità fiscale.
Tuttavia, questa Corte non condivide la ripresa dell'Ufficio per quanto attiene alla rideterminazione del costo orario applicata nel caso in specie, ritenendo che stante la “condizione” di pensionato del ricorrente, e considerato che la ripresa dell'Ufficio risulta ( anche ) giustificata dai maggiori ricavi non contabilizzati per attività svolte nei confronti di soggetti privati ( non svolgenti attività d'impresa o usufruenti di agevolazioni fiscali ), per cui è legittimo presumere che il costo orario dell'imprenditore qui ricorrente risulti inferiore a quanto dedotto dal medesimo Ufficio, e che tale costo risulti, nel caso in specie, più realistico quantificare in € 20,00 orarie anziché in € 28,43 come presunto dall'Agenzia. Si ritiene pertanto di rideterminare i maggiori ricavi accertati dall'Ufficio in € 44.140,00 anziché in
€ 58.842,00 come accertato ( così calcolati : ore lavoro titolare calcolate dall'Ufficio:
1.744 x 28,43 tariffa oraria = costo totale manodopera accertato dall'Ufficio € 49.58,92; 1.744 ore x 20,00 tariffa oraria riquantificata = € 34.880,00 costo totale manodopera ricalcolata;
la differenza in meno risulterà pari ad
€ 14.701,92, dato appunto dalla differenza tra il costo della manodopera prima e dopo il ricalcolo, e cioè
€ 49.581,92 ed € 34.880,00 ).
Pertanto, come rilevato, i maggiori ricavi vengono rideterminati in € 44.140,00 ( €58.842,00 –
€ 14.702,00 ) anziché in € 58.842,00 come da avviso di accertamento.
Tuttavia si ritiene di addebitare le spese del giudizio alla parte ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, rideterminando in € 44.140,00 i maggiori ricavi accertati anzichè in € 58.842,00 e condanna ricorrente al pagamento delle spese dl giudizio che liquida in € 1.500,00 onnicomprensivi e da liquidarsi a favore dell'Agenzia dele Entrate di Padova