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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/10/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2892/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2892/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BA EMANUELA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
NO MA PA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [chiedono che il Tribunale di Ancona Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da loro contratto, secondo le seguenti] “CONDIZIONI
1) Il Sig. verserà entro il giorno 15 di ogni mese alla Sig.ra un Parte_2 Parte_1 assegno di importo pari ad € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , Per_1
maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, mentre nulla è dovuto per la figlia maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente;
- 1 - 2) i coniugi convengono che tutte le spese straordinarie occorrende per la figlia e sino Per_1
alla sua autosufficienza saranno poste a carico di entrambi in misura pari al 50% ciascuno. Per spese straordinarie devono intendersi quelle indicate nel Protocollo Distrettuale del 10 luglio
2024, da intendersi qui integralmente trascritto e richiamato. Le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto una copia di tale protocollo che dichiarano di accettare espressamente;
4) il sig. si impegna a cedere, al prezzo di € 25.000,00, concordemente pattuito Parte_2
tra le parti, entro e non oltre il termine essenziale, di un mese dalla regolarizzazione e/o sanatoria delle irregolarità e/o difformità edilizie dell'immobile alla sig. , che Parte_1 si impegna ad acquistare al predetto prezzo di € 25.000,00, la quota del 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Ancona (AN), Largo Sarnano, 9 (già Via Giordano Bruno, 9), costituita da: - appartamento al piano terzo, interno 42, e pertinenze (locale cantina al piano seminterrato) rispettivamente identificati e come censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Ancona Foglio 37, Particella 645, subalterni: - 48, Zona 2, Categoria A3, consistenza 4,5 vani metri quadrati 75 rendita catastale Euro 395,09 confini giuliani, vano scala, parti comuni salvo altri.
5) la signora si impegna ad effettuare la regolarizzazione e/o sanatoria delle Parte_1 irregolarità e/o difformità edilizie dell'immobile di Largo Sarnano, n.9 a sue spese entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
6) I coniugi convengono che il definitivo trasferimento di proprietà degli immobili sopra descritti avverrà tramite separato e successivo atto notarile da stipularsi avanti al Notaio che sarà scelto dalla Sig. con spese e costi ad esclusivo carico di quest'ultima, compresi quelli Pt_1
eventuali relativi e/o necessari alla regolarizzazione edilizio urbanistica e catastale dell'immobile entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio.
7) Il predetto trasferimento è effettuato al fine di regolamentare in via definitiva tutti i rapporti economico patrimoniali intercorrenti ed intercorsi fra i due coniugi in costanza di matrimonio ed i Signori e chiedono che agli effetti fiscali la cessione che Parte_2 Parte_1
verrà effettuata entro il termine essenziale concordemente pattuito fra le parti come sopra stabilito in adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente ricorso per declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio, venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Corte Costituzionale n.
154/1999);
- 2 - 8) le parti convengono che l'assegno unico relativamente la figlia sarà percepito Per_1
interamente dalla sig.ra , mentre le detrazioni fiscali saranno al 50% come per Parte_1
legge;
9) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di rinunciare espressamente, come in effetti rinunciano, a pretendere reciprocamente l'assegno di divorzio e/o qualsiasi altra forma di sostentamento, rendita o indennità l'uno dall'altra;
10) i coniugi si danno reciprocamente atto che con l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 del presente ricorso avranno definito ogni e qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale intercorso tra i coniugi in costanza di matrimonio, avendo gli stessi già provveduto alla divisione dei beni mobili;
11) ordinare alla Cancelleria del Tribunale di Ancona di trasmettere, non appena sia passata in giudicato, all'ufficio di Stato Civile del Comune presso il quale il matrimonio fu trascritto, la sentenza di pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile in copia autentica;
12) ordinare, ex officio, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di annotare, a margine dell'atto di matrimonio, l'intervenuto scioglimento del matrimonio civile a suo tempo contratto dai ricorrenti ed espletare ogni altro incombente previsto dalla normativa civilistica vigente in materia e dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
“Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” a norma dell'art 2, comma 12. della Legge 15 maggio 1997 n. 127”;
13) le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 11/06/1994, rappresentando che dalla loro unione sono nate le figlie (in data 06/07/1999) e (in data Per_2 Per_1
18/02/2005), che con decreto di omologazione n. cronol. 14859/2019 del 09/12/2019 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e che dalla data di separazione ad oggi la convivenza non si è più ricostituita e non vi è possibilità che si ricostituisca.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 3 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 09/10/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 14859/2019 del 04/12/2019 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 29/11/2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona il
11/06/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 105, parte 2, serie A, dell'anno 1994.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente. Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
ad Ancona il 11/06/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Ancona al n. 105, parte 2, serie A, dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
- 4 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2892/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BA EMANUELA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
NO MA PA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [chiedono che il Tribunale di Ancona Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da loro contratto, secondo le seguenti] “CONDIZIONI
1) Il Sig. verserà entro il giorno 15 di ogni mese alla Sig.ra un Parte_2 Parte_1 assegno di importo pari ad € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , Per_1
maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, mentre nulla è dovuto per la figlia maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente;
- 1 - 2) i coniugi convengono che tutte le spese straordinarie occorrende per la figlia e sino Per_1
alla sua autosufficienza saranno poste a carico di entrambi in misura pari al 50% ciascuno. Per spese straordinarie devono intendersi quelle indicate nel Protocollo Distrettuale del 10 luglio
2024, da intendersi qui integralmente trascritto e richiamato. Le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto una copia di tale protocollo che dichiarano di accettare espressamente;
4) il sig. si impegna a cedere, al prezzo di € 25.000,00, concordemente pattuito Parte_2
tra le parti, entro e non oltre il termine essenziale, di un mese dalla regolarizzazione e/o sanatoria delle irregolarità e/o difformità edilizie dell'immobile alla sig. , che Parte_1 si impegna ad acquistare al predetto prezzo di € 25.000,00, la quota del 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Ancona (AN), Largo Sarnano, 9 (già Via Giordano Bruno, 9), costituita da: - appartamento al piano terzo, interno 42, e pertinenze (locale cantina al piano seminterrato) rispettivamente identificati e come censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Ancona Foglio 37, Particella 645, subalterni: - 48, Zona 2, Categoria A3, consistenza 4,5 vani metri quadrati 75 rendita catastale Euro 395,09 confini giuliani, vano scala, parti comuni salvo altri.
5) la signora si impegna ad effettuare la regolarizzazione e/o sanatoria delle Parte_1 irregolarità e/o difformità edilizie dell'immobile di Largo Sarnano, n.9 a sue spese entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
6) I coniugi convengono che il definitivo trasferimento di proprietà degli immobili sopra descritti avverrà tramite separato e successivo atto notarile da stipularsi avanti al Notaio che sarà scelto dalla Sig. con spese e costi ad esclusivo carico di quest'ultima, compresi quelli Pt_1
eventuali relativi e/o necessari alla regolarizzazione edilizio urbanistica e catastale dell'immobile entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio.
7) Il predetto trasferimento è effettuato al fine di regolamentare in via definitiva tutti i rapporti economico patrimoniali intercorrenti ed intercorsi fra i due coniugi in costanza di matrimonio ed i Signori e chiedono che agli effetti fiscali la cessione che Parte_2 Parte_1
verrà effettuata entro il termine essenziale concordemente pattuito fra le parti come sopra stabilito in adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente ricorso per declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio, venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Corte Costituzionale n.
154/1999);
- 2 - 8) le parti convengono che l'assegno unico relativamente la figlia sarà percepito Per_1
interamente dalla sig.ra , mentre le detrazioni fiscali saranno al 50% come per Parte_1
legge;
9) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di rinunciare espressamente, come in effetti rinunciano, a pretendere reciprocamente l'assegno di divorzio e/o qualsiasi altra forma di sostentamento, rendita o indennità l'uno dall'altra;
10) i coniugi si danno reciprocamente atto che con l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 del presente ricorso avranno definito ogni e qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale intercorso tra i coniugi in costanza di matrimonio, avendo gli stessi già provveduto alla divisione dei beni mobili;
11) ordinare alla Cancelleria del Tribunale di Ancona di trasmettere, non appena sia passata in giudicato, all'ufficio di Stato Civile del Comune presso il quale il matrimonio fu trascritto, la sentenza di pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile in copia autentica;
12) ordinare, ex officio, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di annotare, a margine dell'atto di matrimonio, l'intervenuto scioglimento del matrimonio civile a suo tempo contratto dai ricorrenti ed espletare ogni altro incombente previsto dalla normativa civilistica vigente in materia e dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
“Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile” a norma dell'art 2, comma 12. della Legge 15 maggio 1997 n. 127”;
13) le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 11/06/1994, rappresentando che dalla loro unione sono nate le figlie (in data 06/07/1999) e (in data Per_2 Per_1
18/02/2005), che con decreto di omologazione n. cronol. 14859/2019 del 09/12/2019 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e che dalla data di separazione ad oggi la convivenza non si è più ricostituita e non vi è possibilità che si ricostituisca.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 3 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 09/10/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 14859/2019 del 04/12/2019 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 29/11/2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona il
11/06/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 105, parte 2, serie A, dell'anno 1994.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente. Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
ad Ancona il 11/06/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Ancona al n. 105, parte 2, serie A, dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
- 4 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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