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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n.
1250/2022 RGL promossa
D A rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso Parte_1
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
in persona dei
[...]
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- resistente - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1. Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato nel ruolo del personale docente in data
01.09.2020, lamentava il mancato riconoscimento integrale del servizio svolto precedentemente all'immissione in ruolo, in violazione della clausola 4 della Direttiva
1999/70 Ce e del principio di non discriminazione tra personale precari e assunto a tempo indeterminato.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna dell'Amministrazione al riconoscimento per intero del periodo pre-ruolo sia ai fini economici che giuridici, nonché all'inquadramento nella corretta fascia di anzianità di cui al CCNL a far data dall'immissione in ruolo e al pagamento delle differenze retributive maturate.
1 L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio sollevando in via preliminare eccezione di prescrizione di tutti i crediti antecedenti al quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio o di altro atto interruttivo della medesima eventualmente prodotto in atti. Nel merito contestava la fondatezza del ricorso, sostenendo la legittimità del provvedimento di ricostruzione della carriera emanato dal
Dirigente Scolastico, in quanto conforme alla normativa nazionale vigente in materia;
in via meramente subordinata, chiedeva che, in caso di accoglimento del ricorso, venisse rimesso alla emanazione di un nuovo provvedimento di ricostruzione di carriera il riconoscimento dell'anzianità di servizio con collocazione nella posizione maturata come espressamente richiesto dalla ricorrente, impregiudicata l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
2. La parte ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs. n. 297/1994 espressamente per i docenti.
L'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 prevede infatti che: “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
2 L'art. 489 co. 1° del medesimo corpo normativo prevede che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
La norma va letta in combinato disposto con l'art. 11 co 14° della L. 124/1999 che chiarisce “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Lamenta la parte ricorrente che la mancata piena valorizzazione del servizio pre- ruolo, a fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
3 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto
42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)”.
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva
1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia
4 previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
In particolare, sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 cit., è intervenuta la recente sentenza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-466/17 contro , del 20.09.18. Parte_2 Controparte_2
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato:
– al punto 47: “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”;
- al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”;
- al punto 49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”.
Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa
5 nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, sulle questioni oggetto di controversia si è recentemente pronunciata, in funzione nomofilattica, la Corte di
Cassazione (sentenza n. 31149/2019) che, avendo premesso che è onere del giudice di merito verificare “tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere innanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato italiano per giustificare la disparità di trattamento” (punto 7), ha anzitutto escluso che la disparità di trattamento del docente precario rispetto al personale assunto a tempo indeterminato possa essere giustificata, di per sé, dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalla particolare modalità di reclutamento del personale scolastico, ovvero dalla temporaneità dell'assunzione o dalla differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, non emergendo neppure nei CCNL succedutisi nel tempo sostanziali diversità nelle mansioni espletate dal personale precario rispetto al personale di ruolo (cfr. punto 8).
Piuttosto, secondo la Corte di Cassazione l'aspetto determinante da valutarsi è la durata della prestazione effettivamente resa dal lavoratore prima dell'assunzione (v. punto n. 9.1: “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n.
297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”).
Il successivo punto 9.2 chiarisce poi che “Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori
6 periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi [da intendersi come luglio e agosto], in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia”.
Nel punto 9.3 la Corte giunge alla conclusione che “Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del D.lgs. n. 297/94, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione”.
In relazione alla computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, anche dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, la
Suprema Corte ha poi chiarito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente
7 assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. n. 15231 del
16/07/2020).
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che dal riepilogo dei servizi pre-ruolo effettuati dalla parte ricorrente e non contestati dal convenuto emerge che il CP_1
docente prima dell'immissione in ruolo ha effettivamente lavorato più di quanto è stato riconosciuto con il decreto di ricostruzione della carriera.
In particolare, è emerso che il docente al 1° settembre 2020 aveva maturato un'anzianità effettiva di anni 16 mesi 2 giorni 14 di servizio pre-ruolo effettivo (servizio militare di leva: anni 1 mesi 3 giorni 0; servizi pre-ruolo: anni 13 mesi 11 giorni 14 servizi ruolo;
anno di prova 01/09/2019 al 31/08/2020: anni 1), laddove con il decreto di ricostruzione della carriera alla data della conferma in ruolo allo stesso sono stati riconosciuti 10 anni e 7 mesi (v. stralcio del decreto di riconoscimento a pag.9 della memoria di costituzione del ). CP_1
Pertanto, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, la parte ricorrente ha diritto ad avere riconosciuto l'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo di anni 16 mesi 2 giorni 14 anziché quella di 10 anni e 7 mesi riconosciuta con decreto.
Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo, così come sopra indicata e, per l'effetto, va condannato il convenuto alla ricostruzione della carriera, ai fini CP_1
giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo nonché al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato.
Al riguardo, risulta infondata l'eccezione dell'amministrazione resistente secondo cui non sarebbe applicabile al ricorrente la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del
8 19 luglio 2011 in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010.
L'art. 2 del CCNL 2011, nell'istituire nuove posizioni stipendiali in sostituzione della precedente contrattazione collettiva che prevedeva il primo passaggio stipendiale dopo 3 anni, ai commi 2 e 3 ha previsto rispettivamente che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
La doppia clausola di “salvaguardia” di cui all'articolo 2 del C.C.N.L. del 2011 introduce all'evidenza una disparità di trattamento fra il personale che all'1.9.2010 aveva in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e coloro che invece erano assunti a tempo determinato, che non trova giustificazione in “ragioni oggettive”.
La tesi della piena applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del
C.C.N.L. del 4/8/2011 anche al personale in forza a tempo determinato alla data dell'1/9/2010, è stata definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione, che ha evidenziato come “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato.
Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata
9 applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”, pervenendo dunque alla conclusione che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. sez. lav.,
07/02/2020, n. 2924).
Sulla scorta di tale principio, e ribadita l'assenza di ragioni obiettive per non applicare anche ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato la doppia clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL del 2011, in ossequio al principio di parità di trattamento sopra analizzato, tali previsioni vanno applicate anche al ricorrente.
E avendo il ricorrente già maturato anni di anzianità alla data del 01 settembre 2010, anche allo stesso va dunque riconosciuto il diritto a percepire dal momento del raggiungimento dei tre anni di anzianità il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 prevista dal regime precedente, e così a seguire le successive fasce man mano maturate coi relativi scatti.
Passando alla quantificazione del dovuto, in assenza di specifica contestazione da parte dell'amministrazione resistente delle differenze retributive calcolate nei conteggi di parte ricorrente, se non esclusivamente sull'an del diritto al riconoscimento integrale del servizio preruolo, vanno condivisi i predetti conteggi, sia pure entro i limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Al riguardo, va respinta l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere
10 oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (Cass. n. 12756 del 01/09/2003;
Cass. n. 10131 del 26/04/2018).
Va invece affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, nei limiti del quinquennio antecedente al deposito del ricorso quale primo atto interruttivo della prescrizione (non avendo il ricorrente, neppure su sollecitazione del
Giudice, prodotto la relata di notifica della diffida recante la data di ricezione), e quindi con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018.
L'amministrazione convenuta va quindi condannata al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dall'anno 2017/2018, pari alla somma complessiva di euro
16.964,26, oltre interessi, come desumibile dai citati conteggi di parte ricorrente, non specificamente contestati sul punto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
condanna il convenuto a procedere al riconoscimento, ai fini della CP_1
ricostruzione della carriera, dell'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo dal ricorrente, così come indicata in parte motiva (anni 16 mesi 2 giorni 14) nonché al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto
Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente al deposito del ricorso, che quantifica nella complessiva somma di euro € 16.964,26, oltre interessi legali;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 2.700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Naso.
Trapani, 14.01.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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