Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 50656/2025 R.V.G.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
Il Consigliere designato, nella persona della dott.ssa Maria Aversano, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento avente ad oggetto equa riparazione ex L. n. 89/2001di cui RG 51699 del giudizio presupposto e promosso
DA
, (c.f.: ) - avv Aniello Pullano Parte_1 C.F._1
CONTRO
Controparte_1
letto il ricorso presentato ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. 89/2001 e s.m.i.; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 89/2001 e la tempestività del ricorso;
osservato che con il presente giudizio il ricorrente chiede l'equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale che lo ha visto coinvolto in veste di persona imputata dinanzi al Tribunale di Frosinone;
letto che l'odierno ricorrente in data 20.4.2007, a seguito di perquisizione personale, veniva condotto in questura ed indagato per furto aggravato;
visto che in data 7.5.2007 veniva notificato al ricorrente l'avviso ex art. 415 bis cpp di conclusione delle indagini preliminari;
rilevato che in data 18.08.2008 gli è stato notificato il decreto di citazione a giudizio del 09.04.2008;
osservato che la sentenza conclusiva del primo grado di giudizio è stata la n. 777/13, depositata in cancelleria il 28.5.2013 (durata dal 18.8.2008( ai sensi dell'art. 60 cpp) al
28.05.2013: anni 4 - mesi 9 - giorni 10);
considerato che l'odierna parte ricorrente ha proposto appello depositato il 30.7.2013
r.g. n. 1
16.10.2024 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione ma conferma della sentenza di primo grado nel merito della colpevolezza del e con riferimento alle Pt_1 statuizioni civili (durata 10 anni, 11 mesi e 12 giorni);
rilevato che ai sensi dell'art 2, comma 2, sexies lett a) della legge n. 89/2001 s.m.i. “Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;”;
osservato che al fine del superamento della presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo penale di cui al suesposto articolo 2 co. 2 sexies lett. A) della Legge Pinto, non è sufficiente effettuare un resoconto del processo presupposto, ma occorre fornire la prova dell'effettivo pregiudizio subito (Cass. ord. n.
19741 del 2020), ovvero, il ricorrente in equa deve dimostrare, mediante concreti elementi di prova, di aver subito un pregiudizio in conseguenza del protrarsi del processo, che superi il vantaggio conseguito con la sottrazione alla condanna ed alla pena in conseguenza dell'intervenuta prescrizione (cfr anche Decreto collegiale Corte d'Appello di Roma, R.G. n.
50028/2025 - cron. 271/2025 del 21/02/2025);
P.Q.M.
Rigetta la domanda
Avverte che, avverso il presente decreto può essere proposta opposizione dinanzi alla Corte
d'Appello di Roma nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.
SI COMUNICHI
Roma, 3.6.2025
Il Consigliere designato
- dott.ssa Maria Aversano -
r.g. n. 2