Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5812 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2677/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA all'udienza del 21.02.2025 nella controversia civile iscritta al n. 2677 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(CF con sede legale in Napoli alla Via G.Porzio is G2 Parte_1 P.IVA_1 snc in persona del suo liquidatore Sig (C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa come da procura in allegato all'atto di citazione dall'Avv. Pierfrancesco Micillo (C.F.
), presso il cui studio in Napoli (NA) alla Via G. Carducci n.42 elettivamente C.F._2 domicilia
ATTRICE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rapp.ta e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_3 dall'avv. Pierpaolo Pelosi (C.F. ), presso il cui studio sito in Napoli al C.so C.F._4
Umberto n.217 elettivamente domicilia.
CONVENUTA
E
pagina 1 di 10
Umberto n.217 elettivamente domicilia.
CONVENUTO
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in Controparte_3 C.F._6
Giugliano in Campania al P.co Noce UNO n.8
CONVENUTA (contumace)
E
nato a [...] il [...], (C.F. ) con domicilio CP_4 C.F._7 residente in [...]in Campania al P.co Noce UNO n.8
CONVENUTO (contumace)
Oggetto: vendita di cose immobili
Conclusioni: Con scritti conclusionali , riepilogata la vicenda processuale, Parte_1 riproponeva le proprie difese ed eccezioni e concludeva come da atto di citazione. Inoltre, con memoria, replicava all'eccepita violazione del contraddittorio rappresentando che erano state svolte tutte le attività necessarie a reperire i destinatari della notifica e che le risultanze dell'Ufficiale Unep fanno fede fino a formale querela di falso.
Con memoria conclusionale il procuratore delle parti costituite lamentava l'irregolarità del contraddittorio, eccepiva la carenza di interesse ad agire per l'intervenuta pronuncia della Corte d'Appello che riformava la pronuncia di primo grado nel punto in cui veniva accertato il diritto di credito dell'attrice. Reiterava, infine, le argomentazioni nel merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Tribunale di Napoli n.1223/2020 resa pubblica il 3.02.2020 a definizione del procedimento n. RG: 10398/2015, il GI della IX sezione civile condannava le germane Controparte_1
e , a pagare alla l'importo di € 377.240,00 oltre interessi legali Controparte_3 Parte_3 dal 30.03.2015, per ripetizione dell'indebito a fronte di canoni versati dalla in virtù di Parte_1 contratto a latere non registrato.
In virtù del suddetto titolo, (d'ora in avanti solo , con atto di Parte_1 Pt_3 Parte_1 citazione notificato il 28.01.2022 ai convenuti costituiti, e il 18.02.2022 mediante affissione nella casa comunale ai convenuti contumaci, promuoveva il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli per veder accertata la simulazione degli atti dispositivi successivi alla sentenza n.1223/2020 nonché per promuovere, in via subordinata, l'azione ex art.2901c.c..
pagina 2 di 10 In particolare, l'attrice rappresentava che, solo 13 giorni dopo la pubblicazione della suddetta sentenza, le germane trasferivano ai propri coniugi e la proprietà CP_1 P_ CP_4 dell'immobile sito alla Via Manzoni n.308 riportato nel NCEU di Napoli sez. CHI, foglio 33, p.lla 223, sub. 1, p. s1,2,3,4,, zona cens. 10, cat. D8, R.C. Euro 40.796,00. Il trasferimento avveniva con atto a rogito del Notaio di Napoli del 16 febbraio 2020 Rep.4201 – Racc. 2324 trascritto in Persona_1 data 26.2.2020 ai nn. 5116/3887. Inoltre, la ricorrente deduceva che con atto a rogito del Notaio Per_1 di Napoli del 9 marzo 2020 rep. 4229/338 trascritto in data 10.3.2020 ai nn. 1857/8260, la
[...] signora donava al proprio coniuge le ulteriori proprietà in sua titolarità Controparte_1 P_ site in Giugliano in Campania (Na), località Lago Patria alla via Spinelli n. 207.
Il valore del diritto sull'immobile sito in via Manzoni n.308 era convenuto in €100.000,00 per singola compravendita e il trasferimento dell'immobile vedeva come corrispettivo da parte degli acquirenti l'impegno a provvedere al mantenimento ed assistenza delle coniugi. Sul punto l'attrice rappresentava che l'assistenza morale e materiale non potesse essere rilegata a corrispettivo di un trasferimento essendo più un obbligo morale e giuridico del rapporto coniugale.
Viste le circostanze in cui venivano effettuati i suddetti atti di compravendita e donazione, la Pt_1 chiedeva che venisse accertata la simulazione assoluta dei suddetti atti pertanto inefficaci e/o nulli;
[...] in via subordinata, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. chiedeva di accertare e dichiarare che l'atto a rogito del Notaio di Napoli del 16 febbraio 2020 fosse atto posto in essere a Persona_1 titolo gratuito in pregiudizio delle ragioni di credito dell'attore e come tale revocabile ex art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiararne la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia nei confronti dell'istante unitamente all'atto a rogito del Notaio di Napoli, del 9 marzo 2020; In via ancor più Persona_1 gradata, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. rilevato il consilium fraudis, chiedeva di accertare e dichiarare che l'atto a rogito del Notaio di Napoli del 16 febbraio 2020 e Persona_1
l'atto a rogito del Notaio di Napoli, del 9 marzo 2020 erano stati posti in essere con la Persona_1 consapevolezza scienza e concertazione dei beneficiari in danno della società istante e delle sue ragioni di credito e come tale revocabile ex art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiararne la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia nei confronti dell'istante, con ogni conseguenza di legge. Inoltre, concludeva chiedendo di ordinare al Conservatore dei RR.II. di Napoli 1 e Napoli 2 o comunque al Conservatore competente, di annotare la emananda sentenza a margine della trascrizione dei contratti indicati, senza alcuna sua responsabilità; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva eccependo l'infondatezza della domanda, fondata su meri indizi e Controparte_1 deducendo che la concomitanza temporale del sorgere del diritto di credito e dell'alienazione dell'immobile di via Manzoni fosse solo una coincidenza, essendo tale atto dispositivo indirizzato solo ad una sistemazione del patrimonio immobiliare della famiglia. Inoltre, la convenuta rappresentava di essere proprietaria di altri immobili di valore ben superiore al credito a riprova della persistenza della garanzia patrimoniale. Alla luce delle suddette deduzioni, per un verso non riteneva fondata la domanda di simulazione, per altro verso riteneva insussistenti i presupposti per la subordinata azione revocatoria, stante la mancata lesione della garanzia patrimoniale. Le stesse argomentazioni venivano articolate per l'atto di donazione dell'immobile sito in Giugliano in Campania, ritenuto che esso fosse mirato solo a pagina 3 di 10 una riorganizzazione del patrimonio e non a sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale. Tanto argomentato, la convenuta chiedeva il rigetto delle avverse istanze con vittoria delle spese di lite.
Con note di trattazione scritta rappresentava che gli ulteriori immobili di cui la convenuta Parte_1 eccepiva di essere proprietaria per avvalorare la sussistenza della garanzia patrimoniale, non solo non erano stati meglio specificati mediante la produzione di adeguata documentazione, ma erano anche gravati da trascrizioni pregiudizievoli.
All'udienza del 17.11.2022 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazione scritta, concedeva i termini ex art.183 c.p.c. e rinviava al 27.11.2023.
Con memoria ex art.183 co.6 c.p.c. primo termine l'attrice, reiterate eccezioni e contestazioni, replicava le proprie conclusioni.
Si costituiva tardivamente reiterando il contenuto dell'atto di costituzione della P_ LI . Controparte_1
Con memoria ex art.183 co.6 c.p.c. la convenuta insisteva per la validità del contratto di compravendita;
sul punto, effettuata una distinzione tra contratto atipico di “vitalizio alimentare” e il contratto di vitalizio ex 1872 c.c., chiariva che le parti avevano voluto realizzare il primo e che, essendo il correlato obbligo da parametrare al tenore di vita del soggetto interessato, non sussisteva affatto una sproporzione tra il valore dei beni trasferiti e il valore dell'obbligazione sorta in capo agli acquirenti. Tanto esposto reiterava le ulteriori contestazioni.
Con memoria ex art.183 co.6 II termine c.p.c. l'attrice, rilevata la tardività della costituzione di P_
, contestato il contenuto degli scritti di controparte, reiterate le proprie difese in merito
[...] all'eventus damni e alla scientia fraudis degli acquirenti, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale dei ER . P_
Con memoria ex art.183 co.6 II termine c.p.c. i convenuti, preliminarmente, eccepivano la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ad opera della Corte d'appello; insistevano per l'assenza dell'eventus damni stante la proprietà di ulteriori immobili;
inoltre, eccepivano che le trascrizioni pregiudizievoli su tali immobili fossero venute meno, circostanza che, in assenza di documentazione idonea, chiedevano di provare per testimoni.
Con memoria ex art.183 co.6 III termine c.p.c. l'attrice contestava l'eccepita sospensione dell'esecutività della sentenza di prime cure, poiché questa era stata subordinata dalla CdA alla prestazione di garanzia fideiussoria per €500.00,00; tale garanzia non era stata prestata, pertanto la sentenza non aveva perso efficacia. Inoltre, sui beni alla base della persistente garanzia patrimoniale la rappresentava che i documenti depositati, nella specie i doc. nn.2 e 3 avversi, non Parte_1 provavano la titolarità dei beni ma solo che in quota parte nel 1999 furono acquistati dalle germane e che non vi era alcuna prova della persistenza della titolarità rispetto agli atti, né che gli CP_1 immobili fossero liberi e nella piena disponibilità dei diritti, cosa che i convenuti avrebbero potuto fare con una relazione notarile o una visura ipocatastale dei beni. Infine, si opponeva all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti da controparte.
pagina 4 di 10 All'udienza del 27.11.2023 il Giudice, rigettate le istanze istruttorie, rinviava per precisazione delle conclusioni al 10.02.2025.
Con note di trattazione scritta i convenuti evidenziavano che la Corte d'Appello si era pronunciata riformando la sentenza di primo grado in punto di accertamento del credito della e, Parte_1 pertanto, rilevavano la sopravvenuta carenza di titolarità in capo alla con conseguente Parte_1 cancellazione della causa dal ruolo e compensazione delle spese.
All'udienza del 10.02.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui al 190 c.p.c.
Le parti depositavano scritti conclusionali e, decorsi i termini, parte attrice produceva documentazione attestante l'avvenuto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 4439/2024 emessa il 05.11.2024 e pubblicata il 28.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, a fronte dell'eccepita irregolarità del contraddittorio per omesse verifiche da parte del funzionario UNEP sollevata solo con scritti conclusionali da parte convenuta, occorre rilevare che, dagli atti depositati, si ricava un primo tentativo di notifica presso il domicilio dei sig.
[...]
e non andato a buon fine;
successivamente, ottenuto il certificato di CP_3 CP_4 residenza dal Comune di Giugliano, il procuratore di parte attrice dichiarava sotto la propria responsabilità, di aver esperito ogni utile ricerca e, all'esito, chiedeva la notifica ex art.143 c.p.c. perfezionatasi in data 18.02.2022 mediante deposito nella casa comunale di Giugliano.
Orbene, per espresso indirizzo della Suprema Corte “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 19012/2017).
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, la notificazione risulta svolta correttamente e, dunque, le parti non costituite, risultano contumaci.
Nelle more del giudizio e precisamente in data 28.11.2024 veniva pubblicata la sentenza con cui la Corte d'Appello, in riforma del capo della sentenza relativo all'accertamento del credito dell'odierna attrice e alla relativa condanna delle germane al pagamento, si pronunciava per l'insussistenza CP_1 del suddetto credito.
In virtù di tale sopravvenienza gli odierni convenuti, ritenendo carente l'interesse ad agire della chiedevano che la causa venisse cancellata dal ruolo. Parte_1
pagina 5 di 10 Tuttavia, il giudizio, instauratosi in un momento in cui il titolo creditizio, anche se in via provvisoria, esisteva e proseguito anche in pendenza del gravame, può trovare naturale conclusione mediante sentenza non ravvisandosi i presupposti per una cessazione della materia del contendere.
Nello specifico, non essendosi formato un giudicato ed essendo la pronuncia della Corte d'appello al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, il credito accertato in primo grado non può dirsi definitivamente inesistente, si tratta, dunque, di un credito non definitivamente accertato.
Si precisa che per consolidato orientamento della Corte di Cassazione non occorre che il credito sia liquido ed esigibile ovvero definitivamente accertato, essendo sufficiente che sussista una situazione di pericolo, attesa la funzione di prevenzione del danno espletata dall'azione di simulazione da parte del creditore (Cass. n. 4452/1976: “La legittimazione del creditore ad agire, ai sensi dell'art 1416 secondo comma cod. civ, per far valere la simulazione della vendita stipulata dal proprio debitore, va riconosciuta sulla base del semplice riscontro di una situazione di pericolo per il diritto dell'attore, non rilevando, pertanto, che il diritto medesimo non sia ancora liquido ed esigibile, ovvero non sia ancora definitivamente accertato, per insorta contestazione sulla sua esistenza”; Cass. n. 5154/1981: “Il terzo creditore legittimato ad esercitare l'azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile) (cfr. Tribunale di Treviso sentenza n.1515/2021). Dunque, anche un credito litigioso consente di far ricorso all'actio simulatoria per arginare una situazione che renda più difficoltoso o oneroso per il creditore ottenere soddisfazione, laddove fosse definitivamente accertato il suo diritto. Del resto, la ratio della simulazione non risiede solo nella tutela dei terzi e dei creditori, ma nell'interesse a far prevalere la realtà rispetto all'apparenza.
Tanto premesso si ritiene doveroso passare al vaglio della domanda principale vertente sull'accertamento della simulazione assoluta concretizzata mediante gli atti di compravendita e donazione posti in essere dalle parti;
nello specifico gli atti impugnati sono:
1- atto a rogito del Notaio di Napoli del 16 febbraio 2020 Rep.4201 – Racc. 2324 Persona_1 trascritto in data 26.2.2020 ai nn. 5116/3887 con cui la signora vendeva al marito Controparte_1
e la signora vendeva al proprio marito. l'immobile P_ Controparte_3 CP_4 sito alla Via Manzoni n.308 riportato nel NCEU di Napoli sez. CHI, foglio 33, p.lla 223, sub. 1, p. s1,2,3,4,, zona cens. 10, cat. D8, R.C. Euro 40.796,00, e precisamente immobile sviluppantesi su 4 (quattro) livelli sotto il livello stradale (seminterrato/terra, primo, secondo, terzo e quarto): composto da sala ristorante di circa metri quadrati 224,00 (duecentoventiquattro virgola zero), con annessa cucina e servizi, al piano seminterrato/terra; disimpegno, lavanderia e deposito-magazzino con annessa tettoia coperta di circa metri quadrati 55 (cinquantacinque) e terrazza a livello, al piano secondo sottostrada;
terrazza a livello e servizi, al piano terzo sottostrada;
terrazza a livello, al piano quarto sottostrada, oltre il lastrico solare.
Il valore del diritto sull'immobile per ognuna delle due compravendite veniva convenuto in 100.000,00. In corrispettivo i sig. si impegnavano a provvedere al mantenimento e all'esistenza delle P_ rispettive coniugi . CP_1
pagina 6 di 10 2- atto a rogito del Notaio di Napoli del 9 marzo 2020 rep. 4229/338 trascritto in Persona_1 data 10.3.2020 ai nn. 1857/8260 con cui la signora ha donato al proprio coniuge Controparte_1
le ulteriori proprietà in sua titolarità site in Giugliano in Campania (Na), localita' Lago P_
Patria alla via Spinelli n. 207 e precisamente a) la piena proprieta' sul villino sviluppatesi su due livelli, piano terra e primo, composto da soggiorno, servizi, tre camere e due bagni, con annessa corta avente da cui prende accesso;
confini--- viale di accesso condominiale;
--- proprietà pirozzi e/o aventi causa;
--- proprieta' vicigrado e/o aventi causa;
dati catastali individuato all'ufficio del territorio di napoli - catasto fabbricati del comune di giugliano in campania con i seguenti dati:- unita' immobiliare: foglio 55, p.lla 2044, sub. 2, cat. a2, cl. 4, cons. vani 7,5, superf. catast. coperta mq. 191, superf. catast. totale mq. 194, r.c. euro 464,81;- indirizzo: via spinelli (loc. lago patria) n. 207, piano: t-1.b) i diritti pari a 1/2 della piena proprietà sull'appartamento posto al piano terra, composto da soggiorno, cucina, una camera ed un bagno, avente accesso dalla medesima corte comune;
confini--- viale di accesso condominiale;
--- proprietà pirozzi e/o aventi causa;
--- proprietà vicigrado e/o aventi causa;
dati catastali individuato all'ufficio del territorio di Napoli - catasto fabbricati del comune di Giugliano in Campania con i seguenti dati:- unita' immobiliare: foglio 55, p.lla 2044, sub. 3, cat. a2, cl. 4, cons. vani 4,5, superf. catast. coperta mq. 104, superf. catast. totale mq. 115, r.c. euro 278,89;- indirizzo: via spinelli lago patria n. 207, piano: t.
Chiarita la legittimazione attiva alla proposizione del rimedio simulatorio che può esser fatta valere sulla base del semplice riscontro di una situazione di pericolo per il diritto dell'attore, non rilevando, pertanto, che il diritto medesimo non sia ancora liquido ed esigibile, ovvero non sia ancora definitivamente accertato, per insorta contestazione sulla sua esistenza (Cass. civ. n. 4452/1976), occorre soffermarsi sugli elementi probatori alla base della domanda azionata.
A norma dell'art.1417 c.c. il creditore, in quanto terzo, può provare la simulazione con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni. La Suprema Corte, ad avvalorare tale previsione, ha statuito che “In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. n. 11372/2005).
Nel caso di specie gli indici di un intento simulatorio sono numerosi: in primo luogo la quasi concomitanza temporale degli eventi poiché gli atti distrattivi sono stati realizzati in un momento immediatamente successivo alla sentenza accertativa del credito dell'odierna attrice;
per precisione si indica che la sentenza veniva pubblicata in data 03.02.2020 e la vendita dell'immobile di via Manzoni veniva siglata in data 16.02.2020, mentre la donazione dell'ulteriore immobile della in Controparte_1 data 09.03.2020. Inoltre, la contemporaneità dell'alienazione da parte delle due germane, entrambe soccombenti in primo grado, è indice dell'intento distrattivo ancor più se si considera che le vendite venivano effettuate nei confronti di un familiare, per una cifra irrisoria a fronte della consistenza del cespite e con pattuizione di un non meglio specificato obbligo dei coniugi acquirenti di mantenimento delle alienanti.
Orbene, non solo l'indicato valore della vendita appare irrisorio, ma il contratto di mantenimento affiancato alla vendita non consente di superare tutte quelle presunzioni che riconducono all'attuazione pagina 7 di 10 di un negozio simulato e, di conseguenza, di ravvisare una causa meritevole. Per le circostanze temporali e attuative del contratto è evidente che questo sia assolutamente simulato perché privo di causa non avendo le parti in animo di concludere alcun tipo di affare né di pattuire alcun tipo di obbligo di sostegno materiale, bensì solo di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale.
Medesimo ragionamento attiene alla donazione degli ulteriori cespiti siti in Giugliano da parte della
. Dati i medesimi rilievi di tempo e di modalità, non colgono nel segno le difese della Controparte_1 convenuta che eccepisce di aver solo svolto atti di riorganizzazione del patrimonio familiare poiché, nei fatti, lungi dal ravvisarsi un animus donandi, mediante la donazione la si è spogliata degli CP_1 ulteriori beni aggredibili.
Né viene fornita alcuna efficace prova della consistenza patrimoniale residua in capo alle alienanti che deducono di essere proprietarie di ulteriori immobili producendo un atto di acquisto in comproprietà datato 1999 senza però produrre adeguata prova circa la persistenza del diritto di proprietà; inoltre viene dedotta l'estinzione delle situazioni pregiudizievoli gravanti sui suddetti beni, senza tuttavia la produzione di alcun valido documento a sostegno, limitandosi, i resistenti, ad allegare la richiesta degli atti inoltrata all'archivio del Tribunale e chiedendo, in assenza, un'inammissibile prova per testi su circostanze da provare documentalmente.
Peraltro, tali considerazioni in merito all'eventus damni, consistente nell'aver reso particolarmente difficile o oneroso se non impossibile la soddisfazione del credito, nonché quelle relative al consilium fraudis, consistente nella perfetta consapevolezza dei coniugi acquirenti di star attuando un negozio simulato al solo scopo di ledere la garanzia patrimoniale, si svolgono ad abundantiam, non essendo questi presupposti necessari dell'accertamento legato alla simulazione. Sul punto la Corte di Cassazione chiarisce “L'azione revocatoria e quella di simulazione - assoluta o relativa - sono del tutto diverse per contenuto e finalità. Infatti, mentre il negozio impugnato con la revocatoria è esistente e realmente voluto e con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria d'inefficacia, quello impugnato per simulazione esiste, invece, solo apparentemente, in quanto o e addirittura inesistente (simulazione assoluta) o e diverso da quello apparente (simulazione relativa) e con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria di nullità. Inoltre, mentre per l'azione revocatoria è richiesta, in ogni caso, l'esistenza dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche l'esistenza del consilium fraudis, da tali elementi si prescinde invece nella azione di simulazione, potendo l'apparenza essere sempre eliminata da chiunque vi abbia interesse indipendentemente dall'epoca in cui è sorto il credito di chi agisce” (Cass. Civ. n. 2559/1980).
L'analisi di tutte le risultanze processuali rivela la fondatezza della domanda attorea di simulazione assoluta degli atti negoziali impugnati, che merita accoglimento, avendo i contraenti invero non inteso concludere contratti di compravendita e donazione, ma soltanto limitare la garanzia del creditore attraverso l'intestazione del bene ad un diverso soggetto allo scopo impedire un'esecuzione forzata sul medesimo.
Restano assorbite le ulteriori domande subordinate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 come indicato in dispositivo.
pagina 8 di 10
PQM
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
28.01.2022 ai convenuti costituiti, e il 18.02.2022 mediante affissione nella casa comunale ai convenuti contumaci, così provvede:
1)Accerta e dichiara la simulazione assoluta e, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia, ex art. 1414 e ss c.c. dei seguenti contratti:
a) atto a rogito del Notaio di Napoli del 16 febbraio 2020 Rep.4201 – Racc. 2324 Persona_1 trascritto in data 26.2.2020 ai nn. 5116/3887 con cui la signora vendeva al marito Controparte_1
e la signora vendeva al proprio marito. l'immobile P_ Controparte_3 CP_4 sito alla Via Manzoni n.308 riportato nel NCEU di Napoli sez. CHI, foglio 33, p.lla 223, sub. 1, p. s1,2,3,4,, zona cens. 10, cat. D8, R.C. Euro 40.796,00, e precisamente immobile sviluppantesi su 4 (quattro) livelli sotto il livello stradale (seminterrato/terra, primo, secondo, terzo e quarto): composto da sala ristorante di circa metri quadrati 224,00 (duecentoventiquattro virgola zero), con annessa cucina e servizi, al piano seminterrato/terra; disimpegno, lavanderia e deposito-magazzino con annessa tettoia coperta di circa metri quadrati 55 (cinquantacinque) e terrazza a livello, al piano secondo sottostrada;
terrazza a livello e servizi, al piano terzo sottostrada;
terrazza a livello, al piano quarto sottostrada, oltre il lastrico solare.
b) atto a rogito del Notaio di Napoli del 9 marzo 2020 rep. 4229/338 trascritto in Persona_1 data 10.3.2020 ai nn. 1857/8260 con cui la signora ha donato al proprio coniuge Controparte_1
le ulteriori proprietà in sua titolarità site in Giugliano in Campania (Na), località Lago P_
Patria alla via Spinelli n. 207 e precisamente a) la piena proprietà sul villino sviluppatesi su due livelli, piano terra e primo, composto da soggiorno, servizi, tre camere e due bagni, con annessa corta avente da cui prende accesso;
confini--- viale di accesso condominiale;
--- proprietà e/o aventi causa;
--- CP_5 proprietà vicigrado e/o aventi causa;
dati catastali individuato all'ufficio del territorio di napoli - catasto fabbricati del comune di Giugliano in Campania con i seguenti dati:- unita' immobiliare: foglio 55, p.lla 2044, sub. 2, cat. a2, cl. 4, cons. vani 7,5, superf. catast. coperta mq. 191, superf. catast. totale mq. 194, r.c. euro 464,81;- indirizzo: via spinelli (loc. lago patria) n. 207, piano: t-1.b) i diritti pari a 1/2 della piena proprietà sull'appartamento posto al piano terra, composto da soggiorno, cucina, una camera ed un bagno, avente accesso dalla medesima corte comune;
confini--- viale di accesso condominiale;
--- proprietà e/o aventi causa;
--- proprietà vicigrado e/o aventi causa;
dati catastali individuato CP_5 all'ufficio del territorio di Napoli - catasto fabbricati del comune di Giugliano in Campania con i seguenti dati:- unità immobiliare: foglio 55, p.lla 2044, sub. 3, cat. a2, cl. 4, cons. vani 4,5, superf. catast. coperta mq. 104, superf. catast. totale mq. 115, r.c. euro 278,89;- indirizzo: via spinelli lago patria n. 207, piano: t.
2) Ordina, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2655 c.c., l'annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari, con esonero dei competenti Conservatori dei Registri Immobiliari da qualsiasi responsabilità a riguardo.
pagina 9 di 10 3)Condanna , , , in solido alla Controparte_1 P_ Controparte_3 CP_4 rifusione delle spese di lite che liquida in € 545,00 per spese ed € 3.809 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 12.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 10 di 10