Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/04/2026, n. 6730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6730 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02173/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocata Angela Luna Guagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero ha nuovamente escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito;
- del provvedimento di rigetto istanza di annullamento della determina n. -OMISSIS-;
- ove necessario, della circolare del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui, all’art. 3, lett. a) , prevede tra i requisiti di accesso « non essere stati condannati per delitti non colposi, […] ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi »;
- del decreto del 8.09.2009 del Ministero della difesa, art. 4, co. 1, lett. c) , e co. 2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. DA De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS-, volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell’Esercito con il grado di caporal maggiore, presentava domanda di partecipazione alla procedura per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito per gli anni 2013-2014 a seguito della pubblicazione della circolare del Ministero della difesa del 4.03.2014.
2. – In data 12.03.2015 il sig. -OMISSIS- veniva citato in giudizio dinnanzi al GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- con l’imputazione di -OMISSIS- (artt. -OMISSIS-).
3. – A seguito del rinvio a giudizio, in data 5.05.2015 il Ministero della difesa comunicava all’interessato la sua non idoneità al servizio permanente e la sua automatica esclusione dalla suindicata procedura concorsuale.
In data 11.05.2015 veniva comunicata all’interessato la revoca della concessione della rafferma biennale, con conseguente congedo illimitato dello stesso.
Infine, in data 19.06.2015 veniva pubblicato il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria ordinaria per il 2013 per l’immissione in ruolo del personale in servizio permanente dell’Esercito.
4. – L’interessato impugnava gli atti appena citati dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale, il quale rigettava il ricorso con sentenza n. -OMISSIS-.
La decisione di primo grado veniva riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n.-OMISSIS-, sul rilievo che il provvedimento di esclusione (al quale era seguita la revoca della rafferma biennale in quanto sottoposta a riserva) non era stato adottato previa valutazione in concreto delle situazioni relative alla gravità dei fatti e alla definitività dell’accertamento penale, con conseguente necessità dell’annullamento degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nell’esercizio del discrezionale potere di valutazione delle circostanze della fattispecie.
5. – A seguito della sentenza del Consiglio di Stato appena citata, con la determinazione del 14.11.2022, oggetto del presente giudizio, l’Amministrazione rilevava:
- che con sentenza del GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- del 15 febbraio 2016, depositata il 29 febbraio 2016, l’interessato era stato condannato per i reati di cui agli artt. -OMISSIS-;
- che con sentenza n. -OMISSIS-, la Corte d’Appello di -OMISSIS-, considerata l’inefficacia della dichiarazione di rinuncia alla prescrizione presentata dall’imputato prima dell’estinzione del reato, aveva dichiarato di non doversi procedere per il reato ascrittogli perché estinto per prescrizione, non sussistendo le condizioni legittimanti il proscioglimento con una delle formule di cui all’art. 129, co. 2, c.p.p., « in assenza, al riguardo, di prove evidenti, da intendersi come rilevabili “prima facie” con operazione assimilabile ad una constatazione piuttosto che ad una valutazione in quanto, solo in presenza di siffatta piattaforma probatoria, il Giudice è tenuto a propendere per la pronuncia ampiamente liberatoria del prevenuto in quanto a questi più favorevole »;
- che con sentenza n. -OMISSIS-, la Suprema Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso la sentenza della Corte d’Appello;
- che l’interessato aveva presentato istanza di riammissione alla procedura concorsuale per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, istanza che era stata rigettata dall’Amministrazione il 5.06.2019;
- che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’interessato avverso l’atto da ultimo citato era stato respinto con decreto del 26 maggio 2021 su conforme parere del Consiglio di Stato, che aveva ritenuto che « la vicenda processuale del -OMISSIS- […] non appare assolutamente meritevole di soddisfare, in caso di reimmissione, quel superiore interesse pubblico dell’onore e del prestigio delle Forze Armate che il legislatore ha comunque inteso assicurare ».
Dunque, con il citato provvedimento, non avendo l’interessato « mantenuto, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il requisito previsto dalla Circolare n. -OMISSIS- al paragrafo 3, sottopara a., 7° alinea », lo stesso veniva nuovamente escluso dalla procedura concorsuale.
6. – L’interessato proponeva istanza di annullamento in autotutela della determinazione appena citata, che veniva respinta con provvedimento del 11.01.2023.
7. – Con ricorso notificato il 12.01.2023 e depositato il 9.02.2023, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale la determinazione del 14.11.2022, con la quale egli è stato nuovamente escluso dalla procedura concorsuale per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, e il provvedimento del 11.01.2023, di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela della stessa determinazione, e, con essi, la circolare del Ministero della difesa prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui, all’art. 3, lett. a) , prevede tra i requisiti di accesso il « non essere stati condannati per delitti non colposi, […] ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi », e l’art. 4, co. 1, lett. c) , e co. 2, del decreto ministeriale del 8.09.2009.
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l’invalidità derivata della determina impugnata in ragione della illegittimità della circolare del Ministero della difesa del 4.03.2014, par. 3, sottopar. a) , 7° alinea, dichiarata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8265 del 2022.
Con il secondo mezzo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 635, co. 1, lett. g) , e 704 del d.lgs. n. 66/2010 e l’eccesso di potere per irragionevolezza: nel ritenere la sottoposizione a procedimenti penale per delitti non colposi automaticamente ostativa all’immissione in ruolo ex art. 704 del d.lgs. n. 66/2010, l’Amministrazione avrebbe (nuovamente) illegittimamente applicato a detto procedimento la disciplina prevista per il reclutamento dall’esterno del corpo militare.
Con il terzo motivo viene dedotto l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità e difetto di istruttoria, oltre alla violazione del principio di proporzionalità e di uguaglianza: l’Amministrazione si sarebbe basata sul parere reso dal Consiglio di Stato nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica respinto con decreto del 26 maggio 2021, che però non sarebbe pertinente, e comunque non avrebbe tenuto conto della rinuncia alla prescrizione dichiarata dal ricorrente nel procedimento penale né del fatto che il reato contestato non avrebbe giammai potuto comportare un congedo illimitato.
8. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e, con memoria e documenti depositati il 11.09.2024, ha chiesto che sia dichiarata l’« improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, essendo cessata la materia del contendere », rappresentando che, con decreto dirigenziale del -OMISSIS-, l’odierno ricorrente è stato definitivamente riammesso a pieno titolo in qualità di volontario in servizio permanente dell’Esercito, che con foglio del 19.06.2024 lo stesso è stato ammesso a fini giuridici alla seconda rafferma biennale (31.12.2015-30.12.2017), con riserva in funzione della partecipazione alla successiva procedura concorsuale VSP2015, e che, infine, in esito all’istanza di partecipazione al concorso sottoscritta dall’interessato in data 4.07.2024, con foglio del 9.07.2024 allo stesso ricorrente è stata comunicata l’ammissione alla procedura concorsuale, con riserva dell’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dalla circolare del 21.09.2016.
Nella medesima relazione si osserva che, poiché con i predetti atti l’interesse del ricorrente sarebbe stato pienamente soddisfatto dall’Amministrazione, il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
9. – Successivamente al deposito, da parte del Ministero resistente, della succitata relazione e dei documenti ad essa allegati, la difesa del ricorrente ha depositato una dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione, di cui il Tribunale ha preso atto nell’udienza pubblica del -OMISSIS-.
10. – In vista della discussione della causa non sono state svolte ulteriori difese.
11. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 13 marzo 2026, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. – Visto il contenuto della relazione depositata dall’Amministrazione in data 11.09.2024 e dei documenti ad essa allegati, non può ritenersi che l’interesse alla decisione del ricorso sia venuto meno per effetto degli atti ivi richiamati, giacché l’eventuale accoglimento del gravame avrebbe l’effetto di ripristinare la situazione giuridica soggettiva del ricorrente al momento dell’adozione degli atti impugnati (14.11.2022), mentre i provvedimenti ai quali si fa riferimento nella citata relazione producono effetto solo dalla loro adozione, riguardano la rafferma biennale per il periodo tra il 31.12.2015 e il 30.12.2017, lasciando impregiudicati gli effetti della revoca del 11.05.2015, e comportano l’ammissione ad una procedura concorsuale diversa da quella alla quale si riferiscono gli atti impugnati.
13. – Tanto premesso, a giudizio del collegio il ricorso è nel suo complesso infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che la sentenza della seconda sezione del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, richiamando il precedente di cui alla sentenza n. -OMISSIS-, ha « escluso che la decadenza possa costituire un effetto conseguente in via automatica al riscontro della pendenza di un procedimento penale; ciò in ragione della differenza concettuale tra l’ipotesi del reclutamento e quella del passaggio al servizio permanente ».
In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, ha annullato il « provvedimento di esclusione avversato in primo grado (cui è conseguita la revoca della rafferma biennale in quanto sottoposta a riserva, come si evince dalla documentazione prodotta in primo grado) » in quanto « non (…) adottato previa valutazione “in concreto” delle “situazioni relative alla gravità dei fatti e alla definitività dell’accertamento penale” ».
In altre parole, il Giudice di appello non ha annullato tout court l’atto presupposto rispetto all’adozione dei provvedimenti in questa sede impugnati, ma ha indicato l’interpretazione che deve alla previsione di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a) , 7° alinea, della circolare del Ministero della difesa del 4.03.2014 – una sorta di sentenza “interpretativa di accoglimento” – nel senso della inammissibilità della decadenza automatica e della necessità della valutazione in concreto della situazione, della gravità dei fatti e della definitività dell’accertamento penale.
Nel riesercizio delle valutazioni di propria competenza, l’Amministrazione non ha applicato l’automatica causa di esclusione prevista dall’art. 635 del d.lgs. n. 66/2010 per le procedure di reclutamento, ma, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, ha valutato in concreto la vicenda processuale penale, ripercorrendo tutte le sue fasi (la condanna con sentenza del GIP del Tribunale di -OMISSIS- del 15 febbraio 2016; il non luogo a procedere per prescrizione del reato dichiarato con sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- del 23 giugno 2017; la conferma di quest’ultima con la sentenza della Suprema Corte di cassazione del 24 luglio 2018) e richiamato anche le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato in sede consultiva nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dallo stesso ricorrente avverso il rigetto della sua istanza di riammissione alla procedura concorsuale.
Da tali considerazioni l’Amministrazione ha tratto – non già, come detto, una ragione automaticamente ostativa all’ammissione procedura concorsuale per l’inserimento nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, bensì – il non irragionevole convincimento circa la gravità della condotta tenuta dall’interessato, stigmatizzata chiaramente anche dal parere del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, tale da impedire il mantenimento fino alla data di approvazione della graduatoria di merito del requisito previsto dalla circolare del 4.03.2014 al par. 3, sottopar a) , 7° alinea.
Nelle valutazioni svolte dall’Amministrazione, così come riportate nella motivazione del provvedimento impugnato, non si ravvisano elementi di manifesta illogicità e di difetto di istruttoria.
Il citato parere reso dal Consiglio di Stato nell’ambito del ricorso straordinario proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento del 5.06.2019, di rigetto dell’istanza di riammissione alla procedura concorsuale per l’inserimento nei ruoli dei volontari in servizio permanente, prende in considerazione degli stessi fatti che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare i provvedimenti in questa sede impugnati, per cui la menzione di detto parere nell’apparato motivazionale dell’atto gravato non integra i vizi di illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria denunziati dal ricorrente.
Con particolare riguardo alla rinuncia alla prescrizione dichiarata nell’ambito del procedimento penale, è evidenziato che essa è stata ritenuta inefficace dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- perché presentata prima della maturazione dell’estinzione del reato. Su tale profilo, peraltro, la statuizione del giudice di appello è stata poi confermata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. -OMISSIS-.
La tesi secondo cui un’eventuale condanna per i reati ascritti (-OMISSIS-) non avrebbe potuto comportare l’irrogazione di una sanzione disciplinare grave costituisce una mera petizione di principio del ricorrente, frutto di considerazioni soggettive, sfornite di qualsiasi specifica argomentazione, salvo il richiamo a generici « fatti di cronaca [che] ci parlano di “sospensioni dal servizio”, o semplici ammonimenti, per reati molto più gravi a livello sociale ».
14. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
15. – Considerate le difese di mero stile spiegate in giudizio dall’Amministrazione resistente, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
EN DA, Presidente
DA De RA, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA De RA | EN DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.