Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8534/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 10.4.24, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
E' presente l'Avv. Candida Iorio, procuratore dell'attore, la quale trattiene il fascicolo di parte contenente gli originali dei documenti evidenziando l'intervenuto rideposito in copia telematica, si riporta alle note conclusive de- positate il 7 aprile e conclude per l'integrale accertamento della domanda atto- rea. Chiede che il giudice legga il dispositivo della sentenza.
Il Giudice invita alla discussione della causa la parte che si riporta nuo- vamente ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente ver- bale nella parte che segue.
N. 8534/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ovvero con
1
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8534/2017 r.g.a.c.
TRA
, C.F.: elettivamente domiciliato in viale Parte_1 C.F._1
degli Oleandri, n. 1 in Cercola (NA) presso lo studio dell'Avv. Candida Iorio (c.f.
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
- ATTORE
E
Controparte_1
c.f. , elettivamente domiciliato in lla via D.co Morelli, n. 75, rappresenta- P.IVA_1 CP_1
to e difeso, in virtù di procura in atti dagli Avv.ti Cinzia Coppa (c.f. ) e C.F._3
Roberto Ferrari (c.f. ) C.F._4
- CONVENUTO
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale allegato alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , adiva l'intestato Parte_1
Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare che il sig. Pt_1
nato a [...] il [...] c.f. e residente in
[...] C.F._1
Cercola (NA) alla Via Ferrovia n.35, è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva dell'immobile sito in Cercola (NA) alla Via Ferrovia n.35 identificato in Catasto al 2
Foglio 5 Particella 762 Sub 4 di categoria A/3. B. Ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservato- re da ogni responsabilità. C. Condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze, con il riconoscimento del rimorso forfetario, del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario. D. Condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore alla sanzione amministra-
[...]
tiva di cui al comma 4 bis dell'art.8 del Dlgs 28/2010 per aver omesso di partecipare all'incontro di mediazione senza giustificato motivo.”.
Si costituiva l' (d'ora in avanti chiedendo il Controparte_3 CP_3
rigetto della domanda in quanto inammissibile per impossibilità giuridica e comunque infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
Sul punto, ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei diritti reali e gli altri diritti reali di godimento sui medesimi beni, si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni.
Affinché si abbia possesso "ad usucapionem" è necessaria pertanto la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "jus in re aliena" e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l' "animus" che il "corpus", e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravviarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (cfr. Cassazione civile sez. II, 3 aprile 1992 n. 4092, in Giust. civ.
Mass. 1992). Presupposti oggettivi e soggettivi dell'istituto di cui all'art. 1158 c.c. sono, quindi, da un lato il possesso, pubblico, pacifico e manifesto, nonché protratto per il periodo richiesto dalla norma che, nel caso dell'usucapione ordinaria (non abbreviata) deve ravvisarsi nel ventennio, e, dall'altro, il cd. animus rem sibi habendi, ovvero l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario o in virtù di altro diritto reale, pur non essendo richiesto l'animus usucapiendi, cioè l'intento del possessore di pervenire all'acquisto per
3
usucapione della cosa. Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, infatti, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, sia del corpus, che dell'animus. Quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (in tal senso, cfr.
Cassazione civile sez. II, 06 agosto 2004, n. 15145), spettando al convenuto, invece, la prova del contrario, ovvero che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attrice mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
Inoltre, per quanto rileva nel caso di specie, va ribadito che l'art. 828, comma 2, c.c. sancisce che “I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che “In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti (Cass. Sez. 3, 12/07/2023, n. 19951; cfr.
Cass. Sez. 2, n. 12608, 28/08/2002).
Nel caso di specie non essendovi prova della sottrazione alla destinazione pubblicisti- ca cui sono assoggettati gli immobili di edilizia residenziale in questione, il bene non può considerarsi usucapibile.
Questo Giudice non ignora che l'atto di assegnazione prevedeva una promessa di fu- tura vendita e neppure che con nota del 02.08.1983 la madre dell'odierno attore chiedeva all'Ente di stipulare il contratto definitivo di proprietà e, purtuttavia, ciò non rileva ai fini dell'accoglimento di una domanda di usucapione, totalmente distinta - in quanto volta ad ottenere l'acquisto della proprietà a titolo originario - rispetto alla possibilità di far valere un eventuale diritto potestativo alla stipula dell'atto di vendita della proprietà in esame attraverso una distinta ed autonoma azione di adempimento in forma specifica eventualmente esperibile ove ne sussistano i presupposti.
4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, Controparte_4
b) condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1
di che si Controparte_5
liquidano in €.3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
È verbale.
Il Giudice
Dora Tagliafierro
5