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Articolo 1 della Legge 15 dicembre 2005, n. 277
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Legge 15 dicembre 2005, n. 277
Articolo 1 della Legge 15 dicembre 2005, n. 277
Versione
5 gennaio 2006
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.
Entrata in vigore il 5 gennaio 2006
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