Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.
Articolo 1 della Legge 15 dicembre 2005, n. 277
Articolo 2
- Legge 15 dicembre 2005, n. 277
Articolo 1 della Legge 15 dicembre 2005, n. 277
Versione
5 gennaio 2006
5 gennaio 2006