TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4943 del R.G.A.C. dell'anno 2024 V.G. su istanza congiunta proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ketty Bartoletti;
Parte_1
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella AB;
Controparte_1
resistente e
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , premesso che, con provvedimento del 18.5.2023, il Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Cosenza ha pronunciato la separazione alle condizioni concordate tra le parti, stabilendo l'affido condiviso del figlio AB con collocazione prevalente dello stesso presso la madre e diritto di visita del padre, con l'obbligo, altresì, a carico del di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
nella misura di euro 150,00 mensili, prevedendo che “per quanto concerne le spese straordinarie, relative al figlio AB, i genitori si impegnano a contribuire alle stesse nella misura del 50% con esclusione di quelle mediche e di quelle occorrenti alla terapia seguite da AB, in quanto queste verranno pagate interamente dalla madre per garantire la continuità assistenziale al figlio” e pattuendo che il libretto postale sul quale l'Inps versava mensilmente l'assegno di invalidità di € 530,00 del figlio AB per un totale di € 6.300 circa all'anno, rimanesse in custodia della con Parte_1
obbligo per la stessa di dare contezza al padre delle somme accantonate esclusivamente per il futuro del figlio, chiedevano congiuntamente al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione nei seguenti termini “Che, la sig.ra , venga autorizzata, per il pagamento delle spese Parte_1
mediche e quelle occorrenti alla terapia comportamentale seguita dal figlio minore AB, ad utilizzare le somme erogate, a titolo di indennità di invalidità, dall'Inps a favore del minore e per il caso in cui dette spese dovessero essere eccedenti rispetto all'indennità stessa, le spese mediche e quelle terapeutiche comportamentali, restano a carico esclusivo della IG.ra ; tutte le Parte_1
altre spese di natura straordinaria del minore sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Che a beneficiare delle ore di permesso a lavoro di cui alla Legge 104/92 sia il genitore collocatario
IG.ra , per tutti i motivi sopra rappresentati, la quale si fa obbligo di comunicare, al Parte_1
IG i nominativi dei Medici che seguono il minore/terapisti, qualora questi siano cambiati CP_1
nonché i giorni in cui il figlio va a visita/terapia presso di loro”.
All'udienza del 5.12.2024, è stata sottoposta alle parti la questione relativa all'ammissibilità della domanda, tenuto conto del tenore dell'accordo e di quello della chiesta modifica.
Orbene, quanto alle richieste spiegate dalle parti, volte ad autorizzare ad utilizzare Parte_1 le somme erogate, a titolo di indennità di invalidità, dall'Inps a favore del minore per il pagamento delle spese mediche e quelle occorrenti alla terapia comportamentale seguita dal figlio minore
AB ed ad una diversa ripartizione dei permessi dal lavoro nell'interesse del figlio, deve rilevarsi che è ius receptum che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche. Pertanto, l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono ricollegati, si potrebbe dire, in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti
"in occasione" della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: art. 1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purchè non ledano diritti inderogabili.
Dunque, i coniugi possono concludere accordi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale. Si è chiarito così che, in sede di separazione personale dei coniugi (consensuale, ma anche giudiziale o di divorzio), è ammesso che venga sia assegnata la casa familiare in favore dell'altro coniuge, sia prevista la clausola istitutiva dell'impegno futuro di vendita dell'immobile adibito a casa coniugale (Cass. 22 novembre 2007, n. 24321).
In sostanza, ben possono allora dette pattuizioni - quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione nella separazione, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e le seconde finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate - convivere nello stesso atto: esse si configurano come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento allorchè una delle parti ne chieda la modifica o la conferma, in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o in sede di divorzio. In caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, infatti, è possibile la modificazione degli accordi solo con riguardo alle clausole aventi causa nella separazione personale, ma non per gli autonomi patti, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 17/07/2015) 19/08/2015, n. 16909), per cui, nel caso di specie, atteso che l'autonomo patto sulla destinazione delle somme erogate dall'Inps e quello relativo ai permessi dal lavoro sono caratterizzati da una propria causa, rispondendo ad un originario spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale, la richiesta di modifica è inammissibile.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma