Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10907.2020 R.A.C.L., promossa da:
Luigi Emiliano
con il proc. avv. Falconieri dom.
CONTRO
CP_1
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 29.10.20 questo Giudice, chiedendo accertarsi il proprio diritto alla CP_ Naspi chiesta con domanda del 6.11.19 con conseguente condanna di al pagamento di euro
21366,40 oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di avere lavorato a t.d. alle dipendenze di dall'1.11.18 al 31.10.19; come CP_2 sussistano i requisiti prescritti dalla norma, evidenziando inoltre come dall'8.9.08 non svolgesse più attività autonoma essendo stata la società in accomandita semplice Antica Taverna di OS CA
(di cui era accomandante) cancellata.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso in quanto parte avversa non aveva comunicato il reddito presunto quale socio accomandante entro 30gg dalla richiesta CP_ formulata da in data 6.12.19 cui il ricorrente ha risposto solo in data 21.1.20.
Parte ricorrente ha contestato di avere avuto notizia di detta richiesta e come comunque alcuna decadenza
All'odierna udienza parte ricorrente ha limitato la domanda ad una mera condanna generica. Qualora il difensore della parte, comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, ove non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte, o, dalla condotta processuale della parte, non risulti che essa abbia voluto tenerle ferme, debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande;
tale rinuncia si distingue da quella agli atti del giudizio, che può, invece, essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte [Cassazione civile, sez. II, 08/01/2002, n. 140]
L'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, stabilisce che "il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito..., deve informare l entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando CP_1 il reddito annuo che prevede di trarne", mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la
"decadenza dalla fruizione della NASpI" nel caso di "inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo".
Ebbene la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata “dall'omessa comunicazione all CP_1 della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del
2024)" (Cass. n. 22924/2024; Cass.31.1.25 n.2402].
Ciò detto si deve osservare come alla data della domanda amministrativa (6.11.19) già la società in accomandita semplice risultava cancellata già dall'8.9.08 sicchè alcun reddito, sia pure presunto, poteva essere oggetto di dichiarazione, lì dove la decadenza è correlata non alla mancata risposta ad una richiesta informativa dell'istituto, ma solo all'effettiva mancata comunicazione tempestiva di un reddito presunto connesso allo svolgimento di attività lavorativa.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara il diritto di parte ricorrente alla Naspi chiesta con domanda del 6.11.19 con conseguente CP_ condanna di al pagamento di quanto dovuto a detto titolo oltre accessori ed a tenere indenne parte ricorrente per le spese di lite che liquida in euro 1865,00 per competenze, oltre accessori ex lege da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 04/06/2025
Lorenzo Bellanova