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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.782/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
977/2022 depositata il 7.4.2022
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Pt_1 da avv.ti I. Verrengia, V. di Maio, E. Capasso, L. Cuzzupoli, G.
Tellone, R. Maisto e I. De Benedictis
APPELLANTE
E
non costituita Controparte_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado aveva impugnato le richieste del Controparte_1
29.12.2014 con le quali l' disconosceva il rapporto di lavoro Pt_1 alle dipendenze di per gli anni dal 2003 al 2011 Controparte_2 richiedendo la restituzione delle somme indebitamente erogate per le medesime annualità.
Il Giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo tra la ricorrente e la ditta negli anni dal 2003 al Controparte_2
2011, dichiarava il diritto della ricorrente alle prestazioni previdenziali già riconosciute dall' (in relazione ai predetti Pt_1 periodi) oggetto dei provvedimenti amministrativi impugnati e, per l'effetto, dichiarava indebita la richiesta di restituzione delle somme ivi indicate, condannando l' al pagamento delle spese di Pt_1 lite quantificate in euro 1.800,00 oltre accessori.
L'Istituto previdenziale appella la pronuncia di primo grado laddove il Giudice, nonostante l'applicazione della decadenza ex art.22 DL 7/1970, ha accertato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, arrivando quindi alla conclusione di ritenere la da una parte non iscritta negli CP_1 elenchi dei braccianti agricoli e decaduta dalla possibilità di richiederne l'iscrizione per gli anni dal 2003 al 2011 e dall'altra avente diritto alle prestazioni a sostegno del reddito percepite per gli anni dal 2003 al 2011 (prestazioni che dipendono dalla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli) con conseguente infondatezza della richiesta ripetitoria avanzata dal esso per gli stessi anni. CP_3
L' rileva, altresì, che la sentenza è errata anche laddove non Pt_1 ha ritenuto applicabile anche per le annualità pregresse dal 2003 al 2010 (ma solo per il 2011) la pubblicazione telematica della cancellazione ex art. 38 comma 7 DL 98/2011 disposta per il periodo dal 15.12.2012 al 11.01.2013.
Parte appellata, regolarmente citata, non si è costituita.
************ L'appello è fondato e va accolto non avendo il Giudice di primo grado correttamente applicato le regole della decadenza operanti con riferimento alla materia de qua (come già statuito da questa
Corte in plurime occasioni, cfr. precedenti prodotti dall' : ex Pt_1
pag. 2/10 plurimis sentenza n. 6049/2019 del 26/11/2019, sentenza n.1273/2020 del 19/03/2020, sentenza n. 2544/2019 del 26/04/2019).
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art 22 DL 7/1970 conv. nella legge n.83/1970, sollevata dall' sin dalla memoria di costituzione di primo Pt_1 grado ma che il Tribunale ha ritenuto non ostativa al potere giudiziale di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
La norma di riferimento è costituita art. 22 del D.L. n. 7/1970
(“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli“) conv. in legge n. 83/70, disposizione “pro-tempore” certamente vigente e secondo cui “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” (cfr.
Cass. n. 26161/2016, n.16661/18).
Tale norma va logicamente raccordata, per l'individuazione del
“dies a quo” del termine decadenziale, alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.
Originariamente, nel sistema corporativo, erano le Unioni (e poi le Commissioni ex D. Lgt. n. 75/1945) a compilare “per ciascun
Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari”, con possibilità di compilare “ogni tre mesi…elenchi suppletivi con le variazioni” riportanti “per ciascun nominativo…la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione”. I detti elenchi venivano pubblicati “per quindici pag. 3/10 giorni…all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative” ed avverso
“l'iscrizione o la non iscrizione” era possibile ricorrere al
Prefetto “nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti” (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949).
In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati
(SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del
D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione
(art. 15 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che “gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso e' di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale” (art. 16 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.).
Venendo alle competenze assunte dall' è a questo Pt_1 CP_3
(subentrato allo SCAU ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96,
è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per pag. 4/10 giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta notifica al Pt_1 lavoratore interessato” (art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n.
608 cit.).
Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità' dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività' e trasparenza dei pagamenti, nonchè deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al
R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi Pt_1 dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di Pt_1 marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite
pag. 5/10 dall' stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi CP_3 divenuto 7), che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla Pt_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
Precisata sinteticamente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato
(in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della
P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n. 421/ 1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi (come ha fatto il GL con riferimento alle annualità dal
2003 al 2010) l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.
Concorrono in particolare a formare tale convincimento, i seguenti rilievi:
pag. 6/10 - che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per “le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.
Pertanto non appare corretta la decisione di primo grado laddove si è ritenuto che la pubblicazione telematica non potesse ritenersi valida per gli anni dal 2003 al 2010.
Nel caso di specie, risultando pubblicato il disconoscimento del quale si discute, come dedotto dall' (con anche riscontro Pt_1 documentale), con il III elenco trimestrale di variazione dell'anno 2012, pubblicato sul sito internet dal 15.12.12 all'11.1.13 e non risultando esservi stata tempestiva impugnativa in via amministrativa ex art. 11 D. Lgs. n. 375/1993 (come argomentato anche dal GL di primo grado) entro la scadenza del termine di 30 giorni assegnato dalla stessa disposizione (senza possibilità di determinare spostamenti del termine – cfr. Cass. n.
12603/2007) il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della (il ricorso introduttivo del giudizio di CP_1 primo grado era stato proposto a giugno 2016, ampiamente oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/1970).
Ebbene nel caso in esame, il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni 2003-2011 è intervenuto con l'elenco dell'anno 2012 del Comune di Falciano del Massico notificato all'istante mediante pubblicazione telematica sul sito internet pag. 7/10 dell' per la durata di quindici giorni, e precisamente dal Pt_1
15.12.12 all'11.1.2013; quest'ultima data deve quindi intendersi intervenuta la notifica.
Ebbene in difetto di tempestiva presentazione di ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, da presentarsi a norma dell'art.11 co.1 d.l.vo 11.8.1993
n. 375, entro i successivi trenta giorni, e quindi entro l'11.2.2013, da quest'ultima data è iniziato il decorso del termine di centoventi giorni stabilito dall'art. 22 co 1 d.l.
3.2.1970 n.7 conv. in L. 11.3.1970 n.83 per la proposizione della azione giudiziaria.
Nella specie il ricorso giudiziario è stato depositato il
10.6.2016 e quindi l'azione giudiziaria risulta intempestiva e tardiva.
Giova, a questo punto, sottolineare che la decadenza richiamata dall'art. 22 D. L. n. 7/1970 è di natura sostanziale, essa è, quindi, insuscettibile di remissione in termini o di interruzione
(in tal senso Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 15813 del 06/07/2009;
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 25892 del 10/12/2009), né consente – come invece avvenuto in primo grado – al Giudice di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
Sul punto è chiarissima la S.C. (ordinanza n.6229/19, di recente confermata da ordinanza n.7967/24): “Le Sezioni Unite di questa
Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato
a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
pag. 8/10 modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione ( in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n.14994).
(……) il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali. Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art.
22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092)”.
Attesa la maturata decadenza sostanziale, è evidente che la nulla poteva reclamare a titolo di prestazioni agricole e CP_1 quindi legittima era la richiesta di restituzione da parte dell' entro il termine decennale (richiesta del dicembre Pt_1 Pt_1
pag. 9/10 2014 rispetto a prestazioni erogate dal 2004 al 2012) trattandosi di indebito ex art.2033 cc (come già riconosciuto nella sentenza di primo grado) atteso che le prestazioni erogate presupponevano per l'appunto il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.
Le spese del doppio grado, in considerazione della natura delle questioni esaminata e della controversa interpretazione della disciplina della decadenza e del suo ambito di applicazione temporale, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata in prime cure da Controparte_1
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 10.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.782/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
977/2022 depositata il 7.4.2022
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Pt_1 da avv.ti I. Verrengia, V. di Maio, E. Capasso, L. Cuzzupoli, G.
Tellone, R. Maisto e I. De Benedictis
APPELLANTE
E
non costituita Controparte_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado aveva impugnato le richieste del Controparte_1
29.12.2014 con le quali l' disconosceva il rapporto di lavoro Pt_1 alle dipendenze di per gli anni dal 2003 al 2011 Controparte_2 richiedendo la restituzione delle somme indebitamente erogate per le medesime annualità.
Il Giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo tra la ricorrente e la ditta negli anni dal 2003 al Controparte_2
2011, dichiarava il diritto della ricorrente alle prestazioni previdenziali già riconosciute dall' (in relazione ai predetti Pt_1 periodi) oggetto dei provvedimenti amministrativi impugnati e, per l'effetto, dichiarava indebita la richiesta di restituzione delle somme ivi indicate, condannando l' al pagamento delle spese di Pt_1 lite quantificate in euro 1.800,00 oltre accessori.
L'Istituto previdenziale appella la pronuncia di primo grado laddove il Giudice, nonostante l'applicazione della decadenza ex art.22 DL 7/1970, ha accertato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, arrivando quindi alla conclusione di ritenere la da una parte non iscritta negli CP_1 elenchi dei braccianti agricoli e decaduta dalla possibilità di richiederne l'iscrizione per gli anni dal 2003 al 2011 e dall'altra avente diritto alle prestazioni a sostegno del reddito percepite per gli anni dal 2003 al 2011 (prestazioni che dipendono dalla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli) con conseguente infondatezza della richiesta ripetitoria avanzata dal esso per gli stessi anni. CP_3
L' rileva, altresì, che la sentenza è errata anche laddove non Pt_1 ha ritenuto applicabile anche per le annualità pregresse dal 2003 al 2010 (ma solo per il 2011) la pubblicazione telematica della cancellazione ex art. 38 comma 7 DL 98/2011 disposta per il periodo dal 15.12.2012 al 11.01.2013.
Parte appellata, regolarmente citata, non si è costituita.
************ L'appello è fondato e va accolto non avendo il Giudice di primo grado correttamente applicato le regole della decadenza operanti con riferimento alla materia de qua (come già statuito da questa
Corte in plurime occasioni, cfr. precedenti prodotti dall' : ex Pt_1
pag. 2/10 plurimis sentenza n. 6049/2019 del 26/11/2019, sentenza n.1273/2020 del 19/03/2020, sentenza n. 2544/2019 del 26/04/2019).
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art 22 DL 7/1970 conv. nella legge n.83/1970, sollevata dall' sin dalla memoria di costituzione di primo Pt_1 grado ma che il Tribunale ha ritenuto non ostativa al potere giudiziale di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
La norma di riferimento è costituita art. 22 del D.L. n. 7/1970
(“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli“) conv. in legge n. 83/70, disposizione “pro-tempore” certamente vigente e secondo cui “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” (cfr.
Cass. n. 26161/2016, n.16661/18).
Tale norma va logicamente raccordata, per l'individuazione del
“dies a quo” del termine decadenziale, alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.
Originariamente, nel sistema corporativo, erano le Unioni (e poi le Commissioni ex D. Lgt. n. 75/1945) a compilare “per ciascun
Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari”, con possibilità di compilare “ogni tre mesi…elenchi suppletivi con le variazioni” riportanti “per ciascun nominativo…la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione”. I detti elenchi venivano pubblicati “per quindici pag. 3/10 giorni…all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative” ed avverso
“l'iscrizione o la non iscrizione” era possibile ricorrere al
Prefetto “nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti” (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949).
In tempi più recenti, la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni è stata affidata alla Commissione locale per la manodopera agricola, con successiva trasmissione all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati
(SCAU) entro i termini pure normativamente previsti (art. 7 del
D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.) per la successiva pubblicazione
(art. 15 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.), e con la previsione che “gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso e' di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale” (art. 16 del D.L. n. 7/1970 e ss. mod. cit.).
Venendo alle competenze assunte dall' è a questo Pt_1 CP_3
(subentrato allo SCAU ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) che, a decorrere dall'anno '96,
è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per pag. 4/10 giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla diretta notifica al Pt_1 lavoratore interessato” (art.
9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n.
608 cit.).
Da ultimo, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, anche “al fine di realizzare una maggiore economicità' dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività' e trasparenza dei pagamenti, nonchè deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848” ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al
R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica)
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi Pt_1 dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di Pt_1 marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite
pag. 5/10 dall' stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi CP_3 divenuto 7), che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla Pt_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
Precisata sinteticamente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato
(in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della
P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n. 421/ 1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfatizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi (come ha fatto il GL con riferimento alle annualità dal
2003 al 2010) l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.
Concorrono in particolare a formare tale convincimento, i seguenti rilievi:
pag. 6/10 - che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;
- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per “le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.
Pertanto non appare corretta la decisione di primo grado laddove si è ritenuto che la pubblicazione telematica non potesse ritenersi valida per gli anni dal 2003 al 2010.
Nel caso di specie, risultando pubblicato il disconoscimento del quale si discute, come dedotto dall' (con anche riscontro Pt_1 documentale), con il III elenco trimestrale di variazione dell'anno 2012, pubblicato sul sito internet dal 15.12.12 all'11.1.13 e non risultando esservi stata tempestiva impugnativa in via amministrativa ex art. 11 D. Lgs. n. 375/1993 (come argomentato anche dal GL di primo grado) entro la scadenza del termine di 30 giorni assegnato dalla stessa disposizione (senza possibilità di determinare spostamenti del termine – cfr. Cass. n.
12603/2007) il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della (il ricorso introduttivo del giudizio di CP_1 primo grado era stato proposto a giugno 2016, ampiamente oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/1970).
Ebbene nel caso in esame, il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni 2003-2011 è intervenuto con l'elenco dell'anno 2012 del Comune di Falciano del Massico notificato all'istante mediante pubblicazione telematica sul sito internet pag. 7/10 dell' per la durata di quindici giorni, e precisamente dal Pt_1
15.12.12 all'11.1.2013; quest'ultima data deve quindi intendersi intervenuta la notifica.
Ebbene in difetto di tempestiva presentazione di ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, da presentarsi a norma dell'art.11 co.1 d.l.vo 11.8.1993
n. 375, entro i successivi trenta giorni, e quindi entro l'11.2.2013, da quest'ultima data è iniziato il decorso del termine di centoventi giorni stabilito dall'art. 22 co 1 d.l.
3.2.1970 n.7 conv. in L. 11.3.1970 n.83 per la proposizione della azione giudiziaria.
Nella specie il ricorso giudiziario è stato depositato il
10.6.2016 e quindi l'azione giudiziaria risulta intempestiva e tardiva.
Giova, a questo punto, sottolineare che la decadenza richiamata dall'art. 22 D. L. n. 7/1970 è di natura sostanziale, essa è, quindi, insuscettibile di remissione in termini o di interruzione
(in tal senso Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 15813 del 06/07/2009;
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 25892 del 10/12/2009), né consente – come invece avvenuto in primo grado – al Giudice di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo.
Sul punto è chiarissima la S.C. (ordinanza n.6229/19, di recente confermata da ordinanza n.7967/24): “Le Sezioni Unite di questa
Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato
a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
pag. 8/10 modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione ( in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n.14994).
(……) il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali. Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art.
22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092)”.
Attesa la maturata decadenza sostanziale, è evidente che la nulla poteva reclamare a titolo di prestazioni agricole e CP_1 quindi legittima era la richiesta di restituzione da parte dell' entro il termine decennale (richiesta del dicembre Pt_1 Pt_1
pag. 9/10 2014 rispetto a prestazioni erogate dal 2004 al 2012) trattandosi di indebito ex art.2033 cc (come già riconosciuto nella sentenza di primo grado) atteso che le prestazioni erogate presupponevano per l'appunto il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.
Le spese del doppio grado, in considerazione della natura delle questioni esaminata e della controversa interpretazione della disciplina della decadenza e del suo ambito di applicazione temporale, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata in prime cure da Controparte_1
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 10.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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