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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4450 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalba FRIGHETTO Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco RUCCO e Controparte_1
Flavia MOTTOLA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)il figlio viene affidato ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido Per_1
condiviso con collocamento e residenza presso la madre;
b)il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, accordandosi direttamente con lo stesso;
c)la casa familiare, sita in Zermeghedo via Marangoni n. 6, resterà nella disponibilità
del proprietario con obbligo per di rilasciarla Controparte_1 Parte_1
entro il 24.3.2025;
d) contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di Controparte_1 Per_1
euro 500, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare ad Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese e sosterrà al 50% le spese straordinarie relative
[...]
al figlio, come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
e) contribuirà al mantenimento della moglie con la somma di Controparte_1
euro 900, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare ad Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese;
[...]
f)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.10.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 3.10.2020, che dall'unione era nato il Controparte_1
18.7.2007 il figlio , che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva Per_1
fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
2 Con comparsa in data 10.1.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso
indicate.
All'udienza del 24.1.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze del figlio.
Le parti hanno concordato un assegno di mantenimento in favore di Parte_1
ed a carico di di 900 euro mensili ed il Collegio non può che Controparte_1
statuire conformemente a tale richiesta.
3 Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, uniti in matrimonio in data 3.10.2020, con atto trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Monteforte d'Alpone al n. 10, parte II, serie C, anno 2020, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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