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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rigoletti Maria Gabriella Consigliere
Rivello dott. Roberto Consigliere
nel proc. N. 634/2023 Cont.
promosso da
, c. f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Levi Pino;
ricorrente nei confronti di con sede in Modena Via San Carlo n. 8/20, C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata dall'avv. Federico Cervetti;
P.IVA_2
convenuto ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento dell'appello a suo tempo proposto dal signor Pt_1
e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Mondovì, previ gli accertamenti così
[...]
come richiesti dalla Suprema Corte ed applicando il principio di diritto enunciato dalla medesima
Suprema Corte, Reiectis adversis;
Dato atto che il signor a seguito dell'ordinanza 20 giugno 2012 del Tribunale di Parte_1
Mondovì, ha provveduto al versamento - in forma rateale - alla della somma di euro Controparte_2
6.651,45 (di cui euro 5.770.57 a titolo di capitale ed euro 880,88 a titolo di spese legali);
Dato atto che l'ordinanza 20 giugno 2012 del Tribunale di Mondovì, non impugnata dalle parti del presente giudizio - come si evince dall'atto di appello 12 giugno 2013 proposto dal signor e Pt_1
dalla comparsa di risposta del 10 febbraio 2014 dell'Istituto Bancario -, “ha acquistato - come leggesi nella sentenza n. 1490/2015 della Corte di Appello di Torino - efficacia di sentenza”;
Previo rigetto delle eccezioni ex adverso formulate in via preliminare;
Previa revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mondovì in data 18 agosto 2010;
Previa, se del caso, ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze da sub 1) a sub) 18
della memoria 9 maggio 2011, con i testi ivi indicati;
Previa se del caso CTU e/o supplemento di CTU onde effettuare le verifiche e gli accertamenti richiesti dalla Suprema Corte;
Ritenere e dichiarare infondate, in fatto e diritto, le domande svolte nei confronti del signor Pt_1
dall'Istituto Bancario, essendo intervenuta, in data 10/17 giugno 2008, la liberazione dalla
[...]
fideiussione 7 novembre 2003 da quest'ultimo prestata, e conseguentemente, previo accertamento della minor somma dovuta dal signor , Parte_1
Dichiarare tenuto e condannare il signor al pagamento delle sole somme accertate Parte_1
quali dovute (tutte già integralmente pagate dal signor , ivi comprese le spese legali, a seguito Pt_1
dell'ordinanza 20 giugno 2012) e ammontanti, alla data di estinzione del c/c n. 109/20/148, a euro
5.770,57.
In ogni caso con il favore delle spese, anche di CTU, e delle competenze legali di tutti i gradi di giudizio già definiti nonché del giudizio di Cassazione e del presente ulteriore giudizio.
Conclusioni di parte appellata: "Adversis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in narrativa, previe le declaratorie tutte del caso, nel merito rigettare l'appello proposto dal sig. siccome Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 17 del
23/01/2013 resa fra le parti dal Tribunale di Mondovì.
Condannare in ogni caso parte appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese (CTU
compresa) e degli onorari di causa di tutti i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.8.2010 la chiedeva al Tribunale di CP_3 Parte_2
Mondovì l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e Parte_3
dei fideiussori , e per Parte_1 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
il pagamento di quanto dovuto per i seguenti titoli: - scoperto del conto corrente n. 109/20/148
(inizialmente intestato dal 7.11.2003 alla successivamente dal Controparte_8
5.6.2007 intestato a e dal 27.6.2008 intestato a Controparte_9 Parte_3
, per il fideiussore per € 6.455,83 alla data del 9.4.2010, data del recesso del garante, oltre Pt_1
[.. interessi dal 1.7.2010; - l'affidamento “promiscuo” concesso il 7.11.2003 alla CTS di CP_8
pari all'importo di € 12.356,00 di cui ad un effetto scaduto e non pagato, oltre ad Controparte_8
interessi, per il , dal 18.6.2010; - un finanziamento concesso il 20.12.2007 alla impresa Pt_1
individuale di cui era titolare (che con atto del 17.6.2008 aveva conferito Parte_3 CP_7
l'azienda ed anche tale rapporto nella , per € 52.816,65 per il garante alla data Parte_3 Pt_1
del 9.4.2010, oltre interessi dal 18.6.2010.
Il solo fideiussore proponeva opposizione avverso il suddetto decreto convenendo Parte_1
dinanzi al Tribunale di Mondovì la ( unitamente alla Controparte_10 [...]
e ai signori , e Controparte_11 CP_4 CP_5 CP_7 CP_6 chiedendo la revoca dell'opposto decreto, essendo intervenuta la revoca della fideiussione del 7
novembre 2003 in data 16 aprile 2007 o , in subordine, essendo intervenuta la liberazione dalla suddetta fideiussione in data 10 giugno 2008, data della trasformazione della Controparte_12
Nessuno si costituiva per la e per , , Controparte_11 CP_4 CP_5 CP_7
e ; si costituiva la
[...] CP_6 [...]
contestando i motivi di opposizione. Controparte_10
Il G.I. sospendeva la immediata esecutività del decreto ingiuntivo e disponeva CTU nominando il dott. depositata la relazione del CTU, all'udienza del 11 giugno 2012 la Per_1 Controparte_10
chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. per le somme eventualmente non
[...]
contestate, alla quale non si opponeva il , limitatamente all'importo di euro 5.770,57, e con Pt_1
ordinanza del 20.6. 2012 il Giudice provvedeva in tal senso.
Con sentenza del 2.1.2013 il Tribunale di Mondovì rigettava l'opposizione del , confermava Pt_1
l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 quater c.p.c., revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il al pagamento a favore della della somma di € 65.430,57, per scoperto di conto Pt_1 CP_1
corrente, per mancato pagamento dell'effetto insoluto e per il contratto di finanziamento chirografario, oltre al pagamento delle spese di causa.
Riteneva il Tribunale che: - la revoca della fideiussione fosse stata formalizzata solo il 9.4.2010 sicchè
l'opponente era solidalmente responsabile per le obbligazioni assunte sino a tale data;
- l'opponente non doveva pagare gli importi indicati dal CTU come non dovuti e precisamente, quanto al c/c, la somma di € 410,64 quale differenza fra gli interessi dovuti e quelli versati e, quanto al finanziamento chirografario, la somma di € 16,44 illegittimamente percepita dalla Banca;
- non vi era violazione dell'art. 1956 c.c. sicchè l'opponente era tenuto a pagare anche quanto dovuto per il finanziamento chirografario.
Avverso tale sentenza proponeva appello convenendo dinanzi a questa Corte la Parte_1
(unitamente, ai soli fini della litis denuntiatio, alla Controparte_10 [...] e a , e , al quale Controparte_11 CP_4 CP_5 CP_7 CP_6
resisteva la appellata. CP_1
Con ordinanza del 21.2.2014 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
all'udienza del 3.3.2015 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a decisione.
Con sentenza n. 1490 del 2015 la Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
dichiarava l'appellante liberato ex art. 1956 c.c. dalla fideiussione prestata a far tempo dal
[...]
10.6.2008; accertava che il debito di per scoperto di conto corrente ammontava a Parte_1
tale data ad euro 5.770,57, come da ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Mondovì del
20 giugno 2012.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione e il signor Parte_4 Pt_1
proponeva controricorso: in esito all'instaurato giudizio, la Suprema Corte pronunciava l'ordinanza n. 05017/2023 del 9 ottobre 2020.
Il signor proponeva citazione in riassunzione con atto depositato il 15.5.23 e parte convenuta Pt_1
si costituiva con comparsa di costituzione del 4.10.23.
All'udienza dell'11.12.24 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta a sentenza.
-IL RICORSO IN RIASSUNZIONE
Il signor riferisce quanto segue. Pt_1
Il signor ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate a seguito dell'ordinanza Pt_1
della Cassazione n. 5017 del 2023 pronunciata a seguito del ricorso della Banca qui convenuta.
Afferma il signor che, in ossequio a tale pronuncia, la Corte di Appello, sulla base di tutta la Pt_1
documentazione versata agli atti dalle parti del giudizio nella fase monitoria e nel successivo giudizio di opposizione e sulla base della CTU esperita nel giudizio di primo grado - ove la Corte non ritenga di disporre nella presente fase di giudizio un supplemento di CTU -, dovrà pertanto limitarsi ad accertare se alla data del 10 giugno 2010 (RECTIUS 2008) (data della trasformazione della CP_8
in o al massimo del 18 giugno dello stesso anno aveva Controparte_13 Parte_3 contezza che l'indebitamento del debitore garantito dalla fideiussione per debiti futuri Parte_3
prestata dal signor aveva “raggiunto la consistenza presa in considerazione dalla citata Pt_1
disposizione del codice civile per effetto diretto del menzionato conferimento di azienda” ovvero dovrà accertare l'eventuale diversa data in cui la abbia avuto tale consapevolezza e, in tal caso, CP_1
dovrà accertare l'eventuale diversa consistenza del debito garantito dal signor in tale Pt_1
momento.
Secondo il signor l'accertamento richiesto dalla Suprema Corte può essere effettuato già sulla Pt_1
base della documentazione versata agli atti dalla quale emergerebbe - circostanze peraltro pacifiche in causa e risultanti dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo a suo tempo depositato dalla Banca
Ca.ri.Sa. S.p.A. e dai documenti allo stesso allegati - quanto segue:
1)la ditta trasformatisi - in conseguenza della cessione, avvenuta Controparte_8
in data 16 aprile 2007, da parte del signor delle proprie quote ai figli del signor - in Pt_1 CP_7
e quindi trasformatasi, in data 10 giugno 2008, in CP_8 Controparte_14 Parte_3
intratteneva tutti i propri rapporti bancari con la di Ceva - (conto corrente Controparte_15
n. 109/20/148, affidamenti, fideiussioni, ecc.);
2)la , anch'essa, intratteneva esclusivi rapporti con la medesima Banca Parte_5
Ca.Ri.Sa. s.p.a. - Agenzia di Ceva - (contratto di finanziamento oggetto di contestazione del 20
dicembre 2007);
3)la era pertanto perfettamente a conoscenza della fuoriuscita del signor dalla CP_2 Pt_1
compagine sociale della fin dal 16 aprile 2007, era perfettamente a conoscenza del CP_8
contratto di finanziamento per un importo superiore a 85.000,00 euro sottoscritto dalla di Parte_3
in data 20 dicembre 2007 così come era perfettamente a conoscenza del conferimento CP_7
della di nella già alla data del 10 giugno 2008 o, al più, in Parte_3 CP_7 Parte_3
data 17 giugno 2008 - n.d.r. data della comunicazione formale del conferimento documentata dalla stessa nel ricorso per decreto ingiuntivo -. (attenzione la banca produce i documenti allegati al CP_1
di ma manca ad es il n. 11)
4)la alla data del 10 giugno 2008 o, come si è detto, al più, alla data del 17 giugno Controparte_2
2008, era pertanto perfettamente a conoscenza del notevole peggioramento della situazione debitoria della Parte_3
Quanto al richiamato effetto di euro 12.356,00 con scadenza 30 aprile 2010 rilasciato da Parte_3
secondo il predetto è sufficiente rilevare come dello stesso non debba tenersi conto alcuno in
[...]
quanto trattasi di effetto rilasciato successivamente alla liberazione dalla fideiussione del signor avvenuta, ai sensi dell'art. 1956 c.c., in data 10/17 giugno 2008. Leggesi peraltro nel ricorso Pt_1
per decreto ingiuntivo, con specifico riferimento a tale effetto che “relativamente alla posizione del fideiussore gli interessi decorrono dal 18/06/2010 data del telegramma di messa in Parte_1
mora - n.d.r. unica comunicazione della Banca rivolta al signor e addirittura successiva alla Pt_1
comunicazione di revoca 9 aprile 2010 del signor - e ciò conferma che è la stessa a Pt_1 CP_1
riconoscere di non aver comunicato, anteriormente al 18 giugno 2010, al signor l'esistenza Pt_1
di detto effetto. In ogni caso, anche con riferimento a tale effetto transitato sul conto corrente della rileva che, essendo divenuta definitiva l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - non Parte_3
oggetto di impugnazione in appello né da parte del signor né da parte della - l'importo Pt_1 CP_1
definitivamente accertato come dovuto dal signor ammonta a € 5.770,57 - somma già Pt_1
integralmente pagata da parte del fideiussore -.
Correttamente, quanto al saldo del conto corrente, la Corte di Appello di Torino, ha poi affermato che il rilievo effettuato dalla per la prima volta nella memoria di replica depositata nel giudizio di CP_1
appello, rilievo secondo cui “la somma dovuta a titolo di scoperto di conto corrente sarebbe superiore,
atteso che la somma dovuta dovrebbe determinarsi in € 6.450,67”, è ictu oculi tardivo e dunque
“l'importo definitivamente dovuto ammonta a € 5.770,57, essendo divenuta definitiva l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.”. -LA DIFESA DI PARTE CONVENUTA
Parte convenuta afferma che la sentenza della Corte d'Appello che aveva stabilito la liberazione del garante opponente alla data del 10/06/2008 perché la non avrebbe avvisato il garante CP_1
dell'aumento dell'indebitamento del debitore principale, è stata cassata per due ragioni: 1) non ha accertato in quale data la è venuta a sapere dell'aumento dell'indebitamento; 2) non ha CP_1
accertato se l'aumento dell'indebitamento ha modificato le condizioni patrimoniali della società, in modo tale da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
Trattasi però, ad avviso della predetta difesa, di accertamenti impossibili per la Corte, in quanto controparte, che aveva in punto l'onere della prova, non avrebbe fornito alcuna prova al fine di poter effettuare i predetti accertamenti.
Ciò in quanto il conferimento della ditta individuale ME non ha comportato un peggioramento delle condizioni patrimoniali della società; quanto meno controparte non ne ha dato prova. Infatti, se da un lato detta ditta individuale ha portato con sé il suddetto debito di €. 87.868,57, dall'altro aveva altresì crediti, denaro in cassa e avviamento. D'altronde la somma di €. 87.868,57 era stata ricevuta dalla ditta individuale meno di sei mesi prima e probabilmente era ancora nella disponibilità della stessa al momento del conferimento in società oppure era stata investita in attività con vantaggio anche della In ogni caso, come ricordato dall'ordinanza della Cassazione, occorre Parte_3
accertare l'incidenza che il conferimento ha avuto sulla situazione patrimoniale della società debitrice principale, ma controparte nulla ha provato in proposito. Ricorda che l'art. 1956 c.c. richiede che “le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Il secondo requisito richiesto dall'art. 1956 c.c. è la consapevolezza del creditore di tale notevole peggioramento delle condizioni patrimoniali. Ebbene, nel caso che ci occupa, la mai ha avuto CP_1
tale consapevolezza prima del 18/06/2010, allorquando ha inviato i telegrammi di revoca degli affidamenti. Se avesse avuto contezza precedentemente, avrebbe inviato prima la revoca. CP_ Del pari, solo alla data del 18/06/2010 la ha saputo dell'avvenuto conferimento della CP_1
individuale nell'omonima s.r.l. Parte_3
Non è dato comprendere in forza di quale evidenza documentale l'appellante ritenga che la CP_1
sapesse già del suddetto conferimento in data 17/06/2008.
Alla data del 17/06/2008, come risulta dalla CTU, il credito della era addirittura maggiore CP_1
rispetto alla data del 28/04/2010. D'altronde, la non solo non ha concesso ulteriori crediti, ma CP_1
ha altresì ottenuto, tra il 17/06/2008 ed il 28/04/2010, una riduzione dell'esposizione in c/c di oltre
20 mila euro da parte della società debitrice.
Controparte, senza motivazione alcuna, vorrebbe venisse sottratto dal totale dovuto come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, la somma di €. 52.816,25 (relativa al finanziamento a che però risale al 2007), la somma di €. 12.356,00 portati dall'effetto scaduto n. Parte_3
701590840406310 (rilasciato a copertura del debito da affidamento promiscuo concesso in data
7/11/2003) ed €. 662,80 quale ulteriore somma dovuta a titolo di saldo del conto corrente (e riconosciuta come tale dal Giudice di primo grado).
Chiede pertanto che la sentenza di primo grado sia integralmente confermata.
-LA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto mentre le domande della banca debbono essere rigettata.
La sentenza della Cassazione, nel ricostruire le vicende per cui è causa nell'ambito del secondo motivo di ricorso per cassazione, accolto, rileva come la stessa Banca ricorrente ammetta, “in buona
sostanza, che l'indebitamento di Mellicut s.r.l. nei suoi confronti aumentò oggettivamente a seguito
di tale accadimento”, ossia del conferimento in data 10 giugno 2008 da parte della ditta Mellicut di
MO EL della propria azienda in Mellicut s.r.l..
Secondo la sentenza della Cassazione “la censura è invece fondata nella sola parte in cui la sentenza
impugnata non accerta in quale momento la banca ricorrente abbia avuto contezza che
l'indebitamento del debitore garantito dalla fideiussione per debiti futuri prestata Parte_3 dal controricorrente, abbia raggiunto la consistenza presa in considerazione dalla citata disposizione
del codice civile per effetto diretto del menzionato conferimento di azienda: in assenza di tale
accertamento l'affermazione della cessazione dell'efficacia della fideiussione in giorno anteriore al
conferimento in questione (determinante l'aumento dell'indebitamento) è affatto arbitraria.”
Ritiene il Collegio sulla base degli elementi agli atti che sia stata raggiunta la prova che la banca ha saputo in epoca prossima all'accadimento del conferimento dell'azienda da parte del CP_7
e che, in conseguenza di ciò, la Mellicut s.r.l. aveva assunto i debiti stipulati dal primo con essa, con conseguente aumento dell'indebitamento.
Preliminarmente si rileva che non può essere valutata l'affermazione di parte circa la presenza Pt_1
di un documento allegato al ricorso per decreto ingiuntivo comprovante la conoscenza da parte della in quanto la ha prodotto detti allegati omettendo però il documento n. 11. CP_1 CP_1
Provano invece la conoscenza in epoca prossima al conferimento gli elementi che seguono.
In primo luogo vi è la prova logica costituita dal fatto che sia il che la Mellicut s.r.l. avevano CP_7
rapporti esclusivi con l'Agenzia di Ceva di Banca Ca.Ri.Sa. s.p.a. (fatto incontestato) ed è quindi altamente probabile che la banca sia stata informata almeno contestualmente del conferimento;
occorre infatti tenere conto del peculiare rapporto che sussiste tra cliente della banca che si trovi in una situazione debitoria, alla luce del potere dell'istituto di revocare i finanziamenti, e la stessa, CP_1
rapporto che comporta per il cliente l'obbligo di informare immediatamente l'istituto delle proprie decisioni economicamente rilevanti, pena il rischio di perdere i finanziamenti stessi. Trattasi di prassi costantemente seguita nel settore bancario e disconoscerla comporta negare un fatto unanimemente riconosciuto (Cass 26061 del 2017).
Dalla visura camerale prodotta dalla stessa banca poi si evince che il conferimento di azienda,
stipulato con atto notarile del 10 giugno 2008, è stato iscritto in camera di commercio nella visura camerale della Mellicut s.r.l. il 17 giugno 2008. Ora la Cassazione che si è sviluppata, soprattutto in pendenza delle precedenti norme in materia di revocatoria, con riferimento all'accertamento della sussistenza della scientia decoctionis, ha affermato, con riferimento agli istituti bancari, che la “qualità di operatore economico qualificato
della banca convenuta, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi
dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli
istituti di credito esercitano la loro attività”.
Tale principio ha carattere generale, nel senso che di norma la banca, quale operatore economico qualificato, effettua periodiche e incisive verifiche sulle imprese con cui ha rapporti di credito, e da ciò si desume che è altamente probabile che essa si sia avveduta del conferimento dell'azienda della ditta Mellicut in data non lontana dal relativo avvenimento attraverso la visura camerale.
E ancora dall'esame della ctu di primo grado si evince che è lo stesso consulente della banca ad affermare che vi è stato accollo del debito di Mellicut di EL da parte di Mellicut s.r.l. nella mail inviata al Ctu dott. in data 2.2.2012 (allegato 2 alla Ctu), accollo avvenuto, secondo il Per_1
consulente di parte, in data 24.11.2008.
Dell'accollo del debito da parte di Mellicut s.r.l. e del pagamento delle relative rate da parte della stessa l'Istituto bancario non può non avere avuto contezza, e quindi, si considera, pur nella validità
delle argomentazioni sopra indicate circa una conoscenza precedente, provata la conoscenza del conferimento a decorrere da tale data.
Per quanto riguarda l'incidenza del debito sulla situazione di Mellicut s.r.l. ai sensi e agli effetti dell'art. 1956 c.c., la Cassazione ha già statuito che “l'indebitamento di Mellicut s.r.l. nei suoi
confronti aumentò oggettivamente a seguito di tale accadimento” con ciò sancendo il fatto che il conferimento aumentava oggettivamente la difficoltà di soddisfacimento del credito ai sensi della normativa citata, demandando quindi al giudice di rinvio solo di accertare il momento dell'effettiva conoscenza. Peraltro il notevole aumento della difficoltà di soddisfacimento del credito rilevante agli effetti di tale norma, ed è questa motivazione diversa da quella contenuta nella sentenza 1490/2015 della Corte di
Appello, si evince dalla documentazione agli atti.
Se invero si mette a confronto l'andamento del conto corrente aperto della Mellicut srl presso la convenuta con le rate mensili che era tenuto a pagare sulla base del finanziamento, da Parte_6
ciò si evince necessariamente che il conferimento ha notevolmente aumentato la difficoltà di soddisfacimento del credito.
Infatti, se si guarda l'estratto conto n. 10920 (allegati alla perizia), si vede come il saldo dell'ultimo anno prima del conferimento variasse nel tempo ma su cifre comunque contenute (da saldi attivi di qualche migliaia di euro e saldi passivi ordinariamente sui 20.000 euro), con un fido di euro
20.000,00.
In una simile situazione economica l'assunzione di un debito quale quello derivante dal finanziamento stipulato il 21.12.2007 dall'impresa individuale con delle rate mensili di Parte_5
euro 3075,39 a favore di ed un'ulteriore pesante rata variabile nei confronti di CP_17 CP_2
(ammontante ad euro 1701,14 euro al 30.9.2008), (documenti allegati alla perizia) - ha comportato un grave appesantimento della situazione economica della società, tale, per il suo effetto dirompente sull'equilibrio dei conti, tenuto conto dell'incidenza di tali debiti sulla situazione precedente, da determinare i requisiti previsti dall'art. 1956 c.c..
Né può essere condivisa l'argomentazione della banca, secondo cui il conferimento non poteva avere aggravato la situazione economica perché aveva portato con sé crediti, denaro in cassa e avviamento,
in primo luogo perché detti fatti sono sforniti di qualunque prova;
inoltre non possono essere messi sullo stesso piano la sussistenza di debiti, assolutamente certi nel loro ammontare e scadenze, e crediti che, anche se formalmente sussistenti, ben potrebbero essere stati essere irrecuperabili. Manca altresì
qualunque prova che il denaro ricevuto dalla Banca fosse rimasto nelle casse della ditta del signor tra l'altro contrastando tale affermazione con l'id quod plerumque accidit, ossia il fatto che si CP_7
chiede un prestito quando si ha immediato bisogno di utilizzare il relativo denaro.
In ragione di quanto sopra espresso le prove richieste da sono superflue ai fini della decisione. Pt_1
Il signor non risponde quindi dei debiti della Mellicut s.r.l. successivi alla conoscenza da parte Pt_1
della Banca dell'avvenuto conferimento, da collocarsi, come si è detto, il 24.11.2008, con conseguente liberazione dalla fideiussione del signor da tale data. Pt_1
Ciò comporta la debenza esclusiva da parte del signor dell'importo già pagato di euro Pt_1
5.770,57. Come già affermato dalla Corte di Appello nella precedente sentenza, con statuizione non oggetto di ricorso per Cassazione, l'ordinanza che ha stabilito come dovuta tale cifra ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. non è stata oggetto di alcuna doglianza da parte della (vedasi pg. 11 sentenza CP_1
della Corte di Appello n. 1490/2015). Non possono conseguentemente essere riconosciute somme superiori.
Non può neppure essere riconosciuta la debenza dell'effetto di euro 12.356,00 con scadenza 30 aprile
2010 rilasciato da in quanto trattasi di effetto rilasciato successivamente alla Parte_3
liberazione dalla fideiussione del signor . Pt_1
Il decreto ingiuntivo è già stato revocato dalla precedente sentenza di appello.
Occorre provvedere alla liquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Lo scaglione di riferimento è quello compreso tra 52.000,01 e 260.000,00, con spese calcolate sul valore medio, considerata la media difficoltà della causa.
Le spese legali del primo grado, in considerazione del fatto che il signor è risultato debitore Pt_1
di una parte della somma, sono compensate per un quarto e per il resto liquidate a favore della CP_1
Le spese di ctu di primo grado, tenuto conto dell'esito della stessa, sono poste per un quarto a carico del signor e per i restanti tre quarti a carico della Pt_1 CP_1
Le spese degli altri gradi di giudizio, stante la soccombenza totale della sono a carico della CP_1
stessa (esclusa la fase istruttoria per l'appello, in quanto non espletata).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando respinge le domande proposte da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
dichiara liberato ex art. 1956 c.c. dalla fideiussione prestata a far tempo dal Parte_1
24.11.2008;
dichiara che il debito di ammonta a euro 5.770,57 come da ordinanza ex art. 186 Parte_1
quater c.p.c. del Tribunale di Mondovì del 20 giugno 2012;
dichiara per quanto riguarda il giudizio di primo grado compensate le spese legali nella misura di un quarto e condanna a rimborsare a i restanti tre quarti, che in tale Parte_1 CP_1
proporzione liquida in euro 10.157,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
pone in via definitiva le spese di ctu per un quarto a carico di e per tre quarti a carico di Pt_1 CP_1
[...]
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese dei due gradi di CP_1 Parte_1
giudizio di appello, che liquida per ciascun giudizio in euro 9.991,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese del giudizio di CP_1 Parte_1
Cassazione, che liquida in euro 7.655,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Torino, 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rigoletti Maria Gabriella Consigliere
Rivello dott. Roberto Consigliere
nel proc. N. 634/2023 Cont.
promosso da
, c. f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Levi Pino;
ricorrente nei confronti di con sede in Modena Via San Carlo n. 8/20, C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata dall'avv. Federico Cervetti;
P.IVA_2
convenuto ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento dell'appello a suo tempo proposto dal signor Pt_1
e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Mondovì, previ gli accertamenti così
[...]
come richiesti dalla Suprema Corte ed applicando il principio di diritto enunciato dalla medesima
Suprema Corte, Reiectis adversis;
Dato atto che il signor a seguito dell'ordinanza 20 giugno 2012 del Tribunale di Parte_1
Mondovì, ha provveduto al versamento - in forma rateale - alla della somma di euro Controparte_2
6.651,45 (di cui euro 5.770.57 a titolo di capitale ed euro 880,88 a titolo di spese legali);
Dato atto che l'ordinanza 20 giugno 2012 del Tribunale di Mondovì, non impugnata dalle parti del presente giudizio - come si evince dall'atto di appello 12 giugno 2013 proposto dal signor e Pt_1
dalla comparsa di risposta del 10 febbraio 2014 dell'Istituto Bancario -, “ha acquistato - come leggesi nella sentenza n. 1490/2015 della Corte di Appello di Torino - efficacia di sentenza”;
Previo rigetto delle eccezioni ex adverso formulate in via preliminare;
Previa revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mondovì in data 18 agosto 2010;
Previa, se del caso, ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze da sub 1) a sub) 18
della memoria 9 maggio 2011, con i testi ivi indicati;
Previa se del caso CTU e/o supplemento di CTU onde effettuare le verifiche e gli accertamenti richiesti dalla Suprema Corte;
Ritenere e dichiarare infondate, in fatto e diritto, le domande svolte nei confronti del signor Pt_1
dall'Istituto Bancario, essendo intervenuta, in data 10/17 giugno 2008, la liberazione dalla
[...]
fideiussione 7 novembre 2003 da quest'ultimo prestata, e conseguentemente, previo accertamento della minor somma dovuta dal signor , Parte_1
Dichiarare tenuto e condannare il signor al pagamento delle sole somme accertate Parte_1
quali dovute (tutte già integralmente pagate dal signor , ivi comprese le spese legali, a seguito Pt_1
dell'ordinanza 20 giugno 2012) e ammontanti, alla data di estinzione del c/c n. 109/20/148, a euro
5.770,57.
In ogni caso con il favore delle spese, anche di CTU, e delle competenze legali di tutti i gradi di giudizio già definiti nonché del giudizio di Cassazione e del presente ulteriore giudizio.
Conclusioni di parte appellata: "Adversis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in narrativa, previe le declaratorie tutte del caso, nel merito rigettare l'appello proposto dal sig. siccome Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 17 del
23/01/2013 resa fra le parti dal Tribunale di Mondovì.
Condannare in ogni caso parte appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese (CTU
compresa) e degli onorari di causa di tutti i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.8.2010 la chiedeva al Tribunale di CP_3 Parte_2
Mondovì l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale e Parte_3
dei fideiussori , e per Parte_1 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
il pagamento di quanto dovuto per i seguenti titoli: - scoperto del conto corrente n. 109/20/148
(inizialmente intestato dal 7.11.2003 alla successivamente dal Controparte_8
5.6.2007 intestato a e dal 27.6.2008 intestato a Controparte_9 Parte_3
, per il fideiussore per € 6.455,83 alla data del 9.4.2010, data del recesso del garante, oltre Pt_1
[.. interessi dal 1.7.2010; - l'affidamento “promiscuo” concesso il 7.11.2003 alla CTS di CP_8
pari all'importo di € 12.356,00 di cui ad un effetto scaduto e non pagato, oltre ad Controparte_8
interessi, per il , dal 18.6.2010; - un finanziamento concesso il 20.12.2007 alla impresa Pt_1
individuale di cui era titolare (che con atto del 17.6.2008 aveva conferito Parte_3 CP_7
l'azienda ed anche tale rapporto nella , per € 52.816,65 per il garante alla data Parte_3 Pt_1
del 9.4.2010, oltre interessi dal 18.6.2010.
Il solo fideiussore proponeva opposizione avverso il suddetto decreto convenendo Parte_1
dinanzi al Tribunale di Mondovì la ( unitamente alla Controparte_10 [...]
e ai signori , e Controparte_11 CP_4 CP_5 CP_7 CP_6 chiedendo la revoca dell'opposto decreto, essendo intervenuta la revoca della fideiussione del 7
novembre 2003 in data 16 aprile 2007 o , in subordine, essendo intervenuta la liberazione dalla suddetta fideiussione in data 10 giugno 2008, data della trasformazione della Controparte_12
Nessuno si costituiva per la e per , , Controparte_11 CP_4 CP_5 CP_7
e ; si costituiva la
[...] CP_6 [...]
contestando i motivi di opposizione. Controparte_10
Il G.I. sospendeva la immediata esecutività del decreto ingiuntivo e disponeva CTU nominando il dott. depositata la relazione del CTU, all'udienza del 11 giugno 2012 la Per_1 Controparte_10
chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. per le somme eventualmente non
[...]
contestate, alla quale non si opponeva il , limitatamente all'importo di euro 5.770,57, e con Pt_1
ordinanza del 20.6. 2012 il Giudice provvedeva in tal senso.
Con sentenza del 2.1.2013 il Tribunale di Mondovì rigettava l'opposizione del , confermava Pt_1
l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 quater c.p.c., revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il al pagamento a favore della della somma di € 65.430,57, per scoperto di conto Pt_1 CP_1
corrente, per mancato pagamento dell'effetto insoluto e per il contratto di finanziamento chirografario, oltre al pagamento delle spese di causa.
Riteneva il Tribunale che: - la revoca della fideiussione fosse stata formalizzata solo il 9.4.2010 sicchè
l'opponente era solidalmente responsabile per le obbligazioni assunte sino a tale data;
- l'opponente non doveva pagare gli importi indicati dal CTU come non dovuti e precisamente, quanto al c/c, la somma di € 410,64 quale differenza fra gli interessi dovuti e quelli versati e, quanto al finanziamento chirografario, la somma di € 16,44 illegittimamente percepita dalla Banca;
- non vi era violazione dell'art. 1956 c.c. sicchè l'opponente era tenuto a pagare anche quanto dovuto per il finanziamento chirografario.
Avverso tale sentenza proponeva appello convenendo dinanzi a questa Corte la Parte_1
(unitamente, ai soli fini della litis denuntiatio, alla Controparte_10 [...] e a , e , al quale Controparte_11 CP_4 CP_5 CP_7 CP_6
resisteva la appellata. CP_1
Con ordinanza del 21.2.2014 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
all'udienza del 3.3.2015 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a decisione.
Con sentenza n. 1490 del 2015 la Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
dichiarava l'appellante liberato ex art. 1956 c.c. dalla fideiussione prestata a far tempo dal
[...]
10.6.2008; accertava che il debito di per scoperto di conto corrente ammontava a Parte_1
tale data ad euro 5.770,57, come da ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Mondovì del
20 giugno 2012.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione e il signor Parte_4 Pt_1
proponeva controricorso: in esito all'instaurato giudizio, la Suprema Corte pronunciava l'ordinanza n. 05017/2023 del 9 ottobre 2020.
Il signor proponeva citazione in riassunzione con atto depositato il 15.5.23 e parte convenuta Pt_1
si costituiva con comparsa di costituzione del 4.10.23.
All'udienza dell'11.12.24 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta a sentenza.
-IL RICORSO IN RIASSUNZIONE
Il signor riferisce quanto segue. Pt_1
Il signor ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate a seguito dell'ordinanza Pt_1
della Cassazione n. 5017 del 2023 pronunciata a seguito del ricorso della Banca qui convenuta.
Afferma il signor che, in ossequio a tale pronuncia, la Corte di Appello, sulla base di tutta la Pt_1
documentazione versata agli atti dalle parti del giudizio nella fase monitoria e nel successivo giudizio di opposizione e sulla base della CTU esperita nel giudizio di primo grado - ove la Corte non ritenga di disporre nella presente fase di giudizio un supplemento di CTU -, dovrà pertanto limitarsi ad accertare se alla data del 10 giugno 2010 (RECTIUS 2008) (data della trasformazione della CP_8
in o al massimo del 18 giugno dello stesso anno aveva Controparte_13 Parte_3 contezza che l'indebitamento del debitore garantito dalla fideiussione per debiti futuri Parte_3
prestata dal signor aveva “raggiunto la consistenza presa in considerazione dalla citata Pt_1
disposizione del codice civile per effetto diretto del menzionato conferimento di azienda” ovvero dovrà accertare l'eventuale diversa data in cui la abbia avuto tale consapevolezza e, in tal caso, CP_1
dovrà accertare l'eventuale diversa consistenza del debito garantito dal signor in tale Pt_1
momento.
Secondo il signor l'accertamento richiesto dalla Suprema Corte può essere effettuato già sulla Pt_1
base della documentazione versata agli atti dalla quale emergerebbe - circostanze peraltro pacifiche in causa e risultanti dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo a suo tempo depositato dalla Banca
Ca.ri.Sa. S.p.A. e dai documenti allo stesso allegati - quanto segue:
1)la ditta trasformatisi - in conseguenza della cessione, avvenuta Controparte_8
in data 16 aprile 2007, da parte del signor delle proprie quote ai figli del signor - in Pt_1 CP_7
e quindi trasformatasi, in data 10 giugno 2008, in CP_8 Controparte_14 Parte_3
intratteneva tutti i propri rapporti bancari con la di Ceva - (conto corrente Controparte_15
n. 109/20/148, affidamenti, fideiussioni, ecc.);
2)la , anch'essa, intratteneva esclusivi rapporti con la medesima Banca Parte_5
Ca.Ri.Sa. s.p.a. - Agenzia di Ceva - (contratto di finanziamento oggetto di contestazione del 20
dicembre 2007);
3)la era pertanto perfettamente a conoscenza della fuoriuscita del signor dalla CP_2 Pt_1
compagine sociale della fin dal 16 aprile 2007, era perfettamente a conoscenza del CP_8
contratto di finanziamento per un importo superiore a 85.000,00 euro sottoscritto dalla di Parte_3
in data 20 dicembre 2007 così come era perfettamente a conoscenza del conferimento CP_7
della di nella già alla data del 10 giugno 2008 o, al più, in Parte_3 CP_7 Parte_3
data 17 giugno 2008 - n.d.r. data della comunicazione formale del conferimento documentata dalla stessa nel ricorso per decreto ingiuntivo -. (attenzione la banca produce i documenti allegati al CP_1
di ma manca ad es il n. 11)
4)la alla data del 10 giugno 2008 o, come si è detto, al più, alla data del 17 giugno Controparte_2
2008, era pertanto perfettamente a conoscenza del notevole peggioramento della situazione debitoria della Parte_3
Quanto al richiamato effetto di euro 12.356,00 con scadenza 30 aprile 2010 rilasciato da Parte_3
secondo il predetto è sufficiente rilevare come dello stesso non debba tenersi conto alcuno in
[...]
quanto trattasi di effetto rilasciato successivamente alla liberazione dalla fideiussione del signor avvenuta, ai sensi dell'art. 1956 c.c., in data 10/17 giugno 2008. Leggesi peraltro nel ricorso Pt_1
per decreto ingiuntivo, con specifico riferimento a tale effetto che “relativamente alla posizione del fideiussore gli interessi decorrono dal 18/06/2010 data del telegramma di messa in Parte_1
mora - n.d.r. unica comunicazione della Banca rivolta al signor e addirittura successiva alla Pt_1
comunicazione di revoca 9 aprile 2010 del signor - e ciò conferma che è la stessa a Pt_1 CP_1
riconoscere di non aver comunicato, anteriormente al 18 giugno 2010, al signor l'esistenza Pt_1
di detto effetto. In ogni caso, anche con riferimento a tale effetto transitato sul conto corrente della rileva che, essendo divenuta definitiva l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - non Parte_3
oggetto di impugnazione in appello né da parte del signor né da parte della - l'importo Pt_1 CP_1
definitivamente accertato come dovuto dal signor ammonta a € 5.770,57 - somma già Pt_1
integralmente pagata da parte del fideiussore -.
Correttamente, quanto al saldo del conto corrente, la Corte di Appello di Torino, ha poi affermato che il rilievo effettuato dalla per la prima volta nella memoria di replica depositata nel giudizio di CP_1
appello, rilievo secondo cui “la somma dovuta a titolo di scoperto di conto corrente sarebbe superiore,
atteso che la somma dovuta dovrebbe determinarsi in € 6.450,67”, è ictu oculi tardivo e dunque
“l'importo definitivamente dovuto ammonta a € 5.770,57, essendo divenuta definitiva l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.”. -LA DIFESA DI PARTE CONVENUTA
Parte convenuta afferma che la sentenza della Corte d'Appello che aveva stabilito la liberazione del garante opponente alla data del 10/06/2008 perché la non avrebbe avvisato il garante CP_1
dell'aumento dell'indebitamento del debitore principale, è stata cassata per due ragioni: 1) non ha accertato in quale data la è venuta a sapere dell'aumento dell'indebitamento; 2) non ha CP_1
accertato se l'aumento dell'indebitamento ha modificato le condizioni patrimoniali della società, in modo tale da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.
Trattasi però, ad avviso della predetta difesa, di accertamenti impossibili per la Corte, in quanto controparte, che aveva in punto l'onere della prova, non avrebbe fornito alcuna prova al fine di poter effettuare i predetti accertamenti.
Ciò in quanto il conferimento della ditta individuale ME non ha comportato un peggioramento delle condizioni patrimoniali della società; quanto meno controparte non ne ha dato prova. Infatti, se da un lato detta ditta individuale ha portato con sé il suddetto debito di €. 87.868,57, dall'altro aveva altresì crediti, denaro in cassa e avviamento. D'altronde la somma di €. 87.868,57 era stata ricevuta dalla ditta individuale meno di sei mesi prima e probabilmente era ancora nella disponibilità della stessa al momento del conferimento in società oppure era stata investita in attività con vantaggio anche della In ogni caso, come ricordato dall'ordinanza della Cassazione, occorre Parte_3
accertare l'incidenza che il conferimento ha avuto sulla situazione patrimoniale della società debitrice principale, ma controparte nulla ha provato in proposito. Ricorda che l'art. 1956 c.c. richiede che “le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Il secondo requisito richiesto dall'art. 1956 c.c. è la consapevolezza del creditore di tale notevole peggioramento delle condizioni patrimoniali. Ebbene, nel caso che ci occupa, la mai ha avuto CP_1
tale consapevolezza prima del 18/06/2010, allorquando ha inviato i telegrammi di revoca degli affidamenti. Se avesse avuto contezza precedentemente, avrebbe inviato prima la revoca. CP_ Del pari, solo alla data del 18/06/2010 la ha saputo dell'avvenuto conferimento della CP_1
individuale nell'omonima s.r.l. Parte_3
Non è dato comprendere in forza di quale evidenza documentale l'appellante ritenga che la CP_1
sapesse già del suddetto conferimento in data 17/06/2008.
Alla data del 17/06/2008, come risulta dalla CTU, il credito della era addirittura maggiore CP_1
rispetto alla data del 28/04/2010. D'altronde, la non solo non ha concesso ulteriori crediti, ma CP_1
ha altresì ottenuto, tra il 17/06/2008 ed il 28/04/2010, una riduzione dell'esposizione in c/c di oltre
20 mila euro da parte della società debitrice.
Controparte, senza motivazione alcuna, vorrebbe venisse sottratto dal totale dovuto come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, la somma di €. 52.816,25 (relativa al finanziamento a che però risale al 2007), la somma di €. 12.356,00 portati dall'effetto scaduto n. Parte_3
701590840406310 (rilasciato a copertura del debito da affidamento promiscuo concesso in data
7/11/2003) ed €. 662,80 quale ulteriore somma dovuta a titolo di saldo del conto corrente (e riconosciuta come tale dal Giudice di primo grado).
Chiede pertanto che la sentenza di primo grado sia integralmente confermata.
-LA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto mentre le domande della banca debbono essere rigettata.
La sentenza della Cassazione, nel ricostruire le vicende per cui è causa nell'ambito del secondo motivo di ricorso per cassazione, accolto, rileva come la stessa Banca ricorrente ammetta, “in buona
sostanza, che l'indebitamento di Mellicut s.r.l. nei suoi confronti aumentò oggettivamente a seguito
di tale accadimento”, ossia del conferimento in data 10 giugno 2008 da parte della ditta Mellicut di
MO EL della propria azienda in Mellicut s.r.l..
Secondo la sentenza della Cassazione “la censura è invece fondata nella sola parte in cui la sentenza
impugnata non accerta in quale momento la banca ricorrente abbia avuto contezza che
l'indebitamento del debitore garantito dalla fideiussione per debiti futuri prestata Parte_3 dal controricorrente, abbia raggiunto la consistenza presa in considerazione dalla citata disposizione
del codice civile per effetto diretto del menzionato conferimento di azienda: in assenza di tale
accertamento l'affermazione della cessazione dell'efficacia della fideiussione in giorno anteriore al
conferimento in questione (determinante l'aumento dell'indebitamento) è affatto arbitraria.”
Ritiene il Collegio sulla base degli elementi agli atti che sia stata raggiunta la prova che la banca ha saputo in epoca prossima all'accadimento del conferimento dell'azienda da parte del CP_7
e che, in conseguenza di ciò, la Mellicut s.r.l. aveva assunto i debiti stipulati dal primo con essa, con conseguente aumento dell'indebitamento.
Preliminarmente si rileva che non può essere valutata l'affermazione di parte circa la presenza Pt_1
di un documento allegato al ricorso per decreto ingiuntivo comprovante la conoscenza da parte della in quanto la ha prodotto detti allegati omettendo però il documento n. 11. CP_1 CP_1
Provano invece la conoscenza in epoca prossima al conferimento gli elementi che seguono.
In primo luogo vi è la prova logica costituita dal fatto che sia il che la Mellicut s.r.l. avevano CP_7
rapporti esclusivi con l'Agenzia di Ceva di Banca Ca.Ri.Sa. s.p.a. (fatto incontestato) ed è quindi altamente probabile che la banca sia stata informata almeno contestualmente del conferimento;
occorre infatti tenere conto del peculiare rapporto che sussiste tra cliente della banca che si trovi in una situazione debitoria, alla luce del potere dell'istituto di revocare i finanziamenti, e la stessa, CP_1
rapporto che comporta per il cliente l'obbligo di informare immediatamente l'istituto delle proprie decisioni economicamente rilevanti, pena il rischio di perdere i finanziamenti stessi. Trattasi di prassi costantemente seguita nel settore bancario e disconoscerla comporta negare un fatto unanimemente riconosciuto (Cass 26061 del 2017).
Dalla visura camerale prodotta dalla stessa banca poi si evince che il conferimento di azienda,
stipulato con atto notarile del 10 giugno 2008, è stato iscritto in camera di commercio nella visura camerale della Mellicut s.r.l. il 17 giugno 2008. Ora la Cassazione che si è sviluppata, soprattutto in pendenza delle precedenti norme in materia di revocatoria, con riferimento all'accertamento della sussistenza della scientia decoctionis, ha affermato, con riferimento agli istituti bancari, che la “qualità di operatore economico qualificato
della banca convenuta, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi
dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli
istituti di credito esercitano la loro attività”.
Tale principio ha carattere generale, nel senso che di norma la banca, quale operatore economico qualificato, effettua periodiche e incisive verifiche sulle imprese con cui ha rapporti di credito, e da ciò si desume che è altamente probabile che essa si sia avveduta del conferimento dell'azienda della ditta Mellicut in data non lontana dal relativo avvenimento attraverso la visura camerale.
E ancora dall'esame della ctu di primo grado si evince che è lo stesso consulente della banca ad affermare che vi è stato accollo del debito di Mellicut di EL da parte di Mellicut s.r.l. nella mail inviata al Ctu dott. in data 2.2.2012 (allegato 2 alla Ctu), accollo avvenuto, secondo il Per_1
consulente di parte, in data 24.11.2008.
Dell'accollo del debito da parte di Mellicut s.r.l. e del pagamento delle relative rate da parte della stessa l'Istituto bancario non può non avere avuto contezza, e quindi, si considera, pur nella validità
delle argomentazioni sopra indicate circa una conoscenza precedente, provata la conoscenza del conferimento a decorrere da tale data.
Per quanto riguarda l'incidenza del debito sulla situazione di Mellicut s.r.l. ai sensi e agli effetti dell'art. 1956 c.c., la Cassazione ha già statuito che “l'indebitamento di Mellicut s.r.l. nei suoi
confronti aumentò oggettivamente a seguito di tale accadimento” con ciò sancendo il fatto che il conferimento aumentava oggettivamente la difficoltà di soddisfacimento del credito ai sensi della normativa citata, demandando quindi al giudice di rinvio solo di accertare il momento dell'effettiva conoscenza. Peraltro il notevole aumento della difficoltà di soddisfacimento del credito rilevante agli effetti di tale norma, ed è questa motivazione diversa da quella contenuta nella sentenza 1490/2015 della Corte di
Appello, si evince dalla documentazione agli atti.
Se invero si mette a confronto l'andamento del conto corrente aperto della Mellicut srl presso la convenuta con le rate mensili che era tenuto a pagare sulla base del finanziamento, da Parte_6
ciò si evince necessariamente che il conferimento ha notevolmente aumentato la difficoltà di soddisfacimento del credito.
Infatti, se si guarda l'estratto conto n. 10920 (allegati alla perizia), si vede come il saldo dell'ultimo anno prima del conferimento variasse nel tempo ma su cifre comunque contenute (da saldi attivi di qualche migliaia di euro e saldi passivi ordinariamente sui 20.000 euro), con un fido di euro
20.000,00.
In una simile situazione economica l'assunzione di un debito quale quello derivante dal finanziamento stipulato il 21.12.2007 dall'impresa individuale con delle rate mensili di Parte_5
euro 3075,39 a favore di ed un'ulteriore pesante rata variabile nei confronti di CP_17 CP_2
(ammontante ad euro 1701,14 euro al 30.9.2008), (documenti allegati alla perizia) - ha comportato un grave appesantimento della situazione economica della società, tale, per il suo effetto dirompente sull'equilibrio dei conti, tenuto conto dell'incidenza di tali debiti sulla situazione precedente, da determinare i requisiti previsti dall'art. 1956 c.c..
Né può essere condivisa l'argomentazione della banca, secondo cui il conferimento non poteva avere aggravato la situazione economica perché aveva portato con sé crediti, denaro in cassa e avviamento,
in primo luogo perché detti fatti sono sforniti di qualunque prova;
inoltre non possono essere messi sullo stesso piano la sussistenza di debiti, assolutamente certi nel loro ammontare e scadenze, e crediti che, anche se formalmente sussistenti, ben potrebbero essere stati essere irrecuperabili. Manca altresì
qualunque prova che il denaro ricevuto dalla Banca fosse rimasto nelle casse della ditta del signor tra l'altro contrastando tale affermazione con l'id quod plerumque accidit, ossia il fatto che si CP_7
chiede un prestito quando si ha immediato bisogno di utilizzare il relativo denaro.
In ragione di quanto sopra espresso le prove richieste da sono superflue ai fini della decisione. Pt_1
Il signor non risponde quindi dei debiti della Mellicut s.r.l. successivi alla conoscenza da parte Pt_1
della Banca dell'avvenuto conferimento, da collocarsi, come si è detto, il 24.11.2008, con conseguente liberazione dalla fideiussione del signor da tale data. Pt_1
Ciò comporta la debenza esclusiva da parte del signor dell'importo già pagato di euro Pt_1
5.770,57. Come già affermato dalla Corte di Appello nella precedente sentenza, con statuizione non oggetto di ricorso per Cassazione, l'ordinanza che ha stabilito come dovuta tale cifra ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. non è stata oggetto di alcuna doglianza da parte della (vedasi pg. 11 sentenza CP_1
della Corte di Appello n. 1490/2015). Non possono conseguentemente essere riconosciute somme superiori.
Non può neppure essere riconosciuta la debenza dell'effetto di euro 12.356,00 con scadenza 30 aprile
2010 rilasciato da in quanto trattasi di effetto rilasciato successivamente alla Parte_3
liberazione dalla fideiussione del signor . Pt_1
Il decreto ingiuntivo è già stato revocato dalla precedente sentenza di appello.
Occorre provvedere alla liquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Lo scaglione di riferimento è quello compreso tra 52.000,01 e 260.000,00, con spese calcolate sul valore medio, considerata la media difficoltà della causa.
Le spese legali del primo grado, in considerazione del fatto che il signor è risultato debitore Pt_1
di una parte della somma, sono compensate per un quarto e per il resto liquidate a favore della CP_1
Le spese di ctu di primo grado, tenuto conto dell'esito della stessa, sono poste per un quarto a carico del signor e per i restanti tre quarti a carico della Pt_1 CP_1
Le spese degli altri gradi di giudizio, stante la soccombenza totale della sono a carico della CP_1
stessa (esclusa la fase istruttoria per l'appello, in quanto non espletata).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando respinge le domande proposte da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
dichiara liberato ex art. 1956 c.c. dalla fideiussione prestata a far tempo dal Parte_1
24.11.2008;
dichiara che il debito di ammonta a euro 5.770,57 come da ordinanza ex art. 186 Parte_1
quater c.p.c. del Tribunale di Mondovì del 20 giugno 2012;
dichiara per quanto riguarda il giudizio di primo grado compensate le spese legali nella misura di un quarto e condanna a rimborsare a i restanti tre quarti, che in tale Parte_1 CP_1
proporzione liquida in euro 10.157,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
pone in via definitiva le spese di ctu per un quarto a carico di e per tre quarti a carico di Pt_1 CP_1
[...]
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese dei due gradi di CP_1 Parte_1
giudizio di appello, che liquida per ciascun giudizio in euro 9.991,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese del giudizio di CP_1 Parte_1
Cassazione, che liquida in euro 7.655,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Torino, 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino