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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/10/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2481/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2481/2025 R.G.V.G. promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], interno 2
e
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 in Via San Michele n. 3, interno 2,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Resta, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Faenza (RA), Via Mengolina n. 15, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate il 18/09/2025, come segue:
“1) la casa coniugale sita in Faenza (RA) in Via San Michele n. 3, interno 2 rimane nella disponibilità della signora mentre il signor si trasferirà in altra diversa abitazione CP_1 Parte_1 sita sempre in Via San Michele n. 3, interno 3 portando con sé i propri effetti personali;
Per_ 2) i figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_2 collocamento paritario presso ciascuno di essi, e ne cureranno di comune accordo l'educazione e l'istruzione con esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e manterranno l'attuale residenza in Faenza, Via San Michele n. 3, interno 2, presso la madre. Ove la madre decidesse di trasferirsi in altra diversa abitazione i genitori concorderanno presso quale genitore trasferire la residenza dei figli;
3) entrambi i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore Per_ interesse concernenti l'educazione, la salute e l'istruzione dei figli minori e , tenendo Per_2 conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte di volta in volta da ciascun genitore;
4) i genitori si impegnano altresì a collaborare nell'affidamento condiviso al fine di realizzare le esigenze di ordine affettivo e psicologico dei figli evitando tra loro tensioni e contrasti che ne escluderebbero l'applicazione; Per_
5) il padre vedrà e terrà con sé i figli e dal lunedì al mercoledì quando li Per_2 accompagnerà a scuola al mattino mentre la madre vedrà e terrà con sé i figli dal mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì sera;
il week end (da sabato a domenica sera) i ragazzi staranno Per_ con il padre;
la settimana successiva si invertiranno i giorni e dunque i figli e dal Per_2 lunedì al mercoledì saranno con la madre e dal mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì sera staranno col padre, mentre il week end lo trascorreranno con la madre, il tutto secondo il criterio dell'alternanza e sempre compatibilmente con le esigenze e i desideri dei minori nonché con le esigenze lavorative dei genitori;
6) entrambi i genitori si impegnano reciprocamente ad accordarsi in ordine alle visite nelle festività natalizie e pasquali e per le ferie estive, seguendo il criterio dell'alternanza, sempre compatibilmente Per_ con le esigenze e desideri dei figli e dunque se e trascorreranno il giorno di Natale Per_2 con la madre, il giorno di Santo Stefano staranno con il padre e l'anno successivo trascorreranno il giorno di Natale con il padre e il giorno di Santo Stefano con la madre e così via. Per quanto riguarda la Pasqua se i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre il Lunedì dell'Angelo staranno con il padre e l'anno successivo staranno con il padre a Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo
e così via. Per le ferie estive i genitori concordano che i minori trascorrano almeno una settimana con la madre e una col padre, alternando di anno in anno il giorno di Ferragosto, fermo restando il calendario ordinario e compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative e nel rispetto dei Per_ desideri di e;
Per_2
Per_ 7) i sigg.ri e provvederanno al mantenimento diretto dei figli e Parte_1 CP_1
e comunque concorreranno al pagamento del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie, Per_2 mediche, scolastiche, sportive e a quant'altro necessario alla formazione psicofisica dei figli, sulla base del protocollo del Tribunale di Ravenna quanto alle spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei minori e preventivamente concordate ove necessario, previa esibizione delle relative ricevute, con conguaglio ogni mese;
entrambi i genitori concordano che l'assegno unico per i minori, attualmente versato su un conto corrente acceso presso la BCC cointestato ai genitori, continuerà a essere versato nel predetto conto e ne beneficeranno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno per le spese dei figli minori;
ove il predetto conto corrente venisse intestato esclusivamente al padre,
i genitori concordano che l'assegno unico continuerà a essere versato nel predetto conto corrente presso la BCC e ogni mese il 50 % dell'importo dell'assegno verrà versato dal padre alla madre e sempre per le spese dei figli minori;
8) i sigg.ri e si impegnano sin d'ora a concedersi reciprocamente tutti Parte_1 CP_1 gli assensi e autorizzazioni di cui avessero bisogno per lo svolgimento di pratiche amministrative e dichiarano di mantenersi ognuno con le proprie sostanze rinunciando reciprocamene a qualsiasi pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra;
9) le spese della presente procedura saranno sostenute da entrambi in ragione del 50 % ciascuno.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/06/2025 e hanno congiuntamente Parte_1 CP_1 domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
, nato il [...], e , nato il [...], entrambi minorenni, CP_2 Persona_3 riconosciuti da entrambi i genitori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 25/09/2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi tutelati dei minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in Per_ punto di assegnazione della casa coniugale, affidamento condiviso e collocamento dei figli e
, modalità di frequentazione e mantenimento dei minori. Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2481/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti;
b) compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2481/2025 R.G.V.G. promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], interno 2
e
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 in Via San Michele n. 3, interno 2,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Resta, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Faenza (RA), Via Mengolina n. 15, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate il 18/09/2025, come segue:
“1) la casa coniugale sita in Faenza (RA) in Via San Michele n. 3, interno 2 rimane nella disponibilità della signora mentre il signor si trasferirà in altra diversa abitazione CP_1 Parte_1 sita sempre in Via San Michele n. 3, interno 3 portando con sé i propri effetti personali;
Per_ 2) i figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_2 collocamento paritario presso ciascuno di essi, e ne cureranno di comune accordo l'educazione e l'istruzione con esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e manterranno l'attuale residenza in Faenza, Via San Michele n. 3, interno 2, presso la madre. Ove la madre decidesse di trasferirsi in altra diversa abitazione i genitori concorderanno presso quale genitore trasferire la residenza dei figli;
3) entrambi i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore Per_ interesse concernenti l'educazione, la salute e l'istruzione dei figli minori e , tenendo Per_2 conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte di volta in volta da ciascun genitore;
4) i genitori si impegnano altresì a collaborare nell'affidamento condiviso al fine di realizzare le esigenze di ordine affettivo e psicologico dei figli evitando tra loro tensioni e contrasti che ne escluderebbero l'applicazione; Per_
5) il padre vedrà e terrà con sé i figli e dal lunedì al mercoledì quando li Per_2 accompagnerà a scuola al mattino mentre la madre vedrà e terrà con sé i figli dal mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì sera;
il week end (da sabato a domenica sera) i ragazzi staranno Per_ con il padre;
la settimana successiva si invertiranno i giorni e dunque i figli e dal Per_2 lunedì al mercoledì saranno con la madre e dal mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì sera staranno col padre, mentre il week end lo trascorreranno con la madre, il tutto secondo il criterio dell'alternanza e sempre compatibilmente con le esigenze e i desideri dei minori nonché con le esigenze lavorative dei genitori;
6) entrambi i genitori si impegnano reciprocamente ad accordarsi in ordine alle visite nelle festività natalizie e pasquali e per le ferie estive, seguendo il criterio dell'alternanza, sempre compatibilmente Per_ con le esigenze e desideri dei figli e dunque se e trascorreranno il giorno di Natale Per_2 con la madre, il giorno di Santo Stefano staranno con il padre e l'anno successivo trascorreranno il giorno di Natale con il padre e il giorno di Santo Stefano con la madre e così via. Per quanto riguarda la Pasqua se i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre il Lunedì dell'Angelo staranno con il padre e l'anno successivo staranno con il padre a Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo
e così via. Per le ferie estive i genitori concordano che i minori trascorrano almeno una settimana con la madre e una col padre, alternando di anno in anno il giorno di Ferragosto, fermo restando il calendario ordinario e compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative e nel rispetto dei Per_ desideri di e;
Per_2
Per_ 7) i sigg.ri e provvederanno al mantenimento diretto dei figli e Parte_1 CP_1
e comunque concorreranno al pagamento del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie, Per_2 mediche, scolastiche, sportive e a quant'altro necessario alla formazione psicofisica dei figli, sulla base del protocollo del Tribunale di Ravenna quanto alle spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei minori e preventivamente concordate ove necessario, previa esibizione delle relative ricevute, con conguaglio ogni mese;
entrambi i genitori concordano che l'assegno unico per i minori, attualmente versato su un conto corrente acceso presso la BCC cointestato ai genitori, continuerà a essere versato nel predetto conto e ne beneficeranno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno per le spese dei figli minori;
ove il predetto conto corrente venisse intestato esclusivamente al padre,
i genitori concordano che l'assegno unico continuerà a essere versato nel predetto conto corrente presso la BCC e ogni mese il 50 % dell'importo dell'assegno verrà versato dal padre alla madre e sempre per le spese dei figli minori;
8) i sigg.ri e si impegnano sin d'ora a concedersi reciprocamente tutti Parte_1 CP_1 gli assensi e autorizzazioni di cui avessero bisogno per lo svolgimento di pratiche amministrative e dichiarano di mantenersi ognuno con le proprie sostanze rinunciando reciprocamene a qualsiasi pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra;
9) le spese della presente procedura saranno sostenute da entrambi in ragione del 50 % ciascuno.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/06/2025 e hanno congiuntamente Parte_1 CP_1 domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
, nato il [...], e , nato il [...], entrambi minorenni, CP_2 Persona_3 riconosciuti da entrambi i genitori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 25/09/2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi tutelati dei minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in Per_ punto di assegnazione della casa coniugale, affidamento condiviso e collocamento dei figli e
, modalità di frequentazione e mantenimento dei minori. Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2481/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti;
b) compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè