Articolo 16 del Decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7
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3 febbraio 1970
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22 dicembre 2008
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6 luglio 2011
Art. 16.

Le commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sino al giorno dell'insediamento della commissione locale per la manodopera agricola, le funzioni di questa sono esercitate dal dirigente della sezione.
Nel caso di carenza funzionale della commissione locale per la manodopera agricola, ovvero di ripetute, accertate violazioni da parte della medesima delle norme del presente decreto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la commissione provinciale di cui al precedente articolo 4, dispone lo scioglimento della commissione locale e nel termine di trenta giorni provvede alla sua ricostituzione nei modi previsti dall'art. 6. Fino alla ricostituzione, agli adempimenti urgenti di competenza della commissione provvede il dirigente della sezione. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall' art. 38, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone piu' (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Entrata in vigore il 6 luglio 2011
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