TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza dell'11.3.2025:
Visto il provvedimento del 28.5.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 16628/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
TE TO
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
TE TO ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16628/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente tra
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso elettivamente domiciliato in , via Dante n. 52, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Salvatore Mangiapanelli del Foro di Marsala, che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato unita al ricorso per decreto ingiuntivo n. 150/2022;
Attrice
E
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marco Di Giugno e Eleonora Papi Rea
2 ed elettivamente domiciliato presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso in Roma, viale del Castro Pretorio n. 118; CP_1
Convenuto
Oggetto: Appalto Servizi
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Condanna in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, della somma di euro 21.064,39 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
Condanna in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr.
3 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione in riassunzione, a seguito della sentenza n.
764/2022 del 18.10.2022 resa dal Tribunale di Marsala dichiarativa della incompetenza territoriale del giudice adito nel giudizio di
Parte_ opposizione a decreto ingiuntivo RG 950/2022, la società
Parte_ (Gestione di seguito solo chiedeva il Parte_1
pagamento delle fatture già azionate in monitorio, in relazione all'appalto per il servizio di ispezione, agibilità pista e piazzali sosta aeromobili, pulizia aree interne ed esterne, pulizia pista e controllo antifod, giardinaggio e sfalcio erba land side e air side dell'aeroporto di , prestato in favore dell' Parte_1 CP_1
Rappresentava la società attrice, inoltre, che l ricevuto CP_1
regolarmente il servizio non aveva provveduto a versare l'importo relativo alle fatture nn. 3 del 4.1.2010; 252 del 5.11.2012; 164 del
31.10.2014; 165 del 31.10.2014; 170 del 31.10.2014; 189 del
30.11.2014 dell'importo complessivo di euro 30.264,39.
Con comparsa di costituzione l eccepiva preliminarmente la CP_1
prescrizione quinquennale del credito, nel merito l'avvenuto pagamento delle fatture nn. 164-165 e 208.
La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti e prova testimoniale, veniva trattenuta in decisione sulla
4 precisazione delle conclusioni rassegnate in via telematica all'udienza dell'11.3.2025.
Come esposto in parte narrativa, la controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 150/2022 (dichiarato nullo con sentenza
764/2022 Tribunale di Marsala) ottenuto dalla GAP per il mancato pagamento delle fatture emesse in dipendenza dell'appalto per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti ed installazioni costituenti le infrastrutture logistiche dell'aeroporto di
. Parte_1
Preliminarmente l'eccezione relativa alla prescrizione quinquennale del credito, così come sollevata da va disattesa. CP_1
Ed invero, i termini di prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c., invocati dall'Ente convenuto, si applicano ai soli casi tassativamente previsti dalla legge: nella presente fattispecie il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Nel merito, il presente giudizio ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì
l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
A tal proposito, la S.C. ha precisato che “nel procedimento ordinario incombe, secondo, i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, spetta a chi fa
5 valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
nè è sufficiente la mancata contestazione occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice” (Cass.17371/2003).
L'idoneità delle fatture e delle scritture contabili fiscali del creditore, non sono sufficienti a dare piena prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria portata dalle fatture azionate in monitorio, in tale sede incombendo sull'attore, l'onere rigoroso di provare la fondatezza nel merito della sua pretesa.
Con Parte_
società con la produzione documentale versata in atti e con le dichiarazioni rese dal teste ha dato piena prova Testimone_1
Parte_ del diritto di credito azionato nei confronti di ha CP_1
provato di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto, confermando in questa sede le ragioni del suo credito e dando prova dell'avvenuto corretto adempimento in ordine all'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti.
6 L'ente convenuto gravato di provare i fatti estintivi o CP_1
modificativi dell'obbligazione insorta con la società attrice a seguito della stipula del contratto di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e delle installazioni costituenti le infrastrutture logistiche dell'Aeroporto di , ha provato col deposito del Parte_1
mandato di pagamento n. 7736 del 14.5.2015 UO 0304SH1 di avere provveduto a saldare le fatture nn. 164 e 165 del 31.10.2014 e 208 del 31.12.2014 (cfr. comparsa di costituzione).
Nella fattispecie in esame deve rilevarsi che lungi dal CP_1
Parte_ contestare l'esistenza del credito in capo alla ne ha dedotto – e documentato – l'intervenuta estinzione parziale per la somma di €
9.200,00 [cfr. produzione . CP_1
In forza di tale circostanza risulta che il debito dell ha ad CP_1
oggetto la somma (non contestata) di € 21.064,39, pari alla differenza tra l'importo ingiunto (€ 30.264,39 e quello già pagato € 9.200,00).
Ciò comporta, quale inevitabile corollario, la condanna di al CP_1
Parte_ pagamento, in favore di della somma appena indicata di euro
21.064,39, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza va CP_1
condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società attrice che si liquidano ex DM n. 55/2014 in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
7 Palermo 11.3.2025
Il Got
TE TO
8