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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2024, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 13.02.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.6957.22 (ivi riunito il proc. N. 6958.22)
TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv. Gabriella Lauretta, come Parte_1 in atti ricorrente E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_1
Azzano giusta procura generale alle liti, come in atti resistente NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'avv. Vincenzo Adamo, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi riuniti in corso di causa, l'istante ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120210001289921000 per €.3.408,24, notificatole il 17.11.2022, per contribuzione dovuta nella Gestione Agricola, lavoratori Autonomi ed Associati relativa all'anno 2019 e avverso l'avviso di addebito n. 37120220014859109000 notificatole il 15.12.2022 per € 6.767,12, per contribuzione dovuta nella Gestione Agricola, lavoratori Autonomi ed Associati relativa agli anni 2020-2021. Nello specifico, ha esposto: di essere stata coltivatrice diretta, con decorrenza dal 15/02/2002; che, segnatamente, era titolare di una ditta individuale con Partita IVA n. , con finalità tesa alla coltivazione di ortaggi;
che la medesima P.IVA_1 aveva sempre versato la relativa contribuzione dovuta nella Gestione Agricola, lavoratori Autonomi ed Associati, presso l' di competenza;
tuttavia con CP_1 decorrenza dal 31 dicembre 2017 la ricorrente, denunciava la cessazione dell'attività, ditta individuale, con protocollo RI/PRA2018/3051/100 del 09/01/2018, codice pratica n. 109L3423, e tale denuncia avveniva con comunicazione unica per la nascita d'impresa (art.
9.D.L. 7/2007) valida anche per
, ed pertanto la ricorrente inviava la CP_1 Controparte_2 Org_1
Comunicazione Unica, un modello unico che permetteva di chiudere tutte le posizioni in una volta sola, presso il registro delle Imprese, venendo chiuse le posizioni e presso l;
difatti dalla visura della CP_1 Org_1 Controparte_2
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli, emergeva che la ditta in parola risultava cancellata dal 26/01/2018; la ricorrente a decorrere dal 01/01/ 2018 aveva smesso di versare i contributi. Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l' per sentire annullare gli avvisi di CP_1 addebito opposti, per contribuzione dovuta nella Gestione Agricola, lavoratori
Autonomi ed Associati relativa agli anni 2019, 2020, 2021. Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Ha rilevato che la ricorrente aveva presentato richiesta di cancellazione della propria ditta individuale in data 09.01.2018; tale richiesta era stata respinta in data 10.05.2018 dalla sede di il provvedimento di reiezione della CP_3 domanda di cancellazione non risultava essere stato impugnato dalla ricorrente. Ha ancora rilevato che non risultava dimostrata la perdita dei requisiti di iscrizione ovvero di non attendere più alla coltivazione abituale dei terreni per cui l'istante aveva chiesto e ottenuto l'iscrizione. Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni in sintesi di seguito enunciate, di atura dirimente.
Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell
[...]
, estranea alla materia del contendere. Controparte_2
La ricorrente ha provato di avere eseguito la Comunicazione Unica correttamente, unico adempimento consentito per denunciare l'intervenuta cancellazione della ditta. Invero, la comunicazione unica consente di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali e per il Registro delle imprese ( . Tutte le domande si intendono accolte qualora l' non Org_2 CP_1 comunichi il proprio diniego entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
L' , ha eccepito, ma non ha provato, la notifica del provvedimento di CP_1 reiezione della domanda di cancellazione, pertanto nei confronti della ricorrente si
è formato un silenzio assenso.
Inoltre, dal contratto di locazione versato in atti di causa ed allegato alla richiesta del 24/11/2021 di annullamento del debito, si evince che la ricorrente in data
02/4/2019 aveva dato anche in affitto i terreni sui quali già non esercitava più l'attività di coltivatrice diretta , difatti dalla visura della Camera di
[...]
di Napoli, emerge che la ditta in parola risulta Organizzazione_3 cancellata dal 26/01/2018, a conferma del mancato svolgimento dell'attività agricole.
Per le ragioni esposte la domanda va accolta.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza nei confronti dell' si liquidano come da dispositivo. CP_1
Le spese sono compensate nei confronti dell , in Controparte_4 ragione della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
dichiara non dovute le somme richieste dall' con gli avvisi di addebito CP_1 impugnati;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 1600,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario. Compensa le spese nei confronti dell . Controparte_2
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 13.02.24
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 13.02.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.6957.22 (ivi riunito il proc. N. 6958.22)
TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv. Gabriella Lauretta, come Parte_1 in atti ricorrente E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_1
Azzano giusta procura generale alle liti, come in atti resistente NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'avv. Vincenzo Adamo, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi riuniti in corso di causa, l'istante ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120210001289921000 per €.3.408,24, notificatole il 17.11.2022, per contribuzione dovuta nella Gestione Agricola, lavoratori Autonomi ed Associati relativa all'anno 2019 e avverso l'avviso di addebito n. 37120220014859109000 notificatole il 15.12.2022 per € 6.767,12, per contribuzione dovuta nella Gestione Agricola, lavoratori Autonomi ed Associati relativa agli anni 2020-2021. Nello specifico, ha esposto: di essere stata coltivatrice diretta, con decorrenza dal 15/02/2002; che, segnatamente, era titolare di una ditta individuale con Partita IVA n. , con finalità tesa alla coltivazione di ortaggi;
che la medesima P.IVA_1 aveva sempre versato la relativa contribuzione dovuta nella Gestione Agricola, lavoratori Autonomi ed Associati, presso l' di competenza;
tuttavia con CP_1 decorrenza dal 31 dicembre 2017 la ricorrente, denunciava la cessazione dell'attività, ditta individuale, con protocollo RI/PRA2018/3051/100 del 09/01/2018, codice pratica n. 109L3423, e tale denuncia avveniva con comunicazione unica per la nascita d'impresa (art.
9.D.L. 7/2007) valida anche per
, ed pertanto la ricorrente inviava la CP_1 Controparte_2 Org_1
Comunicazione Unica, un modello unico che permetteva di chiudere tutte le posizioni in una volta sola, presso il registro delle Imprese, venendo chiuse le posizioni e presso l;
difatti dalla visura della CP_1 Org_1 Controparte_2
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli, emergeva che la ditta in parola risultava cancellata dal 26/01/2018; la ricorrente a decorrere dal 01/01/ 2018 aveva smesso di versare i contributi. Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l' per sentire annullare gli avvisi di CP_1 addebito opposti, per contribuzione dovuta nella Gestione Agricola, lavoratori
Autonomi ed Associati relativa agli anni 2019, 2020, 2021. Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Ha rilevato che la ricorrente aveva presentato richiesta di cancellazione della propria ditta individuale in data 09.01.2018; tale richiesta era stata respinta in data 10.05.2018 dalla sede di il provvedimento di reiezione della CP_3 domanda di cancellazione non risultava essere stato impugnato dalla ricorrente. Ha ancora rilevato che non risultava dimostrata la perdita dei requisiti di iscrizione ovvero di non attendere più alla coltivazione abituale dei terreni per cui l'istante aveva chiesto e ottenuto l'iscrizione. Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni in sintesi di seguito enunciate, di atura dirimente.
Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell
[...]
, estranea alla materia del contendere. Controparte_2
La ricorrente ha provato di avere eseguito la Comunicazione Unica correttamente, unico adempimento consentito per denunciare l'intervenuta cancellazione della ditta. Invero, la comunicazione unica consente di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali e per il Registro delle imprese ( . Tutte le domande si intendono accolte qualora l' non Org_2 CP_1 comunichi il proprio diniego entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
L' , ha eccepito, ma non ha provato, la notifica del provvedimento di CP_1 reiezione della domanda di cancellazione, pertanto nei confronti della ricorrente si
è formato un silenzio assenso.
Inoltre, dal contratto di locazione versato in atti di causa ed allegato alla richiesta del 24/11/2021 di annullamento del debito, si evince che la ricorrente in data
02/4/2019 aveva dato anche in affitto i terreni sui quali già non esercitava più l'attività di coltivatrice diretta , difatti dalla visura della Camera di
[...]
di Napoli, emerge che la ditta in parola risulta Organizzazione_3 cancellata dal 26/01/2018, a conferma del mancato svolgimento dell'attività agricole.
Per le ragioni esposte la domanda va accolta.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza nei confronti dell' si liquidano come da dispositivo. CP_1
Le spese sono compensate nei confronti dell , in Controparte_4 ragione della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
dichiara non dovute le somme richieste dall' con gli avvisi di addebito CP_1 impugnati;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 1600,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario. Compensa le spese nei confronti dell . Controparte_2
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 13.02.24
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè