Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7682
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Sentenza 19 luglio 1999

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Ai sensi dell'art. 202 cod. proc. civ., secondo comma, il giudice legittimamente può differire la prosecuzione dei mezzi di prova il cui espletamento non si esaurisce nell'udienza fissata e poiché tale norma è applicabile anche alla prova testimoniale, il giudice non è obbligato ad assumere la prova contraria nella medesima udienza di assunzione di quella diretta, ne' tale differimento viola i principi dell'unità e contestualità della prova testimoniale, ovvero l'art.184 cod. proc. civ., che fissa delle preclusioni per le deduzioni istruttorie, non per l'assunzione delle prove.

I comproprietari di un immobile non sono litisconsorti necessarii nel giudizio per il pagamento dei relativi contributi condominiali instaurato da uno di essi singolarmente o nei suoi confronti anche nell'interesse dell'altro perché nei loro rapporti si instaura una forma di rappresentanza reciproca, attributiva a ciascuno di una legittimazione sostitutiva, fondata sulla necessaria tutela del diritto dell'uno contemporaneamente all'analogo diritto dell'altro.

La parte che deposita la lista testimoniale dopo la scadenza del termine assegnatole dal giudice non incorre in alcuna decadenza perché l'art. 184 secondo comma cod. proc. civ. prevede la perentorietà del termine per indicare nuovi mezzi di prova, non per indicare i nomi dei testi di una prova già ammessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7682
    Data del deposito : 19 luglio 1999

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