Sentenza 19 luglio 1999
Massime • 3
Ai sensi dell'art. 202 cod. proc. civ., secondo comma, il giudice legittimamente può differire la prosecuzione dei mezzi di prova il cui espletamento non si esaurisce nell'udienza fissata e poiché tale norma è applicabile anche alla prova testimoniale, il giudice non è obbligato ad assumere la prova contraria nella medesima udienza di assunzione di quella diretta, ne' tale differimento viola i principi dell'unità e contestualità della prova testimoniale, ovvero l'art.184 cod. proc. civ., che fissa delle preclusioni per le deduzioni istruttorie, non per l'assunzione delle prove.
I comproprietari di un immobile non sono litisconsorti necessarii nel giudizio per il pagamento dei relativi contributi condominiali instaurato da uno di essi singolarmente o nei suoi confronti anche nell'interesse dell'altro perché nei loro rapporti si instaura una forma di rappresentanza reciproca, attributiva a ciascuno di una legittimazione sostitutiva, fondata sulla necessaria tutela del diritto dell'uno contemporaneamente all'analogo diritto dell'altro.
La parte che deposita la lista testimoniale dopo la scadenza del termine assegnatole dal giudice non incorre in alcuna decadenza perché l'art. 184 secondo comma cod. proc. civ. prevede la perentorietà del termine per indicare nuovi mezzi di prova, non per indicare i nomi dei testi di una prova già ammessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7682 |
| Data del deposito : | 19 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Raffaele CORONA - rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. PE BOSELLI - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
BU RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO D'ONOFRIO, difeso dall'avvocato FRANCESCO SANTORO, giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
MA EP, COND. "CENTRO RESIDENZIALE S. ANDREA";
-intimati-
avverso la sentenza n. 1/97 del Giudice di pace di BISCEGLIE, depositata il 8/1/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/2/99 dal Consigliere Dott. Raffaele CORONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Bisceglie, con decreto 23 settembre 1995, ingiunse a PE AT di pagare, in favore del Condominio Centro residenziale "S. Andrea" di Bisceglie, la somma di lire 1.235.106, con gli interessi e le spese, a titolo di quota per le spese di manutenzione del fabbricato deliberate dall'assemblea il 10 novembre 1994.
Con citazione 6 novembre 1995, PE AT propose opposizione per conseguire la revoca del decreto, deducendo il difetto di legittimazione passiva, per aver trasferito fin dal 22 luglio 1994 il possesso dell'immobile a certo AN FI, cui aveva alienato la proprietà con atto pubblico 28 febbraio 1995. Il condominio, in persona del rappresentante legale, si costituì e chiese il rigetto dell'opposizione.
Chiamato in causa, AN FI rispose di non essere tenuto a pagare la somma richiesta, perché riguardante lavori precedenti il suo acquisto;
aggiunse che l'assemblea, che aveva deliberato i lavori e ripartito le spese, era stata convocata irritualmente. Istruita la causa, con sentenza 30 dicembre 1996 - 8 gennaio 1997, il Giudice di Pace respinse l'opposizione proposta da AT, cui aveva aderito FI;
condannò, peraltro, il chiamato in causa FI al pagamento del capitale, spese, diritti ed onorari portati dalla ingiunzione e condannò AT e FI alla rifusione delle spese del giudizio.
Ricorre per cassazione con sei i motivi AN FI;
non spiegano attività difensiva gli intimati PE AT e condominio centro residenziale S. Andrea di Bisceglie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 A fondamento del primo motivo di ricorso il condominio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 134, 156, 244 cod. proc. civ., 58 disp. att. stesso codice e 84 R.D. n. 37 del 1934.
L'ordinanza 5 luglio 1996, pronunziata fuori udienza, con la quale il giudice di pace aveva ammesso le prove dedotte dalle parti e fissata l'udienza per l'assunzione, era stata notificata agli avvocati Logrieco e Spadavecchia, procuratori di FI e di AT, presso la cancelleria del giudice e non presso il domicilio legale dei due procuratori, per entrambi sito in Molfetta, che fa parte dello stesso circondario (Trani) dell'ufficio giudiziario procedente (Bisceglie).
L'avv. Logrieco, presente per caso all'udienza del 14 ottobre 1996, aveva eccepito l'irritualità della notifica ed era stato rimesso in termini per indicare le liste testimoniali, ma la prova era stata comunque assunta.
Il vizio di notifica dell'ordinanza, che doveva effettuarsi al domicilio del procuratore costituito, inficiava di nullità la prova, che determinava per conseguenza la nullità degli atti successivi, compresa la sentenza.
1.2 Il motivo non può essere accolto.
Anzitutto, ai sensi de 1 156 comma 1 cod. proc. civ., la nullità non può essere pronunciata se non è comminata espressamente dalla legge;
a norma dell'art. 160 cod. proc. civ., poi, la nullità della notifica è comminata per l'inosservanza delle disposizioni circa la persona, alla quale deve essere consegnata la copia;
non per la inosservanza del luogo, in cui la notifica deve essere eseguita: che è cosa diversa;
infine, secondo l'art. 156 cit., comma 3, cod. proc. civ. la nullità non può essere mai pronunziata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Poiché non si contesta - anzi, risulta espressamente dalle deduzioni del ricorrente - essere l'ordinanza pervenuta a conoscenza dei difensori di FI e AT, i quali sono stati rimessi in termini ed hanno potuto esplicare l'attività difensiva, la nullità denunziata deve escludersi per due ragioni concomitanti. Perché non è comminata espressamente dalla legge con riferimento al caso di specie e perché l'atto, comunque, ha raggiunto lo scopo, cui era destinato.
2.1 A fondamento del secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, violazione e falsa applicazione dell'art. 101 cod. proc. civ. L'appartamento sito in Bisceglie, via S. Andrea 60, cui si riferiscono le spese condominiali, apparteneva in comune ai coniugi PE AT e IS GA: non avendo quest'ultima partecipato al giudizio doveva essere dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio.
2.2 Neppure questo motivo può essere accolto.
Insegna la giurisprudenza che quando il singolo comproprietario agisce o viene convenuto anche nell'interesse comune all'altro, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro comproprietario, in quanto nei rapporti tra i comproprietari si instaura una forma di rappresentanza reciproca, attributiva a ciascuno di una legittimazione sostitutiva nascente dal fatto che il singolo partecipante non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere l'analogo diritto degli altri (Cass. , Sez. II, 21 giugno 1993, n. 6856) .
3.1 A sostegno del terzo mezzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 244 cod. proc. civ. Il principio dell'unità e della contestualità della prova testimoniale, - che impedisce di frazionare l'espletamento in fasi- processuali successive, è stato violato dal giudice di pace, il quale ha differito all'udienza successiva l'assunzione della prova contraria dedotta dal terzo chiamato.
3.2 Questo mezzo non può essere accolto.
Nel rito civile, le preclusioni sono fissate dall'art. 184 cod. proc. civ. per le deduzioni istruttorie;
non per l'espletamento dei mezzi istruttori, in quanto ai sensi dell'art. 202 cod. proc. civ., se la prova non si esaurisce nell'udienza fissata per il suo svolgimento, la prosecuzione può essere differita ad una udienza successiva.
Del resto, è prassi costante degli uffici giudiziari espletare la prova in più udienze di seguito, proprio perché il rinvio della prova, che non potrebbe concludersi in una sola udienza, non determina nessuna irregolarità.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 184 comma 1 cod. proc. civ. Il giudice di pace ha omesso di dichiarare il condominio decaduto dalla prova, benché avesse depositato la listà dei testimoni fuori del termine perentorio concesso.
4.2 Il motivo non può essere accolto.
Premesso che l'art. 184 comma 2 cod. civ. prevede il carattere perentorio del termine per indicare nuovi mezzi di prova e non per indicare il nome dei testimoni relativamente ad una prova testimoniale ammessa;
ciò posto, il motivo è del tutto generico, in quanto il ricorrente enuncia soltanto la data dell'ordinanza, con la quale il giudice di pace aveva concesso alle parti il termine per depositare la lista dei testimoni, ma non indica analiticamente, com'è prescritto, il contenuto e gli estremi degli atti processuali, che pretende essere viziati.
5. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 246 cod. proc. civ. Il giudice di pace ha ammesso a deporre IS GA, coniug dell'opposto e comproprietaria dell'immobile, nonostante il suo evidente interesse in causa.
5.2 È pur vero che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse, che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (art. 246 cod. civ.). Nella specie, tuttavia, la deposizione di IS GA non appare decisiva, in quanto il giudice di pace ha tenuto conto, oltre che della testimonianza della GA, della deposizione dei coniugi OS e EZ, sulle quali principalmente ha fondato le valutazioni di merito della sentenza.
6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il giudice di pace ha immotivatamente ritenuto che FI avesse acquisito il possesso dell'immobile sin dal 22 luglio 1994 (mentre l'acquisto era avvenuto il 22 febbraio 1995, come risultava dall'atto pubblico) e che l'assemblea del 10 novembre 1994 fosse stata convocata ritualmente, perché l'opponente FI non aveva comunicato il mutamento della titolarità dell'immobile.
La sentenza era contraddittoria, perché se FI era responsabile per le spese, la delibera doveva considerarsi nulla, per omessa convocazione di un avente diritto, e come tale impugnabile senza limiti di tempo da chiunque avesse interesse.
6.2 L'ultimo motivo non può essere accolto.
Si tratta dell'unica questione di merito prospettata dal ricorrente: questione che, avendo il giudice di pace risolto secondo equità e motivato, non può formare oggetto di ricorso per cassazione.
7. Il ricorso deve essere rigettato. Occorre precisare, tuttavia, che il dispositivo della sentenza del giudice di pace deve essere interpretato nel senso di revoca dell'ingiunzione e di condanna dell'interveniente AN FI, a cui carico viene posto il pagamento del capitale, delle spese, dei diritti e degli onorari (e degli eventuali accessori).
Al rigetto del ricorso non fa seguito la condanna alla rifusione delle spese, non avendo svolto attività difensiva l'intimato condominio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso.
Cosi deciso in Roma, il 23 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 1999