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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/10/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3507/2024, assunta in decisione all'udienza del
26/09/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Contrada Maddalena n. 38, rappresentata, difesa dall'avv. Elisa
Guarnacci, presso il cui studio, sito in Latina, Piazza B. Buozzi n. 1 (Sc. E – Int. 2), è elettivamente domiciliata, giusto mandato rilasciato in calce all'atto di citazione.
ATTRICE – OPPONENTE
Contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' dell'avv. Maria
TO AB, presso il cui studio, sito in Colleferro (RM), via E. Ferri n. 6, è elettivamente domiciliato per procura in calce all'atto di costituzione.
CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
1 Per l'attrice-opponente : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contraris Parte_1 reiectis, rigettata ogni contraria istanza, in via cautelare: rilevata la sussistenza del fumus boni iuris
e del periculum in mora, come sopra argomentata, disponga, con provvedimento emesso inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data 04.06.2024 da parte del Sig. in via principale 1) accertare e dichiarare la decadenza dell'azione Controparte_1 di esecuzione della sentenza n. 696/17 emessa dal Tribunale di Velletri, e per l'effetto la nullità dell'atto di precetto notificato in data 04.06.2024 al Sig. essendo totalmente Parte_1 infondata la pretesa creditoria, essendo per altro, la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri citata, entrata nella sfera di conoscibilità dell'odierna opponente solo decorsi 5 anni dal deposito, e pertanto, decaduto ogni diritto conseguente: 2) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 04.06.2024 alla Sig.ra per nullità e consecutiva improcedibilità dell'azione in Parte_1 considerazione della mancata trascrizione della sentenza n. 626/2009 emessa dal Tribunale di
Velletri;”
- Per il convenuto opposto : “Piaccia al Tribunale adito disattese le Controparte_1 contrarie istanze e previe le declaratorie juris et facti, voler: I) IN VIA PRINCIPALE e nel MERITO.
Reiterate le eccezioni, nella inesistenza dell'ubi consistam della pretesa attorea, voglia il Tribunale:
1) Respingere la domanda assolutamente infondata, come dimostrato documentalmente;
2) Rigettare la istanza di sospensione. II) IN OGNI CASO Esemplare condanna di alla rifusione Parte_1 di spese, competenze ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto da questo ultimo Controparte_1 notificato in data 4 giugno 2024, in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di divisione con valore di sentenza n. RG. 626/2009, Rep. n. 694/17, del 17/02/2017, del
Tribunale di Velletri, per l'importo complessivo di euro 16.698,67 euro, avente ad oggetto il conguaglio del Lotto 2 – assegnato a a seguito di estrazione a sorte – in Parte_1
favore del germano , oltre al rimborso lavori eseguiti sull'immobile Controparte_1 comune.
Con l'odierno atto di opposizione, in particolare, l'attrice ha chiesto la sospensione in via cautelare del titolo esecutivo e dichiararsi la nullità dell'atto di precetto, muovendo le seguenti contestazioni:
2 1) Errata quantificazione del credito precettato, atteso che l'entità del valore immobiliare, oggetto dell'ordinanza n. RG. 626/2009, Rep. n. 694/17, del 17/02/2017 risulterebbe iniquo sulla base della consulenza tecnica di parte – redatta successivamente sulla conclusione del giudizio di merito – dal consulente di parte arch. con conseguente lesione del diritto di difesa;
Persona_1
2) Nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, nonché per mancata trascrizione dell'ordinanza n. RG. 626/2009, Rep. n. 694/17, del 17/02/2017;
Costituitosi in data 9 dicembre 2024, l'opposto ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione, nonché il rigetto delle domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., il convenuto depositava memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 28 marzo 2025, presente in aula il solo convenuto – opposto che chiedeva procedersi in assenza dell'attrice, la causa era istruita documentalmente ed erano concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Il procuratore del solo depositava le memorie autorizzate e, all'udienza Controparte_1 del 26 settembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione svolta dall'opponente non può essere accolta.
Cominciando dal primo motivo di opposizione, avente ad oggetto la contestata rivalutazione del valore di stima del bene oggetto dell'ordinanza divisionale, il medesimo deve qualificato ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., trattandosi di circostanza concernente la sussistenza del diritto fatto valere.
Così qualificato il primo motivo di opposizione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, tenuto conto che trattasi di aspetto di merito valutato e cristallizzato nel titolo esecutivo di natura giudiziale azionato, costituito dall'ordinanza con valore di sentenza n.
626/2009, Rep. n. 694/17, del 17/02/2017, del Tribunale di Velletri.
Invero, quando il titolo esecutivo è costituito da un provvedimento giudiziale, quale è la sentenza, eventuali questioni sottese all'accertamento del diritto in esso contenute e alla
3 relativa quantificazione del credito devono essere azionate esclusivamente con i rimedi di impugnazione del medesimo.
Al contrario, il rimedio dell'opposizione al precetto può essere esperito al solo fine di contestare vizi afferenti alla regolarità formale del titolo di natura giudiziale azionato.
Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. in questi termini Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, nonché Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012).
Ne consegue, pertanto, che nel giudizio di opposizione a precetto, ove venga in contestazione un titolo di natura giudiziale, la valutazione del giudice adito è limitata, esclusivamente, alle questioni afferenti alla validità esteriore e formale del provvedimento azionato e alla sua idoneità a fungere da titolo esecutivo.
Alla luce di ciò, appare evidente come le censure mosse sul valore dell'immobile oggetto di comproprietà delle parti, supportate da una CTP allegata all'atto di citazione, non posso essere vagliate nell'odierna sede, in quanto, in ragione della natura giudiziaria del titolo esecutivo azionato, avrebbero dovute essere sollevate con il rimedio dell'impugnazione avverso l'ordinanza con valore di sentenza.
*
Il secondo motivo di opposizione, avente ad oggetto la contestazione concernente la mancata notifica dell'ordinanza n. RG. 626/2009, rep. 694/17, del 17/02/2017 e la sua
4 mancata trascrizione, deve essere qualificato quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, in quanto afferente a vizi formali dell'atto censurato.
La domanda, pur proposta tempestivamente entro il termine di 20 giorni (il precetto è stato notificato in data 4/06/2024, mentre l'opposizione a precetto è stata notificata il
24/06/2024), deve essere rigettata siccome infondata.
Al riguardo, si osserva come il creditore - opposto abbia assolto il proprio onere probatorio, allegando alla propria costituzione la relata di notifica del titolo esecutivo, costituito dalla ordinanza con valore di sentenza n. RG. 626/2009, rep. 694/17, del 17/02/2017 in favore dell'odierna attrice: in particolare, dagli atti contenuti nel fascicolo telematico emerge come abbia ricevuto a mani proprie la copia autentica del titolo esecutivo, Parte_1
notificato a mezzo del servizio postale, in data 7 febbraio 2024 (Doc. n. 3).
Negli stessi termini, anche la doglianza avente ad oggetto l'omessa trascrizione della sentenza, tale da privare di efficacia esecutiva la stessa nei confronti dell'opponente, deve essere ampiamente rigettata.
Ed invero, dal momento che era parte costituita nel giudizio di divisione, Parte_1
l'ordinanza/sentenza emessa a definizione di tale procedura è opponibile alla stessa indipendentemente dalla sua trascrizione. Difatti, è noto come l'efficacia della sentenza sia subordinata alla previa trascrizione solamente con riferimento alle parti rimaste terze nel giudizio nell'ambito del quale è stata emessa, in quanto non costituitesi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, sulla base dello scaglione da €
5.201 a € 26.000, per le fasi di studio, introduttiva e trattazione, stante il carattere documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione svolta da Parte_1
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida in euro € 3.397,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se dovuti.
5 Velletri, lì 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3507/2024, assunta in decisione all'udienza del
26/09/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Contrada Maddalena n. 38, rappresentata, difesa dall'avv. Elisa
Guarnacci, presso il cui studio, sito in Latina, Piazza B. Buozzi n. 1 (Sc. E – Int. 2), è elettivamente domiciliata, giusto mandato rilasciato in calce all'atto di citazione.
ATTRICE – OPPONENTE
Contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' dell'avv. Maria
TO AB, presso il cui studio, sito in Colleferro (RM), via E. Ferri n. 6, è elettivamente domiciliato per procura in calce all'atto di costituzione.
CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
1 Per l'attrice-opponente : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contraris Parte_1 reiectis, rigettata ogni contraria istanza, in via cautelare: rilevata la sussistenza del fumus boni iuris
e del periculum in mora, come sopra argomentata, disponga, con provvedimento emesso inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data 04.06.2024 da parte del Sig. in via principale 1) accertare e dichiarare la decadenza dell'azione Controparte_1 di esecuzione della sentenza n. 696/17 emessa dal Tribunale di Velletri, e per l'effetto la nullità dell'atto di precetto notificato in data 04.06.2024 al Sig. essendo totalmente Parte_1 infondata la pretesa creditoria, essendo per altro, la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri citata, entrata nella sfera di conoscibilità dell'odierna opponente solo decorsi 5 anni dal deposito, e pertanto, decaduto ogni diritto conseguente: 2) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 04.06.2024 alla Sig.ra per nullità e consecutiva improcedibilità dell'azione in Parte_1 considerazione della mancata trascrizione della sentenza n. 626/2009 emessa dal Tribunale di
Velletri;”
- Per il convenuto opposto : “Piaccia al Tribunale adito disattese le Controparte_1 contrarie istanze e previe le declaratorie juris et facti, voler: I) IN VIA PRINCIPALE e nel MERITO.
Reiterate le eccezioni, nella inesistenza dell'ubi consistam della pretesa attorea, voglia il Tribunale:
1) Respingere la domanda assolutamente infondata, come dimostrato documentalmente;
2) Rigettare la istanza di sospensione. II) IN OGNI CASO Esemplare condanna di alla rifusione Parte_1 di spese, competenze ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto da questo ultimo Controparte_1 notificato in data 4 giugno 2024, in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di divisione con valore di sentenza n. RG. 626/2009, Rep. n. 694/17, del 17/02/2017, del
Tribunale di Velletri, per l'importo complessivo di euro 16.698,67 euro, avente ad oggetto il conguaglio del Lotto 2 – assegnato a a seguito di estrazione a sorte – in Parte_1
favore del germano , oltre al rimborso lavori eseguiti sull'immobile Controparte_1 comune.
Con l'odierno atto di opposizione, in particolare, l'attrice ha chiesto la sospensione in via cautelare del titolo esecutivo e dichiararsi la nullità dell'atto di precetto, muovendo le seguenti contestazioni:
2 1) Errata quantificazione del credito precettato, atteso che l'entità del valore immobiliare, oggetto dell'ordinanza n. RG. 626/2009, Rep. n. 694/17, del 17/02/2017 risulterebbe iniquo sulla base della consulenza tecnica di parte – redatta successivamente sulla conclusione del giudizio di merito – dal consulente di parte arch. con conseguente lesione del diritto di difesa;
Persona_1
2) Nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, nonché per mancata trascrizione dell'ordinanza n. RG. 626/2009, Rep. n. 694/17, del 17/02/2017;
Costituitosi in data 9 dicembre 2024, l'opposto ha chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione, nonché il rigetto delle domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., il convenuto depositava memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 28 marzo 2025, presente in aula il solo convenuto – opposto che chiedeva procedersi in assenza dell'attrice, la causa era istruita documentalmente ed erano concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Il procuratore del solo depositava le memorie autorizzate e, all'udienza Controparte_1 del 26 settembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione svolta dall'opponente non può essere accolta.
Cominciando dal primo motivo di opposizione, avente ad oggetto la contestata rivalutazione del valore di stima del bene oggetto dell'ordinanza divisionale, il medesimo deve qualificato ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., trattandosi di circostanza concernente la sussistenza del diritto fatto valere.
Così qualificato il primo motivo di opposizione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, tenuto conto che trattasi di aspetto di merito valutato e cristallizzato nel titolo esecutivo di natura giudiziale azionato, costituito dall'ordinanza con valore di sentenza n.
626/2009, Rep. n. 694/17, del 17/02/2017, del Tribunale di Velletri.
Invero, quando il titolo esecutivo è costituito da un provvedimento giudiziale, quale è la sentenza, eventuali questioni sottese all'accertamento del diritto in esso contenute e alla
3 relativa quantificazione del credito devono essere azionate esclusivamente con i rimedi di impugnazione del medesimo.
Al contrario, il rimedio dell'opposizione al precetto può essere esperito al solo fine di contestare vizi afferenti alla regolarità formale del titolo di natura giudiziale azionato.
Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. in questi termini Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, nonché Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012).
Ne consegue, pertanto, che nel giudizio di opposizione a precetto, ove venga in contestazione un titolo di natura giudiziale, la valutazione del giudice adito è limitata, esclusivamente, alle questioni afferenti alla validità esteriore e formale del provvedimento azionato e alla sua idoneità a fungere da titolo esecutivo.
Alla luce di ciò, appare evidente come le censure mosse sul valore dell'immobile oggetto di comproprietà delle parti, supportate da una CTP allegata all'atto di citazione, non posso essere vagliate nell'odierna sede, in quanto, in ragione della natura giudiziaria del titolo esecutivo azionato, avrebbero dovute essere sollevate con il rimedio dell'impugnazione avverso l'ordinanza con valore di sentenza.
*
Il secondo motivo di opposizione, avente ad oggetto la contestazione concernente la mancata notifica dell'ordinanza n. RG. 626/2009, rep. 694/17, del 17/02/2017 e la sua
4 mancata trascrizione, deve essere qualificato quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, in quanto afferente a vizi formali dell'atto censurato.
La domanda, pur proposta tempestivamente entro il termine di 20 giorni (il precetto è stato notificato in data 4/06/2024, mentre l'opposizione a precetto è stata notificata il
24/06/2024), deve essere rigettata siccome infondata.
Al riguardo, si osserva come il creditore - opposto abbia assolto il proprio onere probatorio, allegando alla propria costituzione la relata di notifica del titolo esecutivo, costituito dalla ordinanza con valore di sentenza n. RG. 626/2009, rep. 694/17, del 17/02/2017 in favore dell'odierna attrice: in particolare, dagli atti contenuti nel fascicolo telematico emerge come abbia ricevuto a mani proprie la copia autentica del titolo esecutivo, Parte_1
notificato a mezzo del servizio postale, in data 7 febbraio 2024 (Doc. n. 3).
Negli stessi termini, anche la doglianza avente ad oggetto l'omessa trascrizione della sentenza, tale da privare di efficacia esecutiva la stessa nei confronti dell'opponente, deve essere ampiamente rigettata.
Ed invero, dal momento che era parte costituita nel giudizio di divisione, Parte_1
l'ordinanza/sentenza emessa a definizione di tale procedura è opponibile alla stessa indipendentemente dalla sua trascrizione. Difatti, è noto come l'efficacia della sentenza sia subordinata alla previa trascrizione solamente con riferimento alle parti rimaste terze nel giudizio nell'ambito del quale è stata emessa, in quanto non costituitesi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, sulla base dello scaglione da €
5.201 a € 26.000, per le fasi di studio, introduttiva e trattazione, stante il carattere documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione svolta da Parte_1
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida in euro € 3.397,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se dovuti.
5 Velletri, lì 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
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