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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/12/2024, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
1
R.G. n. 1143/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1143 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, chiamata all'udienza del 18/12/2024, vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pasqualone C.F._1
- ricorrente -
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Giuseppina Bagalà
- resistente-
e nel contraddittorio con
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Controparte_2 C.F._3
e (nato a [...] il [...] – c.f. Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Anna Maria Chindamo C.F._4
- terzi intervenuti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/12/2024
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2022 ha adito il Tribunale di Parte_1
Palmi, ai sensi della L. n. 898/1970, al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli
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effetti civili del matrimonio contratto con senza condizioni in ragione CP_1 dell'autonomia patrimoniale dei coniugi e dell'indipendenza economica ormai raggiunta dai figli maggiorenni e CP_2 CP_3
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in Palmi in CP_1 data 6/06/1998 (trascritto nei registri dello Stato Civile l'anno 1998 n. 31 parte II serie A)
e che dall'unione sono nati i figli e maggiorenni ed Persona_1 CP_3 economicamente autosufficienti, ha dedotto che con decreto di omologa del 16/03/2009 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione dei coniugi prevedendo a suo carico un assegno mensile di € 500,00 quale contribuzione al mantenimento della moglie e della figlia con lei convivente, risultando invece il figlio con lui Persona_1 CP_3 convivente;
condizioni concordate a suo tempo tra le parti. Ha dedotto che da quel momento la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è più ripristinata ed ha aggiunto che ormai sia la moglie che i figli sono autonomi economicamente;
ha aggiunto di aver nelle more intrapreso una stabile relazione more uxorio dalla quale è nata un'altra figlia. si è costituita confermando i presupposti per la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio ma deducendo la permanenza dei presupposti per la contribuzione economica in suo favore e l'assenza di autonomia dei figli entrambi con lei conviventi.
In corso di causa sono intervenuti i figli maggiorenni e Persona_1 CP_3
i quali hanno chiesto in riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore.
In questa sede non sono riportate (ma devono intendersi comunque richiamate) le deduzioni e le diffuse argomentazioni che le parti hanno esposto nei rispettivi scritti difensivi poiché non rilevanti rispetto alla decisione assunta con la modalità di seguito esplicitata.
E' stata espletata attività istruttoria con l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testi nonché con l'accertamento patrimoniale demandato alla Guardia di
Finanza.
All'udienza del 18/12/2024 le parti hanno concordato di limitare il perimetro delle domande sulle quali far delibare il Tribunale al solo status, rinunciando a far valere nel presente giudizio tutte le ulteriori richieste.
Così limitato il thema decidendum ed il petitum, il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento.
Invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte emerge che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Palmi in data 6/06/1998 (trascritto nei registri dello Stato
2 3
Civile l'anno 1998 n. 31 parte II serie A) e che dall'unione sono nati i figli
[...]
e oggi maggiorenni, che con decreto di omologa del 16/03/2009 il Per_1 CP_3
Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione dei coniugi.
Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale senza che le parti abbiamo ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al G.I. consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n.
898/1970.
Le spese di lite sono compensate in ragione della soluzione concordata.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi, pronunciando sulla domanda di separazione proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Palmi in data 6/06/1998 il cui atto risulta Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile l'anno 1998 n. 31 parte II serie A.
- Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
- Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola
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R.G. n. 1143/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1143 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, chiamata all'udienza del 18/12/2024, vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pasqualone C.F._1
- ricorrente -
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Giuseppina Bagalà
- resistente-
e nel contraddittorio con
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Controparte_2 C.F._3
e (nato a [...] il [...] – c.f. Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Anna Maria Chindamo C.F._4
- terzi intervenuti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/12/2024
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2022 ha adito il Tribunale di Parte_1
Palmi, ai sensi della L. n. 898/1970, al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli
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effetti civili del matrimonio contratto con senza condizioni in ragione CP_1 dell'autonomia patrimoniale dei coniugi e dell'indipendenza economica ormai raggiunta dai figli maggiorenni e CP_2 CP_3
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in Palmi in CP_1 data 6/06/1998 (trascritto nei registri dello Stato Civile l'anno 1998 n. 31 parte II serie A)
e che dall'unione sono nati i figli e maggiorenni ed Persona_1 CP_3 economicamente autosufficienti, ha dedotto che con decreto di omologa del 16/03/2009 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione dei coniugi prevedendo a suo carico un assegno mensile di € 500,00 quale contribuzione al mantenimento della moglie e della figlia con lei convivente, risultando invece il figlio con lui Persona_1 CP_3 convivente;
condizioni concordate a suo tempo tra le parti. Ha dedotto che da quel momento la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è più ripristinata ed ha aggiunto che ormai sia la moglie che i figli sono autonomi economicamente;
ha aggiunto di aver nelle more intrapreso una stabile relazione more uxorio dalla quale è nata un'altra figlia. si è costituita confermando i presupposti per la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio ma deducendo la permanenza dei presupposti per la contribuzione economica in suo favore e l'assenza di autonomia dei figli entrambi con lei conviventi.
In corso di causa sono intervenuti i figli maggiorenni e Persona_1 CP_3
i quali hanno chiesto in riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore.
In questa sede non sono riportate (ma devono intendersi comunque richiamate) le deduzioni e le diffuse argomentazioni che le parti hanno esposto nei rispettivi scritti difensivi poiché non rilevanti rispetto alla decisione assunta con la modalità di seguito esplicitata.
E' stata espletata attività istruttoria con l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testi nonché con l'accertamento patrimoniale demandato alla Guardia di
Finanza.
All'udienza del 18/12/2024 le parti hanno concordato di limitare il perimetro delle domande sulle quali far delibare il Tribunale al solo status, rinunciando a far valere nel presente giudizio tutte le ulteriori richieste.
Così limitato il thema decidendum ed il petitum, il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento.
Invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte emerge che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Palmi in data 6/06/1998 (trascritto nei registri dello Stato
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Civile l'anno 1998 n. 31 parte II serie A) e che dall'unione sono nati i figli
[...]
e oggi maggiorenni, che con decreto di omologa del 16/03/2009 il Per_1 CP_3
Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione dei coniugi.
Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale senza che le parti abbiamo ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al G.I. consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n.
898/1970.
Le spese di lite sono compensate in ragione della soluzione concordata.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi, pronunciando sulla domanda di separazione proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Palmi in data 6/06/1998 il cui atto risulta Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile l'anno 1998 n. 31 parte II serie A.
- Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
- Dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente
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