Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2654 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti , dall'avv. MASSERDOTTI SONIA presso cui elettivamente domicilia in VIA BUFFOLI 10 25032 CHIARI
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, giusta in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv.ZUPPELLI LUCA presso cui elettivamente domicilia inVIA
MORETTO 70 25121 BRESCIA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/05/2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “
pagamento da parte del ricorrente in favore della resistente di un assegno pari ad euro 150,00 mensili sino al mese di maggio 2025, e riduzione ad euro
100,00 mensili sino al mese di dicembre 2025; pagamento di tutti gli arretrati con
1
rateizzazione di 200,00 euro al mese da maggio 2025, con pagamenti entro il giorno 20 di ogni mese;
spese di lite compensate;
“.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con con adozione dei CP_1
provvedimenti consequenziali.
Costituitasi , ha aderito alla domanda principale ma non a CP_1
quelle accessorie. chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Mantova in data Parte_2 CP_2
22.9.2005 e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 6.5.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
CP_1
b) regolamenta i rapporti economici come da accordo delle parti ci cui alle sopra riportate conclusioni;
c) manda all'ufficiale dello Stato civile del comune di Rovato (BS) per le annotazioni di rito ( atto n.53 Parte II s. C anno 2018);
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 22/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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