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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/03/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9639/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliatO presso l'avv. Salvatore Mancuso, C.F._1
rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nata a [...] il [...] (c.f.: , né Controparte_1 C.F._2
rappresentata né difesa;
– resistente contumaciale–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26/2/2025, parte ricorrente ha concluso come da verbale, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/7/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , a Palermo il 4/2/1984, in costanza del Controparte_1
1 quale sono nati i figli Francesco (il 21/7/1984), (il 16/8/1987) e (il Per_1 Per_2
14/4/1997), maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha dedotto che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più alcuna unione affettiva né sentimentale.
Ha chiesto, pertanto, la sola pronuncia di separazione personale.
, seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 26/2/2025, preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della resistente, e sentita la sola parte ricorrente, quest'ultima ha precisato le conclusioni chiedendo che la causa fosse posta in decisione con rinuncia ai termini di rito.
2. Nel presente procedimento l'unica domanda articolata dal ricorrente concerne la separazione dalla moglie, considerato che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e che il ricorrente non ha articolato alcuna domanda di contenuto economico in proprio favore.
La domanda di separazione, pertanto, va senz'altro accolta, posto che Pt_1 ha esposto di essere separato di fatto dalla moglie da tempo. Rilevata, altresì, la
[...]
mancata costituzione della resistente, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra le parti.
3. Infine, le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia del resistente – vengono lasciate a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
a. pronuncia la separazione personale di nato a Parte_1
Campofelice di EL (PA) il 28/3/1963 e , nata a [...] il Controparte_1
16/8/1960, di cui al matrimonio concordatario celebrato a Cinisi il 4/2/1984, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 3, parte II, dell'anno
1984;
b. lascia a carico del ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 28 febbraio 2025.
2 Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9639/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliatO presso l'avv. Salvatore Mancuso, C.F._1
rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nata a [...] il [...] (c.f.: , né Controparte_1 C.F._2
rappresentata né difesa;
– resistente contumaciale–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26/2/2025, parte ricorrente ha concluso come da verbale, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/7/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , a Palermo il 4/2/1984, in costanza del Controparte_1
1 quale sono nati i figli Francesco (il 21/7/1984), (il 16/8/1987) e (il Per_1 Per_2
14/4/1997), maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha dedotto che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più alcuna unione affettiva né sentimentale.
Ha chiesto, pertanto, la sola pronuncia di separazione personale.
, seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 26/2/2025, preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, stante la contumacia della resistente, e sentita la sola parte ricorrente, quest'ultima ha precisato le conclusioni chiedendo che la causa fosse posta in decisione con rinuncia ai termini di rito.
2. Nel presente procedimento l'unica domanda articolata dal ricorrente concerne la separazione dalla moglie, considerato che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e che il ricorrente non ha articolato alcuna domanda di contenuto economico in proprio favore.
La domanda di separazione, pertanto, va senz'altro accolta, posto che Pt_1 ha esposto di essere separato di fatto dalla moglie da tempo. Rilevata, altresì, la
[...]
mancata costituzione della resistente, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra le parti.
3. Infine, le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia del resistente – vengono lasciate a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
a. pronuncia la separazione personale di nato a Parte_1
Campofelice di EL (PA) il 28/3/1963 e , nata a [...] il Controparte_1
16/8/1960, di cui al matrimonio concordatario celebrato a Cinisi il 4/2/1984, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 3, parte II, dell'anno
1984;
b. lascia a carico del ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 28 febbraio 2025.
2 Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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