Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00834/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2024, proposto da
Vinicio Fasi, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via L. Capuana 207;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Arlotta, Stefania Di Cato, Roberto Annovazzi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Perugia, via Canali 5;
per l'accertamento
del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali aggiuntivi del 2,5% ciascuno per come contemplati dalla disposizione citata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa EL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza attualmente in quiescenza con 57 anni di età e 36 anni di servizio utile ai fini contributivi, agisce nei confronti dell’I.N.P.S. al fine di ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante il computo dei sei scatti stipendiali previsti dal disposto dell’art. 6 bis del D.L. 387 del 1987, successivamente modificato dall’art. 21 della l. 232 del 1990, e la conseguente condanna alla corresponsione degli importi di trattamento di fine servizio sinora non corrisposti. Espone, infatti, l’interessato che a seguito della domanda di congedo, l’I.N.P.S. liquidava l’emolumento senza che vi fossero stati calcolati gli ulteriori scatti stipendiali previsti dalla legge. Presa contezza di tale erronea liquidazione, il sig. Fasi ha richiesto all’istituto previdenziale la rideterminazione del trattamento, senza tuttavia ottenere alcun effetto.
2. Pertanto l’esponente ha proposto ricorso giurisdizionale, con il quale ha lamentato: violazione ed erronea applicazione di legge; violazione di norme costituzionali, dell’art. 36 Cost. e dei principi generali posti a tutela del lavoratore; errata interpretazione e applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 nonché dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare; eccesso di potere per illogica motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.
3. Si è costituito per resistere in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed argomentando nel merito circa l’infondatezza delle pretese avversarie.
4. Con memoria in data 20 dicembre 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Terni, difendendosi in riferimento a diversa controversia, rubricata al n. di ruolo 474/2024.
5. L’INPS con memoria del 25 settembre 2025 ha rappresentato che con provvedimento del 26 agosto 2025, dopo aver rivalutato la posizione del ricorrente alla luce della giurisprudenza consolidatasi, ha riliquidato la prestazione per TFS con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dal comma 2 dell’art.6-bis Decreto -Legge 21 settembre 1987, n. 387; la liquidazione del dovuto è avvenuta con mandato di pagamento del 24 settembre 2025.
6. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente si deve dare atto che il Comune di Terni si è costituito in giudizio per un mero errore materiale, attesa la sua evidente estraneità alla pretesa vantata dal ricorrente; per tale motivo la relativa memoria deve essere stralciata dal giudizio e l’Ente deve rimanere estraneo altresì alle statuizioni in punto di spese di lite.
8. Con riferimento al merito della lite, alla luce degli atti di causa, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., attesa l’intervenuta soddisfazione della pretesa di parte ricorrente.
9. Le spese del giudizio devono essere posta a carico dell’ I.N.P.S., nella misura liquidata nel dispositivo, attesa la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente, stante la spettanza del riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di buona uscita, come più volte ribadito anche dalla recente giurisprudenza di questo Tribunale con riferimento a fattispecie del tutto analoghe (cfr., tra le altre, T.A.R. Umbria, 29 novembre 2024, nn. 845, 846, 847; Id., 12 febbraio 2024, n. 87).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Mario Bacci.
Manda alla Segreteria lo stralcio dal presente giudizio della memoria del Comune di Terni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC RI, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EL NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NI | SC RI |
IL SEGRETARIO