Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2153/2023 R.G.
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 20.11.2023
DA
GIÀ (C.F. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc.dom. avv. BONALUME PAOLO
( , per mandato allegato all'atto di citazione d'appello C.F._1
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti ROMANO LUDOVICA ( ) e C.F._2
CALI' MARIA GRAZIA ( ) dell'Ufficio Legale interno, per mandato agli C.F._3
atti
Appellata
Tribunale di Padova
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
Part
condannare l' al relativo pagamento in favore di
[...] Controparte_1
interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale come in narrativa, al tasso previsto dal
D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dall'1.02.22 sino alla data di pubblicazione della sentenza interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale come in narrativa, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dall'1.02.22 sino alla data di pubblicazione della sentenza
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare l' a pagare a la diversa Controparte_1 Parte_1
somma ritenuta dovuta a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14,
oltre CPA e successive”.
Per l'appellata:
1) In via principale dichiarare l'avverso appello infondato per tutti i motivi rassegnati e dunque respingerlo integralmente, dichiarando formatosi il giudicato su tutti i capi di sentenza non oggetto di impugnazione incidentale;
pagina 2 di 17 2) In via incidentale, riformare l'impugnata sentenza n. 771/2023 del 21.04.2023 emessa dal
Tribunale di Padova, Sezione Civile, Giudice dott. Alberto Stocco, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 7041/2019 R.G., depositata in cancelleria in data 21.04.2023, appellata da
[...]
, con atto notificato in data 20/11/2023 e, confermata la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto:
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, accertare la mancata produzione da
Part parte di dei contratti sottesi ai crediti oggetto di cessione e dunque accertare, anche d'ufficio,
la nullità dei suddetti contratti e trarre la conclusione dell'inesistenza di qualsivoglia credito azionato che trovi causa nel presunto rapporto contrattuale, per l'effetto rigettando integralmente ogni pretesa azionata da o, in subordine, in caso di accoglimento parziale del Parte_1
motivo di appello incidentale, accertando il minor credito spettante a nei Parte_1
confronti di e ridursi corrispondentemente la condanna a Controparte_2
carico di quest'ultima;
- in subordine rispetto al primo motivo di appello incidentale, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, accertare che la nell'atto di precisazione delle conclusioni, Pt_2
depositato in data 10 ottobre 2023, aveva rinunciato alla domanda di condanna di pagamento delle fatture dei fornitori n. 7010070014 del 16/04/2012, Controparte_3 CP_4
n. VN14007696 del 07/04/2014 e n. 14026739 del 19/11/2014, e, per Controparte_5
l'effetto, rigettare integralmente ogni pretesa azionata da a detto titolo, anche Parte_1
in punto di interessi di mora ed anatocistici, o, in subordine, in caso di accoglimento parziale del motivo di appello incidentale, accertando il minor credito spettante a nei Parte_1
confronti di ridursi corrispondentemente la condanna a Controparte_2
carico di quest'ultima;
pagina 3 di 17 - in subordine rispetto al primo motivo di appello incidentale, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, accertato, in base ai documenti prodotti dall' Controparte_6
che i contratti sottesi ai crediti oggetto di cessione rifiutata erano contratti di durata ed in
[...]
corso di esecuzione, o, accertate le motivazioni alla base del doveroso rifiuto della cessione,
accertato, altresì, il diritto delle al rifiuto delle cessioni di crediti, Controparte_7
rigettare integralmente ogni pretesa azionata da per i crediti indicati nella Parte_1
tabella riportata a pagina 29 e seguenti della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, anche in punto di interessi di mora ed anatocistici, o, in subordine, in caso di accoglimento parziale del motivo di appello incidentale, accertando il minor credito spettante a nei confronti di ridursi Parte_1 Controparte_2
corrispondentemente la condanna a carico di quest'ultima;
- in subordine rispetto al primo motivo di appello incidentale, in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, rigettare ogni pretesa della in punto di interessi moratori, accertando Pt_2
Part che non ha provato la data di decorrenza degli interessi stessi, o riducendosi la condanna
Part accertando che, non essendo mai intercorsa alcuna transazione commerciale tra e l'
[...]
non trova applicazione il tasso degli interessi moratori ex d.lgs. Controparte_6
231/2002, alcun interesse può ritenersi maturato, per le ragioni dedotte in narrativa, sugli importi relativi alle fatture del fornitore Mylan S.p.a. e che, per quanto attiene alle transazioni commerciali ante 01/01/2013, si applica il tasso di interesse pari al 7%;
- in accoglimento del quinto motivo di appello incidentale, rigettare integralmente ogni pretesa azionata da ex art. 6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002, accertato che con la sentenza di Parte_1
primo grado l' è stata altresì condanna al rimborso delle spese di lite o, in ogni caso, CP_1
accertata la fondatezza degli ulteriori motivi di appello incidentale, o, in subordine, in caso di pagina 4 di 17 accoglimento parziale del motivo di appello incidentale, accertando il minor credito spettante a nei confronti di anche tenuto conto del Parte_1 Controparte_2
numero effettivo di fornitori per i quali è stata accertata la debenza degli interessi di mora (pari a n. 13 e non a n. 25) , ridursi corrispondentemente la condanna a carico di quest'ultima.
4) Spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria:
Se ritenuto, come dedotto in narrativa disporsi CTU volta ad effettuare i conteggi degli interessi moratori dovuti in base al tasso legale e non in base al tasso ex d.lgs. n. 231/2012 o, in subordine,
in base al corretto tasso di interesse moratorio per quanto attiene alle transazioni commerciali ante 01/01/2013 relative ai fornitori Sigma Tau S.p.a., Baxter S.p.a., con Controparte_3
nomina di consulente diverso rispetto a quello nominato dal Tribunale”.
Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione datato 4.10.2019, l' proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2007/2019 con il quale il Tribunale di Padova le ingiungeva di pagare in favore di (già , la somma di Parte_1 Parte_2
€ 1.071.528,69 per sorte capitale relativa ai crediti ceduti da terzi fornitori, di cui alle fatture elencate al doc. 2 allegato al ricorso monitorio, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento indicato nelle fatture, nonché oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, la somma di € 40,00 per ciascuna fattura corrispondente alla sorte capitale, ai sensi dell'art. 6,
comma 2, ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, la somma di €
pagina 5 di 17 303.314,31 a titolo di interessi di mora ulteriori, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata al doc. n. 2, come risultanti dalle note di debito emesse dalla stessa attrice e gli interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione.
A sostegno dell'opposizione l' eccepiva l'inefficacia di alcune Controparte_1
cessioni di crediti in quanto rifiutate dall'ente ai sensi dell'all. E della l. 2248/1865 e degli artt.
Part 117 d.lgs. 163/2006 e 106 d.lgs. 50/2016; il pagamento di alcune fatture azionate da direttamente ai fornitori;
l'assenza di alcune fatture nella contabilità aziendale dell'ente, in quanto rifiutate dal sistema di interscambio (SDI); l'omessa notifica della cessione di alcuni crediti;
il
Part difetto di titolarità di in relazione ad alcuni crediti;
il riconoscimento, da parte dei fornitori,
della inesistenza di alcuni crediti oggetto di cessione;
l'incertezza di alcuni crediti ceduti, in quanto oggetto di contestazioni fra l'ente pubblico ed i fornitori;
la non debenza di 40 euro per ciascuna fattura azionata e comunque l'inapplicabilità del D. Lgs. n. 231/02; l'incertezza in ordine al credito di euro 303.314,31 per interessi moratori e comunque l'inesistenza dello stesso.
Part
2-Si costituiva in giudizio che rideterminava il proprio credito da € 1.071.528,69 a €
768.704,70, riducendolo, poi, ancora di altri € 197.780,05 (importo relativo alle 5 fatture emesse da indicate nel doc. 74 prodotto da e, quindi, all'esito della CP_3 Controparte_1
CTU, indicandolo in € 410.182,21, ferme le altre voci e chiedeva il rigetto per il resto dell'opposizione.
3-La causa era istruita documentalmente ed era anche espletata CTU, all'esito della quale la causa era decisa con sentenza n. 771/2023 con la quale l'opposizione era in parte accolta, con revoca il decreto ingiuntivo e condanna dell' a pagare a Controparte_1 Parte_1
i seguenti importi: € 84.015,71 per capitale, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284
[...]
pagina 6 di 17 comma 4 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
€ 142.258,60 per interessi di mora maturati sul capitale sino alla data della decisione;
€ 385,28 per interessi anatocistici;
€ 1.000,00
ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002. Ogni altra domanda era respinta. Le spese erano compensate per 4/5 e per il residuo quinto era condannata l' a cui carico era Controparte_1
posto anche un 1/5 delle spese di c.t.u., per resto fatte gravare su Parte_1
Part 3.1-Osservava il primo giudice che aveva dimostrato la titolarità dei crediti azionati nei confronti dell' (nei limiti di € 410.182,21 - fatture indicate nel Controparte_1
doc. B allegato alla nota di precisazione delle conclusioni depositata il 10 ottobre 2023), avendo prodotto in giudizio gli atti di cessione dei crediti e i contratti sottoscritti dall'ente pubblico con i fornitori, rispetto ai quali non vi era stata specifica e tempestiva contestazione da parte dell' , salvo che per il credito di € 106,74 vantato dal fornitore Nutricia s.p.a., Controparte_1
Part effettivamente in titolarità di , soggetto giuridico diverso rispetto a Controparte_8
Considerava non pertinente il richiamo fatto dall' all'all. E della l. Controparte_1
2248/1865 e agli artt. 117 d.lgs. 163/2006 e 106 d.lgs. 50/2016, poiché nella specie si verteva in tema di contratto ad esecuzione istantanea (compravendita), per il quale la PA non aveva modo di rifiutare l'avvenuta cessione, che pertanto era valida ed efficace fin dalla stipula. Inoltre
l' non aveva allegato e provato che tali contratti, al momento delle singole Controparte_1
cessioni, erano ancora in corso di esecuzione. Peraltro il diritto di rifiutare la cessione dei crediti non spettava alle sanitarie locali. CP_7
Riteneva, poi, irrilevante la contestazione relativa alla assenza di alcune fatture nella contabilità
aziendale dell'ente (fatture indicate nel doc. 30B di parte opponente), in quanto rifiutate dal sistema di interscambio (SDI), poiché il rifiuto era dovuto a problematiche di tipo formale relative ai documenti inoltrati e, come tale, in alcun modo dimostrava che il credito portato nelle pagina 7 di 17 fatture era inesistente, credito peraltro non contestato. Tanto valeva anche per la contestazione relativa alla omessa ricezione di alcune fatture da parte dell' (indicate nel Controparte_1
doc. 33D di parte opponente), in assenza di specifica contestazione dell'avvenuta esecuzione delle forniture.
Part Ugualmente irrilevante era ritenuta l'omessa notifica da parte di della cessione di alcuni crediti (indicati al doc. 32C di parte opponente), essendo la notifica del decreto ingiuntivo pienamente idonea a rendere opponibile al debitore ceduto l'intervenuta cessione dei crediti indicati nel provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 1264, comma 1, c.c.
Generica - per non essere stati indicati in modo specifico i controcrediti – e sfornita di prova era considerata l'eccezione di intervenuto pagamento di alcune fatture (indicate nel doc. 35F)
Part mediante compensazione con alcuni controcrediti vantati nei confronti di
Part Invece il credito vantato da andava decurtato dei pagamenti effettuati dall'
[...]
direttamente ai fornitori, prima della notifica della cessione, ovvero alla cessionaria, CP_1
che risultano provati dai mandati di pagamento presenti in atti, nonché di quei crediti (indicati nel doc. 35F) per i quali vi erano state contestazioni nei confronti dei fornitori (relative all'omessa ricezione della merce, alla difettosità della stessa, all'erronea fatturazione di merce pervenuta a
Part diverso ente pubblico) e per i quali non aveva dimostrato l'esistenza e l'esigibilità.
Dall'espletata CTU – diretta anche a verificare l'asserita inesistenza di alcuni crediti oggetto di cessione (indicati nel doc. 35F) ed oggetto di apposite note di credito, era risultato un credito di
Part di € 207.036,22, che andava ridotto alla luce della documentazione sopravvenuta dimessa dall' (docc. da 87 a 93) dalla quale emergeva che taluni crediti non erano Controparte_1
dovuti o erano stati pagati dalla opponente prima della udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 8 di 17 Gli interessi di mora andavano calcolati ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza indicata in ciascuna fattura. Quanto alla richiesta di pagamento di € 40,00 per
Part ciascuna fattura azionata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2002, rilevava che non aveva analiticamente allegato nei propri atti quali crediti riconducibili al medesimo fornitore avessero la medesima scadenza, e quindi riconosceva alla convenuta opposta un importo pari a €
40,00 per ciascun gruppo di crediti relativi al medesimo fornitore per i quali era stato acclarato il ritardo nel pagamento da parte dell' Controparte_1
Infondata - in quanto non dimostrata l'esistenza dei crediti per sorte capitale e il tardivo pagamento degli stessi da parte del convenuto in relazione al termine di scadenza
Part contrattualmente pattuito dalle parti - era la domanda di di pagamento di € 303.314,31 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi e ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, come risultanti dalle note di debito emesse dalla stessa attrice.
Part
4-Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il 20.11.2023, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
4.1-nullità – erroneità della sentenza per avere il tribunale omesso di considerare che il CTU
Part nominato in corso di causa aveva quantificato l'importo dovuto a a titolo di interessi di mora
- determinato dal giudice in € 142.258,60 - calcolandolo sino alla data del 31.12.21 (come
Part indicato nella CTU), così omettendo di pronunciarsi sulla domanda di volta ad ottenere la condanna dell'azienda al pagamento anche di quella porzione di interessi di mora maturata con decorrenza dalla data dell'1.01.2022;
4.2- nullità – erroneità della sentenza per avere il tribunale omesso di considerare che il CTU
Parte nominato in corso di causa aveva quantificato l'importo dovuto a a titolo di interessi pagina 9 di 17 anatocistici - determinato dal giudice in € 385,28 - calcolandolo sino alla data del 31.12.21 (come indicato nella CTU), invece che anche per il periodo successivo.
5-Si costituiva l' la quale resisteva al gravame e proponeva appello Controparte_1
incidentale dolendosi:
Part 5.1-dell'erroneità e contrarietà a diritto della sentenza per aver il giudice statuito che avrebbe prodotto in giudizio i contratti sottoscritti dall'Ente pubblico con i fornitori e per non avere, invece, rilevato d'ufficio la nullità dei contratti di fornitura sottesi alle fatture azionate in giudizio da . per difetto di forma scritta ad substantiam;
Parte_1
in subordine
5.2- dell'erroneità e contrarietà a diritto della sentenza per avere il giudice, contrariamente alle
Part allegazioni di condannato l' a pagare a gli importi per capitale ed CP_1 Pt_1
interessi, di mora ed anatocistici, portati dalle fatture dei fornitori n. Controparte_3
7010070014 del 16/04/2012, n. VN14007696 del 07/04/2014 e CP_4 CP_5
Part
n. 14026739 del 19/11/2014, non avendo insistito nella domanda di condanna CP_3
dell' al pagamento dei predetti importi;
CP_1
5.3-dell'erroneità e contrarietà a diritto del capo di sentenza nel quale si afferma essere infondato il rifiuto alla cessione dei crediti da parte dell'Ente poiché:
a) con riferimento alle fatture di cui al doc. 1A e dell'elenco 30B prodotti in allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo: in gran parte degli atti di cessione è scritto che le cessioni sono state effettuate ai sensi dei cosiddetti Codici degli Appalti, più specificamente del
D.Lgs. 163/2006 o del D.Lgs. 50/2016, ed è previsto che le parti chiedono espressamente all'Ente
l'accettazione della cessione. I rifiuti quasi nella totalità dei casi sono stati espressi perché si pagina 10 di 17 trattava di crediti già pagati o alcuni portati da fatture errate per le quali dovevano essere emesse note di credito;
b) gli artt. 117 e 106 del Codice degli Appalti del 2006 e del 2016 non attribuiscono la facoltà del rifiuto delle cessioni alle amministrazioni statali o alle amministrazioni territoriali, bensì la attribuiscono alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche (non statali), qual è
l' ; Controparte_1
5.4- erroneità e contrarietà a diritto del capo di sentenza nel quale vengono quantificati gli interessi moratori.
Nell'espletata CTU non si dà conto di come sia stato individuato il termine di pagamento delle fatture a fronte delle contestazioni dell' Controparte_1
Part Inoltre non trova applicazione l'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 in quanto non ha agito quale fornitrice, ma quale cessionaria del credito e l' non ha pagato in ritardo i Controparte_1
propri fornitori.
Gli interessi moratori comunque non sono dovuti relativamente alle fatture del fornitore Mylan
S.p.a. in quanto oggetto di cessione rifiutata e di cui, in ogni caso, non sarebbe stato possibile procedere al pagamento, nemmeno a favore del fornitore, in quanto non presenti nella contabilità
aziendale, essendo state rifiutate nel sistema di interscambio per la fatturazione elettronica per errata indicazione dell'importo complessivo della fattura.
Con riferimento ai conteggi per interessi di mora riferiti ai fornitori Sigma Tau S.p.a., Baxter
S.p.a., (pag. 12 della sentenza impugnata) vi è stata errata applicazione del tasso Controparte_3
di interesse. Per le transazioni commerciali concluse entro il 31.12.2012, continua ad applicarsi la maggiorazione previgente, pari al 7% (e non 8%) sul tasso di riferimento BCE;
pagina 11 di 17 5.5- erroneità e contrarietà a diritto del capo di sentenza nel quale viene parzialmente accolta la richiesta di pagamento formulata da ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. Parte_1
231/2002 e nella parte in cui condanna l' al pagamento delle spese di lite, seppur CP_1
compensate.
La sentenza contrasta con l'art. 6 Dir. 2011/7/UE e con i principi di ragionevolezza e proporzionalità sottesi alla disposizione, poiché ai sensi del paragrafo 3, il creditore può esigere il risarcimento delle spese di recupero eccedenti l'importo forfettario a condizione che si tratti di un risarcimento “ragionevole”, mentre nella specie l' è stata condannata sia al rimborso CP_1
delle spese di recupero in base all'importo forfettario (pari ad € 1.000,00 come quantificate dal
Tribunale), sia al rimborso delle spese di lite in misura quasi tripla rispetto a detto importo e senza alcun riferimento all'importo già riconosciuto ex art. 6 comma 2, d.lgs. 231/2002.
Comunque i fornitori per i quali l' avrebbe pagato tardivamente i crediti sono 13. CP_1
6-Accolta l'istanza di inibitoria proposta dall' la causa era trattenuta in Controparte_1
decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe,
all'udienza del 3.2.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-Va dapprima esaminato in ordine logico il primo motivo di appello incidentale.
Nel presente grado di appello ha censurato la sentenza di primo Controparte_1
Part grado per avere il Tribunale di Padova ritenuto fondate le domande di avendo la stessa prodotto in giudizio i contratti sottoscritti dall' con i fornitori. L'appellante sostiene, per CP_1
Part contro, che ha omesso di produrre in giudizio i contratti di fornitura sottesi ai crediti azionati e il giudice ha omesso di rilevare d'ufficio la nullità ex art. 1418 c.c. per difetto di forma scritta
ad substantiam di detti contratti.
pagina 12 di 17 7.1-Il motivo è fondato.
Va dapprima rammentato il principio enunciato dalle Sezioni Unite con le coeve sentenze n.
26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014 secondo il quale “nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità
contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”. Tale principio della rilevabilità ex officio della nullità contrattuale anche nel giudizio d'impugnazione “incontra il proprio limite nella maturazione del giudicato interno sulla non-nullità (o validità) del contratto
(Cass., Sez. U., 14/10/2013, n. 23235; Cass. 30/08/2019, n. 21906), il quale si forma allorché in primo grado la nullità sia stata eccepita o ne sia stata domandata la declaratoria e la decisione
(anche implicita) di rigetto su tale eccezione o su tale domanda (ovvero l'omessa pronuncia su di esse) non abbia formato oggetto di motivo specifico di impugnazione” (Cass. 17/01/2017, n.
923).
Va, inoltre, anche ricordato che la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (arg. Cass. ord. n. n. 4867 del 23/02/2024).
Part Ciò premesso, nella specie, la nullità dei contratti posti a fondamento della pretesa di ben può essere sollevata dall' in questa sede in quanto rilevabile d'ufficio, Controparte_1
Part oggetto di specifica censura ed evincibile dalla documentazione dimessa da
è ente pubblico (arg. Cass. ord. n. 32824 del 09/11/2021; Controparte_9
Cass.ord. n. 5056 del 26/02/2024; Cass. n. 24640 del 02/12/2016) e, dunque, i relativi contratti di fornitura devono essere redatti con la forma scritta ad substantiam, in forza di quanto stabilito pagina 13 di 17 (già dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923) dall'art. 1, art. 3, commi 25, 26 e 27 e Allegato
III del D.Lgs.n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici;
norme che individuano quali
“amministrazioni aggiudicatrici” cui applicare il codice dei contratti pubblici comprese negli organismi e le categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 27, le università
statali e gli enti preposti a servizi di pubblico interesse), e, poi, dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n.
50/2016.
Trattasi di forma che “non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti” (Cass.
ord. n. 27910 del 31/10/2018) e neppure dall'esecuzione spontanea del contratto (Cass.
n. 8993 del 05/06/2003). Di talché, “per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad
substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede pertanto necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito” (Cass. n. 27057
del 21/09/2023).
Part 7.3-Nella specie ha sostenuto di avere dimesso in giudizio sub doc. 4 i contratti conclusi dai cedenti con la ceduta.
Esaminando, però, detti documenti non sono rinvenibili i contratti con la forma scritta ad
substantiam richiesta per i crediti riconosciuti dal giudice di primo grado. Il doc. 4 contiene files excell, atti di cessione dei crediti, mentre non sono prodotti i contratti, anche laddove nella elencazione della documentazione prodotta si indichino anche i contratti.
Precisato che la mera delibera di affidamento dell'incarico non può concretizzare la forma scritta
ad substantiam del contratto (cfr. Cass. n. 5234 del 15/03/2004 “Tutti i contratti stipulati dalla pagina 14 di 17 Pubblica Amministrazione - anche quando essa agisca "iure privatorum" - richiedono la forma scritta "ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto,
sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà
implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi”; e anche Cass.
n. 15488 del 06/12/2001 e Cass. n. 13385 del 22/06/2005; cfr. altresì Cass.
Sez.Un.ord. n. 13849 del 19/05/2023), va rilevato che la cartella compressa TE
ED SR contiene una cartella, denominata contratto, che però contiene a sua volta solo una nota di credito ed un ordinativo;
la cartella compressa GE CA SR con riferimento ai contratti contiene documenti risalenti agli anni 2015 e successivi, mentre la fattura azionata è del 2008 (all. n. 8 CTU); la cartella compressa sotto la Parte_3
voce contratto contiene solo una mail dalla quale risulta che la ditta fornitrice non è in grado di recuperare documentazione a supporto della fattura indicata;
due cartelle compresse CO
AL che contengono una cartella nominata “contratti”, che però è vuota;
la cartella compressa ME ST SR nella cartella contratti contiene documentazione che non si comprende se si riferisca alla fattura oggetto di condanna, risalente all'anno 2013 (all.
13 alla CTU); la cartella compressa PIERRE che nella sottocartella Parte_4
contratti contiene documentazione successiva alla fattura oggetto di ingiunzione risalente pagina 15 di 17 all'anno 2016 (all. 16 alla CTU); la cartella compressa , che nella sottocartella CP_4
contratti contiene documentazione riferibile all' che non vi è prova coincida Parte_5
con l' la cartella compressa , Controparte_6 Controparte_5
che nella sottocartella contratti contiene solo una fattura.
Part D'altro canto non ha in alcun modo preso posizione in appello sulla nullità dei contratti come fatta valere dall' sia per iscritto, sia all'udienza di discussione. Controparte_1
7.4-Alla luce di quanto sopra esposto l'omessa produzione dei contratti alla base dei crediti azionati, non può che comportare la nullità dei contratti medesimi e conseguentemente
Part l'insussistenza dei relativi crediti azionati in giudizio da sia per sorte capitale che per accessori.
8-Tutti gli altri motivi di appello incidentale, formulati in via subordinata rimangono assorbiti.
9-Analogmente rimangono assorbiti i motivi di appello incidentale.
10-Atteso che la questione della nullità dei contratti è stata sollevata e accertata solo nel presente grado di giudizio, le spese di primo e di secondo grado vanno integralmente compensate tra le parti.
Part Gli oneri di CTU di primo grado vanno invece posti definitivamente a carico di atteso che la consulenza è stata necessitata da domande di quest'ultima manifestatesi prive di fondamento.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-in accoglimento del primo motivo di appello incidentale e in riforma della sentenza appellata n.
n. 771/2023 del 20-21/04/2023 del Tribunale di Padova, rigetta per le ragioni di cui in motivazione tutte le domande avanzate da nel presente giudizio;
Parte_1
pagina 16 di 17 2- dichiara assorbiti gli altri motivi di appello incidentale e di appello principale;
3-compensa tra le parti le spese processuali di primo e di secondo grado;
4-pone gli oneri di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Venezia, 10 febbraio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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