Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3608 R.G. Cont. Anno 2022,
VERTENTE TRA
- e , rapp.ti e difesi, come in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Serena Sebastianelli;
ATTORI OPPONENTI
- , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Paolo CP_1
Farina;
CONVENUTO OPPOSTO
- , in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., domiciliato per la CP_2 carica presso la sede dell'Ente rappresentato in , all Via Oderisio n. 1 (p. iva. CP_2
); contumace P.IVA_1
- in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., domiciliato per Controparte_3 la carica presso la sede dell'Istituto bancario rappresentato in Sant'Agata dei Goti (Bn), alla Via
Starza n. 24/26 (p.iva ; contumae P.IVA_2
CONVENUTI TERZI PIGNORATI
OGGETTO: opposizione ex art. 617 II comma c.p.c. – proc. N. 2860/2021 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c.
-1 di 8-
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dell' , in persona del Controparte_2
Direttore e legale rappresentante p.t. e di in persona del Direttore e legale Controparte_3
rappresentante p.t., regolarmente citati e non costituitisi in giudizio.
Con decreto ingiuntivo n. 1473/2020, notificato in data 23/12/2021, il Tribunale di Benevento ingiungeva alla di pagare, in favore di e la CP_1 Parte_1 Parte_2 somma di €. 14.715,45 ciascuno, oltre oneri di legge, oltre spese del procedimento.
I creditori, pertanto, notificavano atto di pignoramento presso terzi, in seguito al quale venivano iscritte le procedure esecutive N. 2860/2021 R.G.E., per e Parte_1 Parte_2
e N. 2861/2021 R.G.E., per il distrattario avv. Serena Sebastianelli.
Il debitore esecutato proponeva opposizione all'esecuzione chiedendo volersi CP_1 dichiarare l'improcedibilità della stessa.
All'udienza del 8/06/2022, il Giudice dichiarava l'improcedibilità di entrambe le procedure esecutive, “ritenuto che il debitore esecutato è stato ammesso, con decreto di questo Tribunale, alla procedura di concordato preventivo”.
e , pertanto, formulavano “istanza di revoca ex art. 177 Parte_1 Parte_2
c.p.c.” della suindicata ordinanza adottata dal G.E. chiedendo “ai sensi del disposto di cui all'art.
177 c.p.c. la revoca e/o modifica del provvedimento reso all'esito dell'udienza del 08/06/2022 e fissare udienza per la comparizione delle parti in ordine all'opposizione all'esecuzione proposta dalla . CP_1
Il giudice dell'esecuzione, letta l'istanza ex art. 177 c.p.c., così provvedeva: “Vista l'istanza del creditore procedente, ritenendo opportuno procedere nel contraddittorio delle parti, fissa l'udienza del
20.07.2022, in presenza ore 14,30 aula 6, riservandosi all'esito per gli ulteriori provvedimenti”.
Dal tenore, inequivoco, del suindicato provvedimento si evince come il giudice dell'esecuzione, nel fissare l'udienza al 20.07.2022 per la comparizione delle parti, non faccia alcun riferimento ad una opposizione ex art. 617 c.p.c., esito di una riqualificazione dell'istanza ex art. 177 c.p.c., né conseguentemente indichi il termine perentorio entro cui le parti debbano notificare il ricorso ed il decreto, adempimento previsto nelle opposizioni ex art. 617 II comma c.p.c.
All'udienza del 22/07/2022, però, sorprendentemente, con provvedimento irrituale (comunicato successivamente in data 14.09.2022), così provvedeva: “Il G.O.P., in funzione di Giudice
-2 di 8- dell'esecuzione sciogliendo la riserva relativa alla procedura esecutiva n. 2860/2021 del R.G.E., rileva che il creditore ha proposto opposizione avverso il provvedimento di estinzione della presente procedura esecutiva, benché formulata nelle forme della revoca dell'ordinanza ex art. 177 c.p.c.,
PQM
dispone lo stralcio della proposta opposizione e fissa alle parti il termine perentorio di giorni 30 per
l'introduzione del giudizio di opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia
e del rito, osservati i termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c., ridotti alla metà, e previa iscrizione a ruolo nel termine di cinque giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice competente alla cui cognizione risulta riservata la causa di opposizione”.
Orbene, con il suindicato provvedimento il giudice dell'esecuzione, dopo aver riqualificato l'istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. quale opposizione ex art. 617 II comma c.p.c., rimetteva le parti dinanzi al giudice della cognizione, per lo svolgimento della seconda fase delle opposizioni esecutive, senza aver svolto, però, preventivamente l'ineliminabile fase cautelare dinanzi a sé.
Successivamente, con atto di citazione, notificato il 10.10.2022, e Parte_1 Parte_2 introducevano, così, l'odierno procedimento di merito N. 3608 del 2022.
[...]
Si costituiva, pertanto, in persona del l.r.p.t., chiedendo che il giudice adito: “ogni CP_1
avversa istanza, eccezione, deduzione e allegazione rigettata e disattesa: -accertare e dichiarare per i motivi di cui al capo I l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare per i motivi di cui al capo II che
l'ordinanza de qua, non opposta nei modi e nei termini di legge, ha determinato la definitiva estinzione del giudizio esecutivo, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare che
l'Avv. Sebastianelli in proprio non ha mai introdotto il giudizio di merito relativo alla procedura
RGE 2861/21, con ogni conseguenza di legge;
- nella denegata e non creduta ipotesi dovesse essere ritenuta ammissibile, proponibile e procedibile la domanda di merito introdotta dai soli sigg.ri e rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto oltre che generica e Parte_1 Pt_2 non provata;
- vinte le spese ed il compenso di lite, con attribuzione allo scrivente difensore”.
Nel corso del giudizio, venivano celebrate alcune udienze, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la vertenza veniva assegnata a giudici diversi e, in data 15/01/2025, il giudice riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, si evidenzia che il giudice, per il principio della “ragione più liquida”, può pronunciarsi su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a
-3 di 8- dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente superflua l'analisi di tutte le altre questioni (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n.
11799/2017, Cass. Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del 26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del
20/05/2020).
Nel caso che ci occupa, infatti, la preliminare trattazione di una questione pregiudiziale di rito, è in grado di poter definire la vertenza.
In primis, occorre evidenziare la possibilità di riqualificare l'istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. proposta da e , quale opposizione ex art. 617 II comma Parte_1 Parte_2
c.p.c.
Per costante ed uniforme giurisprudenza, infatti, “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato” (Cass., ord. 11 luglio 2022 n. 21865; Conformi: Cass., III, ord. 21 maggio 2019, n. 13602; Cass., sent. 13 dicembre 2005, n. 27428; Cass., II, sent. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass., I, sent. 15 gennaio 1999,
n. 383).
Ciò detto, si osservi che l'istanza formulata e con la quale Parte_1 Parte_2 chiedevano, ai sensi del “disposto di cui all'art. 177 c.p.c., la revoca e/o modifica del provvedimento reso all'esito dell'udienza del 08/06/2022 e fissare udienza per la comparizione delle parti in ordine all'opposizione all'esecuzione proposta dalla , anche dopo la CP_1
riqualificazione quale opposizione ex art. 617 c.p.c. non potrebbe considerarsi ritualmente introdotta, stante l'assenza della celebrazione della necessaria ed ineliminabile fase cautelare dinanzi al giudice dell'esecuzione.
-4 di 8- Il G.E., infatti, all'udienza del 22/07/2022, come sopra evidenziato, con provvedimento irrituale comunicato il 14.09.2022, dopo l'asserita riqualificazione giuridica dell'istanza ex art. 177 c.p.c. ai sensi dell'art. 617 II comma c.p.c., non celebrava la fase cautelare della “opposizione ex art. 617 II comma c.p.c.”, ma così provvedeva: “dispone lo stralcio della proposta opposizione e fissa alle parti il termine perentorio di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c., ridotti alla metà, e previa iscrizione a ruolo nel termine di cinque giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice competente alla cui cognizione risulta riservata la causa di opposizione”.
In definitiva, anche a voler riqualificare l'istanza ex art. 177 c.p.c. quale opposizione ex art. 617
II comma c.p.c., la predetta opposizione sarebbe, comunque, orfana della fase cautelare e, pertanto, manifestamente improcedibile.
Si osservi che la prima fase dinanzi al G.E. delle opposizioni esecutive, deve ritenersi non meramente facoltativa, ma necessaria, sia tenuto conto del tenore letterale degli art. 615/617 e ss.
c.p.c., che sotto il profilo funzionale.
La fase dinanzi al G.E., infatti, è volta non solo a tutelare l'interesse dell'opponente alla eventuale sospensione della procedura espropriativa, ma a garantire l'interesse pubblicistico al regolare andamento del processo esecutivo e la corretta informazione di tutte le parti, degli interessati e degli organi della procedura della pendenza dell'opposizione.
La conseguenza è che la fase di merito, a cognizione piena, non preceduta dalla fase a cognizione sommaria dinanzi al G.E., deve ritenersi improcedibile, per mancanza di una sua fase indefettibile, da svolgersi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione (Cass. 11 ottobre 2018 n. 25170; cfr. anche
Tribunale di Benevento sentenza depositata nel fascicolo n. 657/2016 in data 10 aprile 2018 e
Tribunale di Napoli Nord, 3 giugno 2022, n. 2078 – G.U. Fiore).
La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2 e 618, nonché
619, c.p.c.) è, infatti, necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche di economia processuale, efficienza e regolarità del processo esecutivo e deflazione del contenzioso ordinario.
-5 di 8- La sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la rituale instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina, pertanto, l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
Il giudizio di opposizione deve, quindi, indefettibilmente articolarsi sempre in due momenti: a) una “fase cautelare” deputata all'adozione dei provvedimenti indilazionabili o alla sospensione della procedura;
b) una “fase di cognizione”, da celebrarsi secondo le norme di cui agli artt. 180 e ss. c.p.c., che si conclude con sentenza.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite appare equa, per le questioni trattate e per l'irrituale provvedimento del giudice dell'esecuzione, una integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) DICHIARA IMPROCEDIBILE l'opposizione, ex art. 617 II comma c.p.c., formulata da
; Parte_1 Parte_2
b) Spese compensate.
Benevento, lì 15 Maggio 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-6 di 8-