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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 981/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
27.11.2024 , promossa d a
OGGETTO:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Assicurazione sulla vita ET RI e dell'avv.to SAVOLDI LUISELLA elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 67 25121 BRESCIA presso il difensore
APPELLANTE
c o n t r o
, ), con il patrocinio dell'avv. UGGE' GIAN Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE elettivamente domiciliato in VIA COLLE EGHEZZONE N. 1 26900
LODI presso il difensore
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia -sezione prima civile- pubblicata in data 21/09/2023 con il n. 2340/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Nel merito:
in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2340/2023 pubblicata il 21.09.2023
(R.G. n. 13390/2021 – Repert. N. 5486/2023 del 21.09.2023) del Giudice del
Tribunale di Brescia, dott. Alfredo De Leonardis, dichiarare la fondatezza dell'azione risarcitoria proposta, dichiarare illegittimo il comportamento di e, CP_1
per l'effetto dichiararla tenuta ad indennizzare e risarcire gli attori, in via tra loro solidale, la somma capitale di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e della rivalutazione monetaria dal maturato al saldo,
stante la natura di debito di valore dell''obbligazione dedotta in causa.
In ogni caso:
esborsi e compenso professionale di lite di entrambi i gradi del giudizio rifusi.
Dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione così giudicare:
In via preliminare
A. Dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c. l'appello proposto ex adverso per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via principale pagina 2 di 12 B. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto ex adverso e tutte le domande ivi formulate per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata
C. Accogliere comunque le conclusioni formulate in primo grado dal CP_1
come precisate in atti.
[...]
In via istruttoria
D. Si contestano i documenti prodotti sub 3, 4, 5, 6, 7 da controparte in quanto inammissibili e irrilevanti.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2340/23, rigettava la domanda proposta da e di condanna del al risarcimento del Parte_1 Parte_2 CP_1
danno causato loro dalla lesione del diritto di credito che vantavano verso
[...]
dell'indennizzo di € 150.000 quali beneficiari di una polizza Parte_3
assicurativa sottoscritta dal figlio deceduto il 24.3.2020. Persona_1
Allegavano che : I) il pagamento del premio di € 193,50 avrebbe dovuto avvenire entro la scadenza del 16.11.2019 mediante addebito RID sul conto corrente intestato a
Cont
aperto presso la filiale di Sarezzo della , che presentava saldo Persona_1
pagina 3 di 12 attivo capiente come provato dalla circostanza che il 18.11.2019 era registrato un pagamento di € 350 III) che soltanto con lettera ricevuta dalla compagnia il
18.11.2020 avevano appreso che la banca non aveva eseguito l'operazione, ragione che aveva indotto al rifiuto di versare loro l'indennizzo Parte_3
motivato dall'inadempimento dell'assicurato al pagamento del premio.
Cont A carico di gli attori adducevano : I) di aver eseguito un pagamento di € 350
per un debito con scadenza successiva ( 18.11.2019) a quella del pagamento del premio, esaurendo i fondi disponibili sul conto corrente;
II) aver violato l'obbligo di diligenza professionale richiesta al banchiere ( art. 1176 comma II c.c. ) per aver ignorato le conseguenze che avrebbe avuto il mancato pagamento del premio assicurativo, condotta che era esigibile, considerando che l'istituto era stato l'intermediario sia nella sottoscrizione della polizza, che per i pagamenti, avvenuti per 10 anni mediante addebito automatico sul conto corrente dell'assicurato; III) aver omesso l'avviso al correntista che avrebbe privilegiato l'esecuzione di un pagamento con scadenza successiva, esaurendo i fondi, in violazione dell'obbligo di protezione gravante sul buon banchiere ( artt. 1374 e 1375 c.c.).
Il Tribunale così motivava il rigetto della domanda.
Le due operazioni eseguite dalla banca erano differenti.
L'addebito sul conto di € 350 si riferiva ad una “ disposizione di bonifico continuativo” con la quale il correntista ordina alla banca di trasferire una determinata somma di denaro dal proprio conto ad un altro con periodicità predefinita.
l pagamento del premio annuale della polizza vita avveniva invece mediante addebito pagina 4 di 12 automatico sul conto corrente cd. RID, con la quale il correntista conferisce alla banca un'autorizzazione continuativa ad accettare ordini di addebito provenienti da un determinato creditore.
A giudizio del primo giudice, la diversa ratio delle operazioni giustificava la prenotazione delle somme effettuata soltanto per il bonifico continuativo, che la banca aveva eseguito tre giorni prima, congelando l'importo di € 350 dal 15.11.2019.
Contr Tale operato era indice del corretto e diligente operato di che intendeva adempiere all'ordine impartitole dal cliente di pagare un determinato importo ad una precisa scadenza.
L'esecuzione di operazione RID, invece, non richiede che la banca ne garantisca il buon esito, poiché il pagamento deve avvenire al momento in cui viene richiesto dal creditore indicato dal cliente.
Il Tribunale concludeva che non aveva alcuna rilevanza la questione (sollevata dalla banca, contestata dalle controparti) dell'opponibilità al correntista della circolare interna della banca che prevede la prenotazione della provvista con tre giorni di anticipo per la sola ipotesi dell'ordine permanente di bonifico.
Non era imputabile alla banca di non aver onorato i debiti del correntista in ordine cronologico poichè il debitore può scegliere quale debito intende soddisfare ( art. 1193 c.c.); inoltre il 16.11.2019 cadeva di sabato e il primo giorno lavorativo utile era il 18.11.2019, sicchè le due operazioni venivano a coincidere.
Infine non poteva attribuirsi all'istituto bancario alcun obbligo di avviso, era invece il pagina 5 di 12 titolare del conto corrente ad essere gravato dall'onere di accertare la presenza di fondi sufficienti per adempiere all'ordine di addebito proveniente da Parte_3
, al quale non aveva provveduto sino al 10.12.2019, quando, a distanza di quasi
[...]
un mese dalla scadenza del versamento del premio, aveva ripristinato la provvista.
La sentenza veniva gravata da e Parte_1 Parte_2
Si costituiva resistendo all'impugnazione. CP_1
Con ordinanza del 10.4.2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata.
All'udienza del 27.11.2024 la causa era assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti deducono che il Tribunale ha violato il disposto degli art. 112 e 167 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. accogliendo un' eccezione di merito della convenuta nonostante si fosse costituita tardivamente nel giudizio.
Il motivo è infondato, atteso che facendo valere il contenuto della circolare interna la banca convenuta ha svolto una mera difesa, per la quale non è prevista alcuna decadenza collegata alla mancata tempestiva costituzione nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.
Con il secondo motivo lamentano la violazione del combinato disposto degli art. 1321, 1341, 1342 e 1719 c.c. per avere il Tribunale seguito una tesi interpretativa contraria al disposto degli artt. 1321, 1341 e 1342 c.c. e 1719 c.c.
Allegano che la pretesa ratio del sistema di esecuzione dei pagamenti (con il pagina 6 di 12 congelamento di somme), che dovrebbe considerarsi vincolante ed opponibile ad ogni correntista a prescindere dalla sua accettazione o anche sola conoscenza, introduce una deroga ingiustificata al principio secondo cui i rapporti contrattuali sono regolati da disposizioni di legge o negoziali che sono frutto della volontà dei contraenti
Il Tribunale, legittimando una prassi finalizzata ad esigenze di efficienza aziendale,
ha disatteso le norme regolatrici del contratto di conto corrente, ritenendo legittimo che la banca esponga il correntista al rischio di inadempimento nei confronti dei propri creditori, senza neppure essere stato posto in condizione di prevenirlo adeguando la sua condotta provvista presente sul conto.
Con il terzo motivo rilevano che il Tribunale ha violato l'art. 117 T.U.B. che prescrive la forma scritta ad substatiam per i contratti di conto corrente bancario, a pena di nullità nel caso di inosservanza, che si estende anche al patto regolante le modalità di prenotazione anticipata e congelamento di somme, legittimando una prassi interna all'azienda, non inserita in autonoma clausola contrattuale, descritta in una circolare interna mai posta a conoscenza del cliente.
Aggiungono che: I) il metodo di esecuzione dell'operazione di congelamento e prenotazione dell'importo di € 350 del 15.11.2019, peraltro, non era neppure percepibile con l'accesso al conto corrente on line, perché non segnalata;
II) la decisione su quale dei due creditori preferire, in difetto di fondi sufficienti per entrambi, spettava al correntista in quanto mandante e non alla banca mandataria, che ha anteposto un proprio inesistente diritto all'adempimento diligente ai diritti soggettivi del titolare del contratto di conto corrente.
pagina 7 di 12 Con il quarto motivo evidenziano la violazione dell'obbligo di esecuzione secondo buona fede posto dall'art. 1375 c.c., che va interpretato in senso favorevole al diritto del titolare del conto corrente di ottenere l'informazione che la banca avrebbe eseguito il bonifico periodico lasciando insoluta la rata di premio, nonostante questa avesse una scadenza anteriore.
Il secondo, terzo e quarto motivo si prestano a trattazione congiunta.
Il fatto denunciato come illecito aquiliano da e è stato Parte_1 Parte_2
ben chiarito nella ricostruzione del Tribunale: , tenuta ad eseguire due CP_1
operazioni sul conto corrente bancario intestato a la cui tempistica finiva Persona_1
per coincidere (dovevano essere compiute entrambe il 18 novembre) ha congelato con tre giorni di anticipo la provvista per quella da compiersi con bonifico continuativo (di € 350), con la conseguenza che i fondi erano divenuti insufficienti per soddisfare entrambi i creditori, quindi, senza avvertire il correntista, ha lasciato inevasa la richiesta di pagamento della rata di premio assicurativa che avrebbe dovuto compiersi con RID.
L'evento assicurato dalla polizza (morte del contraente) si è verificato a breve distanza dal mancato pagamento del premio ed ha impedito ai beneficiari della polizza di riscuotere l'indennizzo che, qualora non vi fosse stato l'inadempimento dell'assicurato all'obbligo primario da cui era gravato avrebbe vincolato la compagnia assicurativa ad adempiere al proprio obbligo di pagamento, secondo il sinallagma contrattuale.
Cont Gli attuali appellanti hanno invocato, nei confronti del banco , l'art. 2043 c.c.
pagina 8 di 12 nell'interpretazione resa dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 174/71 (cd Meroni) che ha ricondotto nell'ambito dei diritti protetti dalla responsabilità per fatto illecito anche la lesione di un diritto di credito causato con dolo o colpa, in quel caso derivante dall'
uccisione del debitore.
In seguito, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il risarcimento per il danno da lesione del credito di regresso del fideiussore, derivato dall'abusiva erogazione di credito al debitore principale (Cass. 11695/18), nonché per il danno da lesione del credito del datore di lavoro, originato dall'invalidità del lavoratore causata da un terzo
(Cass. 2844/10).
Diversamente opinando dal primo giudice, ritiene la Corte che si riscontrano tutti gli elementi costitutivi dell'illecito attribuito alla banca, sì da potersi accogliere la domanda promossa dagli appellanti.
Cont La condotta omissiva di si pone in nesso causale con il danno reclamato,
poiché, qualora il pagamento tramite RID fosse stato eseguito, la compagnia avrebbe versato l'indennizzo dovuto ai genitori dell'assicurato.
Il Tribunale ha ritenuto che non esistesse la colpa di , che aveva operato CP_1
secondo le norme regolatrici del mandato e della buona prassi bancaria.
A giudizio della Corte, la colpa dell'istituto appellato è riscontrabile sotto plurimi profili.
In primo luogo, per non aver inserito nelle condizioni di contratto le modalità con le quali sarebbe stata gestita l'operazione del bonifico continuativo, che il contraente pagina 9 di 12 avrebbe dovuto accettare mediante approvazione in forma scritta, secondo il disposto dell'art. 117 comma I TUB, forma che, se non rispettata, comporta la nullità del contratto ( o della singola clausola non sottoscritta).
Il carattere formale dei contratti bancari concreta la funzione di tutelare la clientela bancaria, a protezione di un consenso responsabilizzato e di certezza del contenuto del contratto;
la sua violazione, anche se soltanto per una singola clausola, rende invalida l'operazione eseguita dalla banca, poiché estranea alle disposizioni contrattuali regolanti il rapporto di conto corrente.
In secondo luogo, la diligenza richiesta al buon banchiere, mandatario professionale,
è quella qualificata prevista dall'art. 1176 comma secondo c.c. che pone a suo carico un obbligo di protezione degli interessi del cliente che, sebbene non si estende ad un dovere di monitorare la regolarità delle operazioni singolarmente considerate, fa sì
che ogni qualvolta una di esse appaia anomala e potenzialmente pregiudizievole deve essere rifiutata o, quanto meno, deve essere informato preventivamente il cliente
(Cass. 3.11.2023).
Tale principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità
contrattuale dell'istituto di credito verso il correntista qualora da terzi vengano compiute operazioni che, sebbene formalmente legittime poiché ordinate da coloro che avevano i poteri di operare sul conto, depauperano il patrimonio del cliente, vale ancor più qualora le operazioni pregiudizievoli siano state effettuate dalla stessa banca.
L'obbligo di avviso di era ancor più necessario poiché nessun segnale Persona_1
pagina 10 di 12 dell'avvenuto congelamento della somma di € 350 per adempiere al pagamento del bonifico continuativo era evidenziato nella schermata on line, ne poteva pretendersi che il cliente fosse a conoscenza della prassi esecutiva risultante da una circolare interna il cui contenuto non si era trasfuso nelle clausole contrattuali.
Da ultimo, la condotta della banca ha impedito al correntista di esercitare il diritto di scegliere quale dei propri creditori adempiere prevista dall'art. 1193 c.c.
Le gravi conseguenze determinate dall'inadempimento contrattuale del CP_1
verso il cliente si sono riverberate sul patrimonio dei terzi, creditori di
[...]
che hanno perso l'ingente credito vantato nei confronti Parte_3
dell'assicurazione.
Ritenuti fondati i motivi di impugnazione, in riforma dell'appellata sentenza, CP_1
va condannato al risarcimento del danno causato agli appellanti, nella somma
[...]
di € 150.000, che trattandosi di credito risarcitorio deve essere rivalutata dalla data del 18.11.2020 ( rifiuto di pagamento ) in € 176.250.
Ad essa vanno aggiunti gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data del fatto (18.11.2020), sino al saldo.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 (valori medi, scaglione di valore del decisum).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda Sezione Civile-, definitivamente pagina 11 di 12 pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2340/23 del Tribunale di
Brescia, così provvede:
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna CP_1
al pagamento in favore di e di € 176.250, oltre a Parte_1 Parte_2
interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data del 18.11.2020, sino al saldo;
al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
per il primo grado in € 14.103 ( di cui € 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 5.670 per la fase di trattazione, € 4.253 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, anticipazioni, IVA e CPA;
per il presente grado in € 9.991 (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15%
sui compensi, anticipazioni, IVA e CPA.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 981/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
27.11.2024 , promossa d a
OGGETTO:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Assicurazione sulla vita ET RI e dell'avv.to SAVOLDI LUISELLA elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 67 25121 BRESCIA presso il difensore
APPELLANTE
c o n t r o
, ), con il patrocinio dell'avv. UGGE' GIAN Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE elettivamente domiciliato in VIA COLLE EGHEZZONE N. 1 26900
LODI presso il difensore
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia -sezione prima civile- pubblicata in data 21/09/2023 con il n. 2340/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Nel merito:
in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2340/2023 pubblicata il 21.09.2023
(R.G. n. 13390/2021 – Repert. N. 5486/2023 del 21.09.2023) del Giudice del
Tribunale di Brescia, dott. Alfredo De Leonardis, dichiarare la fondatezza dell'azione risarcitoria proposta, dichiarare illegittimo il comportamento di e, CP_1
per l'effetto dichiararla tenuta ad indennizzare e risarcire gli attori, in via tra loro solidale, la somma capitale di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e della rivalutazione monetaria dal maturato al saldo,
stante la natura di debito di valore dell''obbligazione dedotta in causa.
In ogni caso:
esborsi e compenso professionale di lite di entrambi i gradi del giudizio rifusi.
Dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione così giudicare:
In via preliminare
A. Dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c. l'appello proposto ex adverso per tutti i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via principale pagina 2 di 12 B. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto ex adverso e tutte le domande ivi formulate per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata
C. Accogliere comunque le conclusioni formulate in primo grado dal CP_1
come precisate in atti.
[...]
In via istruttoria
D. Si contestano i documenti prodotti sub 3, 4, 5, 6, 7 da controparte in quanto inammissibili e irrilevanti.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2340/23, rigettava la domanda proposta da e di condanna del al risarcimento del Parte_1 Parte_2 CP_1
danno causato loro dalla lesione del diritto di credito che vantavano verso
[...]
dell'indennizzo di € 150.000 quali beneficiari di una polizza Parte_3
assicurativa sottoscritta dal figlio deceduto il 24.3.2020. Persona_1
Allegavano che : I) il pagamento del premio di € 193,50 avrebbe dovuto avvenire entro la scadenza del 16.11.2019 mediante addebito RID sul conto corrente intestato a
Cont
aperto presso la filiale di Sarezzo della , che presentava saldo Persona_1
pagina 3 di 12 attivo capiente come provato dalla circostanza che il 18.11.2019 era registrato un pagamento di € 350 III) che soltanto con lettera ricevuta dalla compagnia il
18.11.2020 avevano appreso che la banca non aveva eseguito l'operazione, ragione che aveva indotto al rifiuto di versare loro l'indennizzo Parte_3
motivato dall'inadempimento dell'assicurato al pagamento del premio.
Cont A carico di gli attori adducevano : I) di aver eseguito un pagamento di € 350
per un debito con scadenza successiva ( 18.11.2019) a quella del pagamento del premio, esaurendo i fondi disponibili sul conto corrente;
II) aver violato l'obbligo di diligenza professionale richiesta al banchiere ( art. 1176 comma II c.c. ) per aver ignorato le conseguenze che avrebbe avuto il mancato pagamento del premio assicurativo, condotta che era esigibile, considerando che l'istituto era stato l'intermediario sia nella sottoscrizione della polizza, che per i pagamenti, avvenuti per 10 anni mediante addebito automatico sul conto corrente dell'assicurato; III) aver omesso l'avviso al correntista che avrebbe privilegiato l'esecuzione di un pagamento con scadenza successiva, esaurendo i fondi, in violazione dell'obbligo di protezione gravante sul buon banchiere ( artt. 1374 e 1375 c.c.).
Il Tribunale così motivava il rigetto della domanda.
Le due operazioni eseguite dalla banca erano differenti.
L'addebito sul conto di € 350 si riferiva ad una “ disposizione di bonifico continuativo” con la quale il correntista ordina alla banca di trasferire una determinata somma di denaro dal proprio conto ad un altro con periodicità predefinita.
l pagamento del premio annuale della polizza vita avveniva invece mediante addebito pagina 4 di 12 automatico sul conto corrente cd. RID, con la quale il correntista conferisce alla banca un'autorizzazione continuativa ad accettare ordini di addebito provenienti da un determinato creditore.
A giudizio del primo giudice, la diversa ratio delle operazioni giustificava la prenotazione delle somme effettuata soltanto per il bonifico continuativo, che la banca aveva eseguito tre giorni prima, congelando l'importo di € 350 dal 15.11.2019.
Contr Tale operato era indice del corretto e diligente operato di che intendeva adempiere all'ordine impartitole dal cliente di pagare un determinato importo ad una precisa scadenza.
L'esecuzione di operazione RID, invece, non richiede che la banca ne garantisca il buon esito, poiché il pagamento deve avvenire al momento in cui viene richiesto dal creditore indicato dal cliente.
Il Tribunale concludeva che non aveva alcuna rilevanza la questione (sollevata dalla banca, contestata dalle controparti) dell'opponibilità al correntista della circolare interna della banca che prevede la prenotazione della provvista con tre giorni di anticipo per la sola ipotesi dell'ordine permanente di bonifico.
Non era imputabile alla banca di non aver onorato i debiti del correntista in ordine cronologico poichè il debitore può scegliere quale debito intende soddisfare ( art. 1193 c.c.); inoltre il 16.11.2019 cadeva di sabato e il primo giorno lavorativo utile era il 18.11.2019, sicchè le due operazioni venivano a coincidere.
Infine non poteva attribuirsi all'istituto bancario alcun obbligo di avviso, era invece il pagina 5 di 12 titolare del conto corrente ad essere gravato dall'onere di accertare la presenza di fondi sufficienti per adempiere all'ordine di addebito proveniente da Parte_3
, al quale non aveva provveduto sino al 10.12.2019, quando, a distanza di quasi
[...]
un mese dalla scadenza del versamento del premio, aveva ripristinato la provvista.
La sentenza veniva gravata da e Parte_1 Parte_2
Si costituiva resistendo all'impugnazione. CP_1
Con ordinanza del 10.4.2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata.
All'udienza del 27.11.2024 la causa era assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti deducono che il Tribunale ha violato il disposto degli art. 112 e 167 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. accogliendo un' eccezione di merito della convenuta nonostante si fosse costituita tardivamente nel giudizio.
Il motivo è infondato, atteso che facendo valere il contenuto della circolare interna la banca convenuta ha svolto una mera difesa, per la quale non è prevista alcuna decadenza collegata alla mancata tempestiva costituzione nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.
Con il secondo motivo lamentano la violazione del combinato disposto degli art. 1321, 1341, 1342 e 1719 c.c. per avere il Tribunale seguito una tesi interpretativa contraria al disposto degli artt. 1321, 1341 e 1342 c.c. e 1719 c.c.
Allegano che la pretesa ratio del sistema di esecuzione dei pagamenti (con il pagina 6 di 12 congelamento di somme), che dovrebbe considerarsi vincolante ed opponibile ad ogni correntista a prescindere dalla sua accettazione o anche sola conoscenza, introduce una deroga ingiustificata al principio secondo cui i rapporti contrattuali sono regolati da disposizioni di legge o negoziali che sono frutto della volontà dei contraenti
Il Tribunale, legittimando una prassi finalizzata ad esigenze di efficienza aziendale,
ha disatteso le norme regolatrici del contratto di conto corrente, ritenendo legittimo che la banca esponga il correntista al rischio di inadempimento nei confronti dei propri creditori, senza neppure essere stato posto in condizione di prevenirlo adeguando la sua condotta provvista presente sul conto.
Con il terzo motivo rilevano che il Tribunale ha violato l'art. 117 T.U.B. che prescrive la forma scritta ad substatiam per i contratti di conto corrente bancario, a pena di nullità nel caso di inosservanza, che si estende anche al patto regolante le modalità di prenotazione anticipata e congelamento di somme, legittimando una prassi interna all'azienda, non inserita in autonoma clausola contrattuale, descritta in una circolare interna mai posta a conoscenza del cliente.
Aggiungono che: I) il metodo di esecuzione dell'operazione di congelamento e prenotazione dell'importo di € 350 del 15.11.2019, peraltro, non era neppure percepibile con l'accesso al conto corrente on line, perché non segnalata;
II) la decisione su quale dei due creditori preferire, in difetto di fondi sufficienti per entrambi, spettava al correntista in quanto mandante e non alla banca mandataria, che ha anteposto un proprio inesistente diritto all'adempimento diligente ai diritti soggettivi del titolare del contratto di conto corrente.
pagina 7 di 12 Con il quarto motivo evidenziano la violazione dell'obbligo di esecuzione secondo buona fede posto dall'art. 1375 c.c., che va interpretato in senso favorevole al diritto del titolare del conto corrente di ottenere l'informazione che la banca avrebbe eseguito il bonifico periodico lasciando insoluta la rata di premio, nonostante questa avesse una scadenza anteriore.
Il secondo, terzo e quarto motivo si prestano a trattazione congiunta.
Il fatto denunciato come illecito aquiliano da e è stato Parte_1 Parte_2
ben chiarito nella ricostruzione del Tribunale: , tenuta ad eseguire due CP_1
operazioni sul conto corrente bancario intestato a la cui tempistica finiva Persona_1
per coincidere (dovevano essere compiute entrambe il 18 novembre) ha congelato con tre giorni di anticipo la provvista per quella da compiersi con bonifico continuativo (di € 350), con la conseguenza che i fondi erano divenuti insufficienti per soddisfare entrambi i creditori, quindi, senza avvertire il correntista, ha lasciato inevasa la richiesta di pagamento della rata di premio assicurativa che avrebbe dovuto compiersi con RID.
L'evento assicurato dalla polizza (morte del contraente) si è verificato a breve distanza dal mancato pagamento del premio ed ha impedito ai beneficiari della polizza di riscuotere l'indennizzo che, qualora non vi fosse stato l'inadempimento dell'assicurato all'obbligo primario da cui era gravato avrebbe vincolato la compagnia assicurativa ad adempiere al proprio obbligo di pagamento, secondo il sinallagma contrattuale.
Cont Gli attuali appellanti hanno invocato, nei confronti del banco , l'art. 2043 c.c.
pagina 8 di 12 nell'interpretazione resa dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 174/71 (cd Meroni) che ha ricondotto nell'ambito dei diritti protetti dalla responsabilità per fatto illecito anche la lesione di un diritto di credito causato con dolo o colpa, in quel caso derivante dall'
uccisione del debitore.
In seguito, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il risarcimento per il danno da lesione del credito di regresso del fideiussore, derivato dall'abusiva erogazione di credito al debitore principale (Cass. 11695/18), nonché per il danno da lesione del credito del datore di lavoro, originato dall'invalidità del lavoratore causata da un terzo
(Cass. 2844/10).
Diversamente opinando dal primo giudice, ritiene la Corte che si riscontrano tutti gli elementi costitutivi dell'illecito attribuito alla banca, sì da potersi accogliere la domanda promossa dagli appellanti.
Cont La condotta omissiva di si pone in nesso causale con il danno reclamato,
poiché, qualora il pagamento tramite RID fosse stato eseguito, la compagnia avrebbe versato l'indennizzo dovuto ai genitori dell'assicurato.
Il Tribunale ha ritenuto che non esistesse la colpa di , che aveva operato CP_1
secondo le norme regolatrici del mandato e della buona prassi bancaria.
A giudizio della Corte, la colpa dell'istituto appellato è riscontrabile sotto plurimi profili.
In primo luogo, per non aver inserito nelle condizioni di contratto le modalità con le quali sarebbe stata gestita l'operazione del bonifico continuativo, che il contraente pagina 9 di 12 avrebbe dovuto accettare mediante approvazione in forma scritta, secondo il disposto dell'art. 117 comma I TUB, forma che, se non rispettata, comporta la nullità del contratto ( o della singola clausola non sottoscritta).
Il carattere formale dei contratti bancari concreta la funzione di tutelare la clientela bancaria, a protezione di un consenso responsabilizzato e di certezza del contenuto del contratto;
la sua violazione, anche se soltanto per una singola clausola, rende invalida l'operazione eseguita dalla banca, poiché estranea alle disposizioni contrattuali regolanti il rapporto di conto corrente.
In secondo luogo, la diligenza richiesta al buon banchiere, mandatario professionale,
è quella qualificata prevista dall'art. 1176 comma secondo c.c. che pone a suo carico un obbligo di protezione degli interessi del cliente che, sebbene non si estende ad un dovere di monitorare la regolarità delle operazioni singolarmente considerate, fa sì
che ogni qualvolta una di esse appaia anomala e potenzialmente pregiudizievole deve essere rifiutata o, quanto meno, deve essere informato preventivamente il cliente
(Cass. 3.11.2023).
Tale principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità
contrattuale dell'istituto di credito verso il correntista qualora da terzi vengano compiute operazioni che, sebbene formalmente legittime poiché ordinate da coloro che avevano i poteri di operare sul conto, depauperano il patrimonio del cliente, vale ancor più qualora le operazioni pregiudizievoli siano state effettuate dalla stessa banca.
L'obbligo di avviso di era ancor più necessario poiché nessun segnale Persona_1
pagina 10 di 12 dell'avvenuto congelamento della somma di € 350 per adempiere al pagamento del bonifico continuativo era evidenziato nella schermata on line, ne poteva pretendersi che il cliente fosse a conoscenza della prassi esecutiva risultante da una circolare interna il cui contenuto non si era trasfuso nelle clausole contrattuali.
Da ultimo, la condotta della banca ha impedito al correntista di esercitare il diritto di scegliere quale dei propri creditori adempiere prevista dall'art. 1193 c.c.
Le gravi conseguenze determinate dall'inadempimento contrattuale del CP_1
verso il cliente si sono riverberate sul patrimonio dei terzi, creditori di
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che hanno perso l'ingente credito vantato nei confronti Parte_3
dell'assicurazione.
Ritenuti fondati i motivi di impugnazione, in riforma dell'appellata sentenza, CP_1
va condannato al risarcimento del danno causato agli appellanti, nella somma
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di € 150.000, che trattandosi di credito risarcitorio deve essere rivalutata dalla data del 18.11.2020 ( rifiuto di pagamento ) in € 176.250.
Ad essa vanno aggiunti gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data del fatto (18.11.2020), sino al saldo.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 (valori medi, scaglione di valore del decisum).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda Sezione Civile-, definitivamente pagina 11 di 12 pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2340/23 del Tribunale di
Brescia, così provvede:
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna CP_1
al pagamento in favore di e di € 176.250, oltre a Parte_1 Parte_2
interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data del 18.11.2020, sino al saldo;
al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate:
per il primo grado in € 14.103 ( di cui € 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 5.670 per la fase di trattazione, € 4.253 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, anticipazioni, IVA e CPA;
per il presente grado in € 9.991 (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15%
sui compensi, anticipazioni, IVA e CPA.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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