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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/04/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1555/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUZIO ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCURI CP_1 C.F._1
GILBERTO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico del per il CP_1 Pt_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 20.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per l'attività di “Responsabile della funzione tecnica ed amministrativa per il funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di relativa al periodo Pt_1 gennaio – ottobre 2021. A sostegno della domanda monitoria la ha allegato gli atti relativi alla CP_1 procedura selettiva pubblica per il conferimento di detto incarico, il contratto di prestazione professionale stipulato con il Comune in data 31.10.2019 per la durata di 24 mesi a decorrere dal
1°.11.2019, le fatture nn. 2Pa del 15/03/2021 - 4 Pa del 21/09/2021 e 7Pa del 08/11/2021 emesse in conformità alla previsione di cui all'art. 7 del contratto e l'estratto autentico notarile del registro IVA.
Il ha proposto la presente opposizione deducendo di aver saldato “nelle more” le Parte_1 fatture nn. 2Pa del 15/03/2021 e 4 Pa del 21/09/2021 e di aver invece formalmente “rifiutato” l'ultima fattura n. 7Pa del 08/11/2021 di euro 4000,00 in quanto “riferita ad attività in corso di verifica”; ha dunque contestato la pretesa creditoria limitatamente all'importo di cui a tale ultima fattura, per la mancanza di una “fattura valida ed efficace”.
La ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
pagina 1 di 2 Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che il non ha in alcun modo contestato Pt_1 l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione della prestazione professionale oggetto dell'incarico conferito in data 31.10.2019.
Inoltre, il ha regolarmente saldato tutte le fatture emesse dalla in conformità alla Pt_1 CP_1 previsione di cui all'art. 7 del contratto di prestazione professionale (corrispettivo di euro 4000,00 ogni bimestre), ad eccezione dell'ultima fattura 7 Pa del 08/11/2021 di euro 4000,00. Invero, anche in relazione a tale ultima fattura, il Dirigente del Servizio Finanziario del ha disposto la Pt_1 liquidazione della somma ivi riportata in favore della ma la determinazione dirigenziale non è CP_1 stata eseguita (cfr. dispositivo di liquidazione in atti).
La motivazione del tutto generica del rifiuto di detta ultima fattura – “attività in corso di verifica” – non rientra tra i motivi idonei ad invalidare detto documento sotto il profilo contabile, ma soprattutto non è di per sé idonea ad inficiare il fondamento della pretesa creditoria vantata dalla in forza del CP_1 titolo contrattuale allegato, pretesa non specificamente contestata ed in gran parte già soddisfatta dal
Pt_1
Il pagamento parziale del credito, avvenuto in data 3.3.2022 dopo la notifica del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo (cfr. mandato di pagamento allegato), determina la revoca del decreto ingiuntivo, ferma restando la regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza alla luce dell'infondatezza dell'unico motivo di opposizione dedotto. Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22, esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
preso atto del pagamento parziale del credito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al pagamento in favore della controparte dell'importo residuo di euro 4000,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio;
condanna il a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 3300,00 per Pt_1 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 23.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1555/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUZIO ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCURI CP_1 C.F._1
GILBERTO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico del per il CP_1 Pt_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 20.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per l'attività di “Responsabile della funzione tecnica ed amministrativa per il funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di relativa al periodo Pt_1 gennaio – ottobre 2021. A sostegno della domanda monitoria la ha allegato gli atti relativi alla CP_1 procedura selettiva pubblica per il conferimento di detto incarico, il contratto di prestazione professionale stipulato con il Comune in data 31.10.2019 per la durata di 24 mesi a decorrere dal
1°.11.2019, le fatture nn. 2Pa del 15/03/2021 - 4 Pa del 21/09/2021 e 7Pa del 08/11/2021 emesse in conformità alla previsione di cui all'art. 7 del contratto e l'estratto autentico notarile del registro IVA.
Il ha proposto la presente opposizione deducendo di aver saldato “nelle more” le Parte_1 fatture nn. 2Pa del 15/03/2021 e 4 Pa del 21/09/2021 e di aver invece formalmente “rifiutato” l'ultima fattura n. 7Pa del 08/11/2021 di euro 4000,00 in quanto “riferita ad attività in corso di verifica”; ha dunque contestato la pretesa creditoria limitatamente all'importo di cui a tale ultima fattura, per la mancanza di una “fattura valida ed efficace”.
La ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
pagina 1 di 2 Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che il non ha in alcun modo contestato Pt_1 l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione della prestazione professionale oggetto dell'incarico conferito in data 31.10.2019.
Inoltre, il ha regolarmente saldato tutte le fatture emesse dalla in conformità alla Pt_1 CP_1 previsione di cui all'art. 7 del contratto di prestazione professionale (corrispettivo di euro 4000,00 ogni bimestre), ad eccezione dell'ultima fattura 7 Pa del 08/11/2021 di euro 4000,00. Invero, anche in relazione a tale ultima fattura, il Dirigente del Servizio Finanziario del ha disposto la Pt_1 liquidazione della somma ivi riportata in favore della ma la determinazione dirigenziale non è CP_1 stata eseguita (cfr. dispositivo di liquidazione in atti).
La motivazione del tutto generica del rifiuto di detta ultima fattura – “attività in corso di verifica” – non rientra tra i motivi idonei ad invalidare detto documento sotto il profilo contabile, ma soprattutto non è di per sé idonea ad inficiare il fondamento della pretesa creditoria vantata dalla in forza del CP_1 titolo contrattuale allegato, pretesa non specificamente contestata ed in gran parte già soddisfatta dal
Pt_1
Il pagamento parziale del credito, avvenuto in data 3.3.2022 dopo la notifica del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo (cfr. mandato di pagamento allegato), determina la revoca del decreto ingiuntivo, ferma restando la regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza alla luce dell'infondatezza dell'unico motivo di opposizione dedotto. Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22, esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
preso atto del pagamento parziale del credito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al pagamento in favore della controparte dell'importo residuo di euro 4000,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio;
condanna il a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 3300,00 per Pt_1 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 23.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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