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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 1310 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/03/2023 ed iscritto al n 1310 - 2023 RG , vertente tra
- , C.F. Parte_1
; elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla C.F._1
Via Abate S. Elia Trav. II n° 11, presso lo studio dell'avv. Agatina Siviglia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- Controparte_1 con sede legale in Roma, Via IV
[...]
Novembre n. 144 e sede territoriale in e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott.
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso CP_2
Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF
[...]
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 generale alle liti in Notar da Catanzaro dell'8 febbraio Persona_1
2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Con ricorso del 28.03.2023 il ricorrente chiede riconoscimento di malattia professionale ed espone in sintesi che:
- ha esplicato ed esplica attività di bracciante agricolo sin dall'anno 1975, a tempo indeterminato, presso l'azienda Calabria Verde;
- nell'esercizio della sua attività si occupa di lavori pertinenti all'agricoltura, tra cui potatura, noleggio di macchinari con operatori, gestione di impianti di irrigazione, utilizzando principalmente strumenti con vibrazioni meccaniche con impiego sistematico dei polsi, delle mani, delle braccia e delle spalle, subendo le stesse vibrazioni del veicolo che si diramavano al sistema mano braccio;
- in data 20.02.2021 presentava denuncia di malattia professionale all' ; il ricorrente “nel denunciare la malattia di cui soffre, ha ritenuto CP_1 che la stessa (osteoartropatia polso, gomito, spalla) è stata determinata dalla sua attività di agricoltore che lo ha esposto in modo permanente all'uso degli arti superiori per oltre un quarantennio.”. Effettuata l'istruttoria amministrativa e medico -legale, l con CP_1 provvedimento del 07.07.2021 comunicava che la malattia professionale non veniva riconosciuta, con la motivazione che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale. La pratica pertanto viene archiviata. Contro il provvedimento può essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”. Contro di esso, in data 28/07/2021, veniva presentata opposizione amministrativa ed in data 29/10/2021, l' respingeva la domanda con la CP_1 motivazione che: “valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo , sotto il profilo sanitario, si ritiene che non CP_1 siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso. Pertanto la sua domanda non può essere accolta”. Nelle conclusioni del ricorso pertanto chiede: 1) accertare e dichiarare che la malattia professionale denunciata il 22.02.2021 dal signor ha avuto origine Parte_1 dall'attività lavorativa espletata dallo stesso e che è scaturito un indennizzo in rendita nella misura complessiva del 18% o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso del giudizio ovvero, comunque un indennizzo in capitale nella misura non inferiore al 6% ( tra il 15% e il 6%) ed in estremo subordine il riconoscimento del danno biologico nella misura comprensiva dall'1% al 5%. 2) condannare, conseguentemente, l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, in favore del signor del Pt_1 corrispondente indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari al 18%
o a quella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e, comunque, non inferiore al minimo indennizzabile ( 6 % ), ed in estremo
2 subordine il riconoscimento del danno biologico nella misura comprensiva dall'1% al 5%, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo e con ogni conseguenza di legge;
3) condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc.
§ 2. Si è costituito l' che eccepisce l'infondatezza della domanda CP_1 avversaria per l'assenza di malattia professionale, la mancata esposizione al rischio morbigeno, l'errore nella valutazione del danno e nella quantificazione dello stesso, chiedendo il rigetto del ricorso.
§ 3. La causa è stata istruita con assunzione della chiesta prova testimoniale. All'esito dell'attività istruttoria è stata disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, formulando al consulente tecnico d'Ufficio il seguente quesito: “accerti se le patologie denunciate dal ricorrente all' e per cui è causa possano costituire o possano essere ritenute con CP_1 certezza, secondo criteri medico-legali d'indagine sul nesso etiologico della patologia, conseguenza dell'attività lavorativa espletata e, in caso positivo, dica quali siano i postumi permanenti da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del D. Lgs. 38/2000”. CP_1
E' stato designato il CTU dott. , che ha Persona_2 regolarmente espletato l'incarico peritale.
§ 4. Nel merito il ricorso è risultato infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Le risultanze della ctu, siccome tratte all'esito di diligente indagine, vengono condivise e fatte proprie dal giudicante e devono intendersi qui interamente riportate e trascritte. In estrema sintesi è emerso che: “il sig. , classe Parte_1
1961, Idraulico Forestale Specializzato, è affetto da:
- Osteoartropatia spalla dx e sx e gomito dx e sx. Tale malattia, tra l'altro, a genesi multifattoriale, per i motivi suesposti, non è da considerare malattia professionale, in quanto non si evidenzia nell'anamnesi lavorativa l'esposizione ad un rischio specifico professionale di natura, durata ed intensità tale da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori eziologici comuni. Pertanto, rispondendo ai quesiti formulati dal Sig. Giudice, possiamo affermare che:
“le patologie denunciate dal ricorrente all' e per cui è causa non CP_1 possono essere ritenute con certezza, ma neanche con “probabilità qualificata”, secondo criteri medico-legali d'indagine sul nesso etiologico della patologia, conseguenza dell'attività lavorativa espletata”. La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure, per questo si
3 ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Occorre precisare che dalla denuncia di malattia professionale del 20.02.2021 risulta che è stato denunciato solo: “osteoartropatie (polso, gomito, spalla)”. Su tale patologia/e denunciata, per il principio della domanda, è stata espletata l'attività amministrativa dell' e resta CP_1 limitato l'oggetto del presente giudizio, sicchè correttamente il consulente tecnico d'Ufficio si è limitato a valutare quelle oggetto di denuncia, ciò anche in conformità al quesito formulato che necessariamente deve essere circoscritto alle “patologie denunciate dal ricorrente all' ”. CP_1
Il CTU ha pure esaurientemente risposto alle osservazioni di parte ricorrente. Pertanto il ricorso va rigettato.
§ 5. In considerazione dell'esonero dalle spese di cui beneficia il ricorrente per il caso di soccombenza, le spese legali vengono compensate ed il costo della ctu viene posto per intero e definitivamente a carico dell' e viene CP_1 liquidato come da separato decreto
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese legali;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate come da separato decreto in favore del c.t.u. dott. Persona_2
.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 7/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 1310 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/03/2023 ed iscritto al n 1310 - 2023 RG , vertente tra
- , C.F. Parte_1
; elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla C.F._1
Via Abate S. Elia Trav. II n° 11, presso lo studio dell'avv. Agatina Siviglia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- Controparte_1 con sede legale in Roma, Via IV
[...]
Novembre n. 144 e sede territoriale in e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott.
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso CP_2
Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF
[...]
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 generale alle liti in Notar da Catanzaro dell'8 febbraio Persona_1
2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Con ricorso del 28.03.2023 il ricorrente chiede riconoscimento di malattia professionale ed espone in sintesi che:
- ha esplicato ed esplica attività di bracciante agricolo sin dall'anno 1975, a tempo indeterminato, presso l'azienda Calabria Verde;
- nell'esercizio della sua attività si occupa di lavori pertinenti all'agricoltura, tra cui potatura, noleggio di macchinari con operatori, gestione di impianti di irrigazione, utilizzando principalmente strumenti con vibrazioni meccaniche con impiego sistematico dei polsi, delle mani, delle braccia e delle spalle, subendo le stesse vibrazioni del veicolo che si diramavano al sistema mano braccio;
- in data 20.02.2021 presentava denuncia di malattia professionale all' ; il ricorrente “nel denunciare la malattia di cui soffre, ha ritenuto CP_1 che la stessa (osteoartropatia polso, gomito, spalla) è stata determinata dalla sua attività di agricoltore che lo ha esposto in modo permanente all'uso degli arti superiori per oltre un quarantennio.”. Effettuata l'istruttoria amministrativa e medico -legale, l con CP_1 provvedimento del 07.07.2021 comunicava che la malattia professionale non veniva riconosciuta, con la motivazione che “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale. La pratica pertanto viene archiviata. Contro il provvedimento può essere avanzata opposizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”. Contro di esso, in data 28/07/2021, veniva presentata opposizione amministrativa ed in data 29/10/2021, l' respingeva la domanda con la CP_1 motivazione che: “valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo , sotto il profilo sanitario, si ritiene che non CP_1 siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso. Pertanto la sua domanda non può essere accolta”. Nelle conclusioni del ricorso pertanto chiede: 1) accertare e dichiarare che la malattia professionale denunciata il 22.02.2021 dal signor ha avuto origine Parte_1 dall'attività lavorativa espletata dallo stesso e che è scaturito un indennizzo in rendita nella misura complessiva del 18% o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso del giudizio ovvero, comunque un indennizzo in capitale nella misura non inferiore al 6% ( tra il 15% e il 6%) ed in estremo subordine il riconoscimento del danno biologico nella misura comprensiva dall'1% al 5%. 2) condannare, conseguentemente, l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, in favore del signor del Pt_1 corrispondente indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari al 18%
o a quella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e, comunque, non inferiore al minimo indennizzabile ( 6 % ), ed in estremo
2 subordine il riconoscimento del danno biologico nella misura comprensiva dall'1% al 5%, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo e con ogni conseguenza di legge;
3) condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc.
§ 2. Si è costituito l' che eccepisce l'infondatezza della domanda CP_1 avversaria per l'assenza di malattia professionale, la mancata esposizione al rischio morbigeno, l'errore nella valutazione del danno e nella quantificazione dello stesso, chiedendo il rigetto del ricorso.
§ 3. La causa è stata istruita con assunzione della chiesta prova testimoniale. All'esito dell'attività istruttoria è stata disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, formulando al consulente tecnico d'Ufficio il seguente quesito: “accerti se le patologie denunciate dal ricorrente all' e per cui è causa possano costituire o possano essere ritenute con CP_1 certezza, secondo criteri medico-legali d'indagine sul nesso etiologico della patologia, conseguenza dell'attività lavorativa espletata e, in caso positivo, dica quali siano i postumi permanenti da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del D. Lgs. 38/2000”. CP_1
E' stato designato il CTU dott. , che ha Persona_2 regolarmente espletato l'incarico peritale.
§ 4. Nel merito il ricorso è risultato infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Le risultanze della ctu, siccome tratte all'esito di diligente indagine, vengono condivise e fatte proprie dal giudicante e devono intendersi qui interamente riportate e trascritte. In estrema sintesi è emerso che: “il sig. , classe Parte_1
1961, Idraulico Forestale Specializzato, è affetto da:
- Osteoartropatia spalla dx e sx e gomito dx e sx. Tale malattia, tra l'altro, a genesi multifattoriale, per i motivi suesposti, non è da considerare malattia professionale, in quanto non si evidenzia nell'anamnesi lavorativa l'esposizione ad un rischio specifico professionale di natura, durata ed intensità tale da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori eziologici comuni. Pertanto, rispondendo ai quesiti formulati dal Sig. Giudice, possiamo affermare che:
“le patologie denunciate dal ricorrente all' e per cui è causa non CP_1 possono essere ritenute con certezza, ma neanche con “probabilità qualificata”, secondo criteri medico-legali d'indagine sul nesso etiologico della patologia, conseguenza dell'attività lavorativa espletata”. La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure, per questo si
3 ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Occorre precisare che dalla denuncia di malattia professionale del 20.02.2021 risulta che è stato denunciato solo: “osteoartropatie (polso, gomito, spalla)”. Su tale patologia/e denunciata, per il principio della domanda, è stata espletata l'attività amministrativa dell' e resta CP_1 limitato l'oggetto del presente giudizio, sicchè correttamente il consulente tecnico d'Ufficio si è limitato a valutare quelle oggetto di denuncia, ciò anche in conformità al quesito formulato che necessariamente deve essere circoscritto alle “patologie denunciate dal ricorrente all' ”. CP_1
Il CTU ha pure esaurientemente risposto alle osservazioni di parte ricorrente. Pertanto il ricorso va rigettato.
§ 5. In considerazione dell'esonero dalle spese di cui beneficia il ricorrente per il caso di soccombenza, le spese legali vengono compensate ed il costo della ctu viene posto per intero e definitivamente a carico dell' e viene CP_1 liquidato come da separato decreto
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese legali;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate come da separato decreto in favore del c.t.u. dott. Persona_2
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 7/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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