CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 429/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Federico Botta – ConIGliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – ConIGliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 429/2025 del Ruolo Generale
Volontaria Giurisdizione, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, a seguito di trattazione scritta, e promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Foddis C.F._1
( ), presso il cui studio in Monserrato (CA), via 31 Marzo 1943 C.F._2
n. 26 ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
in contradditorio con - Avv. ALESSANDRO CATALANO (Milano 03/10/1969
), - (Milano 24/09/1969 C.F._4 CP_2 CP_3
, (Paderno Dugnano 06/08/1965 C.F._5 Parte_2
), (Milano 14/03/1977 C.F._6 Parte_3
), (Cormano 07/09/1964 C.F._7 Parte_4
, (Pognano 13/10/1937 1 C.F._8 Parte_5
), (Cormano 13/08/1944 C.F._9 Parte_6
, ( 19/07/1950 C.F._10 Parte_7 Pt_8
), (Milano 08/02/1979 C.F._11 Parte_9
), (Milano 10/09/1973 C.F._12 CP_4
), (Paderno Dugnano 21/08/1962 C.F._13 Parte_10
, (Cormano 18/07/1948 C.F._14 Parte_11 ), (Paderno Dugnano 03/02/1957 C.F._15 CP_5
, parenti della beneficiaria C.F._16
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente: 1) Nominare, quale Amministratore di Sostegno della IG.ra
[...]
, la figlia , determinandone i poteri in modo da Parte_1 Parte_4 garantire il minore sacrificio possibile all'autodeterminazione della beneficiaria. 2) Con vittoria di competenze per tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, oltre agli accessori di legge.
Procuratore Generale:
Rigettare il reclamo e confermare l'Amministratore di Sostegno gia' nominato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 30/06/2023, il Giudice Tutelare del Tribunale di Milano, a seguito di ricorso presentato dalla IG.ra , apriva l'amministrazione di sostegno Controparte_1 in favore della madre, IG.ra , nominando quale amministratore l'avv. Parte_1
LE CA. Il Giudice Tutelare motivava la scelta di un professionista terzo evidenziando l'“evidente conflitto tra le figlie della beneficiaria”, ritenendo opportuno, in aderenza a un consolidato orientamento del Tribunale, nominare un soggetto estraneo al nucleo familiare per garantire una gestione imparziale degli interessi della beneficiaria.
La IG.ra proponeva reclamo avverso tale decreto, chiedendo la Parte_1 nomina della figlia convivente, , in conformità alla propria Parte_4 volontà espressa. Con decreto del 18/12/2023, questa Corte d'Appello rigettava il reclamo, confermando la nomina dell'avv. CA sulla base della palese conflittualità tra le sorelle, ritenuta potenzialmente pregiudizievole per una proficua collaborazione con l'amministratore di sostegno.
Avverso il decreto della Corte d'Appello, la IG.ra proponeva ricorso per Pt_1
Cassazione. La Suprema Corte, con ordinanza del 05/02/2025, accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa a questa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte di Cassazione statuiva che, in tema di amministrazione di sostegno, la volontà del beneficiario in ordine alla persona da nominare amministratore può essere disattesa solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze e con una motivazione rafforzata, non essendo sufficiente la mera esistenza di un conflitto familiare se non si indaga sulla sua natura e non si spiega in che modo esso possa arrecare un concreto pregiudizio al beneficiario.
Con ricorso depositato in data 22/04/2025, la IG.ra ha riassunto il Parte_1 giudizio, insistendo per la nomina della figlia quale Parte_4 amministratrice di sostegno. La difesa della reclamante ha evidenziato come la volontà della beneficiaria sia stata disattesa senza un'adeguata valutazione delle risultanze istruttorie (dichiarazioni della beneficiaria, CTU, dichiarazioni dei parenti), che deporrebbero univocamente a favore della figlia , unica caregiver. La difesa Parte_4 ha, inoltre, sottolineato come il conflitto con la sorella sia di fatto cessato, CP_1 avendo quest'ultima abbandonato l'abitazione familiare e interrotto ogni contatto e come la nomina di un amministratore esterno abbia causato un grave peggioramento dello stato emotivo della IG.ra Pt_1
Si è costituito l'Amministratore di Sostegno, avv. LE CA, depositando note scritte con cui, pur rimettendosi alla valutazione della Corte, ha illustrato le ragioni che, a suo avviso, rendono opportuna la conferma di un amministratore terzo. In particolare, ha richiamato le conclusioni della CTU espletata in primo grado, la quale, pur riconoscendo il legame affettivo tra la beneficiaria e la figlia , ha accertato Parte_4 un "grave decadimento cognitivo" e un "elevato grado di influenzabilità" della IG.ra
L'avv. CA ha sostenuto che, in tale contesto di fragilità, la nomina della Pt_1 figlia convivente, in un quadro di alta e non sopita conflittualità familiare, potrebbe "potenzialmente determinare un rischio di strumentalizzazione delle decisioni da adottare in ambito patrimoniale" e distorcere la funzione stessa della misura di protezione.
All'udienza del 25/09/2025, tenutasi a trattazione scritta, la parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo, anche alla luce del nuovo esame imposto dalla Suprema Corte, è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte, in sede di rinvio, è chiamata a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la scelta dell'amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario (art. 408 c.c.), valorizzando in via prioritaria la sua deIGnazione, la quale può essere disattesa solo in presenza di "gravi motivi" e con una motivazione "rafforzata" che dia conto del concreto pregiudizio che da tale nomina deriverebbe agli interessi del soggetto debole. La mera esistenza di un conflitto endofamiliare non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per discostarsi dalla volontà dell'amministrando.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano proprio quei "gravi motivi" che giustificano la deroga alla deIGnazione operata dalla IG.ra e che Pt_1 tali motivi non risiedano nella mera esistenza del conflitto, ma soprattutto nelle ricadute dello stesso sulla specifica e accertata condizione di vulnerabilità della beneficiaria.
Come correttamente evidenziato dall'Amministratore di Sostegno nelle proprie note, la CTU a firma della Dott.ssa ha fatto emergere un quadro clinico di Persona_1 particolare gravità. La consulente ha diagnosticato un "grave decadimento cognitivo" a carico della IG.ra con una "performance cognitiva estremamente Pt_1 insufficiente", una "importante labilità emotiva" e, soprattutto, un "elevato grado di influenzabilità".
È proprio quest'ultimo dato, l'eccezionale suggestionabilità della beneficiaria, a costituire l'elemento dirimente che, coniugato con la profonda e mai sanata conflittualità tra le figlie, rende la nomina della IG.ra Parte_4 potenzialmente pregiudizievole per la madre. La volontà espressa dalla IG.ra Pt_1 pur dovendo essere tenuta in massima considerazione, non può essere valutata in astratto, ma deve essere calata nel contesto di una personalità descritta come fragile e facilmente condizionabile. Il fatto che la figlia sia divenuta, come rileva la Parte_4 stessa CTU, l'unico "riferimento affettivo e riconosciuto nella quotidianità" è, in tale quadro, tanto un punto di forza sul piano assistenziale, quanto un potenziale fattore di rischio sul piano della gestione degli interessi, potendo tradursi in una dipendenza che annulla ogni capacità di discernimento critico.
La tesi della reclamante, secondo cui il conflitto sarebbe cessato con l'allontanamento della figlia non coglie nel segno. Il conflitto non è venuto meno;
si è CP_1 semplicemente trasformato, con l'uscita di scena di una delle contendenti e con la nomina di un soggetto terzo, in qualità di amministratore di sostegno della IG.ra
[...]
. Tuttavia, la sua origine – radicata in dissapori sulla gestione della madre Parte_1
e del suo patrimonio, tanto da spingere una figlia a ricorrere all'autorità giudiziaria – permane latente e potrebbe riemergere in qualsiasi momento, specie in relazione a future decisioni di natura patrimoniale. Affidare l'amministrazione a una delle parti in causa IGnificherebbe, in un contesto di tale vulnerabilità, istituzionalizzare il conflitto, anziché neutralizzarlo. Si correrebbe il concreto rischio, paventato dall'avv. CA, di "compromettere ogni occasione di collaborazione nell'interesse della Signora
e di "distorcere la funzione propria della misura di protezione". Pt_1
La funzione dell'amministrazione di sostegno, infatti, è quella di approntare una rete protettiva attorno al soggetto debole. In presenza di una crisi familiare così acuta, la nomina di un familiare coinvolto nel dissidio non rafforza tale rete, ma, al contrario, la indebolisce, esponendola al rischio di strumentalizzazioni e rendendo l'amministratore stesso un potenziale bersaglio di future azioni legali, con inevitabili ripercussioni negative sulla serenità della beneficiaria.
Va, inoltre, valutato - stante l'evidente allineamento della figlia alla madre Parte_4
e la tendenza della stessa a fare ciò che vuole, interferendo nei rapporti tra la genitrice e la sorella situazione che ha in passato portato le sorelle a litigare anche CP_1 davanti alla madre, con conseguente intervento delle FF.OO. e determinazione di un clima familiare incompatibile con le condizioni psicofisiche della IG.ra - il Pt_1 rischio di strumentalizzazione delle scelte patrimoniali a favore della stessa , Parte_4 con conseguente vanificazione della misura di tutela e di corretta gestione del patrimonio dell'amministrata.
La scelta di un professionista terzo e imparziale, come già ritenuto dal Giudice Tutelare, appare dunque la soluzione più idonea a tutelare l'interesse preminente della IG.ra Tale figura può agire come un cuscinetto, un mediatore imparziale e un Pt_1 garante degli interessi esclusivi della beneficiaria, libero da condizionamenti emotivi e familiari. Ciò non sminuisce, né intende sminuire, il fondamentale ruolo di caregiver svolto con dedizione dalla figlia , la cui assistenza quotidiana è e rimane un Parte_4 pilastro insostituibile del benessere della madre. La nomina di un AdS esterno consente di mantenere questa preziosa dimensione affettiva e assistenziale, affiancandole una gestione legale e patrimoniale neutra e professionalmente qualificata, sotto la costante vigilanza del Giudice Tutelare.
Quanto al disagio emotivo manifestato dalla IG.ra pur comprendendone la Pt_1 portata, esso deve essere ponderato con i rischi, ben più gravi e permanenti, che una diversa scelta comporterebbe. Tale sofferenza appare essere, più che una reazione alla Contr figura dell' in sé, un sintomo della patologia di fondo e della tensione familiare che la circonda. Il compito del giudice è quello di adottare la misura che, in un'ottica prognostica, assicuri la migliore e più solida protezione nel lungo periodo, anche se essa comporta una difficoltà iniziale di adattamento.
In conclusione, la motivazione rafforzata richiesta dalla Suprema Corte si fonda sulla specifica e documentata condizione di elevata influenzabilità della beneficiaria, che, unita a un conflitto familiare profondo e non risolto, crea un concreto e grave rischio di pregiudizio per i suoi interessi personali e patrimoniali qualora l'amministrazione fosse affidata a una delle parti in causa. La nomina di un amministratore di sostegno terzo e imparziale si conferma, pertanto, come la scelta che meglio realizza, nel caso di specie, l'esclusivo interesse della IG.ra . Parte_1
Le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, considerata la natura del procedimento e la qualità delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio, Parte_1
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Milano del 30/06/2023, che ha nominato l'avv. LE CA quale Amministratore di Sostegno della IG.ra Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 25 settembre 2025. Il ConIGliere estensore Dott. Marc Anthony Gambardella
Il Presidente Dott. Valentina Paletto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Federico Botta – ConIGliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – ConIGliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 429/2025 del Ruolo Generale
Volontaria Giurisdizione, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, a seguito di trattazione scritta, e promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Foddis C.F._1
( ), presso il cui studio in Monserrato (CA), via 31 Marzo 1943 C.F._2
n. 26 ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
in contradditorio con - Avv. ALESSANDRO CATALANO (Milano 03/10/1969
), - (Milano 24/09/1969 C.F._4 CP_2 CP_3
, (Paderno Dugnano 06/08/1965 C.F._5 Parte_2
), (Milano 14/03/1977 C.F._6 Parte_3
), (Cormano 07/09/1964 C.F._7 Parte_4
, (Pognano 13/10/1937 1 C.F._8 Parte_5
), (Cormano 13/08/1944 C.F._9 Parte_6
, ( 19/07/1950 C.F._10 Parte_7 Pt_8
), (Milano 08/02/1979 C.F._11 Parte_9
), (Milano 10/09/1973 C.F._12 CP_4
), (Paderno Dugnano 21/08/1962 C.F._13 Parte_10
, (Cormano 18/07/1948 C.F._14 Parte_11 ), (Paderno Dugnano 03/02/1957 C.F._15 CP_5
, parenti della beneficiaria C.F._16
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente: 1) Nominare, quale Amministratore di Sostegno della IG.ra
[...]
, la figlia , determinandone i poteri in modo da Parte_1 Parte_4 garantire il minore sacrificio possibile all'autodeterminazione della beneficiaria. 2) Con vittoria di competenze per tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, oltre agli accessori di legge.
Procuratore Generale:
Rigettare il reclamo e confermare l'Amministratore di Sostegno gia' nominato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 30/06/2023, il Giudice Tutelare del Tribunale di Milano, a seguito di ricorso presentato dalla IG.ra , apriva l'amministrazione di sostegno Controparte_1 in favore della madre, IG.ra , nominando quale amministratore l'avv. Parte_1
LE CA. Il Giudice Tutelare motivava la scelta di un professionista terzo evidenziando l'“evidente conflitto tra le figlie della beneficiaria”, ritenendo opportuno, in aderenza a un consolidato orientamento del Tribunale, nominare un soggetto estraneo al nucleo familiare per garantire una gestione imparziale degli interessi della beneficiaria.
La IG.ra proponeva reclamo avverso tale decreto, chiedendo la Parte_1 nomina della figlia convivente, , in conformità alla propria Parte_4 volontà espressa. Con decreto del 18/12/2023, questa Corte d'Appello rigettava il reclamo, confermando la nomina dell'avv. CA sulla base della palese conflittualità tra le sorelle, ritenuta potenzialmente pregiudizievole per una proficua collaborazione con l'amministratore di sostegno.
Avverso il decreto della Corte d'Appello, la IG.ra proponeva ricorso per Pt_1
Cassazione. La Suprema Corte, con ordinanza del 05/02/2025, accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa a questa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte di Cassazione statuiva che, in tema di amministrazione di sostegno, la volontà del beneficiario in ordine alla persona da nominare amministratore può essere disattesa solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze e con una motivazione rafforzata, non essendo sufficiente la mera esistenza di un conflitto familiare se non si indaga sulla sua natura e non si spiega in che modo esso possa arrecare un concreto pregiudizio al beneficiario.
Con ricorso depositato in data 22/04/2025, la IG.ra ha riassunto il Parte_1 giudizio, insistendo per la nomina della figlia quale Parte_4 amministratrice di sostegno. La difesa della reclamante ha evidenziato come la volontà della beneficiaria sia stata disattesa senza un'adeguata valutazione delle risultanze istruttorie (dichiarazioni della beneficiaria, CTU, dichiarazioni dei parenti), che deporrebbero univocamente a favore della figlia , unica caregiver. La difesa Parte_4 ha, inoltre, sottolineato come il conflitto con la sorella sia di fatto cessato, CP_1 avendo quest'ultima abbandonato l'abitazione familiare e interrotto ogni contatto e come la nomina di un amministratore esterno abbia causato un grave peggioramento dello stato emotivo della IG.ra Pt_1
Si è costituito l'Amministratore di Sostegno, avv. LE CA, depositando note scritte con cui, pur rimettendosi alla valutazione della Corte, ha illustrato le ragioni che, a suo avviso, rendono opportuna la conferma di un amministratore terzo. In particolare, ha richiamato le conclusioni della CTU espletata in primo grado, la quale, pur riconoscendo il legame affettivo tra la beneficiaria e la figlia , ha accertato Parte_4 un "grave decadimento cognitivo" e un "elevato grado di influenzabilità" della IG.ra
L'avv. CA ha sostenuto che, in tale contesto di fragilità, la nomina della Pt_1 figlia convivente, in un quadro di alta e non sopita conflittualità familiare, potrebbe "potenzialmente determinare un rischio di strumentalizzazione delle decisioni da adottare in ambito patrimoniale" e distorcere la funzione stessa della misura di protezione.
All'udienza del 25/09/2025, tenutasi a trattazione scritta, la parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo, anche alla luce del nuovo esame imposto dalla Suprema Corte, è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte, in sede di rinvio, è chiamata a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la scelta dell'amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario (art. 408 c.c.), valorizzando in via prioritaria la sua deIGnazione, la quale può essere disattesa solo in presenza di "gravi motivi" e con una motivazione "rafforzata" che dia conto del concreto pregiudizio che da tale nomina deriverebbe agli interessi del soggetto debole. La mera esistenza di un conflitto endofamiliare non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per discostarsi dalla volontà dell'amministrando.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano proprio quei "gravi motivi" che giustificano la deroga alla deIGnazione operata dalla IG.ra e che Pt_1 tali motivi non risiedano nella mera esistenza del conflitto, ma soprattutto nelle ricadute dello stesso sulla specifica e accertata condizione di vulnerabilità della beneficiaria.
Come correttamente evidenziato dall'Amministratore di Sostegno nelle proprie note, la CTU a firma della Dott.ssa ha fatto emergere un quadro clinico di Persona_1 particolare gravità. La consulente ha diagnosticato un "grave decadimento cognitivo" a carico della IG.ra con una "performance cognitiva estremamente Pt_1 insufficiente", una "importante labilità emotiva" e, soprattutto, un "elevato grado di influenzabilità".
È proprio quest'ultimo dato, l'eccezionale suggestionabilità della beneficiaria, a costituire l'elemento dirimente che, coniugato con la profonda e mai sanata conflittualità tra le figlie, rende la nomina della IG.ra Parte_4 potenzialmente pregiudizievole per la madre. La volontà espressa dalla IG.ra Pt_1 pur dovendo essere tenuta in massima considerazione, non può essere valutata in astratto, ma deve essere calata nel contesto di una personalità descritta come fragile e facilmente condizionabile. Il fatto che la figlia sia divenuta, come rileva la Parte_4 stessa CTU, l'unico "riferimento affettivo e riconosciuto nella quotidianità" è, in tale quadro, tanto un punto di forza sul piano assistenziale, quanto un potenziale fattore di rischio sul piano della gestione degli interessi, potendo tradursi in una dipendenza che annulla ogni capacità di discernimento critico.
La tesi della reclamante, secondo cui il conflitto sarebbe cessato con l'allontanamento della figlia non coglie nel segno. Il conflitto non è venuto meno;
si è CP_1 semplicemente trasformato, con l'uscita di scena di una delle contendenti e con la nomina di un soggetto terzo, in qualità di amministratore di sostegno della IG.ra
[...]
. Tuttavia, la sua origine – radicata in dissapori sulla gestione della madre Parte_1
e del suo patrimonio, tanto da spingere una figlia a ricorrere all'autorità giudiziaria – permane latente e potrebbe riemergere in qualsiasi momento, specie in relazione a future decisioni di natura patrimoniale. Affidare l'amministrazione a una delle parti in causa IGnificherebbe, in un contesto di tale vulnerabilità, istituzionalizzare il conflitto, anziché neutralizzarlo. Si correrebbe il concreto rischio, paventato dall'avv. CA, di "compromettere ogni occasione di collaborazione nell'interesse della Signora
e di "distorcere la funzione propria della misura di protezione". Pt_1
La funzione dell'amministrazione di sostegno, infatti, è quella di approntare una rete protettiva attorno al soggetto debole. In presenza di una crisi familiare così acuta, la nomina di un familiare coinvolto nel dissidio non rafforza tale rete, ma, al contrario, la indebolisce, esponendola al rischio di strumentalizzazioni e rendendo l'amministratore stesso un potenziale bersaglio di future azioni legali, con inevitabili ripercussioni negative sulla serenità della beneficiaria.
Va, inoltre, valutato - stante l'evidente allineamento della figlia alla madre Parte_4
e la tendenza della stessa a fare ciò che vuole, interferendo nei rapporti tra la genitrice e la sorella situazione che ha in passato portato le sorelle a litigare anche CP_1 davanti alla madre, con conseguente intervento delle FF.OO. e determinazione di un clima familiare incompatibile con le condizioni psicofisiche della IG.ra - il Pt_1 rischio di strumentalizzazione delle scelte patrimoniali a favore della stessa , Parte_4 con conseguente vanificazione della misura di tutela e di corretta gestione del patrimonio dell'amministrata.
La scelta di un professionista terzo e imparziale, come già ritenuto dal Giudice Tutelare, appare dunque la soluzione più idonea a tutelare l'interesse preminente della IG.ra Tale figura può agire come un cuscinetto, un mediatore imparziale e un Pt_1 garante degli interessi esclusivi della beneficiaria, libero da condizionamenti emotivi e familiari. Ciò non sminuisce, né intende sminuire, il fondamentale ruolo di caregiver svolto con dedizione dalla figlia , la cui assistenza quotidiana è e rimane un Parte_4 pilastro insostituibile del benessere della madre. La nomina di un AdS esterno consente di mantenere questa preziosa dimensione affettiva e assistenziale, affiancandole una gestione legale e patrimoniale neutra e professionalmente qualificata, sotto la costante vigilanza del Giudice Tutelare.
Quanto al disagio emotivo manifestato dalla IG.ra pur comprendendone la Pt_1 portata, esso deve essere ponderato con i rischi, ben più gravi e permanenti, che una diversa scelta comporterebbe. Tale sofferenza appare essere, più che una reazione alla Contr figura dell' in sé, un sintomo della patologia di fondo e della tensione familiare che la circonda. Il compito del giudice è quello di adottare la misura che, in un'ottica prognostica, assicuri la migliore e più solida protezione nel lungo periodo, anche se essa comporta una difficoltà iniziale di adattamento.
In conclusione, la motivazione rafforzata richiesta dalla Suprema Corte si fonda sulla specifica e documentata condizione di elevata influenzabilità della beneficiaria, che, unita a un conflitto familiare profondo e non risolto, crea un concreto e grave rischio di pregiudizio per i suoi interessi personali e patrimoniali qualora l'amministrazione fosse affidata a una delle parti in causa. La nomina di un amministratore di sostegno terzo e imparziale si conferma, pertanto, come la scelta che meglio realizza, nel caso di specie, l'esclusivo interesse della IG.ra . Parte_1
Le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, considerata la natura del procedimento e la qualità delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio, Parte_1
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Milano del 30/06/2023, che ha nominato l'avv. LE CA quale Amministratore di Sostegno della IG.ra Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 25 settembre 2025. Il ConIGliere estensore Dott. Marc Anthony Gambardella
Il Presidente Dott. Valentina Paletto