Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 43
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Sentenza 31 ottobre 2025

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La Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio a seguito di cassazione con rinvio, si è pronunciata sul reclamo proposto da una figlia avverso il decreto del Giudice Tutelare che aveva aperto l'amministrazione di sostegno in favore della madre, nominando quale amministratore un professionista terzo, l'avv. Alessandro Catalano, anziché la figlia stessa. La reclamante, figlia convivente e unica caregiver, aveva dedotto la violazione della volontà della beneficiaria, espressa in favore della propria nomina, sostenendo che le risultanze istruttorie, inclusa la CTU, deponevano a suo favore e che il conflitto familiare con la sorella si fosse di fatto sopito. Si era costituito l'amministratore di sostegno, avv. Catalano, il quale, pur rimettendosi alla valutazione della Corte, aveva evidenziato la fragilità della beneficiaria, affetta da grave decadimento cognitivo e alto grado di influenzabilità, e il rischio di strumentalizzazione delle decisioni patrimoniali in caso di nomina della figlia, data la persistente conflittualità familiare.

La Corte d'Appello ha rigettato il reclamo, confermando la nomina dell'avv. Catalano. Richiamando il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la volontà del beneficiario può essere disattesa solo in presenza di "gravi motivi" e con motivazione "rafforzata", il Collegio ha ritenuto sussistenti tali motivi nel caso di specie. Tali ragioni non risiedono nella mera esistenza del conflitto, ma nelle sue ricadute sulla specifica condizione di vulnerabilità della beneficiaria, caratterizzata da grave decadimento cognitivo, labilità emotiva ed elevato grado di influenzabilità, come accertato dalla CTU. La Corte ha considerato che la nomina della figlia, pur unica caregiver, in un contesto di profonda e non sanata conflittualità familiare, potrebbe determinare un rischio di strumentalizzazione delle decisioni patrimoniali e distorcere la funzione della misura di protezione. Il conflitto, sebbene trasformato dall'uscita di scena di una delle contendenti, permane latente e potrebbe riemergere, esponendo l'amministratore familiare a condizionamenti. La nomina di un professionista terzo e imparziale è stata ritenuta la soluzione più idonea a tutelare l'interesse preminente della beneficiaria, agendo come garante neutrale e libero da condizionamenti emotivi e familiari, senza sminuire il ruolo di caregiver della figlia. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 43
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 43
    Data del deposito : 31 ottobre 2025

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