Art. 78. Stabilimenti militari di pena 1. Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in:
a) carceri giudiziarie militari; b) reclusori militari.
a) carceri giudiziarie militari; b) reclusori militari.
Consulenza legale Q202127790 (Articolo 151 Codice Civile - Separazione giudiziale) «Rispondiamo alle numerose domande nello stesso ordine in cui sono state poste. Iniziamo col dire che è sicuramente possibile, a seguito della divisione...» Consulenza legale Q202127638 (Articolo 782 Codice Civile - Forma della donazione) «La maggiore difficoltà che il caso in esame pone è data dal fatto che, per effetto delle donazioni, entrambe le sorelle hanno ricevuto da parte dei genitori una...» Consulenza legale Q202127686 (Articolo 1992 Codice Civile - Adempimento della prestazione) «Il primo quesito concerne la possibilità di incassare un assegno all'estero, presso la dipendenza di una delle …
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