Articolo 78 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 77Articolo 79
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9 ottobre 2010
Art. 78. Stabilimenti militari di pena 1. Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in:
a) carceri giudiziarie militari; b) reclusori militari.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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