Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 21560/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4845/2022 del
28/06/2022 del Tribunale di Napoli (RG. n. 15255/2022) emesso per il mancato integrale pagamento del prezzo di due quadri e vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Parte_1
Gagliardi
Attrice/Opponente
e
(C.F./P.I.: ), in persona dell'Amministratore CP_1 P.IVA_1
Unico Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Alessandro Esposito
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Revocare del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze od, in subordine, compensando le spese o comunque disciplinandole ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Per la convenuta:
1) rigettare le domande dell'opponente e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande ex adverso formulate, condannare l'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia.
4) In ogni caso con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed incombenti di legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 4845/2022 Parte_1 del 28/06/2022 con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di euro 5300,00 alla sostenendo: che la procura CP_1 allegata all'istanza monitoria era nulla;
che aveva ricevuto le due opere figurative ma le stesse erano sfornite dei certificati di autenticità.
La ha resistito all'opposizione evidenziando: che la CP_1 procura era stata regolarmente rilasciata;
che stando al contratto concluso per l'acquisto delle opere i certificati di autenticità e provenienza sarebbero stati consegnati al pagamento del saldo.
Prima della celebrazione della prima udienza(rectius prima della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c.)l'opponente ha versato all'opposta la somma di euro 5300,00.
Alla scadenza del termine fissato per le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di prima comparizione delle parti è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c.(consegna da parte dell'opposta dei certificati attestanti l'autenticità delle opere, pagamento da parte dell'opponente della somma di euro 1000,00 a titolo di contributo per le spese legali sostenute dall'opposta). La proposta è stata accettata dall'opponente ed è stata rifiutata dall'opposta che l'ha ritenuta insufficiente a compensare le spese sostenute per il recupero del credito.
Tutto ciò premesso è incontestato che nelle more del procedimento l'opponente ha versato l'importo di cui le era stato igiunto il pagamento.
Consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Il credito dell'opposta era fondato ed è stato interamente soddisfatto quanto al capitale.
Residua un credito dell'opposta per gli interessi maturati dal
30.5.2022, termine per il pagamento accordato con la mail del
12.5.2022(doc. 4 allegato al ricorso monitorio), al 13.12.2022, momento in cui è intervenuto il pagamento(vedi ricevuta della richiesta di bonifico allegata alle note di trattazione scritta dell'opponente del 1312.2022).
Il tasso degli interessi è quello di cui all'art. 1284, comma 1,
c.c..
Non sussistono i presupposti per riconoscere gli interessi con il tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 tenuto conto che il credito dell'opposta non è frutto di una transazione commerciale.
Consegue che l'opponente va condannata al pagamento della somma di euro 35,76.
Quanto alle spese del giudizio, va considerato che l'opponente ha pagato la sorte capitale già prima della celebrazione in forma figurata della prima udienza, ha aderito alla proposta conciliativa formulata all'esito della prima udienza, nel corso del giudizio ha offerto euro 100,00 a titolo di interessi ed euro
2000,00 quale concorso nelle spese legali dell'opposta.
Alla luce di quanto precede va disposta la compensazione delle spese del giudizio in ragione della metà e la condanna dell'opponente al pagamento della residua metà che va liquidata con i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto che la causa ha un valore appena superiore al limite inferiore della scaglione di riferimento, che il confronto delle parti sull'oggetto si è di fatto arrestato agli atti introduttivi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4845/2022 proposta da nei Parte_1 confronti della ogni diversa istanza, difesa ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 4845/2022 (R.G. 15255/22);
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 35,76;
[...]
3) Compensa in ragione della metà le spese del giudizio e condanna al pagamento delle rimanente metà Parte_1 che liquida in euro 1.270,00, oltre rimborso forfettario iva e cpa con attribuzione all'Avv. Alessandro Esposito.
Napoli, 8.1.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa