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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 4625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4625 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 2832 / 2024
All'udienza del 23/09/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 23/09/2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 2832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2832/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Parte_1
Edmondo De Amicis n. 89 CF: n.q. di titolare del “Chiosco C.F._1
bar di Leonardi Orazio” sito a Catania nella via Villa Glori n. 70, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Castellucci, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo via Enrico Albanese n. 31;
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F ), in persona del
[...] P.IVA_1
Dirigente dell'Ufficio Dott.ssa elettivamente domiciliata presso Controparte_2
2 la sede dell in Catania, Via A. Di Sangiuliano n. 197; CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione prot. 9484 del 15/02/24, emessa dall'
[...]
, di cui chiede Controparte_3
l'annullamento.
In particolare il ricorrente eccepisce che il provvedimento impugnato, poiché manca della seconda pagina, è affetto da nullità perché non rende edotto lo stesso della motivazione dell'irrogazione della sanzione.
Inoltre il mette in rilievo che non sussiste la violazione contestata, in quanto Pt_1
per gli stessi fatti è stato assolto in sede di processo penale.
Infine il ricorrente contesta la mancanza di una compiuta descrizione degli apparecchi incriminati, determinando, così, una carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Costituitosi in giudizio, parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare è necessario dare atto che con sentenza n° 104/2025 del 10.07.2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-
3 quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito.
Tali norme sono quelle poste a base di una delle sanzioni emesse con l'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Su quali siano gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma sui giudizi in corso, la S.C. ha avuto modo di precisarlo nel corso del tempo.
Tra le tante, si citano due provvedimenti della S.C. che indicano in maniera chiara gli effetti di una siffatta pronuncia sui giudizi in corso:
“La dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunziata dalla Corte costituzionale, ha efficacia retroattiva perché elimina ex nunc la stessa norma, sulla quale si fonda il diritto soggettivo. Pertanto, una disposizione, di cui sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, cessa di avere efficacia e deve essere disapplicata anche d'ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Corte costituzionale rispetto a tutti i rapporti per i quali penda una controversia giudiziaria, inclusi quelli precostituiti, salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili, suscettibili come tali di essere diversamente regolate prescindendo dalla norma costituzionale, come si verifica nel caso di rapporti gia definiti anteriormente alla
4 pronunzia di illegittimità costituzionale per effetto di giudicato o di Atti amministrativi
o di Atti negoziali, dei quali si siano interamente esauriti gli effetti o che siano efficaci sul piano sostanziale e processuale nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale. (Cass. 3111/1979)
“Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e la efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza. (Cass. Ex multis 7057/1997)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata, nella parte in cui irroga la sanzione fondata sulle norme dichiarate illegittime, perché fondata su una norma dichiarata incostituzionale.
Ciò posto, è necessario vagliare la fondatezza delle altre eccezioni sollevate da parte ricorrente, con riferimento alla sanzione irrogata per avere consentito ai minori l'uso di congegni per il gioco, sanzione rispetto alla quale l'ordinanza-ingiunzione impugnata non è stata travolta dal giudizio di illegittimità costituzionale.
A tal fine, è necessario disaminare la preliminare eccezione di nullità del provvedimento impugnato perché mancante della seconda pagina.
In materia di ordinanza-ingiunzione vige il principio generale sancito dall'art. 3 L.
241/1990 secondo il quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e, con riferimento specifico all'ordinanza-ingiunzione, detto principio è ribadito dall'art. 18, comma II L. 681/1989.
5 Secondo l'interpretazione che di tale principio ha effettuato la S.C., anche se con riferimento al profilo più specifico della mancata motivazione del rigetto delle deduzioni del trasgressore, “Il provvedimento con cui la competente P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso. (Cass. 11280/2010)
Nella fattispecie in esame, come risulta documentalmente provato, l' Controparte_1
ha notificato al ricorrente l'ordinanza-ingiunzione mancante della seconda
[...]
pagina, ove era indicata l'altra violazione allo stesso contestata e per la quale, a pagina
3 della stessa, è stata irrogata la relativa sanzione.
La mancata comunicazione della seconda pagina implica l'impossibilità per il destinatario della sanzione di comprendere il motivo dell'irrogazione della stessa, non potendo supplire, a tal fine, il semplice richiamo al verbale di illecito amministrativo n°28327 del 05.04.2019, redatto cinque anni prima.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'opposizione va accolta e l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata, anche con riferimento alla violazione dell'art. 24 comma 20
DL 98/2011, convertito in L.111/2011.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte resistente va condannata a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in € 4.045,00 di cui € 545,00
6 per spese ed € 3.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza-giunzione prot. 9484 del
15/02/24, emessa dall' Controparte_3
.
[...] CP_3
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 3.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali.
Così deciso in Catania, il 23/09/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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