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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 67/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021, iscritto al n. 730/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza dell'8 ottobre 2024 e pendente
TRA
(c.f.: ), con sede legale in Bologna, Via Guido Parte_1 P.IVA_1
Reni 2/2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti in calce all'atto di appello – dall'avv. Concetta Sorrentino (c.f.:
, C.F._1
APPELLANTE
E
, (c.f.: ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli n. 27, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello – dagli avv.ti Annalisa Sarnataro (c.f.:
e (c.f.: ) C.F._2 Controparte_2 C.F._3 APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 5017/2017, emesso in data 3 novembre 2017 dal
Tribunale di Napoli Nord e notificato il 17 novembre 2017, veniva ordinato all'
[...]
, di pagare alla (nel prosieguo anche Parte_2 Controparte_3 solo “ ”) la somma di 62.273,77 €, “oltre interessi al tasso legale di cui al codice CP_3 civile, dalla domanda e sino al soddisfo”, ed alle spese del procedimento monitorio, per i corrispettivi dei presidi ortopedici forniti a soggetti assistiti dal
[...]
(nel prosieguo anche Controparte_4 solo “ ) e per i quali questa società nel mese di maggio 2017 aveva emesso le CP_4
fatture azionate.
In particolare, al fine di giustificare la propria legittimazione attiva, nel suo ricorso per decreto ingiuntivo la deduceva e documentava che: la Corpora, con un CP_3
contratto di cessione per cartolarizzazione sottoscritto il 7 marzo 2017 di cui veniva dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale l'11 marzo 2017, aveva ceduto alla (nel Controparte_5
Parte prosieguo anche solo “ ”) dei crediti che la cedente vantava nei confronti dell CP_5
in ragione di fatture diverse da quelle azionate;
tale contratto era stato poi oggetto di due integrazioni, sottoscritte, rispettivamente, il 9 maggio e il 13 giugno del 2017, con le quali venivano cedute altresì i crediti derivanti dalle fatture oggetto del presente giudizio;
tali crediti venivano poi ceduti dalla alla con successivo contratto di cessione CP_5 CP_3
per cartolarizzazione sottoscritto il 6 luglio 2017 di cui veniva dato avviso sulla Gazzetta
Ufficiale il 13 luglio 2017; i predetti atti di cessioni erano stati comunicati via PEC
Parte all' rispettivamente, il 17 marzo 2017, il 15 maggio 2017, il 13 giugno 2017 e il 17 luglio 2017.
Parte L' con una citazione notificata alla il 21 dicembre 2017, s'opponeva CP_3
al suddetto decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti deduzioni.
1) In primis, eccepiva l'illegittimità della cessione dei crediti per cartolarizzazione, dalla Corpora alla e da quest'ultima alla , per violazione CP_5 CP_3 del T.U.B., affermando che “una SPV deve essere iscritta all'albo (presupposto che si invita a provare), emettere obbligazioni e possedere ulteriori, particolari requisiti” (pag.
3 della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo) e che “[l]a concreta vicenda è tale da ingenerare un attendibile sospetto, quello cioè che si siano volute acquisire i vantaggi accordati dalla richiamata legislazione, ancorché l'operazione ideata ed in concreto perseguita non sia altra che quella tipica di una società finanziaria, la cui attività è disciplinata dall'art. 106 TUB e sottoposta ad un rigoroso sistema di vigilanza da parte della Banca d'Italia, oltre che alle normali norme in materia di cessione”. Inoltre, partendo dal presupposto che non poteva ritenersi che i crediti cartolarizzati derivassero da transazioni commerciali, bensì da un rapporto concessorio, metteva in “dubbio che questo tipo di crediti [potesse] essere oggetto di cartolarizzazioni o anche di mere cessioni del credito” (pag. 5 della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo). Sicché sosteneva che doveva essere applicabile, in luogo della disciplina delle cartolarizzazioni, quella delle cessioni dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che subordina l'efficacia di tali cessioni al consenso del debitore ceduto. Infine, affermava
Part che “quando la cessione è stata notificata alla in data 10/10/2017 (doc. n. 4) e da quest'ultima accettata (doc. n. 5), le fatture enucleate nell'accettazione sono state pagate alla ” (pag. 6 della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo). CP_3
2) Eccepiva, poi, che la non era “legittimata a pretenderne il pagamento, CP_3 poiché quest'ultima era unicamente la ditta Corpora (ed infatti il mandato n. 11013 del
13.09.2017 è stato effettuato a favore di quest'ultima e non della ) come è possibile CP_3
evincere dal prospetto e dagli avvisi di pagamento della Unità Operativa Complessa
Gestione Risorse Economica-Finanziaria che viene offerto al procedimento (doc. n. 1 e
s.s.)”, e che “la fattura n. OE/511 del 31.05.2017 non era in ogni caso liquidabile poiché
l'importo fatturato non corrisponde all'autorizzazione n. 1341 del 20.04.2017 e di tanto era avvisata la cedente con mail del 11.09.2017, a mezzo della quale era contestato il credito (doc. n. 2)” (pagg. 6 e 7 della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
Ribadiva inoltre che nel caso di specie non poteva operare la disciplina della cartolarizzazione, evidenziando che la non aveva provato di essere una Special CP_3
Purpose Vehicle (SPV), né di aver emesso titoli su quella specifica operazione di cartolarizzazione.
3) Negava che nel caso di specie potessero essere riconosciuti gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, in quanto i crediti in oggetto non erano sorti sulla base di transazioni commerciali, ma di un rapporto concessorio.
4) Infine, eccepiva che “le fatture di cui all'accettazione della cessione di cui si pretende il pagamento a mezzo dello spiegato procedimento monitorio, come anticipato supra, SONO STATE PAGATE alla , mentre le altre sono state pagate CP_3 direttamente alla Corpora (doc. n. 1, 1 bis e 1 ter)” (pag. 10 della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio.
Costituendosi in giudizio, la contestava le avverse eccezioni, deducendo: CP_3
- di essere iscritta, insieme alla , nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. CP_5
385/1993;
- che “nelle more del procedimento monitorio risultano effettuati pagamenti parziali, mentre, ad oggi, non risultano ancora pagate le seguenti fatture: OE/397 di Euro 78,80, OE/399 di Euro 558,37, OE/400 di Euro 3.458,06, OE/443 di Euro
242,11, OE/512 di Euro 3.496,68, OE/513 di Euro 2.911,64 ed OE/511 di Euro
4.300,00, per un importo complessivo di Euro 15.045,66” (pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta del primo grado);
- che, in merito alla eccezione della controparte relativa alla asserita non liquidabilità della fattura n. OE/511 per mancata corrispondenza dell'importo pagato all'autorizzazione n. 1341 del 20.04.2017, “il numero di tale autorizzazione è stato apposto dalla controparte sulla correlativa fattura per accettazione della fornitura del prodotto” (pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado della ); CP_3
- che la normativa relativa alle cessioni di cartolarizzazione non prevede l'accettazione da parte del debitore ceduto.
Concludeva, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo limitatamente al
“minor importo di Euro 15.045,65, oltre interessi moratori” (pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado della ). CP_3
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 settembre 2020, in cui le parti non modificavano le proprie conclusioni, la , con la sua comparsa CP_3
conclusionale depositata il 23 novembre 2020 affermava, in merito ai pagamenti di cui ai mandati n. 13798 del 7 novembre 2017, n. 13865 del 9 novembre 2017 e n. 11013 del 13 settembre 2017, che questi erano stati effettuati tutti in favore della Corpora nelle more del procedimento monitorio, sicché “l'odierna parte opposta, non poteva averne contezza immediata”, e che “la responsabilità deve essere imputata unicamente in capo alla parte debitrice, la quale ha eseguito i pagamenti in ritardo (rispetto alle date di scadenza delle fatture azionate) e che soprattutto ha eseguito i pagamenti in favore di un soggetto che si era spogliato della titolarità dei crediti (e che ha, poi, provveduto a girare tali somme in favore dell'odierna opposta)”.
All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.
67/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021, dichiarava la cessazione della materia del Part contendere, in quanto “è risultato del tutto pacifico e incontestato che la opponente abbia integralmente saldato il proprio debito (per sorte capitale) in parte prima della notificazione del ricorso monitorio (e del pedissequo decreto ingiuntivo) nei propri confronti e, per la residua parte, successivamente alla detta notificazione”.
Quanto agli interessi sull'importo pagato, osservava che “nel caso di specie, producendo in atti le prescrizioni mediche (che possono fungere quali “ordinativi” delle prestazioni sanitarie rese dal centro convenzionato) e le mere fatture commerciali emesse dal centro cedente (tutte prive, peraltro, di qualsivoglia indicazione che ne attesti
Part l'effettiva spedizione e/o ricezione da parte della opponente), l'opposta non ha in alcun modo dimostrato né l'effettiva data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di altra equipollente richiesta di pagamento, né l'effettiva data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, né l'effettiva data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali.
In assenza della certa prova in atti dei suddetti fondamentali dati, risulta assolutamente impossibile accertare l'elemento costitutivo principale della domanda degli interessi moratori richiesti dalla opposta, ovvero l'effettivo ritardo e la mora della opponente in relazione ai pagamenti incontestatamente eseguiti;
mora che, di contro,
l'opposta ha dato indimostratamente per presupposta ed acquisita, avendola fatta, anzi, acriticamente discendere dallo spirare del sessantesimo giorno successivo alla data di emissione delle fatture azionate (cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale depositata da parte opposta); dato temporale (quello della mera “emissione della fattura”) che, tuttavia, non viene preso in alcun modo in considerazione dall'art. 4, D.Lgs. 231/2002 al fine del computo della scadenza del termine per il pagamento, dal cui spirare iniziano a decorrere gli interessi al tasso di cui al successivo art. 5”. Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2021, la la quale, dopo aver dedotto che nelle more del giudizio Parte_1
di primo grado il credito de quo le era stato ceduto dalla con atto di cessione del CP_3
25 maggio 2019 - di cui il 30 maggio 2019 veniva dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale e
Parte il 4 giugno 2019 veniva informata l' mediante notifica via PEC da parte della Pt_1
- ha articolato i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo di appello - denominato “GLI INTERESSI MORATORI EX
D. LGS. N. 231/2002” - la ha sostenuto che il Tribunale aveva errato nel Pt_1
disconoscere la debenza degli interessi moratori richiesti nel primo grado e, per tale motivo, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere. In particolare ha censurato la sentenza nella parte in cui era stata accertata la mancata prova della data di ricevimento della fattura, della data di ricevimento delle merci, nonché della data della eventuale accettazione delle stesse, benché in primo grado fossero state depositate le fatture elettroniche - la cui data di ricezione da parte del loro destinatario corrisponde a quella di trasmissione al Sistema di Interscambio (c.d. SDI) – e avrebbero dovuto considerarsi irrilevanti le date relative al ricevimento delle merci o alla prestazione dei servizi, così come quelle di accettazione o verifica della conformità.
Con il secondo motivo - denominato “INFONDATA ECCEZIONE RELATIVA
ALLA MANCATA ISCRIZIONE DELLA CHIRON SPV NELL'ALBO SPECIALE
TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA” - ha reiterato le difese già esposte dalla CP_3 nella sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado circa l'iscrizione di quest'ultima e della nell'albo speciale delle società veicolo tenuto dalla Banca CP_5
d'Italia.
Con il terzo motivo - denominato “INFONDATA ECCEZIONE RELATIVA ALLA
INCEDIBILITA' DEI CREDITI, AVENTI ASSERITA NATURA CONCESSORIA –
INFONDATA ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE” - ha ribadito che in relazione alle varie cessioni per cartolarizzazione dei crediti de quo non era necessaria la relativa accettazione del debitore ceduto.
Con il quarto motivo - denominato “SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE
SPESE DI LITE” - ha censurato la parte della sentenza in cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente compensazione delle spese, in quanto, “alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo sussisteva il concreto interesse dell'odierna appellante ad ottenere la sorte e gli interessi moratori”, che
“permane ancora oggi, in considerazione del mancato riconoscimento degli interessi moratori maturati” (pagg. 26 e 27 dell'atto di citazione in appello).
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: - “accertare e dichiarare la titolarità del credito per interessi moratori, ex d. lgs. n. 231/2002 e ss. mod. e integr. in capo alla società in relazione alla cessione dei crediti avvenuta con Parte_1
atto 25.5.2019, ai sensi della legge n. 130/1999 (legge sulle cartolarizzazioni), ritualmente notificato alla con pec 4.6.2019, pubblicata in G.U. Parte Parte_4
Seconda n. 63 del 30.5.2019”;
- riformare la sentenza appellata e “previa dichiarazione della sussistenza della materia del contendere, dichiarare dovuti gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sulle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e sopra individuate, condannando, per l'effetto, la a corrispondere, in favore dell'attuale Parte_4
titolare del credito, ossia gli interessi moratori, ex d.lgs. n. 231/2002, Parte_1
nonché ai sensi degli art. 1283 e 1284, comma 1, n. 4, c.c. su ogni singola fattura, dalla scadenza al soddisfo”, con vittoria di spese. Parte Si è costituita, con comparsa di risposta depositata il 23 giugno 2021, l' ribadendo che la disciplina di cui al D. Lgs. 231/2002 non è applicabile alla fattispecie in esame ed insistendo, nelle sue conclusioni, “per il rigetto dell'appello nel merito e, in via preliminare, per la sua declarazione di inammissibilità per carenza di interesse per i motivi già chiariti e per l'accoglimento delle domande, istanze ed eccezioni formulate in primo grado, ritenute assorbite o disattese dal Tribunale” (pag. 4 della comparsa di
Parte costituzione e risposta in appello dell' .
Dopo vari rinvii, all'udienza dell'8 ottobre 2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte tratteneva il processo in decisione concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Preliminarmente deve osservarsi che l'appello è stato proposto dalla
[...]
(che non era parte del giudizio di primo grado) quale cessionaria dei crediti Parte_1
azionati nel giudizio di primo grado dalla Controparte_3 Si tratta, quindi, di un appello proposto ai sensi dell'art. 111 comma 4° c.p.c..
L'appellante ha dimostrato la propria legittimazione ad impugnare, dando atto dell'osservanza dei presupposti di legge per ciascuna delle cessioni per cartolarizzazione avvenute in riferimento al credito in oggetto.
La stessa, tuttavia, non ha notificato l'atto di appello anche alla cedente
[...]
CP_3
Deve tuttavia osservarsi che, ad avviso della Corte, appare superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, giacché dopo se ne dovrebbe disporre l'estromissione, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 111 comma 3° c.p.c..
Ed infatti:
- la non ha proposto appello avverso la sentenza ed è Controparte_3 ampiamente decorso il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.;
- la non l'ha citata nel presente grado di giudizio, Parte_1
dimostrando in tal modo di non aver interesse alla sua partecipazione;
Parte
- l' costituitasi nel presente grado di giudizio e, dunque, a conoscenza della cessione dei crediti - in relazione alla quale ha avuto anche la possibilità di esaminare gli atti depositati dall'appellante a dimostrazione della propria legittimazione ad impugnare – non ha sollevato contestazioni o chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente, manifestando in tal modo il proprio disinteresse alla partecipazione di quest'ultima al presente grado di giudizio.
Non è un caso, del resto, che la S.C., in casi analoghi a quello in esame, abbia affermato che “il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore
a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. 12035/2010; cfr. nello stesso senso, Cass. 3056/2011; Cass. 20533/2017; Cass. 2048/2018). Può dunque ritenersi superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3
1.2 Sempre in via preliminare, va osservato che il quarto motivo di appello relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare. Le spese di tale grado sono state infatti sostenute dalla cedente e, dunque, solo quest'ultima poteva proporre appello per dolersene. Controparte_3
Il secondo ed il terzo motivo neppure possono considerarsi dei motivi di impugnazione contenendo la mera reiterazione di argomentazioni già svolte nel giudizio
Parte di primo grado in ordine all'infondatezza delle eccezioni sollevate dall' sulla regolarità delle cessioni di fatto già disattese dal Tribunale.
2.1 Passando all'esame del merito, va rilevato che l'appello deve essere rigettato.
Si rileva innanzi tutto che l'oggetto del presente giudizio, alla luce di quanto affermato dalla nella sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, è CP_3
ristretto esclusivamente agli interessi moratori sorti a seguito del ritardato pagamento delle sole fatture “OE/397 di Euro 78,80, OE/399 di Euro 558,37, OE/400 di Euro
3.458,06, OE/443 di Euro 242,11, OE/512 di Euro 3.496,68, OE/513 di Euro 2.911,64 ed OE/511 di Euro 4.300,00, per un importo complessivo di Euro 15.045,66” (pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta della in primo grado) e non dell'intero CP_3
credito. Infatti, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la CP_3
aveva affermato che tali fatture risultavano ancora impagate e, nelle conclusioni, si era limitata a chiedere la conferma del “decreto ingiuntivo opposto limitatamente al minor importo di Euro 15.045,65, oltre interessi moratori”, rinunciando così agli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento delle altre fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Tali conclusioni non sono state modificate neppure con la memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. depositata il 27/7/2018 nella quale si chiede di “rigettare l'opposizione avversaria, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto limitatamente al minor importo di Euro 15.045,65, oltre interessi moratori”; nulla si domanda in ordine agli interessi sulle somme già pagate. Parte
2.2 Così delimitato l'oggetto del presente appello, va rilevato che l' alla pag.
10 del suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva affermato che tutte le fatture oggetto del monitorio erano state pagate e, a riprova di ciò, aveva richiamato e prodotto i documenti, denominati “NOTA GREF (Doc. n. 1).pdf” e “partite pagate (doc.
n.1 ter).pdf”, contenenti un prospetto analitico dal quale risulta che:
- alla fattura n. OE/397 del 22 maggio 2017, recante un importo di € 78,80, corrisponde la dicitura “liquidata con determina 4800 del 14/09/2017 - pagata
MN2/13798 del 07/11/2017”;
- alla fattura n. OE/399 del 22 maggio 2017, recante un importo di € 558,37, corrisponde la dicitura “liquidata con determina 4800 del 14/09/2017 - pagata
MN2/13798 del 07/11/2017”;
- alla fattura n. OE/400 del 22 maggio 2017, recante un importo di € 3.458,06, corrisponde la dicitura “non liquidata dal distretto 42”;
- alla fattura n. OE/443 del 24 maggio 2017, recante un importo di € 242,11, corrisponde la dicitura “liquidata con determina 4800 del 14/09/2017 - pagata
MN2/13798 del 07/11/2017”;
- alla fattura n. OE/511 del 31 maggio 2017, recante un importo di 4.300,64, corrisponde la dicitura “non liquidata dal distretto 39”;
- alla fattura n. OE/512 del 31 maggio 2017, recante un importo di € 3.496,68, corrisponde la dicitura “non liquidata dal distretto 42”;
- alla fattura n. OE/513 del 31 maggio 2017, recante un importo di € 2.911,64, corrisponde la dicitura “liquidata con determina 4800 del 14/09/2017 - pagata
MN2/13798 del 07/11/2017”.
Ciò posto, occorre rilevare che la nel giudizio di primo grado, non ha CP_3
adempiuto al proprio onere di quantificare gli interessi moratori richiesti o, perlomeno, di fornire tutti gli elementi necessari per determinarne l'ammontare, mancando in particolare l'indicazione dei termini finali dei periodi nei quali sarebbero maturati tali interessi neppure con riguardo a tali fatture.
I predetti termini sono stati indicati, tardivamente, essendo maturate tutte le preclusioni assertive, solo nella comparsa conclusionale depositata il 23/11/2020 nella quale è contenuto uno schema riepilogativo con le date dei pagamenti, in alcuni casi peraltro solo presunte, identico a quello riportato nell'atto di appello.
Né potrebbe osservarsi che tali date potevano essere desunte dai documenti in atti.
Al riguardo infatti va innanzi tutto evidenziato che “il giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990,
n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr.
Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione)” (Cass. SS.UU. n. 2435/2008, in motivazione;
nello stesso senso, cfr.
Cass. n. 19006/2022).
A ciò può comunque aggiungersi che il Tribunale neppure avrebbe potuto ricavare
Parte con certezza tali elementi mancanti dai menzionati prospetti prodotti dall' in allegato alla propria citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto:
- per alcune fatture non è indicata alcuna data;
- non sono riportate le ricevute di pagamento delle fatture;
- non vi sono elementi per affermare che le date ivi riportate in relazione ad alcune fatture corrispondono a quelle in cui i pagamenti sono stati effettivamente eseguiti.
Sicché, in mancanza dell'indicazione del termine finale del periodo di maturazione degli interessi di cui si discorre, non è possibile quantificarne l'ammontare, sia per il giudice che per un eventuale C.T.U. di cui l'appellante pure ha chiesto la nomina.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
È quindi superfluo affrontare la questione di mero diritto relativa all'applicabilità degli interessi ex d.lgs. 231/2002 ai crediti derivanti da forniture di protesi e presidi ortopedici, tutt'altro che certa, come evidenziato recentemente dalla S.C. con ordinanza n. 203/2025 con la quale ha rimesso la causa alla pubblica udienza, ritendendo la questione di particolare rilevanza.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi – in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 - in complessivi €
5.100,00 (€ 1.050,00 per la fase di studio, € 750,00 per quella introduttiva, € 1.550,00 per la fase di trattazione, € 1.750,00 per quella decisoria).
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 67/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore dell' , delle Parte_1 Parte_4 spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.100,00 per compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 67/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021, iscritto al n. 730/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza dell'8 ottobre 2024 e pendente
TRA
(c.f.: ), con sede legale in Bologna, Via Guido Parte_1 P.IVA_1
Reni 2/2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti in calce all'atto di appello – dall'avv. Concetta Sorrentino (c.f.:
, C.F._1
APPELLANTE
E
, (c.f.: ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli n. 27, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello – dagli avv.ti Annalisa Sarnataro (c.f.:
e (c.f.: ) C.F._2 Controparte_2 C.F._3 APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 5017/2017, emesso in data 3 novembre 2017 dal
Tribunale di Napoli Nord e notificato il 17 novembre 2017, veniva ordinato all'
[...]
, di pagare alla (nel prosieguo anche Parte_2 Controparte_3 solo “ ”) la somma di 62.273,77 €, “oltre interessi al tasso legale di cui al codice CP_3 civile, dalla domanda e sino al soddisfo”, ed alle spese del procedimento monitorio, per i corrispettivi dei presidi ortopedici forniti a soggetti assistiti dal
[...]
(nel prosieguo anche Controparte_4 solo “ ) e per i quali questa società nel mese di maggio 2017 aveva emesso le CP_4
fatture azionate.
In particolare, al fine di giustificare la propria legittimazione attiva, nel suo ricorso per decreto ingiuntivo la deduceva e documentava che: la Corpora, con un CP_3
contratto di cessione per cartolarizzazione sottoscritto il 7 marzo 2017 di cui veniva dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale l'11 marzo 2017, aveva ceduto alla (nel Controparte_5
Parte prosieguo anche solo “ ”) dei crediti che la cedente vantava nei confronti dell CP_5
in ragione di fatture diverse da quelle azionate;
tale contratto era stato poi oggetto di due integrazioni, sottoscritte, rispettivamente, il 9 maggio e il 13 giugno del 2017, con le quali venivano cedute altresì i crediti derivanti dalle fatture oggetto del presente giudizio;
tali crediti venivano poi ceduti dalla alla con successivo contratto di cessione CP_5 CP_3
per cartolarizzazione sottoscritto il 6 luglio 2017 di cui veniva dato avviso sulla Gazzetta
Ufficiale il 13 luglio 2017; i predetti atti di cessioni erano stati comunicati via PEC
Parte all' rispettivamente, il 17 marzo 2017, il 15 maggio 2017, il 13 giugno 2017 e il 17 luglio 2017.
Parte L' con una citazione notificata alla il 21 dicembre 2017, s'opponeva CP_3
al suddetto decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti deduzioni.
1) In primis, eccepiva l'illegittimità della cessione dei crediti per cartolarizzazione, dalla Corpora alla e da quest'ultima alla , per violazione CP_5 CP_3 del T.U.B., affermando che “una SPV deve essere iscritta all'albo (presupposto che si invita a provare), emettere obbligazioni e possedere ulteriori, particolari requisiti” (pag.
3 della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo) e che “[l]a concreta vicenda è tale da ingenerare un attendibile sospetto, quello cioè che si siano volute acquisire i vantaggi accordati dalla richiamata legislazione, ancorché l'operazione ideata ed in concreto perseguita non sia altra che quella tipica di una società finanziaria, la cui attività è disciplinata dall'art. 106 TUB e sottoposta ad un rigoroso sistema di vigilanza da parte della Banca d'Italia, oltre che alle normali norme in materia di cessione”. Inoltre, partendo dal presupposto che non poteva ritenersi che i crediti cartolarizzati derivassero da transazioni commerciali, bensì da un rapporto concessorio, metteva in “dubbio che questo tipo di crediti [potesse] essere oggetto di cartolarizzazioni o anche di mere cessioni del credito” (pag. 5 della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo). Sicché sosteneva che doveva essere applicabile, in luogo della disciplina delle cartolarizzazioni, quella delle cessioni dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che subordina l'efficacia di tali cessioni al consenso del debitore ceduto. Infine, affermava
Part che “quando la cessione è stata notificata alla in data 10/10/2017 (doc. n. 4) e da quest'ultima accettata (doc. n. 5), le fatture enucleate nell'accettazione sono state pagate alla ” (pag. 6 della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo). CP_3
2) Eccepiva, poi, che la non era “legittimata a pretenderne il pagamento, CP_3 poiché quest'ultima era unicamente la ditta Corpora (ed infatti il mandato n. 11013 del
13.09.2017 è stato effettuato a favore di quest'ultima e non della ) come è possibile CP_3
evincere dal prospetto e dagli avvisi di pagamento della Unità Operativa Complessa
Gestione Risorse Economica-Finanziaria che viene offerto al procedimento (doc. n. 1 e
s.s.)”, e che “la fattura n. OE/511 del 31.05.2017 non era in ogni caso liquidabile poiché
l'importo fatturato non corrisponde all'autorizzazione n. 1341 del 20.04.2017 e di tanto era avvisata la cedente con mail del 11.09.2017, a mezzo della quale era contestato il credito (doc. n. 2)” (pagg. 6 e 7 della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
Ribadiva inoltre che nel caso di specie non poteva operare la disciplina della cartolarizzazione, evidenziando che la non aveva provato di essere una Special CP_3
Purpose Vehicle (SPV), né di aver emesso titoli su quella specifica operazione di cartolarizzazione.
3) Negava che nel caso di specie potessero essere riconosciuti gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, in quanto i crediti in oggetto non erano sorti sulla base di transazioni commerciali, ma di un rapporto concessorio.
4) Infine, eccepiva che “le fatture di cui all'accettazione della cessione di cui si pretende il pagamento a mezzo dello spiegato procedimento monitorio, come anticipato supra, SONO STATE PAGATE alla , mentre le altre sono state pagate CP_3 direttamente alla Corpora (doc. n. 1, 1 bis e 1 ter)” (pag. 10 della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio.
Costituendosi in giudizio, la contestava le avverse eccezioni, deducendo: CP_3
- di essere iscritta, insieme alla , nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. CP_5
385/1993;
- che “nelle more del procedimento monitorio risultano effettuati pagamenti parziali, mentre, ad oggi, non risultano ancora pagate le seguenti fatture: OE/397 di Euro 78,80, OE/399 di Euro 558,37, OE/400 di Euro 3.458,06, OE/443 di Euro
242,11, OE/512 di Euro 3.496,68, OE/513 di Euro 2.911,64 ed OE/511 di Euro
4.300,00, per un importo complessivo di Euro 15.045,66” (pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta del primo grado);
- che, in merito alla eccezione della controparte relativa alla asserita non liquidabilità della fattura n. OE/511 per mancata corrispondenza dell'importo pagato all'autorizzazione n. 1341 del 20.04.2017, “il numero di tale autorizzazione è stato apposto dalla controparte sulla correlativa fattura per accettazione della fornitura del prodotto” (pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado della ); CP_3
- che la normativa relativa alle cessioni di cartolarizzazione non prevede l'accettazione da parte del debitore ceduto.
Concludeva, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo limitatamente al
“minor importo di Euro 15.045,65, oltre interessi moratori” (pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado della ). CP_3
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 settembre 2020, in cui le parti non modificavano le proprie conclusioni, la , con la sua comparsa CP_3
conclusionale depositata il 23 novembre 2020 affermava, in merito ai pagamenti di cui ai mandati n. 13798 del 7 novembre 2017, n. 13865 del 9 novembre 2017 e n. 11013 del 13 settembre 2017, che questi erano stati effettuati tutti in favore della Corpora nelle more del procedimento monitorio, sicché “l'odierna parte opposta, non poteva averne contezza immediata”, e che “la responsabilità deve essere imputata unicamente in capo alla parte debitrice, la quale ha eseguito i pagamenti in ritardo (rispetto alle date di scadenza delle fatture azionate) e che soprattutto ha eseguito i pagamenti in favore di un soggetto che si era spogliato della titolarità dei crediti (e che ha, poi, provveduto a girare tali somme in favore dell'odierna opposta)”.
All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.
67/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021, dichiarava la cessazione della materia del Part contendere, in quanto “è risultato del tutto pacifico e incontestato che la opponente abbia integralmente saldato il proprio debito (per sorte capitale) in parte prima della notificazione del ricorso monitorio (e del pedissequo decreto ingiuntivo) nei propri confronti e, per la residua parte, successivamente alla detta notificazione”.
Quanto agli interessi sull'importo pagato, osservava che “nel caso di specie, producendo in atti le prescrizioni mediche (che possono fungere quali “ordinativi” delle prestazioni sanitarie rese dal centro convenzionato) e le mere fatture commerciali emesse dal centro cedente (tutte prive, peraltro, di qualsivoglia indicazione che ne attesti
Part l'effettiva spedizione e/o ricezione da parte della opponente), l'opposta non ha in alcun modo dimostrato né l'effettiva data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di altra equipollente richiesta di pagamento, né l'effettiva data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, né l'effettiva data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali.
In assenza della certa prova in atti dei suddetti fondamentali dati, risulta assolutamente impossibile accertare l'elemento costitutivo principale della domanda degli interessi moratori richiesti dalla opposta, ovvero l'effettivo ritardo e la mora della opponente in relazione ai pagamenti incontestatamente eseguiti;
mora che, di contro,
l'opposta ha dato indimostratamente per presupposta ed acquisita, avendola fatta, anzi, acriticamente discendere dallo spirare del sessantesimo giorno successivo alla data di emissione delle fatture azionate (cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale depositata da parte opposta); dato temporale (quello della mera “emissione della fattura”) che, tuttavia, non viene preso in alcun modo in considerazione dall'art. 4, D.Lgs. 231/2002 al fine del computo della scadenza del termine per il pagamento, dal cui spirare iniziano a decorrere gli interessi al tasso di cui al successivo art. 5”. Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2021, la la quale, dopo aver dedotto che nelle more del giudizio Parte_1
di primo grado il credito de quo le era stato ceduto dalla con atto di cessione del CP_3
25 maggio 2019 - di cui il 30 maggio 2019 veniva dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale e
Parte il 4 giugno 2019 veniva informata l' mediante notifica via PEC da parte della Pt_1
- ha articolato i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo di appello - denominato “GLI INTERESSI MORATORI EX
D. LGS. N. 231/2002” - la ha sostenuto che il Tribunale aveva errato nel Pt_1
disconoscere la debenza degli interessi moratori richiesti nel primo grado e, per tale motivo, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere. In particolare ha censurato la sentenza nella parte in cui era stata accertata la mancata prova della data di ricevimento della fattura, della data di ricevimento delle merci, nonché della data della eventuale accettazione delle stesse, benché in primo grado fossero state depositate le fatture elettroniche - la cui data di ricezione da parte del loro destinatario corrisponde a quella di trasmissione al Sistema di Interscambio (c.d. SDI) – e avrebbero dovuto considerarsi irrilevanti le date relative al ricevimento delle merci o alla prestazione dei servizi, così come quelle di accettazione o verifica della conformità.
Con il secondo motivo - denominato “INFONDATA ECCEZIONE RELATIVA
ALLA MANCATA ISCRIZIONE DELLA CHIRON SPV NELL'ALBO SPECIALE
TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA” - ha reiterato le difese già esposte dalla CP_3 nella sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado circa l'iscrizione di quest'ultima e della nell'albo speciale delle società veicolo tenuto dalla Banca CP_5
d'Italia.
Con il terzo motivo - denominato “INFONDATA ECCEZIONE RELATIVA ALLA
INCEDIBILITA' DEI CREDITI, AVENTI ASSERITA NATURA CONCESSORIA –
INFONDATA ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE” - ha ribadito che in relazione alle varie cessioni per cartolarizzazione dei crediti de quo non era necessaria la relativa accettazione del debitore ceduto.
Con il quarto motivo - denominato “SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE
SPESE DI LITE” - ha censurato la parte della sentenza in cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente compensazione delle spese, in quanto, “alla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo sussisteva il concreto interesse dell'odierna appellante ad ottenere la sorte e gli interessi moratori”, che
“permane ancora oggi, in considerazione del mancato riconoscimento degli interessi moratori maturati” (pagg. 26 e 27 dell'atto di citazione in appello).
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: - “accertare e dichiarare la titolarità del credito per interessi moratori, ex d. lgs. n. 231/2002 e ss. mod. e integr. in capo alla società in relazione alla cessione dei crediti avvenuta con Parte_1
atto 25.5.2019, ai sensi della legge n. 130/1999 (legge sulle cartolarizzazioni), ritualmente notificato alla con pec 4.6.2019, pubblicata in G.U. Parte Parte_4
Seconda n. 63 del 30.5.2019”;
- riformare la sentenza appellata e “previa dichiarazione della sussistenza della materia del contendere, dichiarare dovuti gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sulle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e sopra individuate, condannando, per l'effetto, la a corrispondere, in favore dell'attuale Parte_4
titolare del credito, ossia gli interessi moratori, ex d.lgs. n. 231/2002, Parte_1
nonché ai sensi degli art. 1283 e 1284, comma 1, n. 4, c.c. su ogni singola fattura, dalla scadenza al soddisfo”, con vittoria di spese. Parte Si è costituita, con comparsa di risposta depositata il 23 giugno 2021, l' ribadendo che la disciplina di cui al D. Lgs. 231/2002 non è applicabile alla fattispecie in esame ed insistendo, nelle sue conclusioni, “per il rigetto dell'appello nel merito e, in via preliminare, per la sua declarazione di inammissibilità per carenza di interesse per i motivi già chiariti e per l'accoglimento delle domande, istanze ed eccezioni formulate in primo grado, ritenute assorbite o disattese dal Tribunale” (pag. 4 della comparsa di
Parte costituzione e risposta in appello dell' .
Dopo vari rinvii, all'udienza dell'8 ottobre 2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte tratteneva il processo in decisione concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Preliminarmente deve osservarsi che l'appello è stato proposto dalla
[...]
(che non era parte del giudizio di primo grado) quale cessionaria dei crediti Parte_1
azionati nel giudizio di primo grado dalla Controparte_3 Si tratta, quindi, di un appello proposto ai sensi dell'art. 111 comma 4° c.p.c..
L'appellante ha dimostrato la propria legittimazione ad impugnare, dando atto dell'osservanza dei presupposti di legge per ciascuna delle cessioni per cartolarizzazione avvenute in riferimento al credito in oggetto.
La stessa, tuttavia, non ha notificato l'atto di appello anche alla cedente
[...]
CP_3
Deve tuttavia osservarsi che, ad avviso della Corte, appare superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, giacché dopo se ne dovrebbe disporre l'estromissione, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 111 comma 3° c.p.c..
Ed infatti:
- la non ha proposto appello avverso la sentenza ed è Controparte_3 ampiamente decorso il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.;
- la non l'ha citata nel presente grado di giudizio, Parte_1
dimostrando in tal modo di non aver interesse alla sua partecipazione;
Parte
- l' costituitasi nel presente grado di giudizio e, dunque, a conoscenza della cessione dei crediti - in relazione alla quale ha avuto anche la possibilità di esaminare gli atti depositati dall'appellante a dimostrazione della propria legittimazione ad impugnare – non ha sollevato contestazioni o chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente, manifestando in tal modo il proprio disinteresse alla partecipazione di quest'ultima al presente grado di giudizio.
Non è un caso, del resto, che la S.C., in casi analoghi a quello in esame, abbia affermato che “il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore
a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. 12035/2010; cfr. nello stesso senso, Cass. 3056/2011; Cass. 20533/2017; Cass. 2048/2018). Può dunque ritenersi superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3
1.2 Sempre in via preliminare, va osservato che il quarto motivo di appello relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare. Le spese di tale grado sono state infatti sostenute dalla cedente e, dunque, solo quest'ultima poteva proporre appello per dolersene. Controparte_3
Il secondo ed il terzo motivo neppure possono considerarsi dei motivi di impugnazione contenendo la mera reiterazione di argomentazioni già svolte nel giudizio
Parte di primo grado in ordine all'infondatezza delle eccezioni sollevate dall' sulla regolarità delle cessioni di fatto già disattese dal Tribunale.
2.1 Passando all'esame del merito, va rilevato che l'appello deve essere rigettato.
Si rileva innanzi tutto che l'oggetto del presente giudizio, alla luce di quanto affermato dalla nella sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, è CP_3
ristretto esclusivamente agli interessi moratori sorti a seguito del ritardato pagamento delle sole fatture “OE/397 di Euro 78,80, OE/399 di Euro 558,37, OE/400 di Euro
3.458,06, OE/443 di Euro 242,11, OE/512 di Euro 3.496,68, OE/513 di Euro 2.911,64 ed OE/511 di Euro 4.300,00, per un importo complessivo di Euro 15.045,66” (pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta della in primo grado) e non dell'intero CP_3
credito. Infatti, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la CP_3
aveva affermato che tali fatture risultavano ancora impagate e, nelle conclusioni, si era limitata a chiedere la conferma del “decreto ingiuntivo opposto limitatamente al minor importo di Euro 15.045,65, oltre interessi moratori”, rinunciando così agli interessi moratori derivanti dal ritardato pagamento delle altre fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Tali conclusioni non sono state modificate neppure con la memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. depositata il 27/7/2018 nella quale si chiede di “rigettare l'opposizione avversaria, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto limitatamente al minor importo di Euro 15.045,65, oltre interessi moratori”; nulla si domanda in ordine agli interessi sulle somme già pagate. Parte
2.2 Così delimitato l'oggetto del presente appello, va rilevato che l' alla pag.
10 del suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva affermato che tutte le fatture oggetto del monitorio erano state pagate e, a riprova di ciò, aveva richiamato e prodotto i documenti, denominati “NOTA GREF (Doc. n. 1).pdf” e “partite pagate (doc.
n.1 ter).pdf”, contenenti un prospetto analitico dal quale risulta che:
- alla fattura n. OE/397 del 22 maggio 2017, recante un importo di € 78,80, corrisponde la dicitura “liquidata con determina 4800 del 14/09/2017 - pagata
MN2/13798 del 07/11/2017”;
- alla fattura n. OE/399 del 22 maggio 2017, recante un importo di € 558,37, corrisponde la dicitura “liquidata con determina 4800 del 14/09/2017 - pagata
MN2/13798 del 07/11/2017”;
- alla fattura n. OE/400 del 22 maggio 2017, recante un importo di € 3.458,06, corrisponde la dicitura “non liquidata dal distretto 42”;
- alla fattura n. OE/443 del 24 maggio 2017, recante un importo di € 242,11, corrisponde la dicitura “liquidata con determina 4800 del 14/09/2017 - pagata
MN2/13798 del 07/11/2017”;
- alla fattura n. OE/511 del 31 maggio 2017, recante un importo di 4.300,64, corrisponde la dicitura “non liquidata dal distretto 39”;
- alla fattura n. OE/512 del 31 maggio 2017, recante un importo di € 3.496,68, corrisponde la dicitura “non liquidata dal distretto 42”;
- alla fattura n. OE/513 del 31 maggio 2017, recante un importo di € 2.911,64, corrisponde la dicitura “liquidata con determina 4800 del 14/09/2017 - pagata
MN2/13798 del 07/11/2017”.
Ciò posto, occorre rilevare che la nel giudizio di primo grado, non ha CP_3
adempiuto al proprio onere di quantificare gli interessi moratori richiesti o, perlomeno, di fornire tutti gli elementi necessari per determinarne l'ammontare, mancando in particolare l'indicazione dei termini finali dei periodi nei quali sarebbero maturati tali interessi neppure con riguardo a tali fatture.
I predetti termini sono stati indicati, tardivamente, essendo maturate tutte le preclusioni assertive, solo nella comparsa conclusionale depositata il 23/11/2020 nella quale è contenuto uno schema riepilogativo con le date dei pagamenti, in alcuni casi peraltro solo presunte, identico a quello riportato nell'atto di appello.
Né potrebbe osservarsi che tali date potevano essere desunte dai documenti in atti.
Al riguardo infatti va innanzi tutto evidenziato che “il giudice ha il potere- dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990,
n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr.
Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione)” (Cass. SS.UU. n. 2435/2008, in motivazione;
nello stesso senso, cfr.
Cass. n. 19006/2022).
A ciò può comunque aggiungersi che il Tribunale neppure avrebbe potuto ricavare
Parte con certezza tali elementi mancanti dai menzionati prospetti prodotti dall' in allegato alla propria citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto:
- per alcune fatture non è indicata alcuna data;
- non sono riportate le ricevute di pagamento delle fatture;
- non vi sono elementi per affermare che le date ivi riportate in relazione ad alcune fatture corrispondono a quelle in cui i pagamenti sono stati effettivamente eseguiti.
Sicché, in mancanza dell'indicazione del termine finale del periodo di maturazione degli interessi di cui si discorre, non è possibile quantificarne l'ammontare, sia per il giudice che per un eventuale C.T.U. di cui l'appellante pure ha chiesto la nomina.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
È quindi superfluo affrontare la questione di mero diritto relativa all'applicabilità degli interessi ex d.lgs. 231/2002 ai crediti derivanti da forniture di protesi e presidi ortopedici, tutt'altro che certa, come evidenziato recentemente dalla S.C. con ordinanza n. 203/2025 con la quale ha rimesso la causa alla pubblica udienza, ritendendo la questione di particolare rilevanza.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi – in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 - in complessivi €
5.100,00 (€ 1.050,00 per la fase di studio, € 750,00 per quella introduttiva, € 1.550,00 per la fase di trattazione, € 1.750,00 per quella decisoria).
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 67/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore dell' , delle Parte_1 Parte_4 spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.100,00 per compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino