CASS
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/2025, n. 25149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25149 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 25430 - 2019 R.G. proposto da: E-DISTRIBUZIONE s.p.a. (già “ENEL Distribuzione” s.p.a.) – c.f. 05779711000 – in persona dell’avvocato Rosanna Fallica giusta procura per notar Atlante di Roma del 12.12.2017, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Bruno Buozzi, n. 51, presso lo studio dell’avvocato Marcello Cardi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CITTA’ METROPOLITANA di CATANIA (già Provincia Regionale di Catania) – c.f. 00397470873 - in persona del sindaco metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Antonio Salemi e dall’avvocata Immacolata Bellomo dell’Avvocatura provinciale di Catania;
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giuseppe Ferrari, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Antonio Spinoso. Civile Sent. Sez. 1 Num. 25149 Anno 2025 Presidente: MARULLI MARCO Relatore: ABETE LUIGI Data pubblicazione: 14/09/2025 2 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1128/2019 della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 17 giugno 2025 dal consigliere dottor Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor Andrea Postiglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso, udito l’avvocato Simone Abrate, per delega dell’avvocato Marcello Cardi, per la ricorrente, FATTI DI CAUSA 1. Con atto notificato in data 28.12.2005 l’ “ENEL Distribuzione” s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania la Provincia Regionale di Catania. Premetteva che la Provincia di Catania le aveva notificato l’1.12.2005 cartella di pagamento n. 09720050254048970, per il complessivo importo di euro 53.322,47, a titolo di “canoni per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche” asseritamente dovuti per gli anni 2003 e 2004 (cfr. ricorso, pag. 2); Indi esponeva che il richiesto “canone concessorio non ricognitorio” (“C.C.N.R.”) era stato calcolato in base all’errato criterio dell’arrotondamento al chilometro superiore per ogni singola occupazione del suolo pubblico, anche se di brevissimo percorso, anziché in base al corretto criterio dell’effettività dell’occupazione del suolo pubblico, risultante dalla sommatoria delle varie occupazioni con arrotondamento finale al chilometro superiore (cfr. ricorso, pagg. 2 - 3). Esponeva inoltre che la Provincia aveva errato nel detrarre l’ammontare della “tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (“T.O.S.A.P.”) dal “C.C.N.R.”; che avrebbe dovuto detrarre dalla “T.O.S.A.P.”, misura massima del prelievo applicabile, l’ammontare del “C.C.N.R.” (cfr. ricorso, pag. 3). 3 Chiedeva quindi di dichiarare l’illegittimità della richiesta di cui alla cartella di pagamento e di annullare i connessi atti impositivi. 2. Resisteva la Provincia Regionale di Catania. Adduceva che il canone preteso era correlato alla prefigurazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.) e dunque non aveva a presupposto la “T.O.S.A.P.” (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). 3. Nel corso del giudizio l’ “ENEL Distribuzione” aderiva all’avversa eccezione di litispendenza e circoscriveva la domanda alla declaratoria di illegittimità della somma di euro 32.141,33, corrispondente all’importo richiesto dalla Provincia a titolo di canone per l’anno 2003 (cfr. ricorso, pag. 4). 4. Con sentenza n. 1305/2015 il Tribunale di Catania rigettava la domanda. 5. L’ “ENEL Distribuzione” s.p.a. proponeva appello. Resisteva la Provincia Regionale di Catania. 6. Con sentenza n. 1128/2019 la Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Puntualizzava la Corte di Catania che le questioni controverse non involgevano la “T.O.S.A.P.” – costituente un’entrata tributaria – e che il canone per cui si discuteva, era stato richiesto ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.) (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Indi formulava, in ordine al primo motivo di gravame (con cui l’ “ENEL” aveva addotto che si era errato allorché non si era esteso alle annualità successive al 1999 il riscontro di illegittimità del metodo di calcolo adottato dall’Amministrazione per l’anno 1999 e per le annualità antecedenti) ed in ordine al secondo motivo di gravame (con cui l’ “ENEL” aveva addotto che si era errato allorché, per le annualità successive al 1999, si era detratto l’ammontare della 4 “T.O.S.A.P.” dal quantum del “C.C.N.R.”, siccome dovevasi detrarre l’ammontare del “C.C.N.R.” dal quantum della “T.O.S.A.P.”), i seguenti rilievi. Ovvero che l’art. 18, 2° co., della legge n. 488/1999, cioè della finanziaria per l’anno 2000 – recante modificazioni all’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 - aveva “disposto un nuovo criterio applicativo, cui la Provincia (…) si [era] correttamente uniformata” (così sentenza d’appello, pag. 8). Ovvero che la Provincia di Catania aveva correttamente computato per ogni singola concessione e secondo le tariffe regolamentari l’importo dovuto per il canone e da tale canone aveva detratto l’importo della “T.O.S.A.P.”; quindi, aveva chiesto il pagamento della “differenza residuale” (cfr. sentenza d’appello, pagg. 8 - 9). 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “E-Distribuzione” s.p.a. (già “ENEL Distribuzione” s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione, con ogni conseguente statuizione. La Città Metropolitana di Catania (già Provincia Regionale di Catania) ha depositato controricorso;
ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 8. Con ordinanza interlocutoria dei 15.5/8.8.2024 si è disposto rinvio alla pubblica udienza. 9. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni;
ha chiesto il rigetto di ambedue i motivi di ricorso. La ricorrente ha depositato duplice memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del regolamento provinciale e del combinato disposto dell’art. 18 legge n. 488/1999, degli artt. 38, 39 e 42 d.lgs. n. 507/1993 e degli artt. 25 e 27 d.P.R. n. 285/1992. 5 Premette che la misurazione delle aree occupate da assoggettare a “C.C.N.R.” secondo il criterio “formalistico” delle singole concessioni – ossia “per utenza” – determina l’arrotondamento al chilometro superiore di ogni “utenza” (cfr. ricorso, pag. 8) - e segnatamente la triplicazione dei canoni (cfr. ricorso, pag. 11) - rispetto al criterio “sostanzialista” dell’effettività dell’occupazione del suolo pubblico, con il quale si sommano le consistenze reali delle singole occupazioni e all’importo totale così ottenuto si applica l’arrotondamento al chilometro superiore (cfr. ricorso, pag. 8). Indi deduce che l’art. 18 della legge n. 488/1999 non ha abrogato gli artt. 38, 39 e 42 del d.lgs. n. 507/1993 (cfr. ricorso, pag. 10) e, dunque, non ha né influito sul metodo di calcolo del “C.C.N.R.” (cfr. ricorso, pag. 8) né abrogato il criterio di misurazione delle aree pubbliche disciplinato dal d.lgs. n. 507/1993 (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce invero che l’art. 18 della legge n. 488/1999 ha introdotto unicamente un nuovo criterio di calcolo della “T.O.S.A.P.” per le aziende erogatrici di servizi pubblici sostitutivo delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507/1993 (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce del resto che gli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 285/1992 (“codice della strada”) e l’art. 67, lett. g), del relativo regolamento di esecuzione chiariscono che il presupposto impositivo del canone è costituito dall’occupazione e dall’uso delle strade non già dal dato formale dell’ “utenza” in sé e per sé considerata (cfr. ricorso, pag. 12); e che il criterio applicativo recepito dalla Corte di Catania snatura il rapporto sinallagmatico tra l’ammontare del canone e l’uso del bene pubblico (così ricorso, pag. 13). 11. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 6 12. Va in premessa ribadito il rilievo, oggetto di specifica puntualizzazione da parte della Corte di Catania, per cui “le questioni oggetto del presente giudizio sono estranee alla TOSAP (…), poiché il canone per cui si discute (…) è richiesto sulla base di una diversa disposizione normativa (Nuovo Codice della Strada) e Regolamentare (…)” (così sentenza d’appello, pag. 9). D’altronde, la ricorrente ha dato atto che la cartella n. 09720050254048970 le è stata notificata ai fini del pagamento del “canone di occupazione permanente spazi e aree pubbliche” - asseritamente - dovuto per gli anni 2003 e 2004 (cfr. ricorso, pag. 2). Su tale scorta deve senz’altro disconoscersi qualsivoglia valenza ai riferimenti giurisprudenziali di legittimità operati da “E-Distribuzione” s.p.a. - onde supportare il criterio “sostanzialista” addotto con il mezzo in esame – in tema di “T.O.S.A.P.” (cfr. ricorso, pagg. 11 – 12 e pagg. 13 – 15; cfr. memoria ricorrente in data 3.5.2024, pag.
4. Cfr. Cass. sez. un. (ord.) 28.6.2006, n. 14864, secondo cui il canone per l’occupazione di spazi di aree pubbliche, istituito dall’art. 63 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dall’art. 31 della legge 23.12.1998, n. 448, è stato concepito dal legislatore come un “quid” ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del d.lgs. 15.11.1993, n. 507, ed all’art. 5 della legge 16.5.1970, n. 281) in luogo del quale può essere applicato, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici;
Cass. 6.8.2009, n. 18037; Cass. (ord.) 19.1.2018, n. 1435. Cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. V, 24.10.2023, n. 9184, secondo cui l’art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede in tema di occupazione di suolo pubblico la possibilità, per comuni e province, 7 di sostituire il meccanismo della “T.O.S.A.P.” (tributo) con quello del “C.O.S.A.P.” (corrispettivo); “T.O.S.A.P.” e “C.O.S.A.P.” hanno natura diversa, perché la prima è un tributo e la seconda è un corrispettivo per l’occupazione di spazi;
in altri termini, il “C.O.S.A.P.” è una prestazione caratterizzata dalla sinallagmaticità, mentre la “T.O.S.A.P.” è una tassa). Di talché – così come ha correttamente dato atto la Corte catanese – nella fattispecie “la TOSAP rileva solo ai fini dell’operata decurtazione con le somme richieste a titolo di canone” (così sentenza d’appello, pag. 9). E, ben vero, rileva all’anzidetto fine nei termini che si espliciteranno in sede di disamina del secondo motivo di ricorso. 13. Va definito il quadro normativo di riferimento. 13.1. Viene in evidenza, nella specie, ratione temporis il disposto dell’art. 63 – rubricato “canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” - del d.lgs. n. 446 del 15.12.1997 (d.lgs. intitolato, peraltro, “riordino della disciplina dei tributi locali”; l’art. 63, inserito nel titolo III del predetto d.lgs., titolo specificamente dedicato al “riordino della disciplina dei tributi locali”, è stato abrogato dalla legge n. 160 del 27.12.2019). Segnatamente viene in evidenza, in parte qua e per quel che qui rileva, la lett. f) del 2° co. dell’art. 63 cit., nel testo modificato dall’art. 18, 1° co., della legge n. 488 del 23.12.1999 (l’art. 18 cit. è rubricato “modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”): <<il regolamento è informato ai seguenti criteri: (…) f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali medesimi, un canone determinato forfetariamente come segue: 8 1) del territorio comunale il commisurato al numero complessivo delle relative utenze la misura unitaria tariffa riferita alle sottoindicate classi comuni: (…); 2) provinciale, nella 20 cento dell’importo risultante dall’applicazione della cui 1), presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
(…).>>. 13.2. Non viene in evidenza, nella specie, viceversa, attesa la estraneità della materia del contendere all’ambito della “T.O.S.A.P.”, il d.lgs. n. 507 del 15.11.1993 (d.lgs. intitolato, peraltro, “revisione ed armonizzazione (…) della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dei comuni e delle province”), segnatamente, non vengono in evidenza gli articoli (inseriti nel Capo II, intitolato “tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”) 38 (rubricato “oggetto della tassa”), 39 (rubricato “soggetti attivi e passivi”) e 42 (rubricato, peraltro, “graduazione e determinazione della tassa”) del d.lgs. n. 507/1993 (gli articoli anzidetti sono stati abrogati dalla legge n. 160 del 27.12.2019). Segnatamente, non esplica valenza nella specie (attesa, appunto, la estraneità all’ambito della “T.O.S.A.P.” della res litigiosa) il criterio di computo di cui al 4° co. dell’(abrogato) art. 42 del d.lgs. n. 507/1993 (“la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. (…)”). 9 13.3. Il disposto dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 15.12.1997, nel testo modificato dall’art. 18 della legge n. 488 del 23.12.1999, va raccordato alle prefigurazioni del d.lgs. n. 285 del 30.4.1992 (“nuovo codice della strada”). Segnatamente al disposto dell’art. 25 (rubricato “attraversamenti ed uso della sede stradale”), il cui 1° co., per quel che qui rileva, così recita: <<non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi soprappassi, teleferiche qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi combustibili liquidi, o altri impianti ed opere, comunque interessare la proprietà>>. Segnatamente al disposto dell’art. 27 (rubricato “formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni”), il cui 7° co. ed 8° co., per quel che qui rileva, così, rispettivamente, recitano: <<la somma dovuta per l’uso o l'occupazione delle strade e loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero unica soluzione>>; <<nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione e vantaggio l'utente ne ricava>>. 14. L’individuato termine normativo – id est, la lett. f) del 2° co. dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, come modificata dall’art. 18, 1° co., della legge n. 488/1999 – reca, dunque, univoco ed incontrovertibile riferimento, per le occupazioni di suolo provinciale, al “numero complessivo delle utenze” (cfr. Cass. 30.3.2012, n. 5130, secondo cui il canone per l’occupazione di spazi e 10 aree pubbliche (COSAP), realizzata con cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di servizi pubblici, è commisurato al numero complessivo delle utenze dei consumatori finali, anche se non sussista un rapporto giuridico diretto tra questi e l’azienda erogatrice, poiché l’art. 63 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, che ha istituito il canone ed indicato i criteri per la sua applicazione, fa riferimento “al numero complessivo delle relative utenze”, senza compiere alcuna menzione al rapporto giuridico che abilita l’utente a ricevere il servizio (in tale occasione, questa S.C. ha affermato che il canone dovuto dal proprietario della rete del gas è commisurato alle utenze servite, sebbene i singoli contratti di fornitura siano stipulati da altro soggetto, attesa la separazione tra l’attività di distribuzione e quella di vendita del gas disposta dall’art. 21 del d.lgs. 23.5.2000, n. 164). Né, evidentemente, le surriferite disposizioni del codice della strada valgono a smentire il criterio delle “utenze” (cfr. Cass. 16.10.1975, n. 3359, secondo cui è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall’art 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata, innanzitutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo “attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”). 15. L’enunciato termine normativo di riferimento (la lett. f) del 2° co. dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997), al contempo, non può che indurre ad un triplice postulato. Per un verso, ineccepibilmente la Corte di Catania ha assunto che “la legge Finanziaria del 2000 [id est, la legge n. 488/1999] ha disposto un nuovo criterio applicativo, cui la Provincia appellata si è correttamente uniformata” (così sentenza d’appello, pag. 8). 11 Per altro verso, condivisibilmente il P.M. ha addotto che “i vecchi criteri del D.Lgs. 507/93 (art. 47) non possono essere perpetuati in un’ottica , traendo le due forme di prelievo la loro origine da fonti normative diverse” (così conclusioni del P.M., pag. 6). E siffatto rilievo va senza dubbio recepito e ribadito. Per altro verso ancora, ingiustificatamente la ricorrente assume che l’art. 18 della legge n. 488/1999 non ha inciso “sul metodo di calcolo da utilizzare il CCNR” (così ricorso, pag. 8). 16. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 18 legge n. 488/1999, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63 e 52 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 67 d.P.R. n. 495/1992, dell’art. 27 d.lgs. n. 285/1992 e degli artt. 3, 23 e 97 Cost. Deduce che dal testo del 3° co. dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 discendono due conseguenze, ovvero, in primo luogo, che la “T.O.S.A.P.” definisce la misura massima del prelievo applicabile, ovvero, in secondo luogo, che, se gli enti locali intendono istituire anche il “C.C.N.R.”, come nella specie, il canone deve essere detratto da quanto versato a titolo di “T.O.S.A.P.” (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce che tale impostazione, ossia l’impossibilità della sommatoria tout court tra le due diverse misure, rinviene riscontro della circolare n. 32/E/FP- 31853 del 28.2.2000 del Ministero delle Finanze (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce, dunque, che ha errato la Corte di Catania a reputare “legittima la sottrazione dal CCNR (quale ) della TOSAP” (così ricorso, pagg. 22 - 23); che la corte d’appello, quindi, “ha invertito i termini della questione, come se il punto di partenza per la detrazione in parola fosse il CCNR” (così ricorso, pag. 23). 17. Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto. 12 18. Va analogamente definito il quadro normativo di riferimento. 18.1. Viene in evidenza, nella specie, ratione temporis similmente il disposto dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 15.12.1997. Segnatamente viene in evidenza, in parte qua e per quel che qui rileva, il 1° co. dell’art. 63 cit., nel testo modificato dall’art. 31, 20° co., della legge n. 448 del 23.12.1999: <<il regolamento è informato ai seguenti criteri: (…) f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali medesimi, un canone determinato forfetariamente come segue: 8 1) del territorio comunale il commisurato al numero complessivo delle relative utenze la misura unitaria tariffa riferita alle sottoindicate classi comuni: (…); 2) provinciale, nella 20 cento dell’importo risultante dall’applicazione della cui 1), presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
(…).>>. Segnatamente viene in evidenza, in parte qua e per quel che qui rileva, il 3° co. dell’art. 63 cit., nel testo modificato dall’art. 18, 2° co., della legge n. 488 del 23.12.1999: <
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giuseppe Ferrari, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Antonio Spinoso. Civile Sent. Sez. 1 Num. 25149 Anno 2025 Presidente: MARULLI MARCO Relatore: ABETE LUIGI Data pubblicazione: 14/09/2025 2 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1128/2019 della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 17 giugno 2025 dal consigliere dottor Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor Andrea Postiglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso, udito l’avvocato Simone Abrate, per delega dell’avvocato Marcello Cardi, per la ricorrente, FATTI DI CAUSA 1. Con atto notificato in data 28.12.2005 l’ “ENEL Distribuzione” s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania la Provincia Regionale di Catania. Premetteva che la Provincia di Catania le aveva notificato l’1.12.2005 cartella di pagamento n. 09720050254048970, per il complessivo importo di euro 53.322,47, a titolo di “canoni per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche” asseritamente dovuti per gli anni 2003 e 2004 (cfr. ricorso, pag. 2); Indi esponeva che il richiesto “canone concessorio non ricognitorio” (“C.C.N.R.”) era stato calcolato in base all’errato criterio dell’arrotondamento al chilometro superiore per ogni singola occupazione del suolo pubblico, anche se di brevissimo percorso, anziché in base al corretto criterio dell’effettività dell’occupazione del suolo pubblico, risultante dalla sommatoria delle varie occupazioni con arrotondamento finale al chilometro superiore (cfr. ricorso, pagg. 2 - 3). Esponeva inoltre che la Provincia aveva errato nel detrarre l’ammontare della “tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (“T.O.S.A.P.”) dal “C.C.N.R.”; che avrebbe dovuto detrarre dalla “T.O.S.A.P.”, misura massima del prelievo applicabile, l’ammontare del “C.C.N.R.” (cfr. ricorso, pag. 3). 3 Chiedeva quindi di dichiarare l’illegittimità della richiesta di cui alla cartella di pagamento e di annullare i connessi atti impositivi. 2. Resisteva la Provincia Regionale di Catania. Adduceva che il canone preteso era correlato alla prefigurazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.) e dunque non aveva a presupposto la “T.O.S.A.P.” (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). 3. Nel corso del giudizio l’ “ENEL Distribuzione” aderiva all’avversa eccezione di litispendenza e circoscriveva la domanda alla declaratoria di illegittimità della somma di euro 32.141,33, corrispondente all’importo richiesto dalla Provincia a titolo di canone per l’anno 2003 (cfr. ricorso, pag. 4). 4. Con sentenza n. 1305/2015 il Tribunale di Catania rigettava la domanda. 5. L’ “ENEL Distribuzione” s.p.a. proponeva appello. Resisteva la Provincia Regionale di Catania. 6. Con sentenza n. 1128/2019 la Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Puntualizzava la Corte di Catania che le questioni controverse non involgevano la “T.O.S.A.P.” – costituente un’entrata tributaria – e che il canone per cui si discuteva, era stato richiesto ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.) (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Indi formulava, in ordine al primo motivo di gravame (con cui l’ “ENEL” aveva addotto che si era errato allorché non si era esteso alle annualità successive al 1999 il riscontro di illegittimità del metodo di calcolo adottato dall’Amministrazione per l’anno 1999 e per le annualità antecedenti) ed in ordine al secondo motivo di gravame (con cui l’ “ENEL” aveva addotto che si era errato allorché, per le annualità successive al 1999, si era detratto l’ammontare della 4 “T.O.S.A.P.” dal quantum del “C.C.N.R.”, siccome dovevasi detrarre l’ammontare del “C.C.N.R.” dal quantum della “T.O.S.A.P.”), i seguenti rilievi. Ovvero che l’art. 18, 2° co., della legge n. 488/1999, cioè della finanziaria per l’anno 2000 – recante modificazioni all’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 - aveva “disposto un nuovo criterio applicativo
ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 8. Con ordinanza interlocutoria dei 15.5/8.8.2024 si è disposto rinvio alla pubblica udienza. 9. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni;
ha chiesto il rigetto di ambedue i motivi di ricorso. La ricorrente ha depositato duplice memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del regolamento provinciale e del combinato disposto dell’art. 18 legge n. 488/1999, degli artt. 38, 39 e 42 d.lgs. n. 507/1993 e degli artt. 25 e 27 d.P.R. n. 285/1992. 5 Premette che la misurazione delle aree occupate da assoggettare a “C.C.N.R.” secondo il criterio “formalistico” delle singole concessioni – ossia “per utenza” – determina l’arrotondamento al chilometro superiore di ogni “utenza” (cfr. ricorso, pag. 8) - e segnatamente la triplicazione dei canoni (cfr. ricorso, pag. 11) - rispetto al criterio “sostanzialista” dell’effettività dell’occupazione del suolo pubblico, con il quale si sommano le consistenze reali delle singole occupazioni e all’importo totale così ottenuto si applica l’arrotondamento al chilometro superiore (cfr. ricorso, pag. 8). Indi deduce che l’art. 18 della legge n. 488/1999 non ha abrogato gli artt. 38, 39 e 42 del d.lgs. n. 507/1993 (cfr. ricorso, pag. 10) e, dunque, non ha né influito sul metodo di calcolo del “C.C.N.R.” (cfr. ricorso, pag. 8) né abrogato il criterio di misurazione delle aree pubbliche disciplinato dal d.lgs. n. 507/1993 (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce invero che l’art. 18 della legge n. 488/1999 ha introdotto unicamente un nuovo criterio di calcolo della “T.O.S.A.P.” per le aziende erogatrici di servizi pubblici sostitutivo delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507/1993 (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce del resto che gli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 285/1992 (“codice della strada”) e l’art. 67, lett. g), del relativo regolamento di esecuzione chiariscono che il presupposto impositivo del canone è costituito dall’occupazione e dall’uso delle strade non già dal dato formale dell’ “utenza” in sé e per sé considerata (cfr. ricorso, pag. 12); e che il criterio applicativo recepito dalla Corte di Catania snatura il rapporto sinallagmatico tra l’ammontare del canone e l’uso del bene pubblico (così ricorso, pag. 13). 11. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 6 12. Va in premessa ribadito il rilievo, oggetto di specifica puntualizzazione da parte della Corte di Catania, per cui “le questioni oggetto del presente giudizio sono estranee alla TOSAP (…), poiché il canone per cui si discute (…) è richiesto sulla base di una diversa disposizione normativa (Nuovo Codice della Strada) e Regolamentare (…)” (così sentenza d’appello, pag. 9). D’altronde, la ricorrente ha dato atto che la cartella n. 09720050254048970 le è stata notificata ai fini del pagamento del “canone di occupazione permanente spazi e aree pubbliche” - asseritamente - dovuto per gli anni 2003 e 2004 (cfr. ricorso, pag. 2). Su tale scorta deve senz’altro disconoscersi qualsivoglia valenza ai riferimenti giurisprudenziali di legittimità operati da “E-Distribuzione” s.p.a. - onde supportare il criterio “sostanzialista” addotto con il mezzo in esame – in tema di “T.O.S.A.P.” (cfr. ricorso, pagg. 11 – 12 e pagg. 13 – 15; cfr. memoria ricorrente in data 3.5.2024, pag.
4. Cfr. Cass. sez. un. (ord.) 28.6.2006, n. 14864, secondo cui il canone per l’occupazione di spazi di aree pubbliche, istituito dall’art. 63 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dall’art. 31 della legge 23.12.1998, n. 448, è stato concepito dal legislatore come un “quid” ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del d.lgs. 15.11.1993, n. 507, ed all’art. 5 della legge 16.5.1970, n. 281) in luogo del quale può essere applicato, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici;
Cass. 6.8.2009, n. 18037; Cass. (ord.) 19.1.2018, n. 1435. Cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. V, 24.10.2023, n. 9184, secondo cui l’art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede in tema di occupazione di suolo pubblico la possibilità, per comuni e province, 7 di sostituire il meccanismo della “T.O.S.A.P.” (tributo) con quello del “C.O.S.A.P.” (corrispettivo); “T.O.S.A.P.” e “C.O.S.A.P.” hanno natura diversa, perché la prima è un tributo e la seconda è un corrispettivo per l’occupazione di spazi;
in altri termini, il “C.O.S.A.P.” è una prestazione caratterizzata dalla sinallagmaticità, mentre la “T.O.S.A.P.” è una tassa). Di talché – così come ha correttamente dato atto la Corte catanese – nella fattispecie “la TOSAP rileva solo ai fini dell’operata decurtazione con le somme richieste a titolo di canone” (così sentenza d’appello, pag. 9). E, ben vero, rileva all’anzidetto fine nei termini che si espliciteranno in sede di disamina del secondo motivo di ricorso. 13. Va definito il quadro normativo di riferimento. 13.1. Viene in evidenza, nella specie, ratione temporis il disposto dell’art. 63 – rubricato “canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” - del d.lgs. n. 446 del 15.12.1997 (d.lgs. intitolato, peraltro, “riordino della disciplina dei tributi locali”; l’art. 63, inserito nel titolo III del predetto d.lgs., titolo specificamente dedicato al “riordino della disciplina dei tributi locali”, è stato abrogato dalla legge n. 160 del 27.12.2019). Segnatamente viene in evidenza, in parte qua e per quel che qui rileva, la lett. f) del 2° co. dell’art. 63 cit., nel testo modificato dall’art. 18, 1° co., della legge n. 488 del 23.12.1999 (l’art. 18 cit. è rubricato “modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”): <<il regolamento è informato ai seguenti criteri: (…) f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali medesimi, un canone determinato forfetariamente come segue: 8 1) del territorio comunale il commisurato al numero complessivo delle relative utenze la misura unitaria tariffa riferita alle sottoindicate classi comuni: (…); 2) provinciale, nella 20 cento dell’importo risultante dall’applicazione della cui 1), presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
(…).>>. 13.2. Non viene in evidenza, nella specie, viceversa, attesa la estraneità della materia del contendere all’ambito della “T.O.S.A.P.”, il d.lgs. n. 507 del 15.11.1993 (d.lgs. intitolato, peraltro, “revisione ed armonizzazione (…) della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dei comuni e delle province”), segnatamente, non vengono in evidenza gli articoli (inseriti nel Capo II, intitolato “tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”) 38 (rubricato “oggetto della tassa”), 39 (rubricato “soggetti attivi e passivi”) e 42 (rubricato, peraltro, “graduazione e determinazione della tassa”) del d.lgs. n. 507/1993 (gli articoli anzidetti sono stati abrogati dalla legge n. 160 del 27.12.2019). Segnatamente, non esplica valenza nella specie (attesa, appunto, la estraneità all’ambito della “T.O.S.A.P.” della res litigiosa) il criterio di computo di cui al 4° co. dell’(abrogato) art. 42 del d.lgs. n. 507/1993 (“la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. (…)”). 9 13.3. Il disposto dell’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 15.12.1997, nel testo modificato dall’art. 18 della legge n. 488 del 23.12.1999, va raccordato alle prefigurazioni del d.lgs. n. 285 del 30.4.1992 (“nuovo codice della strada”). Segnatamente al disposto dell’art. 25 (rubricato “attraversamenti ed uso della sede stradale”), il cui 1° co., per quel che qui rileva, così recita: <<non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi soprappassi, teleferiche qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi combustibili liquidi, o altri impianti ed opere, comunque interessare la proprietà>>. Segnatamente al disposto dell’art. 27 (rubricato “formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni”), il cui 7° co. ed 8° co., per quel che qui rileva, così, rispettivamente, recitano: <<la somma dovuta per l’uso o l'occupazione delle strade e loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero unica soluzione>>; <<nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione e vantaggio l'utente ne ricava>>. 14. L’individuato termine normativo – id est, la lett. f) del 2° co. dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, come modificata dall’art. 18, 1° co., della legge n. 488/1999 – reca, dunque, univoco ed incontrovertibile riferimento, per le occupazioni di suolo provinciale, al “numero complessivo delle utenze” (cfr. Cass. 30.3.2012, n. 5130, secondo cui il canone per l’occupazione di spazi e 10 aree pubbliche (COSAP), realizzata con cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di servizi pubblici, è commisurato al numero complessivo delle utenze dei consumatori finali, anche se non sussista un rapporto giuridico diretto tra questi e l’azienda erogatrice, poiché l’art. 63 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, che ha istituito il canone ed indicato i criteri per la sua applicazione, fa riferimento “al numero complessivo delle relative utenze”, senza compiere alcuna menzione al rapporto giuridico che abilita l’utente a ricevere il servizio (in tale occasione, questa S.C. ha affermato che il canone dovuto dal proprietario della rete del gas è commisurato alle utenze servite, sebbene i singoli contratti di fornitura siano stipulati da altro soggetto, attesa la separazione tra l’attività di distribuzione e quella di vendita del gas disposta dall’art. 21 del d.lgs. 23.5.2000, n. 164). Né, evidentemente, le surriferite disposizioni del codice della strada valgono a smentire il criterio delle “utenze” (cfr. Cass. 16.10.1975, n. 3359, secondo cui è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall’art 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata, innanzitutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo “attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”). 15. L’enunciato termine normativo di riferimento (la lett. f) del 2° co. dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997), al contempo, non può che indurre ad un triplice postulato. Per un verso, ineccepibilmente la Corte di Catania ha assunto che “la legge Finanziaria del 2000 [id est, la legge n. 488/1999] ha disposto un nuovo criterio applicativo
(…).>>. Segnatamente viene in evidenza, in parte qua e per quel che qui rileva, il 3° co. dell’art. 63 cit., nel testo modificato dall’art. 18, 2° co., della legge n. 488 del 23.12.1999: <