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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 121/2025 tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per 'avv. PILATO STEFANO che precisa le conclusioni come da ricorso Parte_1 Il sione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2025 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 v. PI RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE OGGETTO: CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 23.01.2025, adiva l'intestato Parte_1 Tribunale onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia ta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare per i motivi tutti di cui in narrativa, esperita ogni previa formalità prevista dalla legge, la piena ed esclusiva proprietà di sulle unità immobiliari site nel Comune di Morrovalle Parte_1
(MC) identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 12, Particella 85, Subalterno 4 (Via Fonti n. 18) ed al Foglio 12, Particella 85, Subalterno 5 (Via Leopardi n. 68) a titolo di maturata usucapione della quota di 3/81 di , Parte_2 avendo il ricorrente posseduto detti beni pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente per oltre un ventennio e, comunque, per tutto il tempo previsto dalla legge e, conseguentemente per l'effetto - ordinare alla Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Macerata - la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità; - ordinare al competente Ufficio Catastale di provvedere alla voltura della titolarità dei beni immobili sopra meglio descritti in favore del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze legali.” . In fatto esponeva: che esso ricorrente era comproprietario per la quota di 78/81 delle unità immobiliari site nel Comune di Morrovalle (MC) Via Fonti n. 18/Via Leopardi n. 68 ed identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 12, Particella 85, Subalterni 4 e 5, siccome risultante dall'atto notarile di compravendita del 01/03/2002 e dalle visure catastali;
che a decorrere dall'anno 1954 e sino alla data della vendita immobiliare dell'anno 2002 (in favore di esso ricorrente) le unità immobiliari erano state possedute in maniera continuativa, ininterrotta, pacifica e pubblica dai e CP_2 CP_3
i quali avevano vissuto all'interno dell'abitazione unitamente ai propri figli, tra i quali esso
[...] te;
che la residua quota di 3/81 risultava catastalmente intestata a deceduta in Parte_2 data 20/12/1988 senza eredi con la conseguenza che l'eredità doveva ritenersi devoluta allo Stato ex art 586 c.c.; che il possesso si era sempre concretizzato in tutto l'arco temporale non solo nell'avervi fissato la propria dimora abituale e stabile del ricorrente e dei propri familiari, ma anche nell'aver provveduto in via esclusiva alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, quali ad esempio gli interventi opere di muratura, di tinteggiatura, di ripristino finestre e porte, del tetto e delle facciate;
che si era Parte_2
pagina 2 di 5 invece disinteressata dell'immobile. Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate e trascritte Benchè regolarmente instaurato il contraddittorio l' non si costituiva di talchè ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025. Diritto Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha correttamente individuato il proprio contraddittore nella
. Controparte_1
o l'orientamento - ormai costante - della Giurisprudenza di legittimità secondo cui
“…il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Testualmente, il citato art. 57, al comma 1, dispone che "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del sono istituite l'agenzia delle entrate, l l'agenzia del CP_4 Controparte_5 territorio e l' di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti Controparte_1 giuridici, pot vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia"; - all'Agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili" (vedi art. 65, comma 1)” (ex multiis Cass. Ord. Sez. 2 n. 23293/2021). Ne consegue che il giudizio di usucapione di un bene devoluto ex lege al patrimonio dello Stato (per assenza di successibili e/o comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare) non può che essere promosso solo nei confronti dell' dal momento che il Ministero dell'Economia Controparte_1
e delle Finanze ha dismesso – in forz 1999, n. 300 - anche la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali. La legittimazione passiva dell'agenzia del demanio discende direttamente dal meccanismo previsto dall'art. 586 c.c., stante oramai l'acclarata prescrizione ex art. 480 cod. civ. del diritto dei chiamati ad accettare l'eredità di Parte_2 In base al tenore letterale della norma secondo cui “in mancanza di altri successibili” l'eredità è devoluta allo Stato, se il defunto non ha lasciato alcun successibile, lo Stato acquista immediatamente l'eredità, mentre nel caso in cui i successibili esistono, l'acquisto può avvenire soltanto quando i primi chiamati abbiano perso il diritto di accettare l'eredità per indegnità, rinunzia o prescrizione. In ogni caso, l'acquisto retroagisce al momento in cui si è aperta la successione. Priva di rilievo è, pertanto, la mancanza di un'iscrizione della particella nei registri dei beni di proprietà dello Stato o l'assunzione della gestione da parte dell' o, ancora, l'assenza di un Controparte_1 decreto di devoluzione a favore dello Stato. Nel merito la domanda è infondata e va respinta per le ragioni che seguono. Come noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento in virtù del possesso non vizioso e continuato per un determinato periodo di tempo. Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio continuo e ininterrotto, pacifico e pubblico, di un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento delle facoltà proprie del diritto reale corrispondente, in modo da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sul bene, in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto. Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, pertanto, sia del corpus possessionis, sia dell'animus possidendi (Cass., n. 975/2000). Per quel che riguarda il tempo occorrente per il pagina 3 di 5 perfezionamento dell'usucapione acquisitiva, con riferimento ai beni immobili, tra cui rientra l'immobile oggetto di causa, l'art. 1158 c.c. fissa in vent'anni il tempo necessario per il maturare dell'usucapione. Quanto al primo dei due elementi, è necessaria la dimostrazione dell'esercizio del possesso corrispondente al contenuto del diritto affermato per il periodo richiesto a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso. Il possesso utile ai fini dell'usucapione è continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità. Quanto all'animus, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass., n. 6944/1999; n. 15755/2001, fermo altresì, come evidenziato da Cass., n. 21015/2016, che "l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale esercitando le corrispondenti facoltà"). Deve quindi risultare evidente -escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui- un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti "impedimento" ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass., n. 9903/2006; n. 16841/2005). Allorquando poi – come nel caso di specie - la domanda di usucapione abbia ad oggetto l'acquisto di un bene in comunione, preme rammentare che occorre che venga fornita la prova del possesso ad excludendum, vale a dire di una situazione nella quale il rapporto materiale del comproprietario con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri dalla possibilità di analogo rapporto. A tal fine, è indiscusso il principio di diritto in base al quale “non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario, e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato nell'interesse anche degli altri coeredi” (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/09/2019 n. 22444; Cassazione civile sez. II, 16/01/2019, n. 966; Cass. 04/05/2018, n. 10734; Cass. 25/03/2009, n. 7221). In altri termini, occorre che il comproprietario che agisce in giudizio nei confronti degli altri per il riconoscimento in suo favore dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni comuni (o parte di essi), fornisca in maniera rigorosa la prova di aver esercitato un possesso esclusivo, con estromissione degli altri coeredi, non potendo al riguardo ritenersi dirimente la dimostrazione dell'utilizzo e della gestione dei beni ereditari, quantunque essa si sia tradotta, esemplificativamente, nella richiesta di autorizzazioni amministrative, nella realizzazione di opere, nella stipulazione di contratti e nel pagamento di utenze e tributi, giacché tale condotta non è sufficiente a superare la presunzione che l'uso, il godimento e l'amministrazione del bene comune sia avvenuta anche nell'interesse degli altri coeredi, con il loro tacito consenso o che il godimento sia stato semplicemente tollerato dagli altri comunisti. Ed invero, nel caso di domanda di usucapione promossa da un coerede nei confronti degli altri non può non considerarsi in via preliminare che il primo è già ex lege autorizzato a possedere l'immobile pervenutogli a seguito di successione ereditaria e ad esercitare su questo tutti i poteri tipici del diritto di proprietà. Ciò, dunque, può essere ritenuto presupposto necessario ma non sufficiente a fondare l'acquisto per usucapione, gravando sul coerede l'onere di provare l'esercizio esclusivo del possesso, caratterizzato cioè dal fatto di aver estromesso tutti gli altri coeredi dal compossesso del bene, impedendo loro di utilizzare l'immobile. Trattasi di un principio granitico più volte ribadito dalla Suprema Corte che, in diverse pronunce, osserva che sul comproprietario incombe l'onere di dimostrare che il possesso sul bene comune per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione, si sia manifestato in maniera esclusiva ed incompatibile con il godimento altrui. Tale possesso, come precisato nella recente sentenza, deve rivelarsi “inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro,
pagina 4 di 5 tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene comune attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (cfr. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 35067 del 29/11/2022). E, ancora, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 23539 del 10/11/2011 Rv. 619952; Sez. 2, Sentenza n. 12775 del 20/05/2008 Rv. 603455). Orbene, alla luce degli invocati principi di diritto, ritiene il Tribunale che la domanda di usucapione avanzata dall'odierno ricorrente non possa trovare accoglimento, non avendo dato prova di aver esercitato un possesso esclusivo, non già sull'intero bene immobile oggetto di causa, ma sulle quote indivise dell'altro comproprietario. Non risulta, invero, fornita la dimostrazione di aver esercitato un potere di signoria sulla cosa, concretizzatosi e manifestatosi all'esterno mediante specifiche ed inequivoche condotte, eloquenti della volontà di possedere in via esclusiva l'intera proprietà indivisa, dirette contro il comproprietario e finalizzate ad estromettere lo stesso dal compossesso dell'immobile. Il ricorrente ha dedotto e dimostrato di essere succeduto nel possesso esercitato dal di lui padre e dalla di lui madre ed ha allegato di aver esercitato il possesso vivendo nell'immobile ed eseguendo opere di manutenzione. Sennonchè, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, l'aver provveduto alla manutenzione dell'immobile, l'aver ottenuto autorizzazioni amministrative, l'aver provveduto al pagamento delle spese e dei tributi non rappresentano circostanze idonee a dimostrare inequivocabilmente un possesso esercitato ad excludendum, né consentono – come sopra detto – di superare la presunzione che tali attività di utilizzo e gestione del bene in comunione non siano avvenute anche nell'interesse dell'altro comproprietario, con il suo implicito consenso o per effetto dell'”astensione dell'altro partecipante dall'uso della cosa comune” (Cass. 966/2019). Non risultano, in definitiva, allegati e provati atti univocamente rivolti contro il compossessore tali da rendere riconoscibile allo stesso l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo. Ai fini dell'accoglimento della domanda, il ricorrente avrebbe dovuto, invero, provare in maniera rigorosa che l'invocato esercizio del possesso esclusivo sul bene (e, dunque, sulle quote idealmente appartenenti all'altro comproprietario) sia stato tale da escludere esplicitamente o implicitamente il compossesso di questi ultimo, in quanto non può ritenere dirimente neppure il fatto che il comproprietario si sia astenuto dall'uso e dal godimento della cosa comune. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 17 dicembre 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 121/2025 tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per 'avv. PILATO STEFANO che precisa le conclusioni come da ricorso Parte_1 Il sione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2025 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 v. PI RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE OGGETTO: CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato in data 23.01.2025, adiva l'intestato Parte_1 Tribunale onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia ta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare per i motivi tutti di cui in narrativa, esperita ogni previa formalità prevista dalla legge, la piena ed esclusiva proprietà di sulle unità immobiliari site nel Comune di Morrovalle Parte_1
(MC) identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 12, Particella 85, Subalterno 4 (Via Fonti n. 18) ed al Foglio 12, Particella 85, Subalterno 5 (Via Leopardi n. 68) a titolo di maturata usucapione della quota di 3/81 di , Parte_2 avendo il ricorrente posseduto detti beni pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente per oltre un ventennio e, comunque, per tutto il tempo previsto dalla legge e, conseguentemente per l'effetto - ordinare alla Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Macerata - la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità; - ordinare al competente Ufficio Catastale di provvedere alla voltura della titolarità dei beni immobili sopra meglio descritti in favore del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze legali.” . In fatto esponeva: che esso ricorrente era comproprietario per la quota di 78/81 delle unità immobiliari site nel Comune di Morrovalle (MC) Via Fonti n. 18/Via Leopardi n. 68 ed identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 12, Particella 85, Subalterni 4 e 5, siccome risultante dall'atto notarile di compravendita del 01/03/2002 e dalle visure catastali;
che a decorrere dall'anno 1954 e sino alla data della vendita immobiliare dell'anno 2002 (in favore di esso ricorrente) le unità immobiliari erano state possedute in maniera continuativa, ininterrotta, pacifica e pubblica dai e CP_2 CP_3
i quali avevano vissuto all'interno dell'abitazione unitamente ai propri figli, tra i quali esso
[...] te;
che la residua quota di 3/81 risultava catastalmente intestata a deceduta in Parte_2 data 20/12/1988 senza eredi con la conseguenza che l'eredità doveva ritenersi devoluta allo Stato ex art 586 c.c.; che il possesso si era sempre concretizzato in tutto l'arco temporale non solo nell'avervi fissato la propria dimora abituale e stabile del ricorrente e dei propri familiari, ma anche nell'aver provveduto in via esclusiva alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, quali ad esempio gli interventi opere di muratura, di tinteggiatura, di ripristino finestre e porte, del tetto e delle facciate;
che si era Parte_2
pagina 2 di 5 invece disinteressata dell'immobile. Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate e trascritte Benchè regolarmente instaurato il contraddittorio l' non si costituiva di talchè ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025. Diritto Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha correttamente individuato il proprio contraddittore nella
. Controparte_1
o l'orientamento - ormai costante - della Giurisprudenza di legittimità secondo cui
“…il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Testualmente, il citato art. 57, al comma 1, dispone che "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del sono istituite l'agenzia delle entrate, l l'agenzia del CP_4 Controparte_5 territorio e l' di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti Controparte_1 giuridici, pot vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia"; - all'Agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili" (vedi art. 65, comma 1)” (ex multiis Cass. Ord. Sez. 2 n. 23293/2021). Ne consegue che il giudizio di usucapione di un bene devoluto ex lege al patrimonio dello Stato (per assenza di successibili e/o comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare) non può che essere promosso solo nei confronti dell' dal momento che il Ministero dell'Economia Controparte_1
e delle Finanze ha dismesso – in forz 1999, n. 300 - anche la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali. La legittimazione passiva dell'agenzia del demanio discende direttamente dal meccanismo previsto dall'art. 586 c.c., stante oramai l'acclarata prescrizione ex art. 480 cod. civ. del diritto dei chiamati ad accettare l'eredità di Parte_2 In base al tenore letterale della norma secondo cui “in mancanza di altri successibili” l'eredità è devoluta allo Stato, se il defunto non ha lasciato alcun successibile, lo Stato acquista immediatamente l'eredità, mentre nel caso in cui i successibili esistono, l'acquisto può avvenire soltanto quando i primi chiamati abbiano perso il diritto di accettare l'eredità per indegnità, rinunzia o prescrizione. In ogni caso, l'acquisto retroagisce al momento in cui si è aperta la successione. Priva di rilievo è, pertanto, la mancanza di un'iscrizione della particella nei registri dei beni di proprietà dello Stato o l'assunzione della gestione da parte dell' o, ancora, l'assenza di un Controparte_1 decreto di devoluzione a favore dello Stato. Nel merito la domanda è infondata e va respinta per le ragioni che seguono. Come noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento in virtù del possesso non vizioso e continuato per un determinato periodo di tempo. Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio continuo e ininterrotto, pacifico e pubblico, di un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento delle facoltà proprie del diritto reale corrispondente, in modo da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sul bene, in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto. Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, pertanto, sia del corpus possessionis, sia dell'animus possidendi (Cass., n. 975/2000). Per quel che riguarda il tempo occorrente per il pagina 3 di 5 perfezionamento dell'usucapione acquisitiva, con riferimento ai beni immobili, tra cui rientra l'immobile oggetto di causa, l'art. 1158 c.c. fissa in vent'anni il tempo necessario per il maturare dell'usucapione. Quanto al primo dei due elementi, è necessaria la dimostrazione dell'esercizio del possesso corrispondente al contenuto del diritto affermato per il periodo richiesto a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso. Il possesso utile ai fini dell'usucapione è continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità. Quanto all'animus, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass., n. 6944/1999; n. 15755/2001, fermo altresì, come evidenziato da Cass., n. 21015/2016, che "l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale esercitando le corrispondenti facoltà"). Deve quindi risultare evidente -escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui- un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti "impedimento" ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass., n. 9903/2006; n. 16841/2005). Allorquando poi – come nel caso di specie - la domanda di usucapione abbia ad oggetto l'acquisto di un bene in comunione, preme rammentare che occorre che venga fornita la prova del possesso ad excludendum, vale a dire di una situazione nella quale il rapporto materiale del comproprietario con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri dalla possibilità di analogo rapporto. A tal fine, è indiscusso il principio di diritto in base al quale “non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario, e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato nell'interesse anche degli altri coeredi” (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/09/2019 n. 22444; Cassazione civile sez. II, 16/01/2019, n. 966; Cass. 04/05/2018, n. 10734; Cass. 25/03/2009, n. 7221). In altri termini, occorre che il comproprietario che agisce in giudizio nei confronti degli altri per il riconoscimento in suo favore dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni comuni (o parte di essi), fornisca in maniera rigorosa la prova di aver esercitato un possesso esclusivo, con estromissione degli altri coeredi, non potendo al riguardo ritenersi dirimente la dimostrazione dell'utilizzo e della gestione dei beni ereditari, quantunque essa si sia tradotta, esemplificativamente, nella richiesta di autorizzazioni amministrative, nella realizzazione di opere, nella stipulazione di contratti e nel pagamento di utenze e tributi, giacché tale condotta non è sufficiente a superare la presunzione che l'uso, il godimento e l'amministrazione del bene comune sia avvenuta anche nell'interesse degli altri coeredi, con il loro tacito consenso o che il godimento sia stato semplicemente tollerato dagli altri comunisti. Ed invero, nel caso di domanda di usucapione promossa da un coerede nei confronti degli altri non può non considerarsi in via preliminare che il primo è già ex lege autorizzato a possedere l'immobile pervenutogli a seguito di successione ereditaria e ad esercitare su questo tutti i poteri tipici del diritto di proprietà. Ciò, dunque, può essere ritenuto presupposto necessario ma non sufficiente a fondare l'acquisto per usucapione, gravando sul coerede l'onere di provare l'esercizio esclusivo del possesso, caratterizzato cioè dal fatto di aver estromesso tutti gli altri coeredi dal compossesso del bene, impedendo loro di utilizzare l'immobile. Trattasi di un principio granitico più volte ribadito dalla Suprema Corte che, in diverse pronunce, osserva che sul comproprietario incombe l'onere di dimostrare che il possesso sul bene comune per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione, si sia manifestato in maniera esclusiva ed incompatibile con il godimento altrui. Tale possesso, come precisato nella recente sentenza, deve rivelarsi “inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro,
pagina 4 di 5 tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene comune attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (cfr. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 35067 del 29/11/2022). E, ancora, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 23539 del 10/11/2011 Rv. 619952; Sez. 2, Sentenza n. 12775 del 20/05/2008 Rv. 603455). Orbene, alla luce degli invocati principi di diritto, ritiene il Tribunale che la domanda di usucapione avanzata dall'odierno ricorrente non possa trovare accoglimento, non avendo dato prova di aver esercitato un possesso esclusivo, non già sull'intero bene immobile oggetto di causa, ma sulle quote indivise dell'altro comproprietario. Non risulta, invero, fornita la dimostrazione di aver esercitato un potere di signoria sulla cosa, concretizzatosi e manifestatosi all'esterno mediante specifiche ed inequivoche condotte, eloquenti della volontà di possedere in via esclusiva l'intera proprietà indivisa, dirette contro il comproprietario e finalizzate ad estromettere lo stesso dal compossesso dell'immobile. Il ricorrente ha dedotto e dimostrato di essere succeduto nel possesso esercitato dal di lui padre e dalla di lui madre ed ha allegato di aver esercitato il possesso vivendo nell'immobile ed eseguendo opere di manutenzione. Sennonchè, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, l'aver provveduto alla manutenzione dell'immobile, l'aver ottenuto autorizzazioni amministrative, l'aver provveduto al pagamento delle spese e dei tributi non rappresentano circostanze idonee a dimostrare inequivocabilmente un possesso esercitato ad excludendum, né consentono – come sopra detto – di superare la presunzione che tali attività di utilizzo e gestione del bene in comunione non siano avvenute anche nell'interesse dell'altro comproprietario, con il suo implicito consenso o per effetto dell'”astensione dell'altro partecipante dall'uso della cosa comune” (Cass. 966/2019). Non risultano, in definitiva, allegati e provati atti univocamente rivolti contro il compossessore tali da rendere riconoscibile allo stesso l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo. Ai fini dell'accoglimento della domanda, il ricorrente avrebbe dovuto, invero, provare in maniera rigorosa che l'invocato esercizio del possesso esclusivo sul bene (e, dunque, sulle quote idealmente appartenenti all'altro comproprietario) sia stato tale da escludere esplicitamente o implicitamente il compossesso di questi ultimo, in quanto non può ritenere dirimente neppure il fatto che il comproprietario si sia astenuto dall'uso e dal godimento della cosa comune. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 17 dicembre 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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