Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 6223/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024
DA
( ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PERUSKO MARIAGIULIA
E
) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GARGIONI SUSANNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)... Tutto ciò premesso le parti, come sopra difese e rappresentate,
CHIEDONO IN PRIMO LUOGO
che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell'art. 706 e s.s. c.p.c., fissare l'udienza per la comparizione personale dei predetti coniugi innanzi a sé, ed esperito il rituale tentativo di conciliazione, all'esito negativo dello stesso, pronunciare la loro separazione personale alle seguenti
1) Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati, fissando ognuno la propria residenza ove riterrà opportuno, con obbligo di reciproco avviso in caso di mutamento della stessa, entro quindici giorni dall'avvenuto cambiamento.
2) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 presso la madre;
il figlio – oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente in quanto studente, vivrà anch'egli prevalentemente con la mamma. Parte_2
3) Assegnare la casa coniugale con tutto quanto in essa contenuto alla sig.ra CP_1
, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli.
[...]
4) AR atto che il sig. si è già trasferito altrove. Parte_1
5) AR atto che il padre potrà vedere il figlio minore due fine settimana alternati al mese, dal venerdì prima di cena sino alla domenica alle 18.00, oltre ad una sera a settimana dal pomeriggio alle 18.00 sino a dopo cena quando il padre riaccompagnerà il figlio presso la loro residenza. Il sig. inoltre, si impegna a portare il Parte_1 figlio a tutti gli allentamenti di calcio, nonché ad andarlo a prendere e riportarlo Per_1
a casa della madre. Il padre – così come la madre - avrà inoltre il diritto di stare con i figli 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordare possibilmente entro la fine del mese di maggio di ogni anno, oltre a 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando – ogni anno – le festività e 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
6) AR atto che è stata ripresentata, nell'interesse del figlio idonea Persona_2 domanda affinché (se possibile) possa riprendere la pensione di invalidità mensile, pari a circa € 320,00 mensili;
qualora ciò dovesse avvenire l'importo sarà accreditato sul conto corrente cointestato, identificato dal n. ….. e sarà gestito dalla sig.ra CP_1
solo per far fronte alle necessità del figlio AR atto che il padre si
[...] Pt_2 impegna a versare, entro il giorno 20 di ogni mese, alla sig.ra sul conto Controparte_1 corrente che la stessa indicherà, a titolo di concorso al mantenimento dei figli € 100,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, che si allega (All. 9). AR atto che l'assegno unico per i figli, attualmente pari ad € 570,00, sarà percepito per intero dalla sig.ra , la quale pertanto, disporrà di una somma mensile per far fronte Controparte_1 alle necessità dei figli pari ad € 670,00. AR atto che le parti manterranno attivo il conto corrente agli stessi cointestato aperto presso la banca , su cui Controparte_2 ciascuno verserà mensilmente la metà delle rate dei mutui agli stessi co-intestati e su cui manterranno l'accredito dell'assegno unico per i figli che verrà utilizzato dalla sig.ra per far fronte alle spese necessarie per gli stessi, Con la precisazione che sino a CP_1 quando l'assegno unico continuerà ad essere accreditato sul conto corrente intestato ai ricorrenti l'ammontare corrispondente allo stesso potrà essere prelevato e/o bonificato sul conto corrente acceso da , successivamente all'allontanamento del Controparte_1 marito dalla casa coniugale.
7) L'autovettura Peugeot 2008 TG EG 630JT intestata alla sig.ra rimarrà Controparte_1 nella esclusiva disponibilità della stessa mentre la BMW TG DV476HV intestata al sig. rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, senza reciproca rivendica di Parte_1 conguaglio. 8) Spese di lite integralmente compensate tra le parti. ...(omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
CASTELLUCCHIO (MN) in data 14/02/2009 (con atto iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte I, Anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELLUCCHIO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
06/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca